Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 20/02/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Omar Lardieri, Emanuela Buffettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Gruppo -OMISSIS- S.r.l.S., non costituita in giudizio;
TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO - avverso la revoca del nulla osta per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BI FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: P-NA/L/Q/2022/100751), notificato in data 15 luglio 2025, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Tale ricorso straordinario è stato datato e notificato in data 10 dicembre 2025.
Il Ministero dell'Interno – Prefettura di Napoli ha proposto opposizione al ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, notificando tale opposizione al ricorrente in data 8 gennaio 2026.
A seguito di tale opposizione, il ricorrente ha provveduto a costituirsi in giudizio dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale in data 28 gennaio 2026, riproponendo le censure già formulate in sede straordinaria.
In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto un nulla osta e il conseguente visto d'ingresso in Italia grazie a una proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato presentata dalla società "GRUPPO -OMISSIS- S.r.l.s." nell'ambito del "Decreto Flussi" (D.L. n. 73/2022). Ha fatto ingresso regolare in Italia il 9 febbraio 2023.
Successivamente al suo ingresso, il ricorrente ha depositato istanze di convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) di Napoli (in date 23 ottobre 2024 e 23 gennaio 2025) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tuttavia, le parti non sono mai state convocate nonostante fossero stati inoltrati ulteriori solleciti via PEC (11 aprile 2023, 30 maggio 2023, 13 novembre 2023, 27 maggio 2024 e 9 luglio 2024), rimasti senza riscontro. Il 30 maggio 2023 è stata comunicata al SUI l'indisponibilità del datore di lavoro.
In data 15 luglio 2025, è stato notificato al ricorrente il decreto di revoca del nulla osta. Il ricorrente ha presentato un'istanza di riesame in data 3 dicembre 2025, finalizzata al subentro di un nuovo datore di lavoro, ma anche questa iniziativa ha incontrato un arresto procedimentale.
Il ricorrente ha altresì allegato di essere regolarmente assunto dal 23 dicembre 2024 presso "CASAMARE S.a.s. di -OMISSIS- -OMISSIS- & C." con la mansione di “Lavapiatti”.
Il ricorrente ha articolato il proprio ricorso su plurimi motivi di gravame, lamentando, in sintesi:
l’insufficiente motivazione e difetto di istruttoria, violazione degli artt. 5 co. 3bis e 5bis e 22 del D.Lgs. 286/1998 e mancata applicazione della Circolare Prot. 3836 del 20 agosto 2007: ha sostenuto che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile allo straniero avrebbe dovuto consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
violazione di legge in relazione all'art. 20 D.Lgs. 286/98, nonché agli artt. 3 e 10 bis L. 241/90 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione: la motivazione del decreto di revoca è ritenuta lacunosa e generica;
violazione ed erronea applicazione dell'art. 21 octies e dell'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241: per il superamento del "termine ragionevole" di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio e la mancanza di ragioni di pubblico interesse;
violazione degli artt. 4 e 5, più propriamente dell'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286: sostenendo la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro;
violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana - Violazione del principio della tutela della posizione giuridica soggettiva e del favor laboratoris: per la lesione del legittimo affidamento e della posizione giuridica qualificata del ricorrente;
violazione del principio di correttezza e buona fede in combinato disposto con l'art. 12 d.l. 16/07/2020 n.76 che ha introdotto il co 2bis dell'art.1 della l. 241/1990: per la mancata attivazione del soccorso istruttorio e la non imputabilità al ricorrente delle inadempienze del datore di lavoro;
violazione di legge (art. 13 c. 7 D.Lgs. 286/1998) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto di traduzione in lingua conosciuta dall'extracomunitario): per la mancata traduzione del provvedimento di revoca in lingua bengali;
violazione di legge in riferimento all'art. 5, comma 5, comma 6 e art 19 T.U. sull'Immigrazione, artt. 3 ed 8 CEDU e principio di non refoulement: per la mancata considerazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e degli elementi positivi sopravvenuti.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, costituitasi in giudizio per il Ministero dell'Interno, ha eccepito in via preliminare l'irricevibilità del ricorso per tardività. Ha sostenuto che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui il presente giudizio costituisce trasposizione, è stato proposto oltre il termine perentorio di centoventi giorni previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, non essendo tale termine soggetto alla sospensione feriale.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
2.- L'eccezione preliminare sollevata dall'Avvocatura dello Stato riguardante l'irricevibilità del ricorso giurisdizionale per la tardività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dal quale il presente giudizio trae origine a seguito di trasposizione, è fondata.
La questione centrale s’incentra sull’applicabilità del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario al regime della sospensione feriale dei termini processuali.
Orbene, l'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto, a pena di irricevibilità, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
La Legge 7 ottobre 1969, n. 742, prevede la sospensione di diritto dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa è unanime e consolidata nell'escludere l'applicabilità di tale sospensione al termine di proposizione del ricorso straordinario.
Difatti, nonostante la progressiva "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario, tale da avvicinarlo per alcuni aspetti al ricorso giurisdizionale, esso mantiene la sua natura di rimedio amministrativo o "giustiziale" (TAR per la Lombardia - Milano num. 1393/2018). Non è, pertanto, un atto processuale in senso stretto, cosicché il suo termine di proposizione non è disciplinato come termine processuale dal Codice del Processo Amministrativo (TAR Marche - Ancona num. 148/ 2024).
Peraltro, la finalità della sospensione feriale dei termini processuali, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 255/1987, n. 49/1990 e n. 380/1992, richiamate anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 11 del 3 settembre 2022), consiste nell’ "assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali" Poiché per la proposizione del ricorso straordinario non è richiesto il patrocinio di un avvocato, viene meno la ratio stessa che giustifica l'applicazione della sospensione feriale.
Numerose pronunce hanno costantemente ribadito questo principio. Ad esempio, il T.A.R. Milano ha chiarito che "il termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere computato senza considerare la sospensione feriale di cui all' articolo 1 l. n. 742/1969, in quanto tale istituto si applica ai soli termini processuali e non anche al rimedio in parola avente carattere amministrativo". Analogamente, il T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, ha affermato che "benché il ricorso straordinario al capo dello Stato abbia natura di rimedio giustiziale sostanzialmente equiparabile ad un “giudizio”, non essendo necessario, per la sua presentazione, il patrocinio di un avvocato, deve escludersi l’applicabilità della sospensione feriale dei termini". Anche il T.A.R. Veneto ha confermato che il termine di 120 giorni per proporre ricorso straordinario non è soggetto a sospensione feriale (TAR Veneto num. 188/2021).
Applicando i principi sopra esposti ai fatti di causa, si rileva quanto segue:
il provvedimento di revoca impugnato è stato notificato al ricorrente in data 15 luglio 2025;
il ricorso straordinario è stato notificato in data 10 dicembre 2025;
il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario iniziava a decorrere dal 16 luglio 2025. Non applicandosi la sospensione feriale, il computo dei giorni è il seguente:
a) Luglio 2025: 16 giorni (dal 16 al 31)
b) Agosto 2025: 31 giorni
c) Settembre 2025: 30 giorni
d) Ottobre 2025: 31 giorni
e) Novembre 2025: 30 giorni
f) Dicembre 2025: 10 giorni (fino al 10)
Il totale dei giorni intercorsi tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso straordinario è di 148 giorni.
Tale lasso temporale eccede manifestamente il termine perentorio di 120 giorni, rendendo il ricorso straordinario originario tardivo.
La tardività del ricorso straordinario originario si riflette direttamente sul presente giudizio, che ne costituisce la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 48 del Codice del Processo Amministrativo.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la tardività del ricorso straordinario originario determini l'irricevibilità (o inammissibilità) del ricorso giurisdizionale trasposto (TARVeneto num. 188/ 2021). Il giudizio dinanzi al T.A.R. non è un nuovo e autonomo procedimento, ma la "prosecuzione" di quello instaurato in sede straordinaria.
L'opposizione dell'Amministrazione, che ha determinato la trasposizione, non ha alcun "effetto sanante" sulla tardività originaria del ricorso straordinario. Ammettere il contrario consentirebbe di eludere il termine decadenziale per l'impugnazione giurisdizionale (60 giorni), permettendo al ricorrente di "sanare" la propria tardività grazie all'opposizione della controparte.
La tardività del ricorso è un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e pertanto il giudice della trasposizione ha il potere e il dovere di rilevarla, anche se non eccepita nell'atto di opposizione.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che è precluso il riesame giurisdizionale della decisione di irricevibilità per tardività resa in sede consultiva sul ricorso straordinario (Consiglio di Stato num. 2813/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione preliminare di tardività sollevata dall'Avvocatura dello Stato è fondata e merita accoglimento. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato proposto oltre il termine perentorio di 120 giorni, non soggetto a sospensione feriale. Tale vizio originario e insanabile si trasferisce al presente giudizio, determinando l'irricevibilità del ricorso in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice del Processo Amministrativo.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di rito rende superfluo l'esame delle ulteriori censure di merito proposte dal ricorrente.
3.- Le spese di giudizio possono essere integramente compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CU, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BI FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FE | AN CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.