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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/08/2024, n. 13552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13552 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. 72506/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 72506/2022 RGACC, promossa con citazione ritualmente notificata e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Parte_1
via Settembrini 28, presso lo studio dell'avv. Vincenzo ADINOLFI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
) residente in [...] C.F._1
d'Ala 10/A scala B int. 16;
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 19/4/2024.
Parte attorea chiede: “accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa e conseguentemente condannare la predetta nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' , del predetto bene immobile libero da Pt_1
persone e cose, ed altresì, a risarcire all' i danni da quest'ultima subìti in Pt_1
conseguenza della illecita occupazione, con corresponsione all' e per esso Pt_1
alla delle somme dovute a titolo di indennità di Controparte_2
occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, nonché per oneri accessori per l'importo pari ad €.
146.872,32, di cui euro 47.924,03 per mancato pagamento da parte del suo dante causa ed euro 100.174,52 per mancato pagamento da parte della
alla data del 31.10.2022, oltre quelle successive, ovvero per quella CP_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda C.T.U. determinativa del valore dell'immobile de quo, con riferimento anche a immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui è causa;
2. per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all' , e per esso alla la Pt_1 Controparte_2
somma di € 1.222,80 per indennità di occupazione ed oneri accessori o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (rappresentata da “ espone e documenta CP_2 Controparte_2
essere proprietaria di immobile -ad uso abitativo- sito in Roma alla via Val d'Ala
pagina 2 di 6 10/A scala B piano 7 int. 16 e afferma che il medesimo è illegittimamente detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla convenuta.
Precisa l'istante che odierna controparte è erede universale testamentaria di
(deceduto in data 15/9/2009), precedente occupante senza Persona_1
titolo.
E' in atti documentazione attestante essere stato chiesto -senza risposta- all'odierna convenuta dapprima decisione su opzione di acquisto del bene, poi pagamento di indennità di occupazione, calcolata sulla base degli indici OMI dell'Agenzia delle entrate, sulla planimetria e sui dati catastali del bene.
Afferma parte attorea sussistere posta debitoria del “de cuius” per € 47.924,03; ciò che fa lievitare la posta debitoria complessiva di odierna controparte (al
31/1/2022) fino ad € 148.098,55 (addendi in citazione e come da doc. 10).
Argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno, rende l'istante conclusioni sopra riportate (è chiesta somma per indennità di occupazione fino al rilascio); con rivalsa delle spese.
La parte convenuta è rimasta contumace.
E' stata ammessa la prova documentale offerta e prova per interpello.
La convenuta non ha dato risposta all'interpello deferitole (v. verbale ud.
8/2/2024).
La causa è rapidamente giunta alla fase decisoria.
Osserva il decidente essere provato che l'odierna convenuta abita nell'immobile
“de quo” -in assenza di titolo abilitativo.
pagina 3 di 6 E' stata invero prodotta copia della sentenza Trib. Roma n° 1780/2018.
Essa, resa tra le stesse odierne parti:
• dà contezza che il “de cuius” era stato condannato (quale Persona_1
già conduttore in locazione) al rilascio del bene in questione in forza di sent. 14484/2003 Trib. Roma, confermata da sent. C.A. Roma
n°2215/2009;
• rigetta la domanda della odierna convenuta che chiedeva accertarsi proprio subentro nel contratto di locazione;
• dichiara occupazione abusiva del bene da parte dell'odierna convenuta;
• rigetta domanda di pagamento di indennità di occupazione.
E' provata la proprietà attorea del bene (doc. 3 citazione).
Sono in atti:
• certificato di morte di Persona_1
• testamento del suddetto;
• certificato di residenza (nell'immobile “de quo”) della convenuta sin dal
30/9/2003.
Va quindi ordinato il rilascio del bene e a tal fine si fissa il termine del
30/11/2024.
In punto di risarcimento del danno (utile e sufficiente a tal fine è il richiamo a
Cass. S.U. 33645/2022 e a Cass. 30984/2023), sussistono utili elementi di prova documentale per la determinazione del valore locativo.
pagina 4 di 6 La parte convenuta non ha peraltro dato risposta all'interpello ritualmente -come contumace- deferitole e di ciò si è dato atto su richiesta di parte attorea (ud.
8/2/2024).
Sussiste quindi posta debitoria complessiva di parte convenuta per €
148.098,55 di cui € € 47.924,03 a titolo di debito ereditato da Persona_1
Va resa condanna della convenuta al pagamento di € 148.098,55; oltre somma di € 1.222,80 mensili dal novembre del 2022 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza;
la liquidazione è resa al dispositivo (D.M. 55/2014; valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile, definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nella contumacia del convenuto- nella causa civile iscritta al n° 72506/2022 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina alla convenuta ) il Controparte_1 C.F._1
rilascio del bene immobile sito in Roma alla via Val d'Ala 10/A scala B int.
16 e fissa a tal fine la data del 30/11/2024;
• condanna la convenuta al pagamento € 148.098,55 in favore di parte attorea;
oltre somma di € 1.222,80 mensili dal novembre del 2022 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi dalle singole scadenze al saldo;
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 3.809,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge. pagina 5 di 6 Roma 27/8/2024
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 72506/2022 RGACC, promossa con citazione ritualmente notificata e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Parte_1
via Settembrini 28, presso lo studio dell'avv. Vincenzo ADINOLFI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
) residente in [...] C.F._1
d'Ala 10/A scala B int. 16;
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 19/4/2024.
Parte attorea chiede: “accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa e conseguentemente condannare la predetta nonché qualsiasi altro occupante sine titulo e/o avente causa, all'immediato rilascio, in favore dell' , del predetto bene immobile libero da Pt_1
persone e cose, ed altresì, a risarcire all' i danni da quest'ultima subìti in Pt_1
conseguenza della illecita occupazione, con corresponsione all' e per esso Pt_1
alla delle somme dovute a titolo di indennità di Controparte_2
occupazione, maturate dall'inizio della occupazione alla data dell'effettivo rilascio o della sentenza, nonché per oneri accessori per l'importo pari ad €.
146.872,32, di cui euro 47.924,03 per mancato pagamento da parte del suo dante causa ed euro 100.174,52 per mancato pagamento da parte della
alla data del 31.10.2022, oltre quelle successive, ovvero per quella CP_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, anche previa espletanda C.T.U. determinativa del valore dell'immobile de quo, con riferimento anche a immobili aventi caratteristiche similari a quello per cui è causa;
2. per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all' , e per esso alla la Pt_1 Controparte_2
somma di € 1.222,80 per indennità di occupazione ed oneri accessori o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni mese successivo alla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo;
3. con vittoria di spese, competenze e onorari”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea (rappresentata da “ espone e documenta CP_2 Controparte_2
essere proprietaria di immobile -ad uso abitativo- sito in Roma alla via Val d'Ala
pagina 2 di 6 10/A scala B piano 7 int. 16 e afferma che il medesimo è illegittimamente detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla convenuta.
Precisa l'istante che odierna controparte è erede universale testamentaria di
(deceduto in data 15/9/2009), precedente occupante senza Persona_1
titolo.
E' in atti documentazione attestante essere stato chiesto -senza risposta- all'odierna convenuta dapprima decisione su opzione di acquisto del bene, poi pagamento di indennità di occupazione, calcolata sulla base degli indici OMI dell'Agenzia delle entrate, sulla planimetria e sui dati catastali del bene.
Afferma parte attorea sussistere posta debitoria del “de cuius” per € 47.924,03; ciò che fa lievitare la posta debitoria complessiva di odierna controparte (al
31/1/2022) fino ad € 148.098,55 (addendi in citazione e come da doc. 10).
Argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno, rende l'istante conclusioni sopra riportate (è chiesta somma per indennità di occupazione fino al rilascio); con rivalsa delle spese.
La parte convenuta è rimasta contumace.
E' stata ammessa la prova documentale offerta e prova per interpello.
La convenuta non ha dato risposta all'interpello deferitole (v. verbale ud.
8/2/2024).
La causa è rapidamente giunta alla fase decisoria.
Osserva il decidente essere provato che l'odierna convenuta abita nell'immobile
“de quo” -in assenza di titolo abilitativo.
pagina 3 di 6 E' stata invero prodotta copia della sentenza Trib. Roma n° 1780/2018.
Essa, resa tra le stesse odierne parti:
• dà contezza che il “de cuius” era stato condannato (quale Persona_1
già conduttore in locazione) al rilascio del bene in questione in forza di sent. 14484/2003 Trib. Roma, confermata da sent. C.A. Roma
n°2215/2009;
• rigetta la domanda della odierna convenuta che chiedeva accertarsi proprio subentro nel contratto di locazione;
• dichiara occupazione abusiva del bene da parte dell'odierna convenuta;
• rigetta domanda di pagamento di indennità di occupazione.
E' provata la proprietà attorea del bene (doc. 3 citazione).
Sono in atti:
• certificato di morte di Persona_1
• testamento del suddetto;
• certificato di residenza (nell'immobile “de quo”) della convenuta sin dal
30/9/2003.
Va quindi ordinato il rilascio del bene e a tal fine si fissa il termine del
30/11/2024.
In punto di risarcimento del danno (utile e sufficiente a tal fine è il richiamo a
Cass. S.U. 33645/2022 e a Cass. 30984/2023), sussistono utili elementi di prova documentale per la determinazione del valore locativo.
pagina 4 di 6 La parte convenuta non ha peraltro dato risposta all'interpello ritualmente -come contumace- deferitole e di ciò si è dato atto su richiesta di parte attorea (ud.
8/2/2024).
Sussiste quindi posta debitoria complessiva di parte convenuta per €
148.098,55 di cui € € 47.924,03 a titolo di debito ereditato da Persona_1
Va resa condanna della convenuta al pagamento di € 148.098,55; oltre somma di € 1.222,80 mensili dal novembre del 2022 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi dalle singole scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza;
la liquidazione è resa al dispositivo (D.M. 55/2014; valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile, definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nella contumacia del convenuto- nella causa civile iscritta al n° 72506/2022 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina alla convenuta ) il Controparte_1 C.F._1
rilascio del bene immobile sito in Roma alla via Val d'Ala 10/A scala B int.
16 e fissa a tal fine la data del 30/11/2024;
• condanna la convenuta al pagamento € 148.098,55 in favore di parte attorea;
oltre somma di € 1.222,80 mensili dal novembre del 2022 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi dalle singole scadenze al saldo;
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 3.809,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge. pagina 5 di 6 Roma 27/8/2024
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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