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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 323/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Don Beniamino Dacatra 6 15067 Novi Ligure AL
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
DR e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001010401000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia «l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in parziale riforma della sentenza n. 219/02/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria sez. 2 ritenere dovute anche le pretese creditorie riferibili alla cartella n. 00120140009145021000, confermando l'atto impugnato anche con riferimento a detta cartella. Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto avvocato distrattario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - L'Agenzia delle entrate riscossione propose, con pec del 27 febbraio 2025 inviata a controparte, appello avverso la sentenza n. 219/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria depositata il 18 settembre 2024. Lo stesso giorno ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che la contribuente impugnò in primo grado un atto di intimazione e quindici cartelle esattoriali e che la Corte di prossimità accolse parzialmente il ricorso, annullando solo la cartella n.
00120140009145021000 e confermando nel resto.
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) erronea applicazione delle norme sulla notifica (art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). In particolare asserì essere la suddetta cartella esattoriale correttamente notificata il 4 marzo 2015 tramite ufficiale di riscossione il quale la consegnò a mani della madre della contribuente ed inviò il 5 marzo 2015 raccomandata informativa (col n.
689160553822). In particolare richiamò la giurisprudenza consolidata (Cass. SU n. 10012/2021; Cass. n. 2401/2023; Cass. ord. n. 13507/2024) secondo cui qualora la consegna avvenga a mani di persona diversa dal destinatario (e non in caso di irreperibilità), sia sufficiente provare l'invio della raccomandata informativa semplice, senza necessità di produrre l'attestazione di ricezione (CAD).
Stigmatizzò quindi l'impugnata sentenza avendo i giudici richiesto la prova della ricezione della raccomandata, confondendo le regole sulla notifica per irreperibilità relativa con quelle per consegna a terzi;
b) erronea declaratoria di non debenza delle somme. In subordine sostenne come essendo stati a controparte successivamente notificati numerosi atti di intimazione non tempestivamente impugnati la pretesa fosse diventata definitiva e inoppugnabile. A sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza (Cass. n. 15941/2021; Cass. ord. n. 23346/2024) secondo cui decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del primo atto successivo senza impugnazione, diviene irrilevante l'eventuale irregolarità della notifica della cartella originaria;
c) errore materiale. Mise in evidenza l'errore di trascrizione contenuto nella suddetta sentenza (pag. 3) dove fu indicata la cartella n. 0012015000629859000 invece della n. 0120140009145021000.
1.2. – La contribuente non si costituì in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello merita favore.
2.1. – Orbene deve innanzi tutto questo Collegio rimarcare che il giudice di prime cure accolse il ricorso introduttivo della contribuente solo per la parte relativa alla notifica di una cartella esattoriale così pronunciando: «la cartella n. 001 2014 0009145021 000, risulta essere stata consegnata alla Madre della Ricorrente con successivo invio della raccomandata informativa;
non è stata però depositata la attestazione di ricezione della CAN per cui la notifica non si è perfezionata».
In altri termini il giudice alessandrino ritenne necessario che per la efficacia della notifica fosse necessaria la produzione in atti della attestazione di ricevuta della comunicazione di avvenuta notifica
(ossia la C.A.N.). Ma così facendo non tenne conto dell'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: « La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60: quest'ultimo, per quanto rileva, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 che “Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”» (cfr. Cass. civ., Ord. 26 gennaio 2023, n.
2401) Inoltre che: «Quanto alla raccomandata, si è precisato sul punto che l'art. 60, comma 1, lett.
b-bis), cit. prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”; non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. (Cass. 27/01/2022, n. 2377, Cass.
15/12/2019 n. 29768, Cass. 03/04/2019, n. 9239; Cass. 06/09/ 2017, n. 20863)» (cfr. Cass. ord. n. 2401 cit. ed ord. 10 agosto 2023, n. 24445). Infine che: «Del resto, con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dall'art. 8 legge cit. e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale
(ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e art. 7, comma 6, legge cit., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa. Sul punto hanno stabilito che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore - allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) - trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate); invece, la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 05/01/ 2022, n. 201 Cass. 30/11/ 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 20/07/2021, n. 20736)» (cfr. Cass. sent. n. 2401 cit.).
Orbene da quanto sopra esposto occorre rilevare che come risulta dalla relata di notifica offerta
Nominativo_2in condivisione alle parti il messo consegnò il 4 marzo 2015 il plico a che si qualificò come madre. Inoltre risulta in atti che il 5 marzo 2015 fu inviata una raccomanda ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. (cfr. copia della distinta di spedizione).
In altri termini è palese che l'Ufficio seguì per la notifica dell'atto il modello fissato dal Giudice di legittimità e che pertanto ad esso non può essere mosso alcun rimprovero.
Il motivo di appello deve quindi trovare favore.
1.2. – Deve poi essere affrontata l'ulteriore questione della correzione materiale del testo della suddetta decisione. Il collegio di prime cure infatti sentenziò che: «Gli atti presupposti, tranne che per quanto riguarda la cartella n. 001 2015 0006298590 000 risultano perciò tutti correttamente notificati, con la conseguente definitività delle relative obbligazioni». Tale passo della sentenza, frutto di un errore ostativo (essendo la cartella viziata nella notifica la n. 001 2014 0009145021 000) non può essere emendato non avendo l'Ufficio fatto espressa domanda.
Questo Collegio non può infine che osservare che tale capo di sentenza è comunque oggetto di riforma e quindi non ha alcun apprezzamento nell'economia processuale una correzione materiale del suddetto originario testo.
1.3. – Alla soccombenza della contribuente segue la sua condanna alle spese che si liquidano, a favore del difensore, in euro 800,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA.
Condanna l'appellata alle spese del grado in favore di ADER liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torino, allì 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 323/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Don Beniamino Dacatra 6 15067 Novi Ligure AL
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
DR e pubblicata il 18/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00120229001010401000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia «l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in parziale riforma della sentenza n. 219/02/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria sez. 2 ritenere dovute anche le pretese creditorie riferibili alla cartella n. 00120140009145021000, confermando l'atto impugnato anche con riferimento a detta cartella. Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto avvocato distrattario».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - L'Agenzia delle entrate riscossione propose, con pec del 27 febbraio 2025 inviata a controparte, appello avverso la sentenza n. 219/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria depositata il 18 settembre 2024. Lo stesso giorno ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che la contribuente impugnò in primo grado un atto di intimazione e quindici cartelle esattoriali e che la Corte di prossimità accolse parzialmente il ricorso, annullando solo la cartella n.
00120140009145021000 e confermando nel resto.
Per la riforma della predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) erronea applicazione delle norme sulla notifica (art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). In particolare asserì essere la suddetta cartella esattoriale correttamente notificata il 4 marzo 2015 tramite ufficiale di riscossione il quale la consegnò a mani della madre della contribuente ed inviò il 5 marzo 2015 raccomandata informativa (col n.
689160553822). In particolare richiamò la giurisprudenza consolidata (Cass. SU n. 10012/2021; Cass. n. 2401/2023; Cass. ord. n. 13507/2024) secondo cui qualora la consegna avvenga a mani di persona diversa dal destinatario (e non in caso di irreperibilità), sia sufficiente provare l'invio della raccomandata informativa semplice, senza necessità di produrre l'attestazione di ricezione (CAD).
Stigmatizzò quindi l'impugnata sentenza avendo i giudici richiesto la prova della ricezione della raccomandata, confondendo le regole sulla notifica per irreperibilità relativa con quelle per consegna a terzi;
b) erronea declaratoria di non debenza delle somme. In subordine sostenne come essendo stati a controparte successivamente notificati numerosi atti di intimazione non tempestivamente impugnati la pretesa fosse diventata definitiva e inoppugnabile. A sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza (Cass. n. 15941/2021; Cass. ord. n. 23346/2024) secondo cui decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del primo atto successivo senza impugnazione, diviene irrilevante l'eventuale irregolarità della notifica della cartella originaria;
c) errore materiale. Mise in evidenza l'errore di trascrizione contenuto nella suddetta sentenza (pag. 3) dove fu indicata la cartella n. 0012015000629859000 invece della n. 0120140009145021000.
1.2. – La contribuente non si costituì in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello merita favore.
2.1. – Orbene deve innanzi tutto questo Collegio rimarcare che il giudice di prime cure accolse il ricorso introduttivo della contribuente solo per la parte relativa alla notifica di una cartella esattoriale così pronunciando: «la cartella n. 001 2014 0009145021 000, risulta essere stata consegnata alla Madre della Ricorrente con successivo invio della raccomandata informativa;
non è stata però depositata la attestazione di ricezione della CAN per cui la notifica non si è perfezionata».
In altri termini il giudice alessandrino ritenne necessario che per la efficacia della notifica fosse necessaria la produzione in atti della attestazione di ricevuta della comunicazione di avvenuta notifica
(ossia la C.A.N.). Ma così facendo non tenne conto dell'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: « La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60: quest'ultimo, per quanto rileva, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 che “Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”» (cfr. Cass. civ., Ord. 26 gennaio 2023, n.
2401) Inoltre che: «Quanto alla raccomandata, si è precisato sul punto che l'art. 60, comma 1, lett.
b-bis), cit. prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”; non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. (Cass. 27/01/2022, n. 2377, Cass.
15/12/2019 n. 29768, Cass. 03/04/2019, n. 9239; Cass. 06/09/ 2017, n. 20863)» (cfr. Cass. ord. n. 2401 cit. ed ord. 10 agosto 2023, n. 24445). Infine che: «Del resto, con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dall'art. 8 legge cit. e art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale
(ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4, e art. 7, comma 6, legge cit., in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa. Sul punto hanno stabilito che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore - allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.) - trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate); invece, la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 05/01/ 2022, n. 201 Cass. 30/11/ 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 20/07/2021, n. 20736)» (cfr. Cass. sent. n. 2401 cit.).
Orbene da quanto sopra esposto occorre rilevare che come risulta dalla relata di notifica offerta
Nominativo_2in condivisione alle parti il messo consegnò il 4 marzo 2015 il plico a che si qualificò come madre. Inoltre risulta in atti che il 5 marzo 2015 fu inviata una raccomanda ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. (cfr. copia della distinta di spedizione).
In altri termini è palese che l'Ufficio seguì per la notifica dell'atto il modello fissato dal Giudice di legittimità e che pertanto ad esso non può essere mosso alcun rimprovero.
Il motivo di appello deve quindi trovare favore.
1.2. – Deve poi essere affrontata l'ulteriore questione della correzione materiale del testo della suddetta decisione. Il collegio di prime cure infatti sentenziò che: «Gli atti presupposti, tranne che per quanto riguarda la cartella n. 001 2015 0006298590 000 risultano perciò tutti correttamente notificati, con la conseguente definitività delle relative obbligazioni». Tale passo della sentenza, frutto di un errore ostativo (essendo la cartella viziata nella notifica la n. 001 2014 0009145021 000) non può essere emendato non avendo l'Ufficio fatto espressa domanda.
Questo Collegio non può infine che osservare che tale capo di sentenza è comunque oggetto di riforma e quindi non ha alcun apprezzamento nell'economia processuale una correzione materiale del suddetto originario testo.
1.3. – Alla soccombenza della contribuente segue la sua condanna alle spese che si liquidano, a favore del difensore, in euro 800,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA.
Condanna l'appellata alle spese del grado in favore di ADER liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torino, allì 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero