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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3449/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata il [...] a [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIUDICE MARINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato/a il 12/02/1988 a RAGUSA (RG); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultimo in considerazione del suo comportamento come sopra evidenziato. 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati. 3) Affidare i figli minori e alla madre Per_1 Per_2 Per_3 [...]
in via esclusiva con collocazione presso la stessa. 4) Porre a carico del padre Pt_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di mantenimento non
[...] inferiore ad € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche effettuate nell'interesse dei figli. 5) Dire e ritenere che la ricorrente ha diritto di percepire in via esclusiva l'Assegno unico per i figli, erogato mensilmente dall' 6) Dire e ritenere che il padre potrà CP_2 CP_1 vedere i figli solo in presenza della madre in un luogo aperto al pubblico ovvero in Parte_1 presenza degli Assistenti sociali del Comune di Vittoria
Richiesto il parere del PM MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31.7.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso al numero 19, parte I, dell'anno 2019. Dall'unione sono nati in Ragusa, in data 13.8.2014 la figlia in data 31.07.2018 il figlio e, in data 8.11.2021 la Per_1 Per_2 figlia . Per_3
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 20.12.2024; parte resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso a mani proprie, non si costituisce, né compare personalmente alla prima udienza.
Compare solo parte ricorrente davanti al giudice designato all'udienza del 20.3.2025, e dichiara:
“Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione;
ADR: in passato ho lavorato facendo delle pulizie, in un panificio;
ADR: ancora il non ha misure cautelari;
ADR: con il CP_1 siamo stati 16 anni insieme e da 7 mesi siamo separati;
ADR: io vivo dai miei genitori a CP_1
Vittoria; i tre bambini vivono con noi, siamo 6 in tutto in casa e viviamo bene;
ADR: prendo 700 euro di assegno unico;
lo prendo tutto io. ADR: il reddito di inclusione me lo hanno bloccato non so perché, anzi la colpa è del che non si è presentato nell'ufficio per la pratica. ADR: il CP_1 vede i bambini in mia presenza;
con i bambini lui si è sempre comportato bene;
il è CP_1 CP_1 stato violento solo con me ed in presenza dei bambini. ADR: chiedo l'affido esclusivo perché il è assente economicamente;
ADR: il è tossicodipendente e non vuole rivolgersi al sert CP_1 CP_1 per sua volontà; ADR: io non ho mai fatto uso di droga….L'Avv. Marina Giudice alla stessa udienza, in presenza della ricorrente, rappresenta di volere rinunciare all'intervento dei servizi sociali in quanto allo stato sono oberati di lavoro e fanno fare gli incontri contemporaneamente ad altre persone. In via principale chiede che il diritto di visita del padre sia compiuto in presenza della madre.
Con ordinanza dell'8.4.2025 il giudice designato “…ritenuto che il resistente non è comparso nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza;
che sono emerse situazioni di pregiudizio per i minori ed ostative all'affidamento condiviso, alla luce del reato di maltrattamenti contestato al dal PM, della mancata contribuzione al mantenimento dei CP_1 minori, dello stato di tossicodipendenza risultante dall'avviso di conclusione indagini prodotto in atti;
preso atto che il ha scelto di non comparire e non costituirsi;
che la stessa ricorrente CP_1 ha chiesto che il diritto di visita del padre si svolga alla sua presenza;
considerate le condizioni economiche rappresentate, che la ha dichiarato di percepire l'assegno unico per i figli nella Pt_1 misura di € 700,00 per i tre minori rispettivamente di anni 11, anni 7, anni 4; che non si ha notizia del reddito percepito dal verosimilmente nullo alla luce delle allegazioni del CP_1 ricorso…Affida in via esclusiva i figli a , la quale continuerà a percepire l'assegno Parte_1 unico per i figli integralmente;
il padre potrà vedere i figli in presenza della madre ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,00; pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_2
a la somma di € 150,00 mensili per il mantenimento indiretto dei tre figli minori, al Parte_1 netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
le parti sono invitate a fornire aggiornamenti in ordine alle proprie condizioni reddituali;
invita il DSM di Ragusa a relazionare, ogni mese, se , nato a [...] il CP_1 12.02.1988 (C.F.: , sta seguendo il programma terapeutico e socio C.F._2 riabilitativo predisposto dal Servizio Pubblico per le tossicodipendenze, come da invito del Prefetto di Ragusa ai sensi della normativa di cui al DPR 309/1990...”
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente. Sull'addebito della separazione
La domanda della ricorrente, fondata sulla violenza del coniuge, dovuta allo stato di alterazione psichica derivante dall'assunzione di alcool e stupefacenti, e che nel mese di luglio l'ha costretta ad abbandonare la casa coniugale ed a rifugiarsi a casa dei genitori, risulta riscontrata dall'avviso di conclusione delle indagini del PM del 12.2.2025 (3139/24 RGNR) per il reato di maltrattamenti, versato in atti;
dalla lettura del capo di incolpazione emerge che i singoli episodi, costituenti anelli della catena di maltrattamenti, si collocano in costanza di matrimonio;
i fatti di violenza inoltre sono narrati in modo specifico e circostanziato e consistono in percosse e lesioni per ottenere il denaro necessario all'acquisto di stupefacente;
ancora, a supporto delle dichiarazioni della ricorrente, viene prodotto l'invito del Prefetto a , ai sensi dell'art. 75 comma 2 DPR 309 del 1990, a Parte_2 seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo per le tossicodipendenze, o altro programma educativo personalizzato, ai fini della eventuale revoca delle sanzioni.
Ritiene il Collegio, alla luce di quanto sopra, sufficientemente dimostrata la violenza subita, da ritenersi causa della frattura coniugale, avendo determinato la ricorrente a lasciare la casa coniugale nel luglio 2024 per trasferirsi dai genitori.
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 3925/2018). Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017).
Sull'affidamento e sul mantenimento dei minori
Fermo quanto sopra, va rilevato che la ricorrente ha altresì lamentato che il non svolgeva CP_1 alcuna attività lavorativa e, allorché è stato chiamato per sottoscrivere il Patto di Lavoro, si è rifiutato di andarci, con la conseguenza che è stata bloccata l'erogazione del reddito di inclusione;
ancora, si è doluta che, anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il ha omesso di CP_1 versare qualsiasi contributo per il mantenimento per i figli disinteressandosi delle impellenti esigenze degli stessi. Nel corso del giudizio non sono emerse circostanze di segno diverso, ed il resistente ha rinunciato anche a comparire alla prima udienza;
non possono allora che confermarsi i provvedimenti temporanei e urgenti dati dal giudice designato, dovendosi valorizzare, ai fini del regime di affidamento, il disinteresse mostrato dal padre per i bisogni materiali dei figli, ed ai fini del diritto di visita, la precisa richiesta della madre, che ha altresì dichiarato che il “…vede i CP_1 bambini in mia presenza;
con i bambini lui si è sempre comportato bene..”; appare tuttavia prudente (come da precisazione delle conclusioni della ricorrente) prevedere che gli incontri avvengano in un luogo aperto al pubblico. Le spese di lite, considerati la natura e l'esito della stessa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , addebitandola a Parte_1 CP_1 quest'ultimo.
Dispone l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori e il padre Per_1 Per_2 Persona_4 potrà vedere i figli in presenza della madre ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,00, in un luogo aperto al pubblico.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € 150,00 Parte_2 Parte_1 mensili per il mantenimento indiretto dei tre figli minori, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie e con rivalutazione ISTAT.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata il [...] a [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIUDICE MARINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato/a il 12/02/1988 a RAGUSA (RG); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultimo in considerazione del suo comportamento come sopra evidenziato. 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati. 3) Affidare i figli minori e alla madre Per_1 Per_2 Per_3 [...]
in via esclusiva con collocazione presso la stessa. 4) Porre a carico del padre Pt_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di mantenimento non
[...] inferiore ad € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche effettuate nell'interesse dei figli. 5) Dire e ritenere che la ricorrente ha diritto di percepire in via esclusiva l'Assegno unico per i figli, erogato mensilmente dall' 6) Dire e ritenere che il padre potrà CP_2 CP_1 vedere i figli solo in presenza della madre in un luogo aperto al pubblico ovvero in Parte_1 presenza degli Assistenti sociali del Comune di Vittoria
Richiesto il parere del PM MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 31.7.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso al numero 19, parte I, dell'anno 2019. Dall'unione sono nati in Ragusa, in data 13.8.2014 la figlia in data 31.07.2018 il figlio e, in data 8.11.2021 la Per_1 Per_2 figlia . Per_3
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 20.12.2024; parte resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso a mani proprie, non si costituisce, né compare personalmente alla prima udienza.
Compare solo parte ricorrente davanti al giudice designato all'udienza del 20.3.2025, e dichiara:
“Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione;
ADR: in passato ho lavorato facendo delle pulizie, in un panificio;
ADR: ancora il non ha misure cautelari;
ADR: con il CP_1 siamo stati 16 anni insieme e da 7 mesi siamo separati;
ADR: io vivo dai miei genitori a CP_1
Vittoria; i tre bambini vivono con noi, siamo 6 in tutto in casa e viviamo bene;
ADR: prendo 700 euro di assegno unico;
lo prendo tutto io. ADR: il reddito di inclusione me lo hanno bloccato non so perché, anzi la colpa è del che non si è presentato nell'ufficio per la pratica. ADR: il CP_1 vede i bambini in mia presenza;
con i bambini lui si è sempre comportato bene;
il è CP_1 CP_1 stato violento solo con me ed in presenza dei bambini. ADR: chiedo l'affido esclusivo perché il è assente economicamente;
ADR: il è tossicodipendente e non vuole rivolgersi al sert CP_1 CP_1 per sua volontà; ADR: io non ho mai fatto uso di droga….L'Avv. Marina Giudice alla stessa udienza, in presenza della ricorrente, rappresenta di volere rinunciare all'intervento dei servizi sociali in quanto allo stato sono oberati di lavoro e fanno fare gli incontri contemporaneamente ad altre persone. In via principale chiede che il diritto di visita del padre sia compiuto in presenza della madre.
Con ordinanza dell'8.4.2025 il giudice designato “…ritenuto che il resistente non è comparso nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza;
che sono emerse situazioni di pregiudizio per i minori ed ostative all'affidamento condiviso, alla luce del reato di maltrattamenti contestato al dal PM, della mancata contribuzione al mantenimento dei CP_1 minori, dello stato di tossicodipendenza risultante dall'avviso di conclusione indagini prodotto in atti;
preso atto che il ha scelto di non comparire e non costituirsi;
che la stessa ricorrente CP_1 ha chiesto che il diritto di visita del padre si svolga alla sua presenza;
considerate le condizioni economiche rappresentate, che la ha dichiarato di percepire l'assegno unico per i figli nella Pt_1 misura di € 700,00 per i tre minori rispettivamente di anni 11, anni 7, anni 4; che non si ha notizia del reddito percepito dal verosimilmente nullo alla luce delle allegazioni del CP_1 ricorso…Affida in via esclusiva i figli a , la quale continuerà a percepire l'assegno Parte_1 unico per i figli integralmente;
il padre potrà vedere i figli in presenza della madre ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,00; pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_2
a la somma di € 150,00 mensili per il mantenimento indiretto dei tre figli minori, al Parte_1 netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
le parti sono invitate a fornire aggiornamenti in ordine alle proprie condizioni reddituali;
invita il DSM di Ragusa a relazionare, ogni mese, se , nato a [...] il CP_1 12.02.1988 (C.F.: , sta seguendo il programma terapeutico e socio C.F._2 riabilitativo predisposto dal Servizio Pubblico per le tossicodipendenze, come da invito del Prefetto di Ragusa ai sensi della normativa di cui al DPR 309/1990...”
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni della ricorrente. Sull'addebito della separazione
La domanda della ricorrente, fondata sulla violenza del coniuge, dovuta allo stato di alterazione psichica derivante dall'assunzione di alcool e stupefacenti, e che nel mese di luglio l'ha costretta ad abbandonare la casa coniugale ed a rifugiarsi a casa dei genitori, risulta riscontrata dall'avviso di conclusione delle indagini del PM del 12.2.2025 (3139/24 RGNR) per il reato di maltrattamenti, versato in atti;
dalla lettura del capo di incolpazione emerge che i singoli episodi, costituenti anelli della catena di maltrattamenti, si collocano in costanza di matrimonio;
i fatti di violenza inoltre sono narrati in modo specifico e circostanziato e consistono in percosse e lesioni per ottenere il denaro necessario all'acquisto di stupefacente;
ancora, a supporto delle dichiarazioni della ricorrente, viene prodotto l'invito del Prefetto a , ai sensi dell'art. 75 comma 2 DPR 309 del 1990, a Parte_2 seguire il programma terapeutico e socio riabilitativo per le tossicodipendenze, o altro programma educativo personalizzato, ai fini della eventuale revoca delle sanzioni.
Ritiene il Collegio, alla luce di quanto sopra, sufficientemente dimostrata la violenza subita, da ritenersi causa della frattura coniugale, avendo determinato la ricorrente a lasciare la casa coniugale nel luglio 2024 per trasferirsi dai genitori.
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 3925/2018). Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017).
Sull'affidamento e sul mantenimento dei minori
Fermo quanto sopra, va rilevato che la ricorrente ha altresì lamentato che il non svolgeva CP_1 alcuna attività lavorativa e, allorché è stato chiamato per sottoscrivere il Patto di Lavoro, si è rifiutato di andarci, con la conseguenza che è stata bloccata l'erogazione del reddito di inclusione;
ancora, si è doluta che, anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il ha omesso di CP_1 versare qualsiasi contributo per il mantenimento per i figli disinteressandosi delle impellenti esigenze degli stessi. Nel corso del giudizio non sono emerse circostanze di segno diverso, ed il resistente ha rinunciato anche a comparire alla prima udienza;
non possono allora che confermarsi i provvedimenti temporanei e urgenti dati dal giudice designato, dovendosi valorizzare, ai fini del regime di affidamento, il disinteresse mostrato dal padre per i bisogni materiali dei figli, ed ai fini del diritto di visita, la precisa richiesta della madre, che ha altresì dichiarato che il “…vede i CP_1 bambini in mia presenza;
con i bambini lui si è sempre comportato bene..”; appare tuttavia prudente (come da precisazione delle conclusioni della ricorrente) prevedere che gli incontri avvengano in un luogo aperto al pubblico. Le spese di lite, considerati la natura e l'esito della stessa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , addebitandola a Parte_1 CP_1 quest'ultimo.
Dispone l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori e il padre Per_1 Per_2 Persona_4 potrà vedere i figli in presenza della madre ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,00, in un luogo aperto al pubblico.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € 150,00 Parte_2 Parte_1 mensili per il mantenimento indiretto dei tre figli minori, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie e con rivalutazione ISTAT.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti