CASS
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
Massime • 2
Sussiste disparità di trattamento nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato, se non è fornita logica e adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità delle condotte rispettivamente contestate e della capacità a delinquere manifestata da ciascuno.
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 12692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12692 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
12692-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent.n.sez. 117/24 AE De CI AN OS UP 30/1/2024 R.G.N.10 SC Paolo Di RO - Relatore - IA CC ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ON SA, nato a [...] il [...];
2. RU TO TI, nato a [...] il [...];
3. RU ZO TO, nato a [...] il [...];
4. RO AE AU, nato a [...] il [...];
5. IN TO PA CO, nato a [...] il [...];
6. IN LO, nato a [...] il [...];
7. EF ST, nato a [...] il [...];
8. SS TO, nato a [...] il [...];
9. ON RO, nato a [...] il [...]; 10. SS RO SA, nato a [...] il [...]; 11. SS TO, nato a [...] il [...]; 12. CE TA NE, nato a [...] il [...]; 13. MI NN - rinunciante nato a [...] il [...]; 14. UE MO, nato a [...] il [...]; 15. ME SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Paolo Di RO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Balsamo, che ha chiesto: il rigetto dei ricorsi di ON SA, RU TO TI, RO AE AU, IN TO PA CO, ON RO, SS RO SA, SS TO, CE TA NE e UE MO;
l'inammissibilità dei ricorsi di RU ZO TO, EF ST, SS TO, MI NN e ME SA;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato l'aumento per la continuazione nei confronti di IN LO sulla base del disposto dell'art.81 comma quarto c.p., e il rigetto del ricorso presentato nell'interesse dello stesso imputato nel resto;
uditi gli Avvocati Antille Francesco e Vianello Accorretti Valerio, in difesa di RO AE AU, che chiede l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avvocato Mirone Luca Renato, in difesa di RU TO TI e, in qualità sostituto processuale dell'avvocato Cinardi GI, in difesa di ON SA, nonchè dell'avvocato Merlino ZO in difesa di RU ZO TO, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento; udito l'Avvocato Ziccone Sergio Felice COla, in difesa di UE MO, il quale si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; udito l'Avvocato Centorbi SA, in difesa di RO AE AU, IN TO PA CO, IN LO e ON RO, il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata per ON RO e IN TO PA CO e si associa alla richiesta del Procuratore generale per IN LO, riportandosi ai motivi;
in qualità di sostituto processuale degli Avvocati AR MO GI in difesa di CE TA NE e US GI, in difesa di MI NN, si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catana, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la condanna degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonchè per i reati fine, riconoscendo le attenuanti generiche nei confronti di RO, IN TO, SS, ON, SS RO e SS TO, procedendo altresì alla rideterminazione delle pene inflitte in primo grado nei confronti degli odierni ricorrenti.
2. Nell'interesse di RO ON, sono stati formulati cinque motivi di 2 ricorso con i quali deduce:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della quale l'imputato veniva ritenuto uno dei vertici, nonostante difettasse la prova della sua partecipazione a specifiche condotte, le intercettazioni riguardassero conversazioni tra soggetti diversi e i collaboranti avessero genericamente riferito su circostanze, in parte apprese de relato, riferite ad un arco temporale antecedente rispetto a quello oggetto di contestazione (settembre 2017- gennaio 2018);
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ritenuta nonostante non fosse emersa l'adesione del ricorrente al clan "Cappello" e non essendo sufficiente la mera contiguità ambientale, occorrendo la dimostrazione del dolo specifico della condotta di agevolazione;
2.3. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che sarebbe stata ritenuta sulla base della mera constatazione dei precedenti dai quali il ricorrente è gravato, senza motivazione sui profili dedotti con l'appello e che avrebbero potuto condurre all'esclusione dell'aggravante;
2.4. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in assenza di un'adeguata motivazione, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare la gravità del reato e non valutando tutti gli elementi che avrebbero potuto condurre ad un diverso esito;
2.5. contesta, infine, il complessivo trattamento sanzionatorio, in relazione al quale difetterebbe la motivazione, non potendosi ritenere esaustivo il mero richiamo a formule di stile.
3. Nell'interesse di AE AU RO sono stati depositati due distinti ricorsi.
3.1. Con il ricorso a firma dell'avvocato Accorretti si formulano cinque motivi di impugnazione, con i quali deduce:
3.1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74, cit., della quale l'imputato veniva ritenuto uno dei vertici. Premette il difensore che l'incondizionata dichiarazione confessoria resa dall'imputato doveva ritenersi limitata alla sola commissione dei reati fine e non anche al riconoscimento dell'associazione. In relazione a tale reato, invero, non sarebbero stati acquisiti elementi di prova sufficienti, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, essendo generiche e 3 prive di riscontri, oltre che riferite ad un periodo temporale diverso da quello oggetto di contestazione;
3.1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo di organizzatore ritenuto nei confronti del ricorrente, desunto sulla base delle generiche e inattendibili dichiarazioni dei collaboranti, senza che fosse acquisito un quadro probatorio idoneo a descrivere l'effettivo svolgimento delle peculiari funzioni attribuite all'organizzazione di un'associazione dedita al narcotraffico. Insufficienti, a tal fine, sarebbero le intercettazioni valorizzate in sentenza, posto che queste si riferirebbero ad un periodo temporale estremamente circoscritto (dal 5 al 18 ottobre 2017);
3.1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non potendosi ritenere che l'imputato abbia agito con la volontà e consapevolezza di agevolare il clan "Cappello", tanto più che il ricorrente non risulta aver riportato alcuna condanna per la partecipazione ad associazioni di stampo mafioso. Anche in tal caso, la prova è stata essenzialmente desunta dalle dichiarazioni rese dai collaboranti, senza che la Corte di appello abbia proceduto ad un adeguato vaglio di attendibilità, oltre che all'acquisizione di riscontri;
3.1.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato associativo e dei reati fine nelle ipotesi lievi, rispettivamente previste dagli artt. 73, comma 5, e 74 comma 6, cit.; invero, la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare le modalità organizzative e lo spaccio di sostanze di natura diversa, omettendo di compiere una verifica della complessiva gravità del fatto;
3.1.5 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che sarebbe stata ritenuta sulla base della mera constatazione dei precedenti dai quali il ricorrente è gravato, senza considerare il notevole lasso temporale trascorso dall'ultima sentenza divenuta definitiva (2012).
3.2. Con il ricorso a firma dell'Avvocato Antilla si deduce complessivamente il vizio di motivazione e di violazione di legge, senza articolare in maniera puntuale motivi separatamente dedicati ai diversi aspetti oggetto di contestazione. È, tuttavia, possibile individuare l'oggetto delle doglianze, concernenti: a) l'esclusione della rilevanza della dichiarazione confessoria, non implicante il riconoscimento dell'esistenza e della partecipazione all'associazione; b) l'erroneo riconoscimento dell'associazione anziché del mero concorso nelle singole cessioni di stupefacenti;
c) la violazione del ne bis in idem sostanziale, posto che la medesima condotta 4 verrebbe ritenuta costitutiva sia del reato associativo che delle singole cessioni;
d) l'erronea attribuzione del ruolo di organizzatore, nonché della finalità agevolativa del clan "Cappello" in difetto di qualsiasi elemento idoneo a supportare la volontà e consapevolezza di agire a favore del suddetto sodalizio;
e) l'illegittimo riconoscimento della recidiva.
4. I ricorrenti TO RU e MO UE, sia pur con distinti ricorsi, hanno entrambi proposto un unico motivo, con il quale si censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
4.1. In particolare, RU lamenta anche l'eccessiva determinazione della pena che, rispetto al primo grado, sarebbe stata aumentata, passando da 12 anni a 15 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione. Evidenzia la difesa che RU, nel corso del giudizio di appello, aveva reso una dichiarazione ampiamente confessoria, cui era conseguita la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, cionondimeno, la Corte di appello non solo non valorizzava in positivo la condotta processuale, ma addirittura riservava al ricorrente un trattamento deteriore rispetto ad altri coimputati - peraltro gravati da un'imputazione ben più grave nei cui confronti le attenuanti generiche venivano riconosciute. Si contesta la sostanziale contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella misura in cui da un lato si dà atto della positiva condotta processuale e, dall'altro, se ne vanificano gli effetti sul presupposto che la stessa sarebbe frutto di una valutazione di convenienza, tant'è che l'imputato avrebbe proseguito la difesa nel merito, nonostante l'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità. Il ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, sottolinea come la disparità di trattamento tra coimputati è legittima solo se dipende da una diversa valutazione di gravità dei fatti, principio al quale la Corte di appello non si sarebbe in alcun modo attenuta, posto che i coimputati RO e GO venivano premiati per la loro condotta processuale confessoria, nonostante anche i predetti imputati avessero proseguito a difendersi nel merito, con specifico riferimento alla sussistenza dell'associazione ed al ruolo di organizzatori.
4.2. Il ricorrente UE, articolando argomentazioni in gran parte sovrapponibili a quelle sopra esposte, specifica di aver reso ampie dichiarazioni confessorie in primo e secondo grado, pur negando la sussistenza dell'associazione. Tale condotta processuale, tuttavia, non doveva essere intesa nel senso di una parziale ammissione di colpevolezza, bensì come una legittima devoluzione al giudice della quaestio iuris concernente la configurabilità o meno dell'associazione. Del resto, anche i coimputati ON e RO, obiettivamente maggiormente gravati rispetto a UE, avevano continuato a difendersi sia sulla sussistenza dell'associazione che sul ruolo di organizzatori, senza che ciò fosse stato ritenuto dalla Corte di appello come una condotta incompatibile con il riconoscimento del positivo comportamento processuale.
5. Nell'interesse di ZO TO RU sono stati formulati tre motivi di ricorso, con i quali si deduce:
5.1. l'erroneo riconoscimento del reato associativo di cui all'art. 74, cit., contestandosi l'esistenza stessa del sodalizio e, in ogni caso, la qualificabilità del ricorrente quale associato, in difetto di elementi idonei a dimostrare la stabilità del vincolo e l'inserimento in una struttura organizzativa, non essendo a tal fine sufficiente la reiterazione delle singole condotte di cessione di stupefacenti;
5.2. omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'avvenuta ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato;
5.3. violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, nonostante il lasso temporale intercorso con la precedente condanna e il mancato accertamento di una propensione a delinquere desumibile dalla reiterazione delle condotte delittuose.
6. Nell'interesse di TA CE è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit. La difesa eccepisce che erroneamente la Corte di appello ha valutato la gravità del reato nel suo complesso e senza enucleare la specifica condotta tenuta da CE, in tal modo disapplicando il principio per cui il medesimo episodio può essere diversamente qualificato nei confronti di ciascun coimputato. Nel caso di specie, CE veniva saltuariamente utilizzato quale "vedetta di riserva", per far fronte all'indisponibilità di altri soggetti;
inoltre, emerge dalle intercettazioni la disistima dei vertici nei confronti di CE, ritenuto poco affidabile. Infine, assume rilievo che CE avrebbe svolto la funzione di "vedetta" in sole due occasioni, essenzialmente per procurarsi lo stupefacente di cui era abituale assuntore.
7. Nell'interesse di SA ON sono stati formulati due motivi di ricorso, con i quali si deduce:
7.1. l'omessa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., sul presupposto che il ricorrente si era limitato a svolgere la funzione di "vedetta", 6 essendo del tutto irrilevante che, nel fornire tale contributo, avrebbe utilizzato una ricetrasmittente, non potendosi ritenere tale strumento di esecuzione del reato come particolarmente sofisticato, come invece ritenuto dalla Corte di appello. Erronee sarebbero anche le considerazioni svolte sull'inserimento di ON in un contesto organizzato, posto che tale elemento non vale di per sé ad escludere la minima offensività delle condotte poste in essere, tenuto conto dei modesti quantitativi, del periodo di tempo limitato in cui si è manifestata la condotta e della scarsa redditività che ne è conseguita;
7.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti della speciale tenuità del lucro conseguito e del contributo di minima importanza.
8. Nell'interesse di IN TO e LO è stato proposto un unico ricorso, con il quale si deduce:
8.1. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva, essendo insufficiente il mero richiamo ai precedenti dai quali i ricorrenti sono gravati;
8.2. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche in favore di TO IN, nonostante il positivo comportamento processuale, peraltro realizzando una disparità di trattamento rispetto a LO IN che, invece, aveva beneficiato del giudizio di prevalenza;
8.3. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione nei confronti di LO IN ai sensi dell'art.81, comma quarto, cod. pen., sul presupposto dell'intervenuto riconoscimento della recidiva. La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, riformava la sentenza di primo grado che, pur riconoscendo la recidiva reiterata specifica, non aveva applicato alcun aumento di pena, il che aveva legittimamente comportato che gli aumenti a titolo di continuazione non dovevano essere parametrati ai limiti più rigorosi previsti dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.; 8.4. vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
9. Nell'interesse di ST EF è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata, essendosi la Corte limitata a riportare quanto già indicato nell'ordinanza cautelare, sul presupposto della sufficienza dell'avvenuta rinuncia ai motivi di appello. 7 10. Nell'interesse di TO SS è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, nonostante l'unico precedente risulta risalente nel tempo e commesso quanto il ricorrente era minorenne 11. Nell'interesse di SA ME, RO SS e TO SS venivano proposti distinti ricorsi aventi sostanzialmente il medesimo contenuto. I ricorrenti, infatti, contestano che, a fronte della rinuncia ai motivi, la Corte di appello riconosceva le attenuanti generiche equivalenti e non prevalenti rispetto alle aggravanti, omettendo di adeguare il complessivo trattamento sanzionatorio al ruolo assolutamente marginale svolto dagli imputati e alla modesta gravità delle loro condotte. 12. Il ricorrente NN MI rinunciava al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO L'esame dei motivi di ricorso può essere condotto valutando la specificità delle singole posizioni e accorpando le questioni comuni a più ricorrenti.
1. Il primo motivo di ricorso proposto da ON è infondato, consistendo nel tentativo di sollecitare una rilettura nel merito dei fatti accertati, senza tener conto, in primo luogo, dell'ampia e incondizionata ammissione di responsabilità, correttamente valorizzata dalla Corte di appello. Pur a fronte della dichiarazione confessoria, peraltro, la sentenza impugnata ha esaminato i profili concernenti la sussistenza dell'associazione e il ruolo verticistico svolto al suo interno da ON, rinvenendo plurimi elementi a supporto della contestazione. La difesa sollecita un riesame di circostanze fattuali, quali il fatto che ON non apparisse mai tra gli autori materiali di condotte specifiche e l'insufficienza delle poche intercettazioni che sembrerebbero far riferimento al ruolo di organizzatore. Sul punto, tuttavia, la Corte di appello ha già dato esaustiva risposta, senza incorrere in vizi di motivazione rilevabili in questa sede, ritenendo dimostrato che gli associati si rivolgevano a ON sia per ottenere istruzioni, sia per risolvere le problematiche concernenti il traffico di stupefacenti. Parimenti infondate sono le doglianze inerenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori, posto che il giudizio di attendibilità deve ritenersi implicitamente svolto nel momento in cui se ne è evidenziata la reciproca concordanza, nonché 8 alla luce della dichiarazione confessoria resa dallo stesso ON e delle altre risultanze probatorie. In buona sostanza, i collaboratori non hanno fatto altro che corroborare un quadro già sufficientemente chiaro e, nei fatti salienti, neppure oggetto di contestazione da parte dell'imputato. Né appare risolutiva l'osservazione secondo cui il collaborante DO avrebbe riferito circa i rapporti con ON intrattenuti fino al 2015 e, quindi, in epoca precedente quella oggetto di contestazione. Invero, la Corte di appello ha ritenuto che la dichiarazione etero-accusatoria avesse una portata più generale, riguardando l'intero periodo di gestione della piazza di spaccio da parte dell'associazione capeggiata da ON e RO. Si tratta di una conclusione immune da censure di manifesta illogicità e contraddittorietà, sia perché le dichiarazioni del collaborante non escludono affatto che la descrizione delle modalità di gestione concernessero anche il periodo successivo al 2015, sia perché tale ricostruzione è confermata dalle dichiarazioni confessorie e dagli altri elementi di prova che depongono pacificamente nel senso della ricostruzione operata dai giudici di merito.
1.1. Infondato è anche il secondo motivo relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, nella forma dell'agevolazione del sodalizio mafioso denominato clan "Cappello". Il ricorso, invero, non si confronta con l'elemento dirimente costituito dal fatto che ON destinava una parte dei proventi del narcotraffico al sostentamento dei detenuti appartenenti alla predetta associazione, come risultante dalle dichiarazioni dei collaboranti e confermato dalla lettera che uno degli associati inviava dal carcere a ON, per lamentarsi che RO non si era attivato per fornire un adeguato contributo economico ai sodali detenuti. Rispetto a tali elementi, le doglianze difensive sono del tutto generiche, né è dubitabile che la suddetta attività rientri nella previsione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, integrando una condotta volta a rafforzare e mantenere il vincolo tra i sodali, fornendo supporto nel periodo di detenzione.
1.2. In relazione al terzo motivo, concernente la ritenuta sussistenza della recidiva, deve rilevarsi il difetto di interesse ad impugnare, posto che al ON sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sicchè alcun pregiudizio concreto il ricorrente ha patito per effetto della recidiva, non avendo questa inciso sul calcolo della pena.
1.3. Gli ultimi due motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ed al computo della pena, sono manifestamente infondati. Su tali aspetti, invero, la Corte di appello ha fornito una sintetica, ma esaustiva motivazione, sottolineando come già il riconoscimento 9 delle attenuanti generiche è frutto esclusivamente dell'esigenza di mitigare la sanzione, posto che la gravità dei fatti e la sia pur parziale condotta collaborativa non sarebbero state di per sé compatibili con l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. A maggior ragione, pertanto, non sarebbe stato giustificabile riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche. Si tratta di una motivazione fondata su dati obiettivi e intrinsecamente logica, sicchè non è sindacabile in questa sede. Altrettanto dicasi per la complessiva determinazione della pena, posto che la Corte di appello è partita dalla pena minima prevista dall'art. 74, cit. per gli organizzatori apportando, a titolo di continuazione, un aumento minimo e ampiamente giustificato dalla valutazione complessiva della gravità del fatto.
2. I ricorsi proposti nell'interesse di RO possono essere esaminati congiuntamente, posto che - sia pur con argomenti non del tutto sovrapponibili - le questioni oggetto di impugnazione sono le medesime e risultano tutte infondate. Occorre premettere che anche RO ha reso un'ampia e incondizionata confessione, come risultante anche dalla lettera allegata al ricorso dell'avvocato Antille. I difensori dell'imputato, tuttavia, non hanno rinunciato ai motivi di appello sull'esistenza dell'associazione e sul ruolo verticistico assunto da RO, sicchè si assume che le dichiarazioni confessorie non esoneravano la Corte di appello dal puntuale esame nel merito di tali questioni. Invero, la sentenza impugnata ha risolto le dedotte questioni con motivazione logica ed immune da aspetti contraddittori, sottolineando come l'organizzazione fosse ben strutturata, con ripartizione di ruoli e stabilità nello svolgimento di un numero sostanzialmente indeterminato di cessione di stupefacenti, accertando che RO, unitamente a ON, svolgeva un ruolo apicale (si veda pg.72). Anche nel ricorso proposto da RO si deduce l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, argomento rispetto al quale è sufficiente richiamare le considerazioni svolte trattando la posizione di ON. La difesa deduce anche l'irrilevanza delle intercettazioni (riportate a pg.48-49 della sentenza di primo grado) per sostenere che RO svolgesse un ruolo apicale, trattandosi di isolate conversazioni intercorse tra soggetti diversi dal RO. Invero, operando una valutazione in punto di fatto rispetto alla valenza probatoria, i giudici hanno ritenuto tali conversazioni espressive del ruolo apicale del RO, cui gli altri associati si rivolgevano per ricevere ordini e indicazioni. Si tratta di un giudizio di merito pienamente logico e coerente con il quadro complessivo, non potendosi neppure far leva sul fatto che non vi sarebbero altre conversazioni di analogo tenore. Invero, le intercettazioni richiamate non vengono 10 utilizzate quale unica prova dell'esistenza dell'associazione e del ruolo verticistico, bensì si inseriscono in un quadro più complesso, fornendo un'ulteriore riprova alla tesi accusatoria e fungendo da riscontro anche alle dichiarazioni rese dai collaboratori. In conclusione, la difesa del ricorrente non si confronta con il quadro complessivo che, unitariamente valutato, è stato ritenuto idoneo sulla base di - criteri di valutazione debitamente esplicitati e non affetti da vizi di motivazione a dimostrare l'esistenza dell'associazione ed il ruolo svolto al suo interno da RO. Quanto detto, infine, esclude anche che nel caso di specie possa ritenersi sussistente un mero concorso di persone nel reato continuato, anziché l'ipotesi associativa. È emersa, infatti, l'esistenza di un'organizzazione stabile e ben strutturata, dotata di mezzi adeguati ad assicurare una continuativa attività di spaccio, anche di sostanze diverse, per un periodo temporale apprezzabile. Si tratta di connotati che delineano appieno l'ipotesi associativa e sono, invece, incompatibili con la tesi del mero estemporaneo concorso di persone nella realizzazione di singole cessioni di stupefacenti. In conclusione, il tipo di condotta posta in essere integra appieno quell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74, cit., rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, che va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6, n. 17467 del 21711/2018, Noure, Rv. 275550).
2.1. In ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, le doglianze dedotte da RO sono infondate, dovendosi richiamare le argomentazioni già esposte in relazione alla posizione di ON. Occorre ulteriormente evidenziare come la Corte d'appello dedichi a tale aspetto un'esauriente motivazione, fondata non solo sulle dichiarazioni rese dai collaboranti - ritenuti attendibili con motivazione immune da censure - ma anche sulla lettera inviata dal detenuto LL a ON, nella quale il primo si lamentava del fatto che RO non provvedeva adeguatamente al sostentamento degli associati in carcere (si veda p.74-76). A tale missiva è stato logicamente attribuita valenza probatoria dirimente, essendo stata intesa come la riprova che RO, al pari di ON, aveva un diretto rapporto con l'associazione di stampo mafioso, cui devolveva parte dei guadagni derivanti dallo spaccio di stupefacente, realizzato con un'attività stabile ed organizzata, in un contesto ambientale 11 connotato dalla storica presenza di sodalizi mafiosi notoriamente interessati al controllo delle attività illecite svolte sul territorio.
2.2. Il quarto motivo pone la questione della diversa qualificazione delle condotte ascritte all'imputato, ritenendosi configurabile l'ipotesi lieve prevista di cui all'art. 73, comma 5, e l'associazione minore di cui all'art. 74, cit. Il ricorso, tuttavia, si limita a evocare principi astrattamente validi, ma che non sono per ciò solo applicabili al caso di specie, ove la Corte di appello ha argomentato circa le ragioni ostative al riconoscimento della minore offensività della condotta posta in essere. Nel caso in esame, infatti, è stata accertata l'esistenza di un'associazione che non si limitava a programmare plurime cessioni di stupefacenti, ma che si era dotata di una struttura organizzativa articolata, grazie alla quale realizzava uno stabile controllo del territorio ed in grado di assicurare una costante attività di spaccio (pg. 77 sentenza appello). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ipotesi lieve non è stata esclusa per il semplice fatto che lo spaccio fosse gestito dall'associazione, bensì valorizzando il tipo di organizzazione, la stabilità e la professionalità della stessa. A fronte di tali elementi, anche i singoli episodi di cessione pur potendo essere singolarmente di minima rilevanza assumono i caratteri della maggiore gravità in considerazione del contesto in cui le condotte venivano poste in essere. Il giudice del merito ha, pertanto, fornito una spiegazione logica e coerente per escludere la riconducibilità delle condotte alle ipotesi di minor gravità, senza che rispetto a tali valutazioni siano contrapposti motivi idonei a far dubitare della logicità e coerenza dell'iter argomentativo.
2.3. In relazione al quinto motivo, concernente la ritenuta sussistenza della recidiva, deve rilevarsi il difetto di interesse ad impugnare, posto che a RO sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sicchè alcun pregiudizio concreto il ricorrente ha patito per effetto della recidiva, non avendo questa inciso sul calcolo della pena (si veda pg.78) (sul tema, inoltre, si rinvia alle considerazioni svolte al §10). 3. È fondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU TO TI in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse sul presupposto che l'imputato, pur avendo "ammesso i fatti", non aveva formalmente rinunciato ai motivi di ricorso, continuando a difendersi nel merito;
inoltre, la dichiarazione confessoria era resa a fronte di un quadro probatorio di per sé completo e senza fornire ulteriori apporti conoscitivi. Si tratta di una motivazione che, invero, deve essere letta nel contesto 12 complessivo della decisione adottata, tenendo conto anche dei criteri di valutazione utilizzati nei confronti degli altri imputati a fronte di situazioni processuali sostanzialmente sovrapponibili. La difesa del ricorrente ha sottolineato come le attenuanti generiche siano state riconosciute a ON e RO, nonostante anche questi abbiano reso una generica dichiarazione confessoria, continuando a difendersi nel merito;
peraltro, i fatti loro ascritti erano di maggiore gravità rispetto alla condotta imputata a RU, sicchè anche sul piano della complessiva valutazione dell'offensività del fatto mal si comprende la diversità di valutazione. Il ricorso è fondato, stante la manifesta contraddittorietà della decisione su tale aspetto. Premesso che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva, che tenga conto della gravità della condotta, come pure di ulteriori elementi quali il comportamento processuale, si ritiene che nel caso di specie la Corte di appello abbia illogicamente dato prevalenza alla finalità utilitaristica della confessione, senza tener conto dell'analoga condotta processuale tenuta da altri imputati, nei cui confronti le ammissioni di colpevolezza sono state valutate positivamente. Deve preliminarmente darsi atto che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli (Sez.3, n. 9450 del 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839). Tale principio va letto alla luce di quello secondo cui non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (Sez.3, n. 40322 del 23/6/2016, Rv. 268276). Orbene, applicando tali indicazioni ermeneutiche al caso di specie, risulta che l'esclusione delle attenuanti generiche in favore di RU è frutto di una motivazione contraddittoria, in quanto fondata su parametri superfluità della confessione e gravità del fatto che sono stati applicati in maniera difforme tra i - vari correi, il che ha chiaramente alterato anche il criterio di proporzionalità tra le pene inflitte e l'offensività delle condotte a ciascuno ascritte. A tal riguardo è agevole rilevare come le ammissioni confessorie rese da ON e RO siano generiche e, sostanzialmente, non dirimenti ai fini del giudizio, così come quelle rese da RU. I predetti coimputati, infatti, erano 13 già gravati da un quadro probatorio idoneo a condurre alla condanna, non hanno offerto un contributo di conoscenza aggiuntivo e, peraltro, hanno continuato a difendersi nel merito (come dimostra anche il contenuto dei ricorsi in cassazione di ON e RO). Al contempo, la gravità delle condotte ascritte a ON e RO è indiscutibilmente maggiore rispetto a quella per la quale risponde RU, posto che i primi sono stati ritenuti gli organizzatori dell'associazione e nei loro confronti è stata riconosciuta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre RU è stato ritenuto un mero partecipe e l'aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen. è stata esclusa dalla Corte di appello. Quanto detto consente di affermare che, sulla base dei parametri di valutazione indicati dalla Corte di appello, risulta contraddittoria l'esclusione delle attenuanti generiche disposta nei confronti di RU, posto che i medesimi parametri hanno condotto a diversa e più favorevole decisione, peraltro nei confronti di soggetti maggiormente gravati. Ne consegue l'annullamento con rinvio della decisione in merito all'esclusione delle attenuanti generiche, con passaggio in giudicato dell'accertamento sulla sussistenza del reato.
4. Le osservazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso proposto da UE, al quale la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche sul presupposto che le ammissioni di colpevolezza e la conseguente rinuncia ai motivi sarebbero limitati al solo reato di cui all'art. 73, cit., non riguardando anche l'ipotesi associativa. Tale scelta processuale è stata valorizzata per dimostrare la mancanza di resipiscenza e collaborazione processuale. Si tratta di una conclusione che, invero, non tiene conto della necessità di distinguere tra l'ammissione del fatto storico e la qualificazione dello stesso in termini associativi, il che giustifica il perdurante interesse dell'imputato a chiedere una decisione di merito sul punto. A ciò si aggiunge la necessità di operare una valutazione della gravità delle condotte, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che tenga conto dei parametri complessivamente utilizzati anche in relazione ai restanti imputati. Ne consegue che la Corte di appello dovrà rivalutare tale aspetto, al fine di escludere un trattamento deteriore nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di fatti di minore gravità ed in assenza di elementi concretamente idonei, di per sé, ad impedire il riconoscimento delle generiche.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di ZO TO RU è 14 manifestamente infondato in relazione al primo e al terzo motivo, con i quali si deduce, rispettivamente, l'inesistenza e la non appartenenza all'associazione, nonché l'avvenuto riconoscimento della recidiva. Per quanto attiene al primo aspetto, è sufficiente richiamare le osservazioni in precedenza svolte per affermare che i giudici di merito hanno compiutamente motivato circa le ragioni dalle quali desumere l'esistenza dell'associazione, essendo emerso uno stabile ed organizzato gruppo criminale dedito all'attività di narcotraffico. Del tutto generiche, inoltre, solo le deduzioni relative alla mancanza di consapevolezza dell'imputato di partecipare all'attività associativa, ritenendosi insufficiente il concorso in singole condotte delittuose. Invero, l'imputato ha ammesso il concorso nell'attività di spaccio e, peraltro, la Corte di appello ha specificamente dimostrato come non si trattasse affatto di un'attività isolata o saltuaria, essendo emerso che l'imputato era stabilmente inserito nell'organigramma associativo, di cui conosceva perfettamente le modalità operative e i ruoli svolti dai singoli soggetti con i quali si confrontava (si veda pg.64-65). Le doglianze concernenti il riconoscimento della recidiva risultano parimenti generiche, avendo la Corte di appello motivatamente illustrato le ragioni per cui la commissione del nuovo reato deve ritenersi dimostrativa di una marcata pericolosità di RU, già gravato da precedenti specifici (pg.67). A fronte di una motivazione che, sia pur sintetica, dia atto della valutazione compiuta e che non si traduca nella mera constatazione dell'esistenza di precedenti condanne, il motivo deve essere dichiarato manifestamente infondato.
5.1. Merita accoglimento, invece, il secondo motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche, valendo le medesime osservazioni già svolte in relazione alle posizioni degli altri ricorrenti.
6. Il ricorso proposto da TA CE è manifestamente infondato, riproponendo la questione della derubricazione del reato di cui all'art. 73, cit., nell'ipotesi di cui al comma quinto. Sul tema, la Corte di appello ha reso un'esaustiva e logica motivazione (pg.49-51) dando atto delle ragioni per cui la condotta di CE, in quanto stabilmente inserita in una continuativa ed organizzata attività di spaccio, non potesse considerarsi di minima offensività. pur vero che la giurisprudenza - da ultimo anche con sentenza delle Sezioni unite del 14 dicembre 2023 (di cui si dispone della sola informazione provvisoria) ammette che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto in maniera 15 differenziata, riconoscendo solo in favore di alcuni dei correi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit., tuttavia, nel caso di specie è stata data una logica e coerente motivazione delle ragioni che impediscono tale soluzione. Il contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti, la stabilità dell'attività di narcotraffico e il fatto che la stessa si svolgesse in una "piazza di spaccio" gestita da un'organizzazione legata anche alla criminalità organizzata sono tutti elementi che sono stati ritenuti incompatibili con l'ipotesi lieve, né essendo tale valutazione suscettibile di di merito coerente e non contraddetta da altri elementi rivalutazione in questa sede.
7. Le osservazioni sopra svolte sono idonee a far ritenere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di SA ON, parimenti volto ad ottenere la derubricazione del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit. È inammissibile, inoltre, anche il secondo motivo con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti della tenuità del profitto e della minima partecipazione. Si tratta di questioni compiutamente esaminate dalla Corte di appello che, da un lato, ha sottolineato la natura professionale dell'attività di spaccio, ritenuta incompatibile con un lucro di speciale tenuità, dall'altro ha precisato che il ruolo di "vedetta" svolto dal ricorrente non è affatto marginale rispetto alle modalità di gestione della "piazza di spaccio", risultando essenziale per la sicurezza e la regolarità dei traffici illeciti. A fronte della specifica e coerente motivazione resa in relazione all'esclusione delle invocate attenuanti, le doglianze del ricorrente si traducono in una reiterazione di argomentazioni di merito, insuscettibili di valutazione in questa sede.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di LO e TO IN sono solo parzialmente sovrapponibili. Per quanto concerne il primo motivo, concernente la mancata esclusione della recidiva, ricorrenti non si confrontano con la motivazione resa nella sentenza impugnata nella quale, a differenza di quanto dedotto, i giudici di merito non si sono affatto limitati a richiamare i precedenti, bensì hanno compiuto una valutazione in merito alla maggiore propensione a delinquere desumibile dalla correlazione tra le condanne emesse a carico dei ricorrenti ed i fatti oggetto di accertamento. La recidiva, infatti, è stata ritenuta a fronte della valutazione dell'omogeneità 16 dei reati, dell'identità del contesto criminale di manifestazione della condotta, nonché del breve lasso temporale intercorso tra le precedenti condanne e i fatti oggetto di giudizio. Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e immune da censure rilevabili in questa sede, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. -8.1. Parimenti inammissibile è la censura formulata con il secondo motivo con la quale si contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche nei confronti di TO IN. Invero, pur in mancanza di una specifica motivazione sul punto, deve ritenersi che la Corte di appello abbia implicitamente dato atto delle ragioni sottese al giudizio di equivalenza, derivanti dai plurimi elementi compiutamente esaminati sia nel dar conto delle ragioni che giustificavano il riconoscimento della recidiva, che della complessiva gravità del fatto. Si tratta di valutazione concernente il trattamento sanzionatorio, dalla cui lettura è dato comprendere l'iter logico seguito dalla Corte di appello, con conseguente esclusione del dedotto vizio motivazionale.
8.2. Il terzo motivo, proposto nell'interesse del solo LO IN, attiene alla determinazione dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata e specifica. Evidenzia il ricorrente che, in primo grado, pur essendo stata riconosciuta la predetta recidiva, non veniva applicato alcun aumento di pena. Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore della Repubblica, lamentando l'omesso aumento, a titolo di continuazione, in base al disposto di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., secondo cui, nel caso di reati in continuazione commessi da soggetto cui sia applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento di pena non può essere inferiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave. Sostiene la difesa che, in primo grado, la recidiva non era stata applicata, neppure nell'ambito del giudizio di valenza tra circostanze, sicchè della stessa non poteva tenersi conto ai fini della determinazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione. La tesi è infondata, posto che nella sentenza di primo grado (si veda p.214), la recidiva era stata riconosciuta e ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche (senza che in relazione alla legittimità del giudizio di prevalenza fosse stato proposto appello dal pubblico ministero). A fronte del riconoscimento della recidiva, pur se i suoi effetti sono stati sterilizzati per effetto del giudizio di valenza, permane il vincolo di determinare l'aumento a titolo di continuazione così come previsto dall'art. 81, comma quarto, 17 cod. pen., sicchè la decisione assunta dalla Corte di appello è legittima. Nel giungere a tale conclusione, deve premettersi l'esistenza di un precedente giurisprudenziale secondo cui il limite minimo per l'aumento a titolo di continuazione, stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata, non opera quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente alle riconosciute attenuanti, in quanto, in tale ipotesi, la recidiva, pur considerata nel giudizio di bilanciamento, non ha però di fatto potuto paralizzare il loro effetto tipico di riduzione della pena (Sez.6, n. 27784 del 5/4/2017, Abbbinante, Rv.270398). Tale principio, tuttavia, deve essere rivisto a fronte dell'indirizzo, consolidatosi anche in recenti pronunce delle Sezioni Unite, volto a riconoscere gli effetti della recidiva anche ove, per effetto del giudizio di valenza, non abbia concretamente condotto all'aumento della pena. In tal senso si è espressa Sez.U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044, secondo cui il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Tale pronuncia, pur concernendo la diversa ipotesi in cui la comparazione tra le circostanze aveva condotto ad un giudizio di equivalenza, ha specificato in motivazione che gli effetti della recidiva si determinano nel momento stesso in cui se ne riconosce la sussistenza, con la conseguente necessità di procedere al giudizio di valenza, a prescindere dall'esito di quest'ultimo che incide esclusivamente sulla determinazione della pena. Le Sezioni Unite, infatti, affermano, che: «... all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario» e ciò vale anche quando la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante, risultando subvalente all'esito del giudizio di comparazione. Il giudizio di bilanciamento non determina la dissolvenza della circostanza subvalente - che in quanto accertata non può che produrre tutti gli effetti da essa discendenti ma solo la paralisi del suo effetto più tipico incidente sulla misura della pena (analogo principio viene richiamato in motivazione da Sez.U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). Da ultimo, Sez.U, n. 3685 del 24/9/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262, con riguardo alla disciplina della procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art. 649- bis cod. pen., ha affermato il principio secondo cui il giudizio di equivalenza o di subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti non elide la 18 sussistenza della recidiva stessa e gli effetti da essa prodotti ai fini del regime di procedibilità e non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. Sulla base di tali indicazioni, deve ritenersi che il giudizio di subvalenza non incide sull'applicabilità del più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto, in relazione all'aumento a titolo di continuazione, dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., in quanto tale norma presuppone esclusivamente che la recidiva sia stata "applicata", come necessariamente avviene nel caso in cui la recidiva venga presa in considerazione nell'ambito del giudizio di valenza tra circostanze. Del resto, il maggior rigore imposto nella quantificazione dell'aumento per la continuazione, prescinde dagli effetti propri della recidiva, cui viene fatto riferimento essenzialmente perché presuppone un accertamento di un aspetto relativo alla personalità dell'imputato che funge a parametro di valutazione anche per l'aumento ex art. 81 cod. pen.
8.3 L'ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dovendosi dare atto del percorso motivazionale sulla base del quale la Corte di appello ha statuito le pene inflitte ai ricorrenti, dando atto del fatto rilevanti ai fini del giudizio di cui all'art. 133 cod. pen., sulla base di valutazioni di merito non contestabili in questa sede.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di ST EF è inammissibile, risolvendosi nella generica deduzione dell'assenza di motivazione, smentita dalla sentenza impugnata nella quale si dà atto dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello. A fronte della rinuncia, la Corte di appello si è legittimamente limitata a richiamare, condividendole, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di condanna, non occorrendo alcuna ulteriore motivazione, stante il venir meno dei motivi di appello. 10. Parimenti inammissibile è il ricorso con il quale TO SS contesta l'avvenuto riconoscimento della recidiva, posto che quest'ultima aggravante è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, sicchè non ha determinato alcun concreto inasprimento del trattamento sanzionatorio, né è stato impugnato il giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato. Sul tema, infatti, risulta condivisibile il principio secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione dell'imputato volto a contestare il riconoscimento della recidiva, quando la stessa non abbia comportato alcun concreto effetto deteriore e non sia stato impugnato il giudizio di equivalenza della 19 recidiva rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti (Sez.3, n. 19901 del 12712/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962; nel caso di aggravante subvalente Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284309; Sez. 1, n. 43269 del 25/9/2019, Rv. 277144; Sez.4, n. 27101 del 21/4/2016, Debilio, Rv. 267442). Il principio sopra espresso deve essere compiutamente sviluppato, dovendosi precisare che, qualora sia stata riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze, l'interesse ad impugnare sussiste solo a condizione che vi sia una sola aggravante oggetto del giudizio di equivalenza, posto che in tal caso - ove se ne escludesse la sussistenza ne deriverebbe automaticamente l'espansione della riduzione della - pena per effetto della circostanza attenuante. Viceversa, nel caso in cui all'imputato siano contestate una pluralità di aggravanti, difetta l'interesse a contestare la sussistenza di una sola di esse, a meno che non venga contestualmente impugnato anche il giudizio di valenza, posto che solo in tal caso si potrebbe pervenire, nel caso di elisione di una delle aggravanti, a rimettere in discussione l'intero giudizio ex art. 69 cod. pen. al fine di sostituire il giudizio di equivalenza con quello di prevalenza delle attenuanti. Nei confronti di SS, oltre alla recidiva, è stata ritenuta anche l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone, sicchè, pur escludendo la recidiva, il giudizio di equivalenza avrebbe in ogni caso consentito l'applicazione delle sole attenuanti generiche. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione dell'imputato volto a contestare il riconoscimento della recidiva, quando la stessa non abbia comportato alcun concreto effetto deteriore essendo stata giudicata equivalente alle restanti attenuanti e non sia stato impugnato il giudizio di equivalenza avente ad oggetto anche ulteriori aggravanti concorrenti. 10.1.Per completezza, deve darsi atto dell'esistenza di un diverso orientamento secondo cui l'imputato avrebbe sempre interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (Sez.5, n. 24622 del 9/5/2022, Jerradi, 283259; Sez.1, n. 27826 del 13/6/2013, Bisogno, Rv. 255991; Sez.6, n. 3174 dell'11/1/2012, Merlo, Rv. 251575; Sez. 1, n. 13757 del 20/2/2008, Conti, Rv. 239713). Si tratta di una soluzione che, soprattutto nell'ultima pronuncia intervenuta sul tema, pone l'accento sul diritto dell'imputato a un accertamento pieno dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, anche con riferimento alle circostanze aggravanti, che contribuiscono a connotare il fatto sul piano del suo complessivo disvalore. 20 L'esclusione di un'aggravante, pertanto, è destinata ad incidere sulla valutazione complessiva del disvalore del fatto, con la conseguente possibilità di una diversa modulazione della sanzione. Si tratta di considerazioni che, pur potendo essere condivisibili nel caso in cui emerga che una determinata circostanza ha costituito un elemento di per sé significativo nella valutazione della gravità del fatto, non possono che essere lette nell'ambito dei principi generali in tema di interesse all'impugnazione. -Ne consegue che l'esclusione di una aggravante ritenuta equivalente o subvalente alle attenuanti potrebbe fondare di per sé l'interesse - all'impugnazione nel solo caso in cui il ricorrente censuri anche il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla valutazione che di quell'aggravante è stata fatta nella descrizione della gravità del fatto. Ove il ricorso non specifichi l'incidenza dell'aggravante sul trattamento sanzionatorio, ne consegue necessariamente l'insussistenza dell'interesse ad impugnare, posto che dall'esclusione dell'aggravante non conseguirebbe alcun risultato concretamente utile per l'imputato. 11. I ricorsi separatamente proposti da RO SS, TO SS e SA ME possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono la medesima contestazione in merito alla quantificazione della pena. Si tratta di doglianze con le quali si censura il merito della decisione, senza specificare le ragioni della manifesta illogicità o contraddittorietà, che non può esser fatta discendere dal mero raffronto con le pene irrogate ai coimputati maggiormente gravati. I ricorrenti contestano il mancato riconoscimento del minimo edittale, senza in alcun modo confrontarsi con la valutazione di complessiva gravità dei fatti sulla cui base la Corte di appello ha stabilito la pena base. Nel ricorso di TO SS si deduce anche un ulteriore motivo di doglianza, sottolineandosi che erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato che l'imputato avrebbe commesso un ulteriore reato nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari per questo procedimento, affermazione ritenuta erronea. Invero, a prescindere dalla correttezza o meno di quanto osservato dalla Corte di appello, ciò che rileva è che la quantificazione della pena sia avvenuta sulla base della complessiva valutazione della gravità del fatto, non potendosi affatto ritenere che la specifica circostanza ritenuta erronea abbia influenzato l'entità della sanzione. 12. Il ricorso di NN MI, infine, deve essere dichiarato inammissibile 21 stante la sopravvenuta rinuncia. 13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendosi procedere alla rivalutazione della concedibilità delle attenuanti generiche nei confronti di RU TO TI, UE MO e RU ZO TO, sulla base dei principi indicati in motivazione. I ricorsi presentati in favore dei predetti imputati devono essere dichiarati inammissibili nel resto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l'affermazione della penale responsabilità nei confronti RU TO TI, UE MO e RU ZO TO, in relazione ai reati loro rispettivamente contestati, è divenuta irrevocabile. Devono essere rigettati i ricorsi proposti da RO AE AU, IN LO e ON RO, con la relativa condanna al pagamento delle spese processuali. Infine, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da ON SA, IN TO PA CO, ME SA, EF ST, SS TO, SS RO SA, SS TO, CE TA NE e MI NN, con la conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RU TO TI, RU ZO TO e UE MO limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti dai predetti imputati. Rigetta i ricorsi di RO AE AU, IN LO e ON RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ON SA, IN TO PA CO, ME SA, EF ST, SS TO, SS RO SA, SS TO, CE TA NE e MI NN, e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di RO AE De CI 2 بیح 2 22
2. RU TO TI, nato a [...] il [...];
3. RU ZO TO, nato a [...] il [...];
4. RO AE AU, nato a [...] il [...];
5. IN TO PA CO, nato a [...] il [...];
6. IN LO, nato a [...] il [...];
7. EF ST, nato a [...] il [...];
8. SS TO, nato a [...] il [...];
9. ON RO, nato a [...] il [...]; 10. SS RO SA, nato a [...] il [...]; 11. SS TO, nato a [...] il [...]; 12. CE TA NE, nato a [...] il [...]; 13. MI NN - rinunciante nato a [...] il [...]; 14. UE MO, nato a [...] il [...]; 15. ME SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Paolo Di RO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Balsamo, che ha chiesto: il rigetto dei ricorsi di ON SA, RU TO TI, RO AE AU, IN TO PA CO, ON RO, SS RO SA, SS TO, CE TA NE e UE MO;
l'inammissibilità dei ricorsi di RU ZO TO, EF ST, SS TO, MI NN e ME SA;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato l'aumento per la continuazione nei confronti di IN LO sulla base del disposto dell'art.81 comma quarto c.p., e il rigetto del ricorso presentato nell'interesse dello stesso imputato nel resto;
uditi gli Avvocati Antille Francesco e Vianello Accorretti Valerio, in difesa di RO AE AU, che chiede l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avvocato Mirone Luca Renato, in difesa di RU TO TI e, in qualità sostituto processuale dell'avvocato Cinardi GI, in difesa di ON SA, nonchè dell'avvocato Merlino ZO in difesa di RU ZO TO, che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento; udito l'Avvocato Ziccone Sergio Felice COla, in difesa di UE MO, il quale si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; udito l'Avvocato Centorbi SA, in difesa di RO AE AU, IN TO PA CO, IN LO e ON RO, il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata per ON RO e IN TO PA CO e si associa alla richiesta del Procuratore generale per IN LO, riportandosi ai motivi;
in qualità di sostituto processuale degli Avvocati AR MO GI in difesa di CE TA NE e US GI, in difesa di MI NN, si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catana, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la condanna degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonchè per i reati fine, riconoscendo le attenuanti generiche nei confronti di RO, IN TO, SS, ON, SS RO e SS TO, procedendo altresì alla rideterminazione delle pene inflitte in primo grado nei confronti degli odierni ricorrenti.
2. Nell'interesse di RO ON, sono stati formulati cinque motivi di 2 ricorso con i quali deduce:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della quale l'imputato veniva ritenuto uno dei vertici, nonostante difettasse la prova della sua partecipazione a specifiche condotte, le intercettazioni riguardassero conversazioni tra soggetti diversi e i collaboranti avessero genericamente riferito su circostanze, in parte apprese de relato, riferite ad un arco temporale antecedente rispetto a quello oggetto di contestazione (settembre 2017- gennaio 2018);
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ritenuta nonostante non fosse emersa l'adesione del ricorrente al clan "Cappello" e non essendo sufficiente la mera contiguità ambientale, occorrendo la dimostrazione del dolo specifico della condotta di agevolazione;
2.3. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che sarebbe stata ritenuta sulla base della mera constatazione dei precedenti dai quali il ricorrente è gravato, senza motivazione sui profili dedotti con l'appello e che avrebbero potuto condurre all'esclusione dell'aggravante;
2.4. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in assenza di un'adeguata motivazione, essendosi la Corte di appello limitata a richiamare la gravità del reato e non valutando tutti gli elementi che avrebbero potuto condurre ad un diverso esito;
2.5. contesta, infine, il complessivo trattamento sanzionatorio, in relazione al quale difetterebbe la motivazione, non potendosi ritenere esaustivo il mero richiamo a formule di stile.
3. Nell'interesse di AE AU RO sono stati depositati due distinti ricorsi.
3.1. Con il ricorso a firma dell'avvocato Accorretti si formulano cinque motivi di impugnazione, con i quali deduce:
3.1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione ex art. 74, cit., della quale l'imputato veniva ritenuto uno dei vertici. Premette il difensore che l'incondizionata dichiarazione confessoria resa dall'imputato doveva ritenersi limitata alla sola commissione dei reati fine e non anche al riconoscimento dell'associazione. In relazione a tale reato, invero, non sarebbero stati acquisiti elementi di prova sufficienti, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, essendo generiche e 3 prive di riscontri, oltre che riferite ad un periodo temporale diverso da quello oggetto di contestazione;
3.1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo di organizzatore ritenuto nei confronti del ricorrente, desunto sulla base delle generiche e inattendibili dichiarazioni dei collaboranti, senza che fosse acquisito un quadro probatorio idoneo a descrivere l'effettivo svolgimento delle peculiari funzioni attribuite all'organizzazione di un'associazione dedita al narcotraffico. Insufficienti, a tal fine, sarebbero le intercettazioni valorizzate in sentenza, posto che queste si riferirebbero ad un periodo temporale estremamente circoscritto (dal 5 al 18 ottobre 2017);
3.1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non potendosi ritenere che l'imputato abbia agito con la volontà e consapevolezza di agevolare il clan "Cappello", tanto più che il ricorrente non risulta aver riportato alcuna condanna per la partecipazione ad associazioni di stampo mafioso. Anche in tal caso, la prova è stata essenzialmente desunta dalle dichiarazioni rese dai collaboranti, senza che la Corte di appello abbia proceduto ad un adeguato vaglio di attendibilità, oltre che all'acquisizione di riscontri;
3.1.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato associativo e dei reati fine nelle ipotesi lievi, rispettivamente previste dagli artt. 73, comma 5, e 74 comma 6, cit.; invero, la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare le modalità organizzative e lo spaccio di sostanze di natura diversa, omettendo di compiere una verifica della complessiva gravità del fatto;
3.1.5 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che sarebbe stata ritenuta sulla base della mera constatazione dei precedenti dai quali il ricorrente è gravato, senza considerare il notevole lasso temporale trascorso dall'ultima sentenza divenuta definitiva (2012).
3.2. Con il ricorso a firma dell'Avvocato Antilla si deduce complessivamente il vizio di motivazione e di violazione di legge, senza articolare in maniera puntuale motivi separatamente dedicati ai diversi aspetti oggetto di contestazione. È, tuttavia, possibile individuare l'oggetto delle doglianze, concernenti: a) l'esclusione della rilevanza della dichiarazione confessoria, non implicante il riconoscimento dell'esistenza e della partecipazione all'associazione; b) l'erroneo riconoscimento dell'associazione anziché del mero concorso nelle singole cessioni di stupefacenti;
c) la violazione del ne bis in idem sostanziale, posto che la medesima condotta 4 verrebbe ritenuta costitutiva sia del reato associativo che delle singole cessioni;
d) l'erronea attribuzione del ruolo di organizzatore, nonché della finalità agevolativa del clan "Cappello" in difetto di qualsiasi elemento idoneo a supportare la volontà e consapevolezza di agire a favore del suddetto sodalizio;
e) l'illegittimo riconoscimento della recidiva.
4. I ricorrenti TO RU e MO UE, sia pur con distinti ricorsi, hanno entrambi proposto un unico motivo, con il quale si censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
4.1. In particolare, RU lamenta anche l'eccessiva determinazione della pena che, rispetto al primo grado, sarebbe stata aumentata, passando da 12 anni a 15 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione. Evidenzia la difesa che RU, nel corso del giudizio di appello, aveva reso una dichiarazione ampiamente confessoria, cui era conseguita la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, cionondimeno, la Corte di appello non solo non valorizzava in positivo la condotta processuale, ma addirittura riservava al ricorrente un trattamento deteriore rispetto ad altri coimputati - peraltro gravati da un'imputazione ben più grave nei cui confronti le attenuanti generiche venivano riconosciute. Si contesta la sostanziale contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella misura in cui da un lato si dà atto della positiva condotta processuale e, dall'altro, se ne vanificano gli effetti sul presupposto che la stessa sarebbe frutto di una valutazione di convenienza, tant'è che l'imputato avrebbe proseguito la difesa nel merito, nonostante l'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità. Il ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, sottolinea come la disparità di trattamento tra coimputati è legittima solo se dipende da una diversa valutazione di gravità dei fatti, principio al quale la Corte di appello non si sarebbe in alcun modo attenuta, posto che i coimputati RO e GO venivano premiati per la loro condotta processuale confessoria, nonostante anche i predetti imputati avessero proseguito a difendersi nel merito, con specifico riferimento alla sussistenza dell'associazione ed al ruolo di organizzatori.
4.2. Il ricorrente UE, articolando argomentazioni in gran parte sovrapponibili a quelle sopra esposte, specifica di aver reso ampie dichiarazioni confessorie in primo e secondo grado, pur negando la sussistenza dell'associazione. Tale condotta processuale, tuttavia, non doveva essere intesa nel senso di una parziale ammissione di colpevolezza, bensì come una legittima devoluzione al giudice della quaestio iuris concernente la configurabilità o meno dell'associazione. Del resto, anche i coimputati ON e RO, obiettivamente maggiormente gravati rispetto a UE, avevano continuato a difendersi sia sulla sussistenza dell'associazione che sul ruolo di organizzatori, senza che ciò fosse stato ritenuto dalla Corte di appello come una condotta incompatibile con il riconoscimento del positivo comportamento processuale.
5. Nell'interesse di ZO TO RU sono stati formulati tre motivi di ricorso, con i quali si deduce:
5.1. l'erroneo riconoscimento del reato associativo di cui all'art. 74, cit., contestandosi l'esistenza stessa del sodalizio e, in ogni caso, la qualificabilità del ricorrente quale associato, in difetto di elementi idonei a dimostrare la stabilità del vincolo e l'inserimento in una struttura organizzativa, non essendo a tal fine sufficiente la reiterazione delle singole condotte di cessione di stupefacenti;
5.2. omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'avvenuta ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato;
5.3. violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, nonostante il lasso temporale intercorso con la precedente condanna e il mancato accertamento di una propensione a delinquere desumibile dalla reiterazione delle condotte delittuose.
6. Nell'interesse di TA CE è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit. La difesa eccepisce che erroneamente la Corte di appello ha valutato la gravità del reato nel suo complesso e senza enucleare la specifica condotta tenuta da CE, in tal modo disapplicando il principio per cui il medesimo episodio può essere diversamente qualificato nei confronti di ciascun coimputato. Nel caso di specie, CE veniva saltuariamente utilizzato quale "vedetta di riserva", per far fronte all'indisponibilità di altri soggetti;
inoltre, emerge dalle intercettazioni la disistima dei vertici nei confronti di CE, ritenuto poco affidabile. Infine, assume rilievo che CE avrebbe svolto la funzione di "vedetta" in sole due occasioni, essenzialmente per procurarsi lo stupefacente di cui era abituale assuntore.
7. Nell'interesse di SA ON sono stati formulati due motivi di ricorso, con i quali si deduce:
7.1. l'omessa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., sul presupposto che il ricorrente si era limitato a svolgere la funzione di "vedetta", 6 essendo del tutto irrilevante che, nel fornire tale contributo, avrebbe utilizzato una ricetrasmittente, non potendosi ritenere tale strumento di esecuzione del reato come particolarmente sofisticato, come invece ritenuto dalla Corte di appello. Erronee sarebbero anche le considerazioni svolte sull'inserimento di ON in un contesto organizzato, posto che tale elemento non vale di per sé ad escludere la minima offensività delle condotte poste in essere, tenuto conto dei modesti quantitativi, del periodo di tempo limitato in cui si è manifestata la condotta e della scarsa redditività che ne è conseguita;
7.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti della speciale tenuità del lucro conseguito e del contributo di minima importanza.
8. Nell'interesse di IN TO e LO è stato proposto un unico ricorso, con il quale si deduce:
8.1. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva, essendo insufficiente il mero richiamo ai precedenti dai quali i ricorrenti sono gravati;
8.2. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche in favore di TO IN, nonostante il positivo comportamento processuale, peraltro realizzando una disparità di trattamento rispetto a LO IN che, invece, aveva beneficiato del giudizio di prevalenza;
8.3. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione nei confronti di LO IN ai sensi dell'art.81, comma quarto, cod. pen., sul presupposto dell'intervenuto riconoscimento della recidiva. La Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, riformava la sentenza di primo grado che, pur riconoscendo la recidiva reiterata specifica, non aveva applicato alcun aumento di pena, il che aveva legittimamente comportato che gli aumenti a titolo di continuazione non dovevano essere parametrati ai limiti più rigorosi previsti dall'art. 81, comma quarto, cod. pen.; 8.4. vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
9. Nell'interesse di ST EF è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata, essendosi la Corte limitata a riportare quanto già indicato nell'ordinanza cautelare, sul presupposto della sufficienza dell'avvenuta rinuncia ai motivi di appello. 7 10. Nell'interesse di TO SS è stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, nonostante l'unico precedente risulta risalente nel tempo e commesso quanto il ricorrente era minorenne 11. Nell'interesse di SA ME, RO SS e TO SS venivano proposti distinti ricorsi aventi sostanzialmente il medesimo contenuto. I ricorrenti, infatti, contestano che, a fronte della rinuncia ai motivi, la Corte di appello riconosceva le attenuanti generiche equivalenti e non prevalenti rispetto alle aggravanti, omettendo di adeguare il complessivo trattamento sanzionatorio al ruolo assolutamente marginale svolto dagli imputati e alla modesta gravità delle loro condotte. 12. Il ricorrente NN MI rinunciava al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO L'esame dei motivi di ricorso può essere condotto valutando la specificità delle singole posizioni e accorpando le questioni comuni a più ricorrenti.
1. Il primo motivo di ricorso proposto da ON è infondato, consistendo nel tentativo di sollecitare una rilettura nel merito dei fatti accertati, senza tener conto, in primo luogo, dell'ampia e incondizionata ammissione di responsabilità, correttamente valorizzata dalla Corte di appello. Pur a fronte della dichiarazione confessoria, peraltro, la sentenza impugnata ha esaminato i profili concernenti la sussistenza dell'associazione e il ruolo verticistico svolto al suo interno da ON, rinvenendo plurimi elementi a supporto della contestazione. La difesa sollecita un riesame di circostanze fattuali, quali il fatto che ON non apparisse mai tra gli autori materiali di condotte specifiche e l'insufficienza delle poche intercettazioni che sembrerebbero far riferimento al ruolo di organizzatore. Sul punto, tuttavia, la Corte di appello ha già dato esaustiva risposta, senza incorrere in vizi di motivazione rilevabili in questa sede, ritenendo dimostrato che gli associati si rivolgevano a ON sia per ottenere istruzioni, sia per risolvere le problematiche concernenti il traffico di stupefacenti. Parimenti infondate sono le doglianze inerenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori, posto che il giudizio di attendibilità deve ritenersi implicitamente svolto nel momento in cui se ne è evidenziata la reciproca concordanza, nonché 8 alla luce della dichiarazione confessoria resa dallo stesso ON e delle altre risultanze probatorie. In buona sostanza, i collaboratori non hanno fatto altro che corroborare un quadro già sufficientemente chiaro e, nei fatti salienti, neppure oggetto di contestazione da parte dell'imputato. Né appare risolutiva l'osservazione secondo cui il collaborante DO avrebbe riferito circa i rapporti con ON intrattenuti fino al 2015 e, quindi, in epoca precedente quella oggetto di contestazione. Invero, la Corte di appello ha ritenuto che la dichiarazione etero-accusatoria avesse una portata più generale, riguardando l'intero periodo di gestione della piazza di spaccio da parte dell'associazione capeggiata da ON e RO. Si tratta di una conclusione immune da censure di manifesta illogicità e contraddittorietà, sia perché le dichiarazioni del collaborante non escludono affatto che la descrizione delle modalità di gestione concernessero anche il periodo successivo al 2015, sia perché tale ricostruzione è confermata dalle dichiarazioni confessorie e dagli altri elementi di prova che depongono pacificamente nel senso della ricostruzione operata dai giudici di merito.
1.1. Infondato è anche il secondo motivo relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, nella forma dell'agevolazione del sodalizio mafioso denominato clan "Cappello". Il ricorso, invero, non si confronta con l'elemento dirimente costituito dal fatto che ON destinava una parte dei proventi del narcotraffico al sostentamento dei detenuti appartenenti alla predetta associazione, come risultante dalle dichiarazioni dei collaboranti e confermato dalla lettera che uno degli associati inviava dal carcere a ON, per lamentarsi che RO non si era attivato per fornire un adeguato contributo economico ai sodali detenuti. Rispetto a tali elementi, le doglianze difensive sono del tutto generiche, né è dubitabile che la suddetta attività rientri nella previsione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, integrando una condotta volta a rafforzare e mantenere il vincolo tra i sodali, fornendo supporto nel periodo di detenzione.
1.2. In relazione al terzo motivo, concernente la ritenuta sussistenza della recidiva, deve rilevarsi il difetto di interesse ad impugnare, posto che al ON sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sicchè alcun pregiudizio concreto il ricorrente ha patito per effetto della recidiva, non avendo questa inciso sul calcolo della pena.
1.3. Gli ultimi due motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ed al computo della pena, sono manifestamente infondati. Su tali aspetti, invero, la Corte di appello ha fornito una sintetica, ma esaustiva motivazione, sottolineando come già il riconoscimento 9 delle attenuanti generiche è frutto esclusivamente dell'esigenza di mitigare la sanzione, posto che la gravità dei fatti e la sia pur parziale condotta collaborativa non sarebbero state di per sé compatibili con l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. A maggior ragione, pertanto, non sarebbe stato giustificabile riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche. Si tratta di una motivazione fondata su dati obiettivi e intrinsecamente logica, sicchè non è sindacabile in questa sede. Altrettanto dicasi per la complessiva determinazione della pena, posto che la Corte di appello è partita dalla pena minima prevista dall'art. 74, cit. per gli organizzatori apportando, a titolo di continuazione, un aumento minimo e ampiamente giustificato dalla valutazione complessiva della gravità del fatto.
2. I ricorsi proposti nell'interesse di RO possono essere esaminati congiuntamente, posto che - sia pur con argomenti non del tutto sovrapponibili - le questioni oggetto di impugnazione sono le medesime e risultano tutte infondate. Occorre premettere che anche RO ha reso un'ampia e incondizionata confessione, come risultante anche dalla lettera allegata al ricorso dell'avvocato Antille. I difensori dell'imputato, tuttavia, non hanno rinunciato ai motivi di appello sull'esistenza dell'associazione e sul ruolo verticistico assunto da RO, sicchè si assume che le dichiarazioni confessorie non esoneravano la Corte di appello dal puntuale esame nel merito di tali questioni. Invero, la sentenza impugnata ha risolto le dedotte questioni con motivazione logica ed immune da aspetti contraddittori, sottolineando come l'organizzazione fosse ben strutturata, con ripartizione di ruoli e stabilità nello svolgimento di un numero sostanzialmente indeterminato di cessione di stupefacenti, accertando che RO, unitamente a ON, svolgeva un ruolo apicale (si veda pg.72). Anche nel ricorso proposto da RO si deduce l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, argomento rispetto al quale è sufficiente richiamare le considerazioni svolte trattando la posizione di ON. La difesa deduce anche l'irrilevanza delle intercettazioni (riportate a pg.48-49 della sentenza di primo grado) per sostenere che RO svolgesse un ruolo apicale, trattandosi di isolate conversazioni intercorse tra soggetti diversi dal RO. Invero, operando una valutazione in punto di fatto rispetto alla valenza probatoria, i giudici hanno ritenuto tali conversazioni espressive del ruolo apicale del RO, cui gli altri associati si rivolgevano per ricevere ordini e indicazioni. Si tratta di un giudizio di merito pienamente logico e coerente con il quadro complessivo, non potendosi neppure far leva sul fatto che non vi sarebbero altre conversazioni di analogo tenore. Invero, le intercettazioni richiamate non vengono 10 utilizzate quale unica prova dell'esistenza dell'associazione e del ruolo verticistico, bensì si inseriscono in un quadro più complesso, fornendo un'ulteriore riprova alla tesi accusatoria e fungendo da riscontro anche alle dichiarazioni rese dai collaboratori. In conclusione, la difesa del ricorrente non si confronta con il quadro complessivo che, unitariamente valutato, è stato ritenuto idoneo sulla base di - criteri di valutazione debitamente esplicitati e non affetti da vizi di motivazione a dimostrare l'esistenza dell'associazione ed il ruolo svolto al suo interno da RO. Quanto detto, infine, esclude anche che nel caso di specie possa ritenersi sussistente un mero concorso di persone nel reato continuato, anziché l'ipotesi associativa. È emersa, infatti, l'esistenza di un'organizzazione stabile e ben strutturata, dotata di mezzi adeguati ad assicurare una continuativa attività di spaccio, anche di sostanze diverse, per un periodo temporale apprezzabile. Si tratta di connotati che delineano appieno l'ipotesi associativa e sono, invece, incompatibili con la tesi del mero estemporaneo concorso di persone nella realizzazione di singole cessioni di stupefacenti. In conclusione, il tipo di condotta posta in essere integra appieno quell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74, cit., rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, che va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6, n. 17467 del 21711/2018, Noure, Rv. 275550).
2.1. In ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, le doglianze dedotte da RO sono infondate, dovendosi richiamare le argomentazioni già esposte in relazione alla posizione di ON. Occorre ulteriormente evidenziare come la Corte d'appello dedichi a tale aspetto un'esauriente motivazione, fondata non solo sulle dichiarazioni rese dai collaboranti - ritenuti attendibili con motivazione immune da censure - ma anche sulla lettera inviata dal detenuto LL a ON, nella quale il primo si lamentava del fatto che RO non provvedeva adeguatamente al sostentamento degli associati in carcere (si veda p.74-76). A tale missiva è stato logicamente attribuita valenza probatoria dirimente, essendo stata intesa come la riprova che RO, al pari di ON, aveva un diretto rapporto con l'associazione di stampo mafioso, cui devolveva parte dei guadagni derivanti dallo spaccio di stupefacente, realizzato con un'attività stabile ed organizzata, in un contesto ambientale 11 connotato dalla storica presenza di sodalizi mafiosi notoriamente interessati al controllo delle attività illecite svolte sul territorio.
2.2. Il quarto motivo pone la questione della diversa qualificazione delle condotte ascritte all'imputato, ritenendosi configurabile l'ipotesi lieve prevista di cui all'art. 73, comma 5, e l'associazione minore di cui all'art. 74, cit. Il ricorso, tuttavia, si limita a evocare principi astrattamente validi, ma che non sono per ciò solo applicabili al caso di specie, ove la Corte di appello ha argomentato circa le ragioni ostative al riconoscimento della minore offensività della condotta posta in essere. Nel caso in esame, infatti, è stata accertata l'esistenza di un'associazione che non si limitava a programmare plurime cessioni di stupefacenti, ma che si era dotata di una struttura organizzativa articolata, grazie alla quale realizzava uno stabile controllo del territorio ed in grado di assicurare una costante attività di spaccio (pg. 77 sentenza appello). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ipotesi lieve non è stata esclusa per il semplice fatto che lo spaccio fosse gestito dall'associazione, bensì valorizzando il tipo di organizzazione, la stabilità e la professionalità della stessa. A fronte di tali elementi, anche i singoli episodi di cessione pur potendo essere singolarmente di minima rilevanza assumono i caratteri della maggiore gravità in considerazione del contesto in cui le condotte venivano poste in essere. Il giudice del merito ha, pertanto, fornito una spiegazione logica e coerente per escludere la riconducibilità delle condotte alle ipotesi di minor gravità, senza che rispetto a tali valutazioni siano contrapposti motivi idonei a far dubitare della logicità e coerenza dell'iter argomentativo.
2.3. In relazione al quinto motivo, concernente la ritenuta sussistenza della recidiva, deve rilevarsi il difetto di interesse ad impugnare, posto che a RO sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sicchè alcun pregiudizio concreto il ricorrente ha patito per effetto della recidiva, non avendo questa inciso sul calcolo della pena (si veda pg.78) (sul tema, inoltre, si rinvia alle considerazioni svolte al §10). 3. È fondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU TO TI in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse sul presupposto che l'imputato, pur avendo "ammesso i fatti", non aveva formalmente rinunciato ai motivi di ricorso, continuando a difendersi nel merito;
inoltre, la dichiarazione confessoria era resa a fronte di un quadro probatorio di per sé completo e senza fornire ulteriori apporti conoscitivi. Si tratta di una motivazione che, invero, deve essere letta nel contesto 12 complessivo della decisione adottata, tenendo conto anche dei criteri di valutazione utilizzati nei confronti degli altri imputati a fronte di situazioni processuali sostanzialmente sovrapponibili. La difesa del ricorrente ha sottolineato come le attenuanti generiche siano state riconosciute a ON e RO, nonostante anche questi abbiano reso una generica dichiarazione confessoria, continuando a difendersi nel merito;
peraltro, i fatti loro ascritti erano di maggiore gravità rispetto alla condotta imputata a RU, sicchè anche sul piano della complessiva valutazione dell'offensività del fatto mal si comprende la diversità di valutazione. Il ricorso è fondato, stante la manifesta contraddittorietà della decisione su tale aspetto. Premesso che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva, che tenga conto della gravità della condotta, come pure di ulteriori elementi quali il comportamento processuale, si ritiene che nel caso di specie la Corte di appello abbia illogicamente dato prevalenza alla finalità utilitaristica della confessione, senza tener conto dell'analoga condotta processuale tenuta da altri imputati, nei cui confronti le ammissioni di colpevolezza sono state valutate positivamente. Deve preliminarmente darsi atto che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli (Sez.3, n. 9450 del 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839). Tale principio va letto alla luce di quello secondo cui non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (Sez.3, n. 40322 del 23/6/2016, Rv. 268276). Orbene, applicando tali indicazioni ermeneutiche al caso di specie, risulta che l'esclusione delle attenuanti generiche in favore di RU è frutto di una motivazione contraddittoria, in quanto fondata su parametri superfluità della confessione e gravità del fatto che sono stati applicati in maniera difforme tra i - vari correi, il che ha chiaramente alterato anche il criterio di proporzionalità tra le pene inflitte e l'offensività delle condotte a ciascuno ascritte. A tal riguardo è agevole rilevare come le ammissioni confessorie rese da ON e RO siano generiche e, sostanzialmente, non dirimenti ai fini del giudizio, così come quelle rese da RU. I predetti coimputati, infatti, erano 13 già gravati da un quadro probatorio idoneo a condurre alla condanna, non hanno offerto un contributo di conoscenza aggiuntivo e, peraltro, hanno continuato a difendersi nel merito (come dimostra anche il contenuto dei ricorsi in cassazione di ON e RO). Al contempo, la gravità delle condotte ascritte a ON e RO è indiscutibilmente maggiore rispetto a quella per la quale risponde RU, posto che i primi sono stati ritenuti gli organizzatori dell'associazione e nei loro confronti è stata riconosciuta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre RU è stato ritenuto un mero partecipe e l'aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen. è stata esclusa dalla Corte di appello. Quanto detto consente di affermare che, sulla base dei parametri di valutazione indicati dalla Corte di appello, risulta contraddittoria l'esclusione delle attenuanti generiche disposta nei confronti di RU, posto che i medesimi parametri hanno condotto a diversa e più favorevole decisione, peraltro nei confronti di soggetti maggiormente gravati. Ne consegue l'annullamento con rinvio della decisione in merito all'esclusione delle attenuanti generiche, con passaggio in giudicato dell'accertamento sulla sussistenza del reato.
4. Le osservazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso proposto da UE, al quale la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche sul presupposto che le ammissioni di colpevolezza e la conseguente rinuncia ai motivi sarebbero limitati al solo reato di cui all'art. 73, cit., non riguardando anche l'ipotesi associativa. Tale scelta processuale è stata valorizzata per dimostrare la mancanza di resipiscenza e collaborazione processuale. Si tratta di una conclusione che, invero, non tiene conto della necessità di distinguere tra l'ammissione del fatto storico e la qualificazione dello stesso in termini associativi, il che giustifica il perdurante interesse dell'imputato a chiedere una decisione di merito sul punto. A ciò si aggiunge la necessità di operare una valutazione della gravità delle condotte, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, che tenga conto dei parametri complessivamente utilizzati anche in relazione ai restanti imputati. Ne consegue che la Corte di appello dovrà rivalutare tale aspetto, al fine di escludere un trattamento deteriore nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di fatti di minore gravità ed in assenza di elementi concretamente idonei, di per sé, ad impedire il riconoscimento delle generiche.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di ZO TO RU è 14 manifestamente infondato in relazione al primo e al terzo motivo, con i quali si deduce, rispettivamente, l'inesistenza e la non appartenenza all'associazione, nonché l'avvenuto riconoscimento della recidiva. Per quanto attiene al primo aspetto, è sufficiente richiamare le osservazioni in precedenza svolte per affermare che i giudici di merito hanno compiutamente motivato circa le ragioni dalle quali desumere l'esistenza dell'associazione, essendo emerso uno stabile ed organizzato gruppo criminale dedito all'attività di narcotraffico. Del tutto generiche, inoltre, solo le deduzioni relative alla mancanza di consapevolezza dell'imputato di partecipare all'attività associativa, ritenendosi insufficiente il concorso in singole condotte delittuose. Invero, l'imputato ha ammesso il concorso nell'attività di spaccio e, peraltro, la Corte di appello ha specificamente dimostrato come non si trattasse affatto di un'attività isolata o saltuaria, essendo emerso che l'imputato era stabilmente inserito nell'organigramma associativo, di cui conosceva perfettamente le modalità operative e i ruoli svolti dai singoli soggetti con i quali si confrontava (si veda pg.64-65). Le doglianze concernenti il riconoscimento della recidiva risultano parimenti generiche, avendo la Corte di appello motivatamente illustrato le ragioni per cui la commissione del nuovo reato deve ritenersi dimostrativa di una marcata pericolosità di RU, già gravato da precedenti specifici (pg.67). A fronte di una motivazione che, sia pur sintetica, dia atto della valutazione compiuta e che non si traduca nella mera constatazione dell'esistenza di precedenti condanne, il motivo deve essere dichiarato manifestamente infondato.
5.1. Merita accoglimento, invece, il secondo motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche, valendo le medesime osservazioni già svolte in relazione alle posizioni degli altri ricorrenti.
6. Il ricorso proposto da TA CE è manifestamente infondato, riproponendo la questione della derubricazione del reato di cui all'art. 73, cit., nell'ipotesi di cui al comma quinto. Sul tema, la Corte di appello ha reso un'esaustiva e logica motivazione (pg.49-51) dando atto delle ragioni per cui la condotta di CE, in quanto stabilmente inserita in una continuativa ed organizzata attività di spaccio, non potesse considerarsi di minima offensività. pur vero che la giurisprudenza - da ultimo anche con sentenza delle Sezioni unite del 14 dicembre 2023 (di cui si dispone della sola informazione provvisoria) ammette che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto in maniera 15 differenziata, riconoscendo solo in favore di alcuni dei correi l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit., tuttavia, nel caso di specie è stata data una logica e coerente motivazione delle ragioni che impediscono tale soluzione. Il contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti, la stabilità dell'attività di narcotraffico e il fatto che la stessa si svolgesse in una "piazza di spaccio" gestita da un'organizzazione legata anche alla criminalità organizzata sono tutti elementi che sono stati ritenuti incompatibili con l'ipotesi lieve, né essendo tale valutazione suscettibile di di merito coerente e non contraddetta da altri elementi rivalutazione in questa sede.
7. Le osservazioni sopra svolte sono idonee a far ritenere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di SA ON, parimenti volto ad ottenere la derubricazione del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit. È inammissibile, inoltre, anche il secondo motivo con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle attenuanti della tenuità del profitto e della minima partecipazione. Si tratta di questioni compiutamente esaminate dalla Corte di appello che, da un lato, ha sottolineato la natura professionale dell'attività di spaccio, ritenuta incompatibile con un lucro di speciale tenuità, dall'altro ha precisato che il ruolo di "vedetta" svolto dal ricorrente non è affatto marginale rispetto alle modalità di gestione della "piazza di spaccio", risultando essenziale per la sicurezza e la regolarità dei traffici illeciti. A fronte della specifica e coerente motivazione resa in relazione all'esclusione delle invocate attenuanti, le doglianze del ricorrente si traducono in una reiterazione di argomentazioni di merito, insuscettibili di valutazione in questa sede.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di LO e TO IN sono solo parzialmente sovrapponibili. Per quanto concerne il primo motivo, concernente la mancata esclusione della recidiva, ricorrenti non si confrontano con la motivazione resa nella sentenza impugnata nella quale, a differenza di quanto dedotto, i giudici di merito non si sono affatto limitati a richiamare i precedenti, bensì hanno compiuto una valutazione in merito alla maggiore propensione a delinquere desumibile dalla correlazione tra le condanne emesse a carico dei ricorrenti ed i fatti oggetto di accertamento. La recidiva, infatti, è stata ritenuta a fronte della valutazione dell'omogeneità 16 dei reati, dell'identità del contesto criminale di manifestazione della condotta, nonché del breve lasso temporale intercorso tra le precedenti condanne e i fatti oggetto di giudizio. Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e immune da censure rilevabili in questa sede, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. -8.1. Parimenti inammissibile è la censura formulata con il secondo motivo con la quale si contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche nei confronti di TO IN. Invero, pur in mancanza di una specifica motivazione sul punto, deve ritenersi che la Corte di appello abbia implicitamente dato atto delle ragioni sottese al giudizio di equivalenza, derivanti dai plurimi elementi compiutamente esaminati sia nel dar conto delle ragioni che giustificavano il riconoscimento della recidiva, che della complessiva gravità del fatto. Si tratta di valutazione concernente il trattamento sanzionatorio, dalla cui lettura è dato comprendere l'iter logico seguito dalla Corte di appello, con conseguente esclusione del dedotto vizio motivazionale.
8.2. Il terzo motivo, proposto nell'interesse del solo LO IN, attiene alla determinazione dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata e specifica. Evidenzia il ricorrente che, in primo grado, pur essendo stata riconosciuta la predetta recidiva, non veniva applicato alcun aumento di pena. Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore della Repubblica, lamentando l'omesso aumento, a titolo di continuazione, in base al disposto di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., secondo cui, nel caso di reati in continuazione commessi da soggetto cui sia applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento di pena non può essere inferiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave. Sostiene la difesa che, in primo grado, la recidiva non era stata applicata, neppure nell'ambito del giudizio di valenza tra circostanze, sicchè della stessa non poteva tenersi conto ai fini della determinazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione. La tesi è infondata, posto che nella sentenza di primo grado (si veda p.214), la recidiva era stata riconosciuta e ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche (senza che in relazione alla legittimità del giudizio di prevalenza fosse stato proposto appello dal pubblico ministero). A fronte del riconoscimento della recidiva, pur se i suoi effetti sono stati sterilizzati per effetto del giudizio di valenza, permane il vincolo di determinare l'aumento a titolo di continuazione così come previsto dall'art. 81, comma quarto, 17 cod. pen., sicchè la decisione assunta dalla Corte di appello è legittima. Nel giungere a tale conclusione, deve premettersi l'esistenza di un precedente giurisprudenziale secondo cui il limite minimo per l'aumento a titolo di continuazione, stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata, non opera quando il giudice abbia considerato la stessa subvalente alle riconosciute attenuanti, in quanto, in tale ipotesi, la recidiva, pur considerata nel giudizio di bilanciamento, non ha però di fatto potuto paralizzare il loro effetto tipico di riduzione della pena (Sez.6, n. 27784 del 5/4/2017, Abbbinante, Rv.270398). Tale principio, tuttavia, deve essere rivisto a fronte dell'indirizzo, consolidatosi anche in recenti pronunce delle Sezioni Unite, volto a riconoscere gli effetti della recidiva anche ove, per effetto del giudizio di valenza, non abbia concretamente condotto all'aumento della pena. In tal senso si è espressa Sez.U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044, secondo cui il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Tale pronuncia, pur concernendo la diversa ipotesi in cui la comparazione tra le circostanze aveva condotto ad un giudizio di equivalenza, ha specificato in motivazione che gli effetti della recidiva si determinano nel momento stesso in cui se ne riconosce la sussistenza, con la conseguente necessità di procedere al giudizio di valenza, a prescindere dall'esito di quest'ultimo che incide esclusivamente sulla determinazione della pena. Le Sezioni Unite, infatti, affermano, che: «... all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario» e ciò vale anche quando la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante, risultando subvalente all'esito del giudizio di comparazione. Il giudizio di bilanciamento non determina la dissolvenza della circostanza subvalente - che in quanto accertata non può che produrre tutti gli effetti da essa discendenti ma solo la paralisi del suo effetto più tipico incidente sulla misura della pena (analogo principio viene richiamato in motivazione da Sez.U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). Da ultimo, Sez.U, n. 3685 del 24/9/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262, con riguardo alla disciplina della procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art. 649- bis cod. pen., ha affermato il principio secondo cui il giudizio di equivalenza o di subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti non elide la 18 sussistenza della recidiva stessa e gli effetti da essa prodotti ai fini del regime di procedibilità e non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. Sulla base di tali indicazioni, deve ritenersi che il giudizio di subvalenza non incide sull'applicabilità del più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto, in relazione all'aumento a titolo di continuazione, dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., in quanto tale norma presuppone esclusivamente che la recidiva sia stata "applicata", come necessariamente avviene nel caso in cui la recidiva venga presa in considerazione nell'ambito del giudizio di valenza tra circostanze. Del resto, il maggior rigore imposto nella quantificazione dell'aumento per la continuazione, prescinde dagli effetti propri della recidiva, cui viene fatto riferimento essenzialmente perché presuppone un accertamento di un aspetto relativo alla personalità dell'imputato che funge a parametro di valutazione anche per l'aumento ex art. 81 cod. pen.
8.3 L'ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dovendosi dare atto del percorso motivazionale sulla base del quale la Corte di appello ha statuito le pene inflitte ai ricorrenti, dando atto del fatto rilevanti ai fini del giudizio di cui all'art. 133 cod. pen., sulla base di valutazioni di merito non contestabili in questa sede.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di ST EF è inammissibile, risolvendosi nella generica deduzione dell'assenza di motivazione, smentita dalla sentenza impugnata nella quale si dà atto dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello. A fronte della rinuncia, la Corte di appello si è legittimamente limitata a richiamare, condividendole, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di condanna, non occorrendo alcuna ulteriore motivazione, stante il venir meno dei motivi di appello. 10. Parimenti inammissibile è il ricorso con il quale TO SS contesta l'avvenuto riconoscimento della recidiva, posto che quest'ultima aggravante è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, sicchè non ha determinato alcun concreto inasprimento del trattamento sanzionatorio, né è stato impugnato il giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato. Sul tema, infatti, risulta condivisibile il principio secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione dell'imputato volto a contestare il riconoscimento della recidiva, quando la stessa non abbia comportato alcun concreto effetto deteriore e non sia stato impugnato il giudizio di equivalenza della 19 recidiva rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti (Sez.3, n. 19901 del 12712/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962; nel caso di aggravante subvalente Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284309; Sez. 1, n. 43269 del 25/9/2019, Rv. 277144; Sez.4, n. 27101 del 21/4/2016, Debilio, Rv. 267442). Il principio sopra espresso deve essere compiutamente sviluppato, dovendosi precisare che, qualora sia stata riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze, l'interesse ad impugnare sussiste solo a condizione che vi sia una sola aggravante oggetto del giudizio di equivalenza, posto che in tal caso - ove se ne escludesse la sussistenza ne deriverebbe automaticamente l'espansione della riduzione della - pena per effetto della circostanza attenuante. Viceversa, nel caso in cui all'imputato siano contestate una pluralità di aggravanti, difetta l'interesse a contestare la sussistenza di una sola di esse, a meno che non venga contestualmente impugnato anche il giudizio di valenza, posto che solo in tal caso si potrebbe pervenire, nel caso di elisione di una delle aggravanti, a rimettere in discussione l'intero giudizio ex art. 69 cod. pen. al fine di sostituire il giudizio di equivalenza con quello di prevalenza delle attenuanti. Nei confronti di SS, oltre alla recidiva, è stata ritenuta anche l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone, sicchè, pur escludendo la recidiva, il giudizio di equivalenza avrebbe in ogni caso consentito l'applicazione delle sole attenuanti generiche. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione dell'imputato volto a contestare il riconoscimento della recidiva, quando la stessa non abbia comportato alcun concreto effetto deteriore essendo stata giudicata equivalente alle restanti attenuanti e non sia stato impugnato il giudizio di equivalenza avente ad oggetto anche ulteriori aggravanti concorrenti. 10.1.Per completezza, deve darsi atto dell'esistenza di un diverso orientamento secondo cui l'imputato avrebbe sempre interesse a impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti (Sez.5, n. 24622 del 9/5/2022, Jerradi, 283259; Sez.1, n. 27826 del 13/6/2013, Bisogno, Rv. 255991; Sez.6, n. 3174 dell'11/1/2012, Merlo, Rv. 251575; Sez. 1, n. 13757 del 20/2/2008, Conti, Rv. 239713). Si tratta di una soluzione che, soprattutto nell'ultima pronuncia intervenuta sul tema, pone l'accento sul diritto dell'imputato a un accertamento pieno dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, anche con riferimento alle circostanze aggravanti, che contribuiscono a connotare il fatto sul piano del suo complessivo disvalore. 20 L'esclusione di un'aggravante, pertanto, è destinata ad incidere sulla valutazione complessiva del disvalore del fatto, con la conseguente possibilità di una diversa modulazione della sanzione. Si tratta di considerazioni che, pur potendo essere condivisibili nel caso in cui emerga che una determinata circostanza ha costituito un elemento di per sé significativo nella valutazione della gravità del fatto, non possono che essere lette nell'ambito dei principi generali in tema di interesse all'impugnazione. -Ne consegue che l'esclusione di una aggravante ritenuta equivalente o subvalente alle attenuanti potrebbe fondare di per sé l'interesse - all'impugnazione nel solo caso in cui il ricorrente censuri anche il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla valutazione che di quell'aggravante è stata fatta nella descrizione della gravità del fatto. Ove il ricorso non specifichi l'incidenza dell'aggravante sul trattamento sanzionatorio, ne consegue necessariamente l'insussistenza dell'interesse ad impugnare, posto che dall'esclusione dell'aggravante non conseguirebbe alcun risultato concretamente utile per l'imputato. 11. I ricorsi separatamente proposti da RO SS, TO SS e SA ME possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono la medesima contestazione in merito alla quantificazione della pena. Si tratta di doglianze con le quali si censura il merito della decisione, senza specificare le ragioni della manifesta illogicità o contraddittorietà, che non può esser fatta discendere dal mero raffronto con le pene irrogate ai coimputati maggiormente gravati. I ricorrenti contestano il mancato riconoscimento del minimo edittale, senza in alcun modo confrontarsi con la valutazione di complessiva gravità dei fatti sulla cui base la Corte di appello ha stabilito la pena base. Nel ricorso di TO SS si deduce anche un ulteriore motivo di doglianza, sottolineandosi che erroneamente la Corte di appello avrebbe affermato che l'imputato avrebbe commesso un ulteriore reato nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari per questo procedimento, affermazione ritenuta erronea. Invero, a prescindere dalla correttezza o meno di quanto osservato dalla Corte di appello, ciò che rileva è che la quantificazione della pena sia avvenuta sulla base della complessiva valutazione della gravità del fatto, non potendosi affatto ritenere che la specifica circostanza ritenuta erronea abbia influenzato l'entità della sanzione. 12. Il ricorso di NN MI, infine, deve essere dichiarato inammissibile 21 stante la sopravvenuta rinuncia. 13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendosi procedere alla rivalutazione della concedibilità delle attenuanti generiche nei confronti di RU TO TI, UE MO e RU ZO TO, sulla base dei principi indicati in motivazione. I ricorsi presentati in favore dei predetti imputati devono essere dichiarati inammissibili nel resto. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l'affermazione della penale responsabilità nei confronti RU TO TI, UE MO e RU ZO TO, in relazione ai reati loro rispettivamente contestati, è divenuta irrevocabile. Devono essere rigettati i ricorsi proposti da RO AE AU, IN LO e ON RO, con la relativa condanna al pagamento delle spese processuali. Infine, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da ON SA, IN TO PA CO, ME SA, EF ST, SS TO, SS RO SA, SS TO, CE TA NE e MI NN, con la conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RU TO TI, RU ZO TO e UE MO limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti dai predetti imputati. Rigetta i ricorsi di RO AE AU, IN LO e ON RO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ON SA, IN TO PA CO, ME SA, EF ST, SS TO, SS RO SA, SS TO, CE TA NE e MI NN, e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di RO AE De CI 2 بیح 2 22