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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/06/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Azione ha pronunciato seguente revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 76/2023 R.G.
promossa
da
- IN PERSONA DEL SUO Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. TANCINI MARIA P.IVA_1
PIA giusta delega in atti
- appellante -
contro
( ), c.f. Controparte_1 Parte_2
C.F._1
- appellato -
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. VERONESE SIMONE, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 245/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 24.03.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
-respingere ogni eccezione avversaria;
-in via preliminare, nelle modalità previste dal rito vigente,
sospendere la esecutività della sentenza appellata, stante il grave pregiudizio a carico dell'appellante, che risiede nella casa oggetto di revocatoria;
-nel merito, A TOTALE RIFORMA DI SENTENZA N. 245/2023
DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DI BOLZANO
-in via principale, respingere la domanda attorea, in quanto chiaro caso di violazione del principio del ne bis in idem,
relativamente a sentenza n. 532/2021 del Tribunale di Bolzano;
-sempre in via principale, respingersi la domanda attorea per
Contr carenza di legittimazione attiva sostanziale da parte di;
-in via subordinata, respingere la domanda attorea, in quanto non sussistono i presupposti propri dell'azione revocatoria, e cioè eventus damni, consilium fraudis
2 -con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
4) concedere termine ex lege per comparsa conclusionale e memoria di replica.
Del procuratore di parte appellata
[...]
Controparte_2
Nel merito
1) In via principale di merito: respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante, dichiarandola infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado del Tribunale di Bolzano n.
245/2023, R.G. n. 3506/2021, Repert. n. 608/2023 del
24.03.2023 notificata il 24.03.2023;
2) In ogni caso: rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c. in quanto infondata e, comunque, rinunciata;
3) Spese e competenze di causa rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso, con condanna in capo all'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria
Ci si richiama integralmente alle istanze istruttorie di cui agli scritti già dimessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado
3 e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 245/2023 del 24.03.2023, respingendo integralmente le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando in primo luogo violazione del principio ne Pt_1
bis in idem per l'asserita esistenza di una precedente sentenza passata in giudicato in merito.
Inoltre, asserendo che al momento del rogito
[...]
(di seguito anche semplicemente Controparte_2
non vantava nessun credito nei confronti di CP_2 [...]
sostiene la carenza di legittimazione attiva di CP_1
quest'ultima e la mancanza dei presupposti per l'azione revocatoria.
Trattandosi di un atto a titolo oneroso, secondo l'appellante, mancherebbe sia l'eventus damni che il consilium
fraudis.
Si è costituita Controparte_2
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Per quanto riguarda il primo motivo d'appello che ripropone l'eccezione di sussistenza di un giudicato in ordine alla stessa controversia, come osservato dal Tribunale la sentenza n. 534/2021 del Tribunale di Bolzano (doc. 2 del convenuto) è stata emessa tra soggetti diversi, riguardando le
(diverse) ragioni creditizie della che ha agito nei Parte_3
confronti di e ex art. 2901 c.c.. CP_1 Parte_1
non era parte del procedimento e pertanto in CP_2
quanto soggetto terzo la suddetta sentenza non produce effetti nei suoi confronti, tanto più che l'azione revocatoria opera sempre e comunque a esclusivo vantaggio del creditore che ha agito.
Oltre a ciò, nella citata sentenza il Tribunale di Bolzano si era limitato a rilevare che non era stata provata la titolarità del diritto dedotto in giudizio da parte dell'attrice, senza pronunciarsi nel merito dei presupposti dell'azione revocatoria presentata da Parte_3
2. Quanto alla legittimazione attiva di premesso CP_2
che sulla base della costante giurisprudenza di legittimità è del tutto condivisibile la conclusione del Tribunale per cui ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria sono sufficienti anche meri crediti litigiosi, va evidenziato che per quanto riguarda la questione dell'anteriorità dell'atto di compravendita dd.
5 26.10.2016, al momento della sua conclusione, la causa dinnanzi al Tribunale di Venezia, che poi è sfociata nella sentenza definitiva di condanna del 2021 (preceduta da sentenza non definitiva del 2017) pendeva già da 5 anni.
Pertanto, nel momento di conclusione del contratto di compravendita, aveva già fatto valere nei confronti di CP_2
la propria domanda di regresso/manleva per Controparte_1
Contr il caso di condanna solidale (di e a favore Controparte_1
della società (oggi e il credito, seppure CP_3 Parte_3
fosse ancora oggetto di accertamento in giudizio, ai fini della legittimazione dell'azione revocatoria ordinaria già esisteva.
Di conseguenza, l'atto di compravendita oggetto di causa non è anteriore al sorgere del credito.
3. I presupposti per l'azione revocatoria risultano provati in giudizio, come correttamente rilevato dal Tribunale.
In particolare, quanto al consilium fraudis la Corte di
Cassazione ha stabilito che non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni (Cass. civ.
27546/2014; Cass. civ. 16825/2013; Cass. civ. 966/2007;
Cass. civ. 20813/2004; Cass. civ. 14489/2004; Cass. civ.
6272/1997; Cass. civ. 4077/1996).
6 Lo stretto rapporto di parentela di padre e figlio tra il venditore e il terzo acquirente è già di per sé sufficiente ai fini della presunzione della consapevolezza da parte di Parte_1
della consistenza patrimoniale del padre e della conoscenza della causa in corso nei suoi confronti, infatti secondo la consolidata giurisprudenza sia di merito che di Cassazione, la
scientia fraudis può essere desunta anche dall'esistenza di un vincolo parentale o di una stabile relazione affettiva tra il debitore e il terzo quando si tratta di rapporti che, per natura e intensità, rendano inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Oltre a ciò, nel caso in esame va considerato che padre e figlio operavano nello stesso ambiente lavorativo e avevano entrambi cause pendenti nei confronti delle stesse controparti per le stesse questioni di violazione di privativa industriale e concorrenza sleale.
La valutazione della situazione di fatto ha quindi fornito la prova presuntiva, non confutata da idonea prova contraria,
dei requisiti sia della scientia damni che della participatio
fraudis.
3. Per quanto riguarda l'eventus damni, va applicato il principio che attribuisce carattere dirimente alla circostanza del mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, in virtù
della maggiore facilità con cui può essere aggredito in via esecutiva, che nel caso in esame si è realizzato mediante
7 l'alienazione degli immobili verso un corrispettivo in denaro.
A sostegno la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale: “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
(eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia
quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del
debitore (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n.
20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto anche la mera
trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile
in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso
determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale
infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000,
n. 7262). Sicchè il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus
damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo
arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la
dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto
impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v.
Cass., 9/3/2006, n. 5105). In tema di revocatoria ordinaria,
pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la
sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle
ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza dei beni
del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è
quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in
giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del
debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando,
8 invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive
vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente
all'atto di disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23743 del
14/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/03/1969).”(Cass.
civ., 09/04/2019, n. 9798).
E inoltre: “Non essendo quindi richiesta, a fondamento
dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della
consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento
di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del
credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in
ragione di ampie residualità patrimoniali, secondo i principi
generali, incombe sul convenuto che eccepisca l'insussistenza,
sotto tale profilo, dell'eventus damni " (v. Cass., 18/3/2005, n.
5972).
Poiché è pacifico che i beni immobili sono stati alienati dal debitore e che, come nel caso esaminato nella citata sentenza, non è stata data prova della consistenza patrimoniale di va confermata la decisione del Tribunale Controparte_1
assunta sulla base dei suesposti principi di diritto.
5. Rigettato l'appello, considerata la soccombenza di
[...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, da calcolarsi in Pt_1
applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore dichiarato della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a CP_2
9
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 245/2023 del 24.03.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio che
[...]
liquida nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.059,00
per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 4 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
10 Il Funzionario Giudiziario
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Azione ha pronunciato seguente revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 76/2023 R.G.
promossa
da
- IN PERSONA DEL SUO Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. TANCINI MARIA P.IVA_1
PIA giusta delega in atti
- appellante -
contro
( ), c.f. Controparte_1 Parte_2
C.F._1
- appellato -
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. VERONESE SIMONE, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 245/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 24.03.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 18.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
-respingere ogni eccezione avversaria;
-in via preliminare, nelle modalità previste dal rito vigente,
sospendere la esecutività della sentenza appellata, stante il grave pregiudizio a carico dell'appellante, che risiede nella casa oggetto di revocatoria;
-nel merito, A TOTALE RIFORMA DI SENTENZA N. 245/2023
DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DI BOLZANO
-in via principale, respingere la domanda attorea, in quanto chiaro caso di violazione del principio del ne bis in idem,
relativamente a sentenza n. 532/2021 del Tribunale di Bolzano;
-sempre in via principale, respingersi la domanda attorea per
Contr carenza di legittimazione attiva sostanziale da parte di;
-in via subordinata, respingere la domanda attorea, in quanto non sussistono i presupposti propri dell'azione revocatoria, e cioè eventus damni, consilium fraudis
2 -con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio
4) concedere termine ex lege per comparsa conclusionale e memoria di replica.
Del procuratore di parte appellata
[...]
Controparte_2
Nel merito
1) In via principale di merito: respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante, dichiarandola infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado del Tribunale di Bolzano n.
245/2023, R.G. n. 3506/2021, Repert. n. 608/2023 del
24.03.2023 notificata il 24.03.2023;
2) In ogni caso: rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado ai sensi degli artt.
283 e 351 c.p.c. in quanto infondata e, comunque, rinunciata;
3) Spese e competenze di causa rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso, con condanna in capo all'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria
Ci si richiama integralmente alle istanze istruttorie di cui agli scritti già dimessi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado
3 e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 245/2023 del 24.03.2023, respingendo integralmente le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
lamentando in primo luogo violazione del principio ne Pt_1
bis in idem per l'asserita esistenza di una precedente sentenza passata in giudicato in merito.
Inoltre, asserendo che al momento del rogito
[...]
(di seguito anche semplicemente Controparte_2
non vantava nessun credito nei confronti di CP_2 [...]
sostiene la carenza di legittimazione attiva di CP_1
quest'ultima e la mancanza dei presupposti per l'azione revocatoria.
Trattandosi di un atto a titolo oneroso, secondo l'appellante, mancherebbe sia l'eventus damni che il consilium
fraudis.
Si è costituita Controparte_2
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Per quanto riguarda il primo motivo d'appello che ripropone l'eccezione di sussistenza di un giudicato in ordine alla stessa controversia, come osservato dal Tribunale la sentenza n. 534/2021 del Tribunale di Bolzano (doc. 2 del convenuto) è stata emessa tra soggetti diversi, riguardando le
(diverse) ragioni creditizie della che ha agito nei Parte_3
confronti di e ex art. 2901 c.c.. CP_1 Parte_1
non era parte del procedimento e pertanto in CP_2
quanto soggetto terzo la suddetta sentenza non produce effetti nei suoi confronti, tanto più che l'azione revocatoria opera sempre e comunque a esclusivo vantaggio del creditore che ha agito.
Oltre a ciò, nella citata sentenza il Tribunale di Bolzano si era limitato a rilevare che non era stata provata la titolarità del diritto dedotto in giudizio da parte dell'attrice, senza pronunciarsi nel merito dei presupposti dell'azione revocatoria presentata da Parte_3
2. Quanto alla legittimazione attiva di premesso CP_2
che sulla base della costante giurisprudenza di legittimità è del tutto condivisibile la conclusione del Tribunale per cui ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria sono sufficienti anche meri crediti litigiosi, va evidenziato che per quanto riguarda la questione dell'anteriorità dell'atto di compravendita dd.
5 26.10.2016, al momento della sua conclusione, la causa dinnanzi al Tribunale di Venezia, che poi è sfociata nella sentenza definitiva di condanna del 2021 (preceduta da sentenza non definitiva del 2017) pendeva già da 5 anni.
Pertanto, nel momento di conclusione del contratto di compravendita, aveva già fatto valere nei confronti di CP_2
la propria domanda di regresso/manleva per Controparte_1
Contr il caso di condanna solidale (di e a favore Controparte_1
della società (oggi e il credito, seppure CP_3 Parte_3
fosse ancora oggetto di accertamento in giudizio, ai fini della legittimazione dell'azione revocatoria ordinaria già esisteva.
Di conseguenza, l'atto di compravendita oggetto di causa non è anteriore al sorgere del credito.
3. I presupposti per l'azione revocatoria risultano provati in giudizio, come correttamente rilevato dal Tribunale.
In particolare, quanto al consilium fraudis la Corte di
Cassazione ha stabilito che non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni (Cass. civ.
27546/2014; Cass. civ. 16825/2013; Cass. civ. 966/2007;
Cass. civ. 20813/2004; Cass. civ. 14489/2004; Cass. civ.
6272/1997; Cass. civ. 4077/1996).
6 Lo stretto rapporto di parentela di padre e figlio tra il venditore e il terzo acquirente è già di per sé sufficiente ai fini della presunzione della consapevolezza da parte di Parte_1
della consistenza patrimoniale del padre e della conoscenza della causa in corso nei suoi confronti, infatti secondo la consolidata giurisprudenza sia di merito che di Cassazione, la
scientia fraudis può essere desunta anche dall'esistenza di un vincolo parentale o di una stabile relazione affettiva tra il debitore e il terzo quando si tratta di rapporti che, per natura e intensità, rendano inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Oltre a ciò, nel caso in esame va considerato che padre e figlio operavano nello stesso ambiente lavorativo e avevano entrambi cause pendenti nei confronti delle stesse controparti per le stesse questioni di violazione di privativa industriale e concorrenza sleale.
La valutazione della situazione di fatto ha quindi fornito la prova presuntiva, non confutata da idonea prova contraria,
dei requisiti sia della scientia damni che della participatio
fraudis.
3. Per quanto riguarda l'eventus damni, va applicato il principio che attribuisce carattere dirimente alla circostanza del mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, in virtù
della maggiore facilità con cui può essere aggredito in via esecutiva, che nel caso in esame si è realizzato mediante
7 l'alienazione degli immobili verso un corrispettivo in denaro.
A sostegno la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale: “Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
(eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia
quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del
debitore (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n.
20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto anche la mera
trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile
in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso
determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale
infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000,
n. 7262). Sicchè il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus
damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo
arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la
dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto
impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v.
Cass., 9/3/2006, n. 5105). In tema di revocatoria ordinaria,
pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la
sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle
ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza dei beni
del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è
quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in
giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del
debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando,
8 invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive
vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente
all'atto di disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23743 del
14/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/03/1969).”(Cass.
civ., 09/04/2019, n. 9798).
E inoltre: “Non essendo quindi richiesta, a fondamento
dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della
consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento
di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del
credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in
ragione di ampie residualità patrimoniali, secondo i principi
generali, incombe sul convenuto che eccepisca l'insussistenza,
sotto tale profilo, dell'eventus damni " (v. Cass., 18/3/2005, n.
5972).
Poiché è pacifico che i beni immobili sono stati alienati dal debitore e che, come nel caso esaminato nella citata sentenza, non è stata data prova della consistenza patrimoniale di va confermata la decisione del Tribunale Controparte_1
assunta sulla base dei suesposti principi di diritto.
5. Rigettato l'appello, considerata la soccombenza di
[...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, da calcolarsi in Pt_1
applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore dichiarato della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a CP_2
9
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 245/2023 del 24.03.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio che
[...]
liquida nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.059,00
per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 4 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
10 Il Funzionario Giudiziario
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