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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/07/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Parte_1
RESENTERRA
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1
Sabrina Alessia GASPARINI
e con l'intervento del
1 , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
Conclusioni del resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude come da CTU depositata.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.7.2021 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Bassano del Grappa il 14.6.2008; che dall'unione CP_1
erano nati i figli , e tutti ancora minorenni;
che il matrimonio Per_1 Per_2 Per_3
era entrato in irreversibile crisi e che con decreto del 14.7.2020 il Tribunale di Vicenza
aveva omologato la separazione dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei tre figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre nei week end, secondo la regola dell'alternanza, dal sabato mattina alla domenica sera, in due giorni infrasettimanali, nonché durante le vacanze estive, natalizie e pasquali e l'obbligo a carico di esso ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di euro 720 (euro 240 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare gli accordi di separazione con riferimento al regime di affidamento / collocamento dei figli minori, incrementando però i turni di responsabilità
genitoriale paterna;
sotto il profilo economico chiedeva di azzerare o ridurre a 300 euro
2 mensili (euro 100 per ciascun figlio) il contributo a proprio carico per il mantenimento della prole, fermo il concorso al 50% nelle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio con comparsa in data 19.11.2021, nulla CP_1
opponendo alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo la conferma delle condizioni della separazione consensuale quanto al regime di affidamento / collocamento dei figli ed ai turni di responsabilità genitoriale paterna;
chiedeva altresì che l'assegno a carico di per il mantenimento dei figli fosse confermato in 720 euro mensili. Parte_1
I coniugi comparivano personalmente avanti il Presidente del Tribunale il quale,
esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 9.2.2022, in via temporanea ed urgente, riduceva a 600 euro mensili (euro 200 per ciascun figlio) il contributo dovuto da per il mantenimento della prole e confermava per Parte_1
il resto i provvedimenti della separazione.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, con sentenza parziale n. 776/2022 il
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
Con ordinanza in data 20.1.2023 il Giudice Istruttore respingeva le istanze di prova orale avanzate dal ricorrente e disponeva procedersi a CTU, affidata alla dott.ssa
, al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ed individuare il Persona_4
regime di affidamento / collocamento / visite relativo ai tre figli minori maggiormente rispondente al loro interesse.
All'esito del deposito della relazione peritale, il Giudice Istruttore ordinava alle parti di produrre copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi.
All'udienza del 21.3.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti è già stata dichiarata con sentenza parziale n. 776/2022.
La controversia insorta tra le parti riguardo al regime di affidamento / collocamento /
visite relativo ai tre figli minori deve essere decisa in conformità alle indicazioni offerte dalla CTU dott.ssa nell'elaborato dimesso in atti. Persona_4
Non vi è ragione per disattendere tali indicazioni, in quanto l'indagine psicologica è
stata condotta con competenza e rigore metodologico, attraverso incontri individuali e congiunti dei genitori, ascolto dei minori, nonché colloqui con le nonne materna e paterna, con i compagni delle parti ed il pediatra dei minori.
La metodologia adottata dal CTU nello svolgimento delle attività peritali è stata condivisa dai CTP dott.ssa e dott. , alle Persona_5 Persona_6
cui osservazioni la dott.ssa ha compiutamente replicato nell'ambito del Per_4
proprio elaborato.
La dott.ssa ha individuato i nuclei problematici della situazione familiare Per_4
segnalando, quanto segue:
“Dall'osservazione diretta e indiretta e dai colloqui svolti, ci troviamo di fronte ad una
coppia genitoriale in grado di cogliere e soddisfare i bisogni primari dei figli ma tuttavia,
in entrambi si sono evidenziate aree di criticità che riguardano sia la genitorialità che
la cogenitorialità.
La signora di fatto è risultata molto attenta e solerte nella gestione delle CP_1
questioni di salute, scolastiche ed extrascolastiche che riguardano i figli, seguendo
attivamente tutti e tre nelle loro diverse necessità sia sanitarie, sia scolastiche che
ricreative.
4 Il sig. ha riconosciuto di aver avuto in passato una modalità a tratti defilata e poco Pt_1
attiva nell'occuparsi delle questioni relative ai figli (rapporti con la scuola, visite
mediche pediatriche e specialistiche) organizzate e svolte più dalla madre.
Nel proseguo della CTU il sig. ha mostrato una sincera volontà di partecipare Pt_1
attivamente agli impegni dei figli suddividendo con la madre compiti e responsabilità.
Inoltre, ha mostrato la volontà e l'impegno concreto a non enfatizzare i riportati dei figli
rispetto alle critiche materne sul proprio conto, cercando di lasciar cadere tali questioni.
E' necessario che il sig. mantenga questa continuità e stabilità nello svolgimento Pt_1
e partecipazione alla vita dei figli. Ciò potrebbe agevolare anche una maggior fiducia
della sig.ra nei suoi confronti permettendo un necessario e sempre maggior CP_1
disinvestimento della nonna materna da parte della madre quale punto di riferimento
preferenziale nell'accudimento dei figli.
Rispetto alla signora è emersa la tendenza a coinvolgere il figlio maggiore CP_1
nelle vicende familiari mettendolo a conoscenza di questioni legate alle Per_1
problematiche tra i genitori.
è sovente chiamato dalla madre e dalla nonna materna a triangolare non Per_1
solo tra i genitori ma anche a gestire comunicazioni e commenti negativi sul padre.
Il minore ha chiaramente verbalizzato sia ai genitori che alla CTU il proprio disagio in
merito.
La sig.ra non appare cogliere quanto l'intromissione ed il coinvolgimento della CP_1
nonna materna sia poco adeguato per , difendendo la propria madre in modo Per_1
acritico e non riuscendo ad astenersi dal commentare negativamente anche la
compagna del padre di fronte ai figli.
La madre ammette in alcune occasioni di non aver pensato a condividere con il padre
5 momenti importanti per i figli (ad es. organizzazione festa di compleanno di ) Per_2
“ho pensato da sola. Non ho condiviso” […] “non so dare una spiegazione, sono
automatismi che ho. Non mi rendo conto”. […] “forse vado per preconcetti, ho un
pregiudizio per il passato”.
Tale atteggiamento è proseguito per tutto il corso della CTU, anche se a tratti la signora
è riuscita a “mollare la presa” e aprirsi ad una maggior collaborazione con l'ex marito.
Tuttavia, si evidenziano nella signora aspetti legati al proprio bisogno di vicinanza e
gestione autonoma dei figli, in cui perde di vista l'importanza di comunicare con il padre
e di contribuire a garantire continuità nella relazione figli-padre. Il ruolo paterno non
sembra per lei avere la stessa rilevanza e importanza rispetto al proprio in cui prevale
una visione “madrecentrica” attuata nella gestione dei figli. Le motivazioni addotte alle
perplessità di ampliamento del pernotto dei figli presso il padre sono risultate deboli,
poco rilevanti e a volte pretestuose.
Nel proseguo della CTU i signori sono apparsi maggiormente predisposti a lasciarsi
alle spalle le varie incomprensioni e malcontenti riportando di aver deciso di “tirare una
riga e ricominciare da capo” e di confrontarsi prima di trarre conclusioni negative l'uno
sul comportamento dell'altro. Entrambi si dichiarano contenti del reciproco accordo per
attuare un cambiamento nella comunicazione e gestione genitoriale impegnandosi ad
aiutare a rivolgersi ad entrambi per richiedere permessi e autorizzazioni, Per_1
senza che il minore cerchi l'alleanza ora con l'uno ora con l'altro per ottenere vantaggi.
A tal fine i signori hanno accolto di buon grado la proposta di attivare un gruppo
WhatsApp che includa solo i genitori e . Per_1
Inoltre, viste le diverse necessità legate alla fase evolutiva adolescenziale che
sta attraversando, si è ritenuto opportuno che il minore avesse la possibilità Per_1
di svincolarsi dai due fratelli minori, nella frequentazione dei genitori beneficiando di
6 un proprio spazio e tempo a lui dedicato. A tal fine è stato proposto e concordato
potesse trascorrere un pernotto in più presso il padre, senza e Per_2 Per_3
Rispetto ai due figli minori, non sono emerse problematiche particolari di disaccordo
nel loro accudimento.
Permangono tuttavia difficoltà di comunicazione tra i genitori e di condivisione delle
scelte educativo-normative per i figli, con una maggiore difficoltà materna, a risolvere
le problematiche comunicative in modo autonomo e funzionale.
La signora di fatto manifesta uno stile comunicativo poco incline all'ascolto e CP_1
a tratti debordante, interrompendo continuamente sia il CTU, sia la CTP di controparte
che l'ex marito. In particolare durante l'ultimo colloquio congiunto tale aspetto è
apparso particolarmente evidente e non arginabile.
Uno degli argomenti affrontati nell'ultimo colloquio (installazione/disintallazione
dell'applicazione per il tracciamento della posizione del figlio ) ha provocato Per_1
nella signora una reazione di agitazione ed opposizione eccessiva rispetto alla
questione, non considerando l'importanza di avere il consenso paterno, né la tutela
della privacy di quest'ultimo ( l'applicazione Find My Kids istallata dalla madre sul
cellulare di , prevede la geolocalizzazione il figlio, la possibilità che Per_1
quest'ultimo invii un segnale di allarme in caso di bisogno ma anche, questione molto
dibattuta tra i genitori, l'ascolto e la registrazione di conversazioni nell'ambiente in cui
si trova il minore)”.
La dott.ssa ha comunque ritenuto che, pur in presenza di tali criticità, Per_4
entrambe le parti dispongano di adeguate capacità genitoriali e che il regime dell'affidamento condiviso, con residenza presso la madre, sia la misura più tutelante per , e e maggiormente rispondente ai bisogni attuali degli Per_1 Per_2 Per_3
7 stessi.
Tali indicazioni sono state condivise da entrambe le difese e possono senz'altro essere recepite.
Quanto ai turni di responsabilità genitoriale, il CTU ha proposto di incrementare i tempi di permanenza dei minori presso il padre, prevedendo un collocamento paritetico per e, rispetto a ed a , un collocamento prevalente presso la Per_1 Per_3 Per_2
madre (si vedano le pagine 28, 29 e 30 della relazione peritale).
Ritiene il Collegio che le indicazioni del CTU siano equilibrate, pienamente rispondenti alle esigenze dei minori e vadano recepite, come peraltro chiesto da entrambe le difese.
Non vi è ragione per discostarsi dalle indicazioni della dott.ssa anche con Per_4
riferimento al regime delle vacanze estive, così come richiesto dalla resistente, in quanto l'eventuale permanenza dei minori presso la nonna paterna non presenta controindicazioni di sorta, atteso che anche si avvale, nella gestione CP_1
dei minori, dell'ausilio della propria madre.
Come sollecitato dal CTU, le parti vanno invitate a disinstallare dal telefono cellulare del figlio l'applicazione “Find My Kids” che prevede la geolocalizzazione del Per_1
minore e la facoltà che lo stesso invii un segnale di allarme in caso di bisogno, ma anche l'ascolto e la registrazione di conversazioni nell'ambiente intorno a lui.
La residua materia del contendere attiene alla determinazione del contributo dovuto da per il mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3
Deve in proposito evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
8 certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Ciò premesso in via generale, si osserva che vive con la sua compagna Parte_1
in una casa condotta in locazione per la quale sostiene un canone di 500 euro mensili;
ha ereditato nel corso del giudizio una quota di beni immobili appartenuti al proprio padre;
lavora dall'anno 2016 come operaio alle dipendenze della società ETV Morello
S.p.A. con contratto a tempo indeterminato.
Il CUD relativo all'anno 2023 espone un reddito da lavoro di euro 34.551 che, al netto dell'imposta e tenuto conto delle detrazioni, ammonta ad euro 26.965, pari ad euro
2.247 per 12 mensilità.
vive con i tre figli in una casa di proprietà di sua madre;
non risulta CP_1
intestataria di beni immobili;
lavora come OSS in una residenza per anziani nel
Bassanese, assunta con contratto a tempo indeterminato a far data dall'1.11.2020.
Il CUD relativo all'anno 2023 espone un reddito da lavoro di euro 20.989 che, al netto dell'imposta e tenuto conto delle detrazioni, ammonta ad euro 18.593, pari ad euro
9 1.549 per 12 mensilità.
Tutto ciò considerato, tenuto delle esigenze dei figli correlate alla loro età, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso i due genitori, si ritiene di determinare in euro
300 mensili (euro 100 per ciascun figlio) il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi gli effetti dell'ordinanza presidenziale.
La domanda di cui al punto 6 delle conclusioni del ricorrente va invece dichiarata inammissibile, trattandosi di materia di competenza del Giudice Tutelare.
Quanto all'assegno unico, lo stesso va regolamentato come per legge.
Le spese, atteso l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti in ragione della metà.
La restante metà di dette spese, liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche relativi ai procedimenti di valore indeterminabile, complessità bassa, vanno poste a carico di in CP_1
ragione della sua prevalente soccombenza.
Le spese della CTU, svolta nell'interesse dei figli minori, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)affida i minori , e d entrambi genitori Persona_7 Persona_8 Persona_9
10 secondo la regola dell'affido condiviso, con residenza degli stessi presso la madre;
b)dispone che i turni di responsabilità genitoriale siano regolamentati come da indicazioni contenute alle pagine 28, 29 e 30 della relazione peritale redatta dalla dott.ssa e depositata in atti, al cui contenuto si rimanda;
Persona_4
c)dichiara inammissibile la domanda di cui al punto 6 delle conclusioni del ricorrente;
d)fa obbligo a , con decorrenza dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza, di contribuire al mantenimento dei tre figli con un assegno di euro 300 (euro
100 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 12 di ogni mese;
CP_1
e)pone le spese straordinarie relative ai tre figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico di entrambi i genitori al 50%;
f)assegno unico come per legge;
g)compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà;
h)condanna a rifondere a la metà delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in detta misura in euro 49 per anticipazioni ed in euro 3.808 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
i)pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Così deciso in Vicenza il 2.7.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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