Ordinanza cautelare 16 luglio 2014
Sentenza 20 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/07/2016, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03776/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03292/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2014, proposto da:
Torquato Tasso s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Matrone C.F. [...], con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, via Cappella Vecchia, n. 8/A;
contro
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pasetto C.F. [...], con domicilio legale in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 181 del 27.5.2014: divieto di transito per tutti i veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 13,50 metri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Torquato Tasso s.c.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 181 del 27 maggio 2014, con la quale il dirigente del Dipartimento di Polizia municipale del Comune di Sorrento aveva vietato, in via sperimentale, per il periodo 1° giugno – 31 ottobre 2014, dalle ore 7.00 alle ore 24.00, il transito a tutti i veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a m 13,50 nel centro urbano di Sorrento, su via degli Aranci (dall’incrocio con via San Renato all’incrocio con corso Italia), su via Capo (dall’innesto su corso Italia fino all’incrocio con via Nastro Verde), su corso Italia (dall’incrocio con via degli Aranci – lato ospedale – fino all’incrocio ‘Marano’), su piazza Tasso e su via Correale;
- a sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente, in qualità di impresa esercente il servizio di trasporto pubblico di linea riservato ai turisti mediante veicoli aventi lunghezza superiore a m 13,50 su tratti stradali attinti dall’imposto divieto di transito, denunciava il difetto di istruttoria e di motivazione dell’adottata misura restrittiva del traffico veicolare, nonché la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale nei propri confronti (a dispetto della previsione del paragrafo 4 del piano generale del traffico urbano) e la mancata convocazione di una conferenza di servizi con le altre amministrazioni coinvolte nell’attività posta in essere;
- costituitosi l’intimato Comune di Sorrento, eccepiva, oltre all’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, l’infondatezza dell’impugnazione proposta, della quale richiedeva, quindi, il rigetto;
- all’udienza pubblica del 4 maggio 2016, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato, in rito, che:
- la legittimazione attiva deve intendersi sussistente in capo alla Torquato Tasso, la quale ha documentato la proprietà di veicoli articolati (trattori stradali e rimorchi) aventi lunghezza complessivamente superiore a m 13,50, colpiti, come tali, dal divieto imposto con l’ordinanza n. 181 del 27 maggio 2014;
- la circostanza – eccepita dall’amministrazione resistente – che il divieto anzidetto non riguardi anche la via San Renato (ove trovasi la sede legale della ricorrente) non elide il dato – incontestato – che i tratti stradali da esso contemplati rientrino nelle linee di trasporto turistico gestite dalla Torquato Tasso;
Considerato, sempre in rito, che:
- il divieto controverso risulta imposto in via sperimentale, limitatamente al periodo 1° giugno – 31 ottobre 2014, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
- ciò induce a ritenere che il provvedimento impugnato abbia ormai esaurito i propri effetti;
- come segnalato dal Collegio all’udienza pubblica di discussione del 4 maggio 2016, sussistono, conseguentemente, le condizioni di sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale a impugnare un provvedimento divenuto inefficace, e, quindi, insuscettibile di arrecare lesione al bene della vita ambito dalla Torquato Tasso, consistente nell’esercizio del servizio pubblico di trasporto turistico senza limitazioni dei relativi percorsi;
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO