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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3224/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.Entrate Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7699/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023540589000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023540589000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
1 Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 7699/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320180023540589, notificata il 27.04.2023, nella parte inerente al ruolo n. 2018/250414 relativo ad irpef, addizionali ed iva dovute per l'anno di imposta 2015 oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Unico/2016 presentata per l'anno di imposta 2015. L'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, devesi rilevare che erroneamente la Corte di primo grado ha rigettato la eccezione, formulata dal contribuente con il ricorso introduttivo e riproposta in appello, di decadenza della potestà di riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/1973, per cui la suindicata cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione avvenuta nella specie nel 2016. Al riguardo va disatteso il dato affermato dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate Riscossione e ritenuto nella sentenza impugnata per cui la cartella di pagamento opposta sarebbe stata notificata il 6.04.2019. Sul punto dalle risultanze processuali acquisite in atti emerge che la cartella di Soc._1pagamento citata è stata notificata a mezzo posta mediante raccomandata AR n. 92008427595959 spedita il 4.04.2019 al contribuente nel luogo di residenza sito in O_ EO , ma non è stato prodotto in atti l'avviso di ricevimento di detta raccomandata a dimostrazione della avvenuta rituale consegna al destinatario, che è assolutamente necessario al fine di potere ritenere il perfezionamento del procedimento di notificazione (v. Cass. n. 9429/2020), appalesandosi al riguardo del tutto insufficiente la produzione del documento Soc._1“Tracking Spedizioni ”, privo di alcuna sottoscrizione e comunque inadeguato a provare l'avvenuta consegna della raccomandata siccome validamente eseguita in data 6.04.2019. Va, peraltro, osservato che dall'estratto di ruolo versato in atti dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate Riscossione risulta che la detta cartella di pagamento è stata notificata in data 27.04.2023, che è la data in cui - secondo quanto rappresentato dal contribuente - la detta notificazione venne reiterata da Agenzia Entrate Riscossione. Va pure segnalato che nessun rilievo ha il fatto che la summenzionata nullità della notificazione della cartella di pagamento avviata il 4.04.2019 possa ritenersi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc sulla base della rituale proposizione del ricorso introduttivo avvenuta con ricorso tempestivamente notificato
2 il 15.06.2023 (a fronte della notificazione della cartella opposta in data 27.04.2023), che ha efficacia ex nunc e quindi non incide sulle decadenze già verificatesi come nel caso in esame. Ciò posto, non c'è dubbio alcuno che alla data suddetta del 27.04.2023 era già decorso il suindicato termine triennale di decadenza che scadeva il 31.12.2019, senza che al riguardo possa in alcun modo operare la sospensione dei termini per covid di cui all'art. 67 comma 1 D.L. n. 18/2020 che decorre dall'8 marzo 2020 e, di conseguenza, va dichiarata la eccepita decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo ed annullata la cartella di pagamento opposta con riferimento al ruolo n. 2018/250414. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza poste a carico esclusivo di Agenzia Entrate Riscossione cui è imputabile il profilo di soccombenza suesposto, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 55.066,57.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento in favore del contribuente delle spese giudiziali di I e II grado, che liquida - per ciascun grado - nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed il rimborso del cut.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
AN MA
3
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3224/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.Entrate Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7699/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 7 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023540589000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180023540589000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 598/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
1 Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 7699/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320180023540589, notificata il 27.04.2023, nella parte inerente al ruolo n. 2018/250414 relativo ad irpef, addizionali ed iva dovute per l'anno di imposta 2015 oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Unico/2016 presentata per l'anno di imposta 2015. L'appello è fondato e va accolto. Ed, invero, devesi rilevare che erroneamente la Corte di primo grado ha rigettato la eccezione, formulata dal contribuente con il ricorso introduttivo e riproposta in appello, di decadenza della potestà di riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/1973, per cui la suindicata cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione avvenuta nella specie nel 2016. Al riguardo va disatteso il dato affermato dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate Riscossione e ritenuto nella sentenza impugnata per cui la cartella di pagamento opposta sarebbe stata notificata il 6.04.2019. Sul punto dalle risultanze processuali acquisite in atti emerge che la cartella di Soc._1pagamento citata è stata notificata a mezzo posta mediante raccomandata AR n. 92008427595959 spedita il 4.04.2019 al contribuente nel luogo di residenza sito in O_ EO , ma non è stato prodotto in atti l'avviso di ricevimento di detta raccomandata a dimostrazione della avvenuta rituale consegna al destinatario, che è assolutamente necessario al fine di potere ritenere il perfezionamento del procedimento di notificazione (v. Cass. n. 9429/2020), appalesandosi al riguardo del tutto insufficiente la produzione del documento Soc._1“Tracking Spedizioni ”, privo di alcuna sottoscrizione e comunque inadeguato a provare l'avvenuta consegna della raccomandata siccome validamente eseguita in data 6.04.2019. Va, peraltro, osservato che dall'estratto di ruolo versato in atti dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate Riscossione risulta che la detta cartella di pagamento è stata notificata in data 27.04.2023, che è la data in cui - secondo quanto rappresentato dal contribuente - la detta notificazione venne reiterata da Agenzia Entrate Riscossione. Va pure segnalato che nessun rilievo ha il fatto che la summenzionata nullità della notificazione della cartella di pagamento avviata il 4.04.2019 possa ritenersi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc sulla base della rituale proposizione del ricorso introduttivo avvenuta con ricorso tempestivamente notificato
2 il 15.06.2023 (a fronte della notificazione della cartella opposta in data 27.04.2023), che ha efficacia ex nunc e quindi non incide sulle decadenze già verificatesi come nel caso in esame. Ciò posto, non c'è dubbio alcuno che alla data suddetta del 27.04.2023 era già decorso il suindicato termine triennale di decadenza che scadeva il 31.12.2019, senza che al riguardo possa in alcun modo operare la sospensione dei termini per covid di cui all'art. 67 comma 1 D.L. n. 18/2020 che decorre dall'8 marzo 2020 e, di conseguenza, va dichiarata la eccepita decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo ed annullata la cartella di pagamento opposta con riferimento al ruolo n. 2018/250414. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza poste a carico esclusivo di Agenzia Entrate Riscossione cui è imputabile il profilo di soccombenza suesposto, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 55.066,57.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo. Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento in favore del contribuente delle spese giudiziali di I e II grado, che liquida - per ciascun grado - nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed il rimborso del cut.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
AN MA
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