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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12735 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 5803/2024 R.G. il 8.2.2024 e vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_1
Cristiano Migli e Vincenzo Cuffaro, giusta procura in calce all'atto di citazione
[...]
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Benedetti, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.2.2024, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
eredi legittimi nella successione in morte della sig.ra (deceduta in data Persona_1
9.1.2023), premesso di aver stipulato, in data 30.11.2023 ed in sede di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs n. 28/2010, accordo di transazione divisionale con il coerede, sig. CP_1
chiedevano dichiararsi l'avvenuta produzione degli effetti negoziali dell'accordo
[...]
predetto, con la reciproca attribuzione, in favore dei contraenti, della proprietà dei beni ereditari come ivi indicata;
si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare Controparte_1 integralmente la domanda avversa e nel chiederne il rigetto, spiegava domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dell'intero asse ereditario della sig.ra previa collazione delle donazioni dalla stessa effettuate in favore del figlio, sig. Persona_1
Parte_2
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione, in riferimento alla sola domanda principale, all'udienza del 9.7.2025 e,
previo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta nell'ambito del presente giudizio dagli odierni attori trae origine dalla stipula, in sede di mediazione obbligatoria, dell'accordo del 30.11.2023 con il coerede, sig.
[...]
, e, sul presupposto della qualificazione giuridica di detto accordo quale vera e Controparte_1
propria transazione divisionale, ha ad oggetto la declaratoria di avvenuta produzione degli effetti negoziali ivi previsti, con l'attribuzione della proprietà dei beni ereditari nello stesso pattuita tra i contraenti.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva attorea, l'accordo del 30.11.2023,
qualificabile come contratto definitivo di divisione/transazione (ovvero contratto di transazione divisionale) in ragione della definitività delle pattuizioni ivi raggiunte, sarebbe rimasto sostanzialmente inadempiuto quanto all'obbligo di riprodurne in forma pubblica, ovvero in successivo atto notarile, il contenuto divisorio definitivo già raggiunto e negoziato tra le parti,
per l'inadempimento dell'odierno convenuto, che si rifiutava di addivenire alla stipula dell'atto notarile, nel quale avrebbe dovuto essere trasfuso il contenuto negoziale oggetto del pregresso accordo raggiunto in mediazione;
sulla base di tali presupposti, e pur considerando l'accordo del
30.11.2023 alla stregua di un vero e proprio contratto definitivo di transazione/divisione (come tale, già di per sé produttivo degli effetti traslativi voluti dalle parti), la domanda formulata dagli attori ha ad oggetto la declaratoria dell'attribuzione delle rispettive proprietà dei beni ereditari,
come previste nell'accordo di mediazione, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle conseguenti trascrizioni. E tuttavia, l'interpretazione del contratto e dei suoi effetti, come fornita da parte attrice, non appare condivisibile.
Lungi dal configurarsi come un contratto di divisione (da riprodurre, nel suo contenuto definitivo ormai cristallizzato tra le parti, in successivo atto pubblico al solo fine delle relative trascrizioni),
l'accordo di mediazione del 30.11.2023, oltre a non avere ad oggetto la divisione del patrimonio ereditario della sig.ra non risulta nemmeno qualificabile come contratto definitivo in Per_1
relazione al suo concreto contenuto negoziale;
con detto accordo, infatti, le parti, lungi dal disciplinare la divisione dell'asse ereditario caduto nella successione della loro comune dante causa, si sono limitate ad assumere il reciproco obbligo di futura sottoscrizione di un atto di contenuto sostanzialmente transattivo in forza del quale il sig. si sarebbe obbligato a CP_1
rinunciare, formalmente e per atto pubblico, all'eredità della predetta a fronte della corresponsione, da parte dei coeredi, sigg.ri dell'importo di € 300.000,000, Pt_1
dell'intestazione in suo favore dell'imbarcazione Benetteau Oceanis 50 e del non meglio precisato diritto di uso, ovvero di proprietà, dei terreni siti in Arcidosso, con contestuale rinuncia di tutte le parti ad eventuali azioni di riduzione e collazione in riferimento all'asse ereditario della sig.ra e definitiva acquisizione, in capo ai sigg.ri di tutti i residui beni facenti parte Per_1 Pt_1
del patrimonio ereditario.
L'oggetto del contratto (preliminare) del 30.11.2023 non è, pertanto, ravvisabile nella divisione del patrimonio ereditario, bensì nella rinuncia all'eredità da parte dell'odierno convenuto a fronte del pagamento in suo favore, a titolo di corrispettivo della rinuncia stessa, dell'importo di €
300.000,00 e dell'attribuzione della proprietà dei beni sopra indicati, mentre l'acquisizione, in capo ai sigg.ri di tutti i residui beni costituenti il patrimonio ereditario, lungi dall'essere Pt_1
frutto di qualsivoglia accordo divisionale, sarebbe stata la fisiologica conseguenza della rinuncia all'eredità della madre, che avrebbe dovuto essere espressa dal sig. in successivo atto CP_1
pubblico notarile.
Alcun accordo divisionale si rinviene, pertanto, nel contratto del 30.11.2023 che presenta un contenuto esclusivamente transattivo (reciproche attribuzioni e rinunce al fine di comporre gli interessi delle parti e prevenire l'instaurazione di future controversie) e contempla, quale oggetto immediato, la rinuncia all'eredità da parte del sig. ed il corrispettivo offerto dagli attori CP_1
per detta rinuncia (mediante l'attribuzione in suo favore di quanto sopra indicato), con la conseguente assegnazione ai sigg.ri dell'intero patrimonio ereditario ed il contestuale Pt_1
obbligo di tutte le parti di rinuncia ad eventuali domande di riduzione e collazione.
E del resto, un accordo transattivo avente ad oggetto la rinuncia all'eredità da parte di uno dei chiamati a fronte di specifiche attribuzioni patrimoniali in suo favore, non potrebbe in alcun caso assumere la valenza di contratto (preliminare o definitivo) di divisione di un patrimonio ereditario che, proprio per effetto della rinuncia espressa dal chiamato, non sarebbe mai entrato, jure
hereditatis, nella sfera giuridica del rinunciante.
In tal modo ricostruito l'effettivo oggetto dell'accordo di mediazione del 30.11.2023
(transazione), si deve rilevare che, sul piano degli effetti negoziali, l'accordo in questione presenta un contenuto meramente obbligatorio a carico di entrambe le parti;
ed infatti, in detto accordo il sig. non ha espresso alcuna dichiarazione di volontà in relazione alla rinuncia CP_1
all'eredità materna ma ha soltanto assunto l'obbligo di procedere a detta rinuncia contestualmente al futuro versamento, da parte dei coeredi, dell'importo di € 300.000,00 in suo favore;
d'altro canto, i sigg.ri on hanno proceduto al pagamento del corrispettivo della Pt_1
rinuncia all'eredità di € 300.000,00, ma si sono obbligati ad effettuarne un successivo bonifico in favore della controparte;
è, del resto, chiarissima in tal senso la previsione di cui all'art. 7
dell'accordo del 30.11.2023, secondo cui “…il versamento del corrispettivo, la contestuale
rinuncia all'eredità ed i trasferimenti immobiliari dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre
2023…”, ovviamente con atto pubblico.
E del resto, lo stesso contenuto dell'accordo del 30.11.20023, nella sua letterale formulazione,
esclude che la detta scrittura privata possa in alcun modo qualificarsi come un contratto definitivo, immediatamente produttivo di effetti traslativi, stante, oltre all'espresso rimando alla futura stipula dell'atto pubblico contestualmente al quale sarebbero state adempiute le rispettive obbligazioni, anche l'approssimazione di talune delle previsioni ivi contenute, che evidenziano come l'accordo in esame contenga soltanto i riferimenti di massima del più puntuale contenuto negoziale che avrebbe dovuto formare oggetto della contrattazione definitiva;
non risulta, ad esempio, indicato alcun riferimento temporale circa il trasferimento della proprietà
dell'imbarcazione e non è chiaro se i terreni siti in Arcidosso avrebbero dovuto essere trasferiti al convenuto in semplice diritto di uso ovvero in piena proprietà; si tratta, con evidenza, di aspetti particolarmente rilevanti ai fini della esatta individuazione di aspetti essenziali della contrattazione, quali il suo stesso oggetto ed i termini per il relativo adempimento.
In considerazione del contenuto meramente obbligatorio dell'accordo del 30.11.2023 (che non determina la produzione di alcun effetto traslativo a carico ed a favore dei contraenti ma produce,
a carico degli stessi, soltanto l'obbligo di stipula di futuro contratto nel quale avrebbe dovuto esserne trasfuso il contenuto), non residuano dubbi in ordine alla qualificazione giuridica di detto accordo quale vero e proprio contratto preliminare di transazione, rimasto inadempiuto in ragione del rifiuto del sig. di stipulare l'atto definitivo notarile, in cui sarebbe stato CP_1
riprodotto il contenuto degli accordi preliminari già intercorsi tra le parti.
A fronte, quindi, di un contratto preliminare di transazione rimasto inadempiuto ed avente ad oggetto la rinuncia all'eredità da parte del sig. a fronte delle attribuzioni sopra indicate CP_1
(quale corrispettivo della rinuncia stessa), si rileva che, per un verso, risulta infondata la domanda attorea di declaratoria di avveramento degli effetti negoziali che non sono stati certamente prodotti dall'accordo del 30.11.2023, ma che avrebbero dovuto costituire il contenuto del successivo contratto definitivo di transazione, mai stipulato tra le parti;
per altro verso si osserva che gli attori, assumendo la natura definitiva della contrattazione del 30.11.2023
e ritenendola già produttiva degli effetti negoziali cui le parti si erano, in realtà, soltanto obbligate a dare corso, non hanno formulato alcuna domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto preliminare rimasto inadempiuto.
Ma, anche laddove la domanda proposta dagli attori potesse essere interpretata come (implicita)
domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare inadempiuto (in considerazione del fatto che, comunque, gli attori chiedono pronunciarsi l'avveramento degli effetti negoziali previsti in contratto), si rileva che, in ogni caso, un contratto preliminare avente ad oggetto la rinuncia ad un diritto (nel caso in esame, all'eredità della sig.ra da parte Per_1
del convenuto) non sarebbe comunque suscettibile di esecuzione in forma specifica, dal momento che “…la pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. non ha il carattere di pronuncia
giurisdizionale di "esecuzione forzata" in forma specifica dell'obbligazione inadempiuta, ma - più
limitatamente - ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto;
ne consegue che non è
coercibile l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa a un diritto, che, in quanto tale, non ha
effetto traslativo in favore del richiedente ma meramente estintivo…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n.
36244 del 28.12.2023).
E pertanto, dalla qualificazione dell'accordo del 30.11.20023 come contratto preliminare di transazione rimasto inadempiuto tra le parti e dalla sostanziale non eseguibilità in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. di un contratto preliminare avente ad oggetto la rinuncia ad un diritto di una delle parti (nella fattispecie, la rinuncia all'eredità da parte del convenuto), discende il rigetto della domanda attorea, come formulata in atto introduttivo e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte del 6.5.20025.
In tal modo qualificato sul piano giuridico l'accordo del 30.11.2023 (contratto preliminare di transazione rimasto inadempiuto tra le parti), non se ne ravvisano, invece, i profili di annullabilità
dedotti da parte convenuta in relazione all'asserito vizio del consenso (errore o dolo) del sig.
[...]
all'atto della sua sottoscrizione, in considerazione dell'allontanamento del difensore, della CP_1
convinzione di sottoscrivere un accordo di massima, del timore di dover rinunciare all'immobile di via Lagrange, ecc.; in primo luogo, dette circostanze non risultano specificamente dimostrate agli atti del presente giudizio (né il convenuto ha chiesto di poterle validamente dimostrare offrendo specifica capitolazione istruttoria in proposito) e, in ogni caso, il sig. era CP_1
assistito, al momento della sottoscrizione dell'accordo, dall'avv. Bassani Terenzio, il che rende effettivamente improbabili eventuali condotte ingannevoli delle controparti, idonee a trarlo in errore.
Nemmeno risultano condivisibili gli assunti di parte convenuta (pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta) circa una – non meglio specificata – invalidità dell'accordo del
30.11.20023 in quanto privo di causa, di contenuto indeterminato, di carattere provvisorio,
sorretto su causa nulla (stante l'incoercibilità della rinuncia ereditaria); in realtà, l'accordo in questione, validamente sottoscritto tra le parti nella piena consapevolezza del suo contenuto (il sig. come sopra detto, era, all'atto della stipula, assistito dal proprio legale), si CP_1
configura come un contratto preliminare di transazione, la cui causa è quella tipica di ogni transazione (rinunce reciproche a fronte di reciproche concessioni, e, nella fattispecie in esame,
la causa concreta è ravvisabile nella rinuncia all'eredità da parte del convenuto e nella rinuncia alla domanda di collazione da parte degli attori, con il pagamento di un corrispettivo per la rinuncia espressa dal sig. ); la “provvisorietà” del carattere di tale contrattazione risulta CP_1
meglio sussumibile, come sopra ampiamente espresso, nella sua natura non definitiva, in quanto configurabile come contratto preliminare;
quanto alla incoercibilità della rinuncia all'eredità, la stessa determina, come sopra detto, l'ineseguibilità in forma specifica del contratto ma non priva di validità l'obbligo di rinuncia, come liberamente assunto da uno dei contraenti a fronte del corrispettivo contrattualmente previsto.
Dalla piena validità negoziale dell'accordo del 30.11.2023 e dall'incontestato inadempimento del convenuto alle obbligazioni a suo carico rivenienti da detta contrattazione, discende la responsabilità risarcitoria del predetto in riferimento al pregiudizio derivato alle controparti sul piano delle spese sostenute per la mediazione, del ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione (con le correlate conseguenze), della impossibilità di trascrivere in loro favore l'acquisto dei beni ereditari e di disporne liberamente;
pur non rinvenendosi in atti prova specifica e certa dell'ammontare del pregiudizio, risulta meritevole di accoglimento la domanda di condanna generica formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 278 c.p.c., con riserva di liquidazione del danno in separata sede, dal momento che “…ai fini della condanna generica al
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della
condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione
probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede
anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò
che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua
determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa
devono essere accertati nel giudizio relativo all'”an debeatur” e di essi va data la prova sia pure
sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. Al rigetto della domanda formulata da parte attrice ai capi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f),
g) dell'atto di citazione ed ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) della memoria di precisazione delle conclusioni di parte attrice del 6.5.2025 segue la rimessione della causa sul ruolo per la compiuta istruttoria della domanda riconvenzionale ed il compimento delle operazioni divisionali.
La liquidazione delle spese di giudizio è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con atto di citazione notificato in data 2.2.20024 nei confronti di Parte_2 [...]
, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda formulata da parte attrice ai capi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g)
dell'atto di citazione ed ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) della memoria di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025;---
2) in accoglimento della domanda di cui alla lettera h) dell'atto di citazione ed ai numeri 8) e 9)
della memoria di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025, condanna il convenuto, per le motivazioni di cui in parte motiva, al risarcimento del danno derivato dal suo inadempimento contrattuale, da liquidarsi in separata sede;
---
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.---
Roma, 17.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21326 del 29.8.2018).