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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13483/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13483/2024 tra
Parte_1 attore e
Controparte_1 convenuto
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 10,04 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Maddalena Parte_1
Orofino
Per 'avv. BETTONI ANNA Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , e Persona_1 Parte_2 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13483/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETTONI ANNA e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MOCCI FRANCESCO ( ); elettivamente domiciliato in VIA SAN C.F._2
GALDINO, 11 MILANO, presso il difensore avv. BETTONI ANNA
parte convenuta pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di
determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme
ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del
contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in
prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con
distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della
mediazione obbligatoria;
- disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite
ovvero un congruo rinvio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo
frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire in quanto il
rapporto è estinto a far data dal mese di 31 ottobre 2022;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 16
maggio 2014;
In via principale:
pagina 3 di 9 - rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i
motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di
correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente
procedimento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere che fosse accertata la nullità di un contratto inter partes. Controparte_2
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 20.6.2007 stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico (rectius, una autovettura), con contestuale concessione di una linea di credito con carta, c.d. carta revolving, sino a un massimo di euro 5.100,00;
- che detto contratto veniva collocato tramite un venditore della concessionaria;
- che era nulla la clausola di pattuizione degli interessi per loro indeterminatezza, limitandosi a indicare un tasso minimo e massimo applicabile, senza precisare il tasso in concreto da adottarsi, né la parte munita del potere di determinare il tasso all'interno della forbice indicata;
- che, pertanto, il ricorrente era tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, ma al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
- che, in subordine, detto contratto era nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per tramite pagina 4 di 9 di un agente in attività finanziaria, come invece imposto dal D.L.vo 374/1999, ma da un venditore della concessionaria convenzionata;
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
via preliminare, eccependo l'abuso dello strumento processuale, con inammissibile frazionamento della domanda, avendo omesso la ricorrente di formulare anche una conseguente pretesa ripetitoria;
nel merito la convenuta contestava la fondatezza delle eccezioni di nullità del contratto sollevate dalla ricorrente ed eccepiva la prescrizione.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, previa riassegnazione del fascicolo a questo giudice, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata e, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Eccezione di improcedibilità della domanda.
Preliminarmente va rilevato come sia infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sul punto va considerato come il D.L.vo 28/2010 abbia previsto tale condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è
riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo intrattenuto con soggetto differente rispetto a un istituto di credito o un intermediario finanziario.
In particolare va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998).
pagina 5 di 9 Parimenti le controversie in materia bancaria presuppongono un rapporto giuridico intrattenuto con un istituto di credito, ipotesi estranea alla fattispecie in esame.
In ogni caso, a seguito del provvedimento adottato dal giudice originario assegnatario del fascicolo, il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa.
Eccezione di inammissibilità della domanda di merio accertamento.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate da parte ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale.
La convenuta, infatti, sul punto ha evidenziato come, qualora fosse accolta la domanda di accertamento di nullità del contratto, la stessa ricorrente ha preannunciato la pretesa a ripetere almeno in parte le somme pagate in forza del titolo negoziale nullo, con conseguente necessità di promuovere un nuovo giudizio, in cui formulare la domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente.
L'eccezione nei termini esposti non può trovare condivisione, risultando per lo meno intempestiva.
Al di là delle conseguenze pratiche auspicate e preannunciate da parte ricorrente, quest'ultima nella presente sede ha svolto solo una domanda di accertamento, domanda di per sé pienamente legittima e che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta immagina potranno essere in futuro proposte.
E' chiaro, infatti, come il vizio eccepito dalla convenuta non possa essere accertato in via preventiva e presuntiva, sulla base di intenzioni più o meno esplicitate dalla parte ricorrente, dovendo, piuttosto,
essere valutato solo una volta che le nuove domande dovessero essere proposte in altro e successivo giudizio.
Eccezione di prescrizione.
pagina 6 di 9 Parimenti infondata è altresì l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, considerato come la ricorrente abbia svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è
imprescrittibile, e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n. 3858/2021, con riferimento al contratto di c/c).
Diverso sarebbe il discorso quanto alla domanda di ripetizione di somme indebitamente pagate in forza del contratto nullo, ma, come si è visto, detta domanda non è stata proposta con il presente giudizio.
Eccezione di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse.
In via principale parte ricorrente ha chiesto che fosse accertata la nullità della clausola del contratto relativo alla linea di credito tramite cd. carta revolving, per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse applicabile.
A tal proposito va rilevato come nel prospetto/frontespizio del contratto si preveda che, a fronte di un
plafond di finanziamento pari a euro 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3%
di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo
Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni.
Parte convenuta ha obiettato come in realtà la pattuizione fosse pienamente determinata, in quanto era stata prevista una forbice entro cui il tasso di interesse avrebbe dovuto essere contenuto, con sua specificazione esplicitata con la lettera di trasmissione della carta revolving, una volta perfezionato il contratto.
Tale difesa non può trovare condivisione, considerato come il contratto si limiti a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti avrebbe avuto il potere di pagina 7 di 9 procedere a tale quantificazione.
Anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato alla indicizzazione nei limiti indicati.
Né potrebbe ipotizzarsi che tale indeterminabilità della clausola possa considerarsi risolta con la successiva lettera di trasmissione della carta di credito revolving, non solo in quanto il tasso di interesse non potrebbe essere unilateralmente individuato da una delle parti, ma anche e in ogni caso, in quanto il vizio genetico del contratto non potrebbe essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117 TUB settimo comma con riferimento ai contratti per i quali è stato pattuito in modo nullo il tasso di interesse applicabile.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale porta a ritenere assorbita la successiva domanda dedotta in via subordinata.
Conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali de euro 518,00 per rimborso spese.
L'omesso pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo comprova la mancata anticipazione delle spese di lite ad opera del difensore, quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.; se, infatti, la richiesta di distrazione delle spese ad opera del difensore esclude alcun accertamento da parte del giudice nell'ambito del rapporto pagina 8 di 9 professionale intercorrente tra lo stesso e la parte assistita, vittoriosa nel giudizio;
differente è il caso in cui dagli atti di causa emerga come certa l'insussistenza di uno dei due presupposti che devono essere attestati dal professionista al fine di ottenere l'invocata distrazione in suo favore delle spese di lite,
ossia di avere egli anticipato le spese del giudizio (oltre a non avere percepito alcunchè a titolo di onorari).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al
[...]
contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano l'8 maggio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13483/2024 tra
Parte_1 attore e
Controparte_1 convenuto
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 10,04 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Maddalena Parte_1
Orofino
Per 'avv. BETTONI ANNA Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , e Persona_1 Parte_2 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13483/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BETTONI ANNA e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. MOCCI FRANCESCO ( ); elettivamente domiciliato in VIA SAN C.F._2
GALDINO, 11 MILANO, presso il difensore avv. BETTONI ANNA
parte convenuta pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di
determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme
ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del
contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in
prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con
distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte convenuta:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della
mediazione obbligatoria;
- disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite
ovvero un congruo rinvio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo
frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire in quanto il
rapporto è estinto a far data dal mese di 31 ottobre 2022;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 16
maggio 2014;
In via principale:
pagina 3 di 9 - rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i
motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di
correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente
procedimento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. instaurava il presente giudizio nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere che fosse accertata la nullità di un contratto inter partes. Controparte_2
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che in data 20.6.2007 stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico (rectius, una autovettura), con contestuale concessione di una linea di credito con carta, c.d. carta revolving, sino a un massimo di euro 5.100,00;
- che detto contratto veniva collocato tramite un venditore della concessionaria;
- che era nulla la clausola di pattuizione degli interessi per loro indeterminatezza, limitandosi a indicare un tasso minimo e massimo applicabile, senza precisare il tasso in concreto da adottarsi, né la parte munita del potere di determinare il tasso all'interno della forbice indicata;
- che, pertanto, il ricorrente era tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, ma al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
- che, in subordine, detto contratto era nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per tramite pagina 4 di 9 di un agente in attività finanziaria, come invece imposto dal D.L.vo 374/1999, ma da un venditore della concessionaria convenzionata;
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
via preliminare, eccependo l'abuso dello strumento processuale, con inammissibile frazionamento della domanda, avendo omesso la ricorrente di formulare anche una conseguente pretesa ripetitoria;
nel merito la convenuta contestava la fondatezza delle eccezioni di nullità del contratto sollevate dalla ricorrente ed eccepiva la prescrizione.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, previa riassegnazione del fascicolo a questo giudice, all'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente è fondata e, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica.
Eccezione di improcedibilità della domanda.
Preliminarmente va rilevato come sia infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Sul punto va considerato come il D.L.vo 28/2010 abbia previsto tale condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è
riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo intrattenuto con soggetto differente rispetto a un istituto di credito o un intermediario finanziario.
In particolare va ricordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie finanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, considerato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermediari finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998).
pagina 5 di 9 Parimenti le controversie in materia bancaria presuppongono un rapporto giuridico intrattenuto con un istituto di credito, ipotesi estranea alla fattispecie in esame.
In ogni caso, a seguito del provvedimento adottato dal giudice originario assegnatario del fascicolo, il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa.
Eccezione di inammissibilità della domanda di merio accertamento.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate da parte ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale.
La convenuta, infatti, sul punto ha evidenziato come, qualora fosse accolta la domanda di accertamento di nullità del contratto, la stessa ricorrente ha preannunciato la pretesa a ripetere almeno in parte le somme pagate in forza del titolo negoziale nullo, con conseguente necessità di promuovere un nuovo giudizio, in cui formulare la domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente.
L'eccezione nei termini esposti non può trovare condivisione, risultando per lo meno intempestiva.
Al di là delle conseguenze pratiche auspicate e preannunciate da parte ricorrente, quest'ultima nella presente sede ha svolto solo una domanda di accertamento, domanda di per sé pienamente legittima e che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta immagina potranno essere in futuro proposte.
E' chiaro, infatti, come il vizio eccepito dalla convenuta non possa essere accertato in via preventiva e presuntiva, sulla base di intenzioni più o meno esplicitate dalla parte ricorrente, dovendo, piuttosto,
essere valutato solo una volta che le nuove domande dovessero essere proposte in altro e successivo giudizio.
Eccezione di prescrizione.
pagina 6 di 9 Parimenti infondata è altresì l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, considerato come la ricorrente abbia svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è
imprescrittibile, e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n. 3858/2021, con riferimento al contratto di c/c).
Diverso sarebbe il discorso quanto alla domanda di ripetizione di somme indebitamente pagate in forza del contratto nullo, ma, come si è visto, detta domanda non è stata proposta con il presente giudizio.
Eccezione di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse.
In via principale parte ricorrente ha chiesto che fosse accertata la nullità della clausola del contratto relativo alla linea di credito tramite cd. carta revolving, per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse applicabile.
A tal proposito va rilevato come nel prospetto/frontespizio del contratto si preveda che, a fronte di un
plafond di finanziamento pari a euro 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3%
di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo
Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni.
Parte convenuta ha obiettato come in realtà la pattuizione fosse pienamente determinata, in quanto era stata prevista una forbice entro cui il tasso di interesse avrebbe dovuto essere contenuto, con sua specificazione esplicitata con la lettera di trasmissione della carta revolving, una volta perfezionato il contratto.
Tale difesa non può trovare condivisione, considerato come il contratto si limiti a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti avrebbe avuto il potere di pagina 7 di 9 procedere a tale quantificazione.
Anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permarrebbe l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile e destinato alla indicizzazione nei limiti indicati.
Né potrebbe ipotizzarsi che tale indeterminabilità della clausola possa considerarsi risolta con la successiva lettera di trasmissione della carta di credito revolving, non solo in quanto il tasso di interesse non potrebbe essere unilateralmente individuato da una delle parti, ma anche e in ogni caso, in quanto il vizio genetico del contratto non potrebbe essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva.
Va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117 TUB settimo comma con riferimento ai contratti per i quali è stato pattuito in modo nullo il tasso di interesse applicabile.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale porta a ritenere assorbita la successiva domanda dedotta in via subordinata.
Conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali de euro 518,00 per rimborso spese.
L'omesso pagamento del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo comprova la mancata anticipazione delle spese di lite ad opera del difensore, quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.; se, infatti, la richiesta di distrazione delle spese ad opera del difensore esclude alcun accertamento da parte del giudice nell'ambito del rapporto pagina 8 di 9 professionale intercorrente tra lo stesso e la parte assistita, vittoriosa nel giudizio;
differente è il caso in cui dagli atti di causa emerga come certa l'insussistenza di uno dei due presupposti che devono essere attestati dal professionista al fine di ottenere l'invocata distrazione in suo favore delle spese di lite,
ossia di avere egli anticipato le spese del giudizio (oltre a non avere percepito alcunchè a titolo di onorari).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2
dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al
[...]
contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano l'8 maggio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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