Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3180/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3180/2021 promossa
DA
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, via G. Spontini n. 3 presso lo studio dell'Avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE/RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI già C.F. e P.I Controparte_1 Controparte_1
con sede legale in Roma, via Crescenzio n. 93, in persona dell'amministratore delegato e P.IVA_1
rappresentante legale p.t., dott.ssa , elettivamente domiciliata in Monza, Via G. Longhi n. 21 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Marina Buzzi, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmaria Camici come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: Accertamento nullità e restituzione somma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 16.4.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via principale:
-accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del contratto stipulato tra le parti;
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto ed in particolare modo delle clausole E, F, H, L;
pagina 1 di 8
-accertare e dichiarare la validità del recesso;
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto ed in particolare modo delle clausole E, F, H, L;
-condannare la resistente alla restituzione della somma corrispondente alla parte di corso non frequentata. in via istruttoria: ordinare a la produzione dei registri di presenza degli allievi, Controparte_1
relativi al corso che avrebbe dovuto frequentare il sig. . Pt_1
Con vittoria di spese e competenze”.
PER Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza per territorio essendo competente a conoscere dell'oggetto delle domande proposte dal sig. il Tribunale di Roma;
in via principale e nel merito: Parte_1
rigettare le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e comunque non
[...] provate. Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.”
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie”.
IN FATTO
Il presente procedimento è stato instaurato da , inizialmente con le forme del rito Parte_1 sommario di cognizione previsto dall'art. 702 bis c.p.c., nei confronti di Controparte_1
(di seguito anche semplicemente al fine di ottenerne, previo accertamento della
[...] CP_1
nullità totale o parziale del contratto stipulato tra le parti in data 23.11.2017 quale avente ad oggetto l'iscrizione ad un corso biennale per attori cine-televisivi e/o, in subordine, della legittimità del recesso esercitato, la condanna della resistente alla restituzione della somma corrispostale, pari ad € 7.400,00, o della quota corrispondente alla parte di corso non frequentata.
Ha rilevato il ricorrente la natura vessatoria delle clausole di cui alle lettere E), F), H) ed L) del contratto (modulo di iscrizione) sottoscritto in quanto unilateralmente predisposte dal professionista, senza alcuna possibilità di discussione in ordine al contenuto e, per di più, la loro contrarietà agli artt.
1341 e 1342 c.c. in quanto inserite in moduli prestampati privi di adeguata e specifica sottoscrizione.
pagina 2 di 8 Ha rimarcato, inoltre, di non avere usufruito, se non in minima parte, delle prestazioni contrattuali in quanto, dopo poco l'inizio del corso, aveva comunicato, dapprima oralmente e poi per iscritto, la propria impossibilità a partecipare alle lezioni in presenza stante la necessità di trasferirsi a Milano per motivi di lavoro e conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, avendo provveduto al pagamento integrale del corso nonostante la minima erogazione delle lezioni a cura di CP_1
Nel costituirsi in giudizio la resistente ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Roma ai sensi della clausola di cui alla lettera L) e, nel merito, la palese infondatezza delle domande proposte stante l'assenza di vessatorietà nelle clausole contestate, tutte peraltro specificamente sottoscritte, e la perfetta sinallagmaticità delle prestazioni contrattuali assunte, oltreché l'inammissibilità della richiesta restitutoria essendo stato il corso pagato a seguito dell'accensione di un finanziamento bancario.
Disposta dal primo giudicante assegnatario la trasformazione del rito, da speciale sommario in ordinario di cognizione, e rigettate le istanze istruttorie articolate dall'attore (un mero ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), riassegnato il procedimento per ben due volte e definitivamente riassegnato al presente magistrato, all'udienza odierna, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa ri-precisazione delle conclusioni come in epigrafe la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la fondatezza delle domande proposte dall'attore/ricorrente occorre dare atto che già con ordinanza emessa in data 26.4.2022 il presente Tribunale, quantunque in diversa composizione, aveva rappresentato le ragioni di infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dalla parte resistente, ritenendo evidentemente inefficace la pattuizione di cui alla lettera L) del modulo contrattuale sottoscritto.
In questa sede non vi sono valide ragioni per disattendere quella valutazione, ben potendosi a tal fine ribadire come “l'art. 33, comma 2 lett. u, del D. Lgs. 6/9/2005 n.206 trovi applicazione sempre, a prescindere dal fatto che il contratto tra il consumatore e il professionista sia stato negoziato all'interno di un locale commerciale o fuori di esso: di qui l'ineccepibilità della competenza del Foro del consumatore (cfr. anche Cass. sentenza 21/6/2017 n.15369), che nella specie risulta essere quello dell'odierno Tribunale adito” e, inoltre, come “la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale abbia natura vessatoria e pertanto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., debba risultare approvata espressamente per iscritto (cfr. anche Cass. ord.12/2/2018 n.3307)”.
A ciò deve aggiungersi che, anche volendo ritenere specificamente approvata per iscritto tale ultima clausola (e così non è per tutto quanto di qui a breve sarà chiarito), volendosi cioè valorizzare la pagina 3 di 8 sottoscrizione apposta, seppur letteralmente “per copia ricevuta”, immediatamente sotto il richiamo delle clausole, potenzialmente vessatorie, di cui alle lettere E), J), F) ed L), è sufficiente esaminare la seguente formulazione: “Prendo atto ed accetto che qualsiasi controversia dovesse insorgere, sarà competente il foro di Roma” per avvedersi della carattere tutt'altro che esclusivo e tanto meno derogatorio degli altri fori concorrenti di tale competenza territoriale, al più aggiuntiva e non certamente sostitutiva del foro, in ogni caso avente carattere e natura esclusivi, del consumatore, non essendo neppure in discussione la cogente applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dal d. lgs. n. 206/2005 e, quindi, il pieno diritto di di azionare il foro di Monza, il cui Parte_1
circondario abbraccia e ricomprende il proprio luogo di residenza.
Venendo, pertanto, ad esaminare il merito, la prima domanda proposta volta a supportare la fondatezza della richiesta restitutoria avanzata da attiene alla paventata nullità, totale o Parte_1
parziale, del contratto stipulato tra le parti in data 23.11.2017 sulla scorta del quale, a seguito del versamento a cura del cliente della complessiva somma di € 6.085,00, oltre Iva nella misura del 22%,
l'odierna convenuta/resistente lo aveva ammesso alla frequentazione del corso, avente durata biennale per complessive 180 ore, “per Attori all'esito del quale, come previsto dalla clausola Controparte_4 di cui alla lettera D), “una Commissione formata da esperti del settore Cine-televisivo” lo avrebbe sottoposto “ad una valutazione di merito per il conseguimento del Diploma di Attore Cine-televisivo”
e, nel caso non fossero stati raggiunti i voti minimi necessari a tal fine, pari al 51%, gli sarebbe stata comunque consegnato “un Attestato di Frequenza al Corso Biennale” mentre, nell'ipotesi di superamento, avrebbe potuto “accedere al Master di Specializzazione di Attore Professionista Cine- televisivo di 1° livello”.
Il Tribunale, previo attento esame del testo contrattuale prodotto, costituito da un modulo applicabile in maniera indiscriminata e indistinta ad una serie indeterminata di rapporti e, quindi, assoggettabile alla disciplina prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c., non può esimersi dal rilevare che la clausola di cui alla lettera E), denominata “Rinuncia”, ricade a pieno titolo nella disciplina del primo di tali articoli in quanto limitativa della facoltà del cliente/consumatore di opporre eccezioni e recedere nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale previa corresponsione della sola quota di iscrizione e di quella relativa alla parte delle lezioni effettivamente frequentate.
La clausola in contestazione prevedeva, infatti, quanto segue: “Sono a conoscenza e accetto di avere facoltà di rinunciare alla frequentazione del corso senza dover versare alcun corrispettivo, ade esclusione della quota di iscrizione di cui alla successiva lettera F), che non è rimborsabile, purché la rinuncia venga comunicata ad per iscritto entro 5 (CINQUE) giorni dalla presentazione CP_1
della domanda di iscrizione al Corso. Qualora esercitassi tale facoltà successivamente alla scadenza
pagina 4 di 8 dei 5 (CINQUE) giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al corso, o a corso avviato, sarò tenuto ugualmente a riconoscere ad l'intero costo del Corso”. Controparte_1
Se così è la clausola non è nulla bensì “inefficace”, come previsto dall'art. 1341 c.c. [“In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte (…)”], la seconda sottoscrizione essendo stata formalmente apposta dall'attore/ricorrente immediatamente dopo le locuzioni “per copia ricevuta”, seppur poco sotto il richiamo ad alcune delle condizioni generali riportate nel modulo, come si evince dalla seguente fotografia parziale del medesimo testo contrattuale che si ritiene opportuno di seguito riportare:
Ciò che non convince è, in buona sostanza, l'inammissibile equivocità del richiamo contenuto nel modulo e la non agevole possibilità di dissipare il dubbio che la firma apposta, formalmente riferita alla
“ricevuta” del contratto, non sia di per sé idonea a richiamare adeguatamente l'attenzione del sottoscrittore consentendogli di valutare con la dovuta scrupolosità la presenza di condizioni a sé particolarmente sfavorevoli qual è, in particolar modo, quella relativa all'integrale perdita dell'importo versato nel caso di mancata tempestiva comunicazione del recesso nei ristretti termini stringenti ivi indicati ovvero, in ogni caso, nell'ipotesi in cui il recesso fosse stato esercitato una volta comunque iniziata la frequentazione del corso.
E, stante la non particolare attenzione riposta da nella predisposizione del modulo, il dubbio CP_1
interpretativo non può che essere accollato a carico ed a sfavore di chi ha predisposto la clausola nonché l'intero modulo, non potendo di certo gravarsi la controparte, per di più qualificabile in termini di consumatore e, quindi, parte ontologicamente debole del rapporto contrattuale, di un onere economico particolarmente stringente qual è quello dell'integrale perdita del corrispettivo senza un adeguato, specifico e indiscutibile richiamo al contenuto della clausola in questione.
pagina 5 di 8 L'inefficacia della clausola in parte qua assorbe gli ulteriori motivi di censura fondanti la “nullità”, fermo restando che una tale “sanzione” non comporta affatto l'invalidità dell'intero negozio. Per di più, nonostante la stretta interconnessione con la clausola di cui alla lettera F), l'inoperatività di quest'ultima non è in discussione avendo la medesima parte attrice affermato di non avere mai sostenuto la relativa spesa di € 500,00 e, per tale ragione, di non avere mai richiesto la restituzione di tale importo sicché non si ravvisa alcun concreto interesse alla declaratoria di inefficacia giudiziale.
All'inefficacia della clausola di cui alla lettera E) e di quella di cui alla lettera L), non essendo stata parimenti sufficientemente allegata la rilevanza e la concreta lesività di quella di cui alla lettera H1], consegue la necessaria applicabilità dell'art. 1373 c.c. e, in particolare, del comma 1, secondo cui, “se ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”.
Orbene, se anche si voglia prescindere dalla circostanza per la quale, una volta eliminata l'efficacia della clausola di cui alla lettera E), non si rinviene alcuna ulteriore clausola contrattuale che consenta al cliente di recedere, è sufficiente rilevare come non sia minimamente contestato che il corso, quantomeno inizialmente, sia stato effettivamente frequentato seppur quasi immediatamente
“abbandonato” a causa del trasferimento dell'attore nella città di Milano per motivi di lavoro, rectius, per la prima occupazione non trattandosi di un trasferimento di sede.
Ma anche volendo applicare all'ipotesi in esame la disciplina più favorevole prevista dal comma 2 dell'art. 1273 c.c., secondo cui “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”, è appena il caso di rilevare come spettasse in ogni caso all'attore, gravato del relativo onere probatorio, e non certamente ad allegare con esattezza e puntualità, prima, e CP_1
dimostrare in sede istruttoria, successivamente, a quante lezioni avesse effettivamente preso parte così da consentire al Tribunale di riproporzionare eventualmente l'importo oggetto della richiesta restitutoria alle sole ore non “godute”.
Ed invece, con la memoria istruttoria la difesa attorea, preso atto della contestazione avversaria in ordine all'assenza di una tale prova, si è limitata a replicare che “l'onere di provare la frequenza spetta ovviamente alla convenuta, che deve tenere traccia delle presenze degli allievi negli appositi registri”, all'uopo articolando una richiesta ex art. 210 c.p.c. finalizzata ad ottenere da quest'ultima “la produzione dei registri di presenza degli allievi, relativi al corso che avrebbe dovuto frequentare il sig.
”. Pt_1 1 La clausola prevede, infatti, semplicemente che “il calendario delle lezioni potrà subire variazione di orari e docenti a insindacabile decisione di ma comunque non potrà mai essere inferiore al totale delle ore stabilite”. Controparte_1 pagina 6 di 8 La richiesta, l'unica peraltro evincibile dagli atti prodotti, è apparsa sin da subito generica ed esplorativa e, verosimilmente per tale ragione, non è stata ammessa dal precedente giudicante;
né, come detto, una tale valutazione merita di essere riponderata in questa sede.
E', infatti, generica nella misura in cui non è stato specificamente indicato il corso asseritamente frequentato, il luogo e lo specifico arco temporale di riferimento, il quale avrebbe dovuto essere quantomeno delineato nel tempo, così da delimitare adeguatamente l'oggetto della richiesta consentendo alla controparte di difendersi, prima, e di darvi concreta esecuzione, successivamente.
E' parimenti esplorativa nella misura in cui non è stato considerato che il presupposto di ammissione di un ordine di esibizione, per come codificato dall'art. 210 c.p.c., il quale richiama espressamente i
“limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118”, è che sia letteralmente
“indispensabile per conoscere i fatti della causa” non potendo essere utilizzato, come di fatto avvenuto nel caso di specie, per sgravare la parte creditrice di un onere probatorio che non sarebbe stato neppure particolarmente complesso assolvere previa quantomeno approssimativa allegazione del lasso temporale in cui si sarebbe svolto il corso frequentato, se non propriamente dei giorni o del relativo monte ore.
Indicazioni, queste ultime, che la parte attrice si è ben guardata dal fornire, essendosi limitata a richiamare, in alcuni casi, una quota del 99% di lezioni asseritamente non frequentate e, in altri casi, quella dei ¾ reiterando in tal modo un'eccessiva genericità di allegazione che non può di certo ricevere in questa sede l'avallo giudiziale.
Per tali ragioni alla declaratoria di inefficacia delle clausole di cui alle lettere E) ed L) non può seguire alcuna restituzione dell'importo asseritamente corrisposto con ciò ritenendosi assorbita ogni ulteriore questione, pur non palesemente infondata, relativa alla contrazione ai fini del pagamento di un finanziamento, chiaramente collegato all'acquisto, che avrebbe presupposto anche in tal caso un maggiore approfondimento documentale in ordine allo stato ed all'effettiva restituzione delle rate concordate.
L'accoglimento solo parziale delle domande proposte dall'attore comporta una soccombenza reciproca sostanzialmente equivalente giustificando l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore/ricorrente, accerta e dichiara l'inefficacia delle clausole di cui alle lettere E) ed L) del modulo contrattuale sottoscritto da in Parte_1
pagina 7 di 8 data 23.11.2017;
- dichiara assorbite e/o rigetta tutte le ulteriori domande proposte e, stante la reciproca soccombenza da ritenersi equivalente, dichiara integralmente compensate le spese di lite rispettivamente sostenute.
Così deciso in Monza in data 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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