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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente e Relatore
SENATORE VINCENZO, Giudice
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3984/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007274122000 IVA-ALTRO 1999
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080025807523000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110031334391000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120007659713000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140005826965000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036098852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 11.7.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020259007274122000, notificata in data 4.7.2025, limitatamente alle seguenti sottostanti cartelle:
1) n. 100 2008 002 58075 23 000 di € 76.586,16 derivante da un (presunto) tributo IRPEF che si asserisce essere dovuto per l'anno 1999;
2) n. 100 2011 003 13343 91 000 di € 223.04 derivante da un (presunto) tributo Tarsu che si asserisce essere dovuto per l'anno 2010;
3) n. 100 2012 000 76597 13 000 di € 430.57 derivante da un (presunto) tributo camerale che si asserisce essere dovuto per l'anno 2008;
4) n. 100 2014 000 58269 65 000 di € 4.666,99 derivante da un (presunto) tributo IRPEF che si asserisce essere dovuto per l'anno 2010;
5) n. 100 2015 003 60988 52 000 di € 401.34 derivante da un (presunto) tributo camerale che si asserisce essere dovuto per l'anno 2013.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica di tali cartelle di pagamento, la prescrizione quinquennale dei tributi pretesi in assenza di atti interruttivi validi, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi e la decadenza dalle pretese impositive.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 9.9.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccepiva l'avvenuta regolare notifica di tali cartelle, come da documentazione del servizio postale versata in copia in atti, nonché l'ulteriore notifica, come da documentazione del servizio postale pure versata in copia in atti, in data 30.12.2015 dell'intimazione di pagamento n. 100 2015 90244879 01 000, e in data 18.12.2021 dell'intimazione di pagamento n. 100 2015 90244879 01 000, contenente, quest'ultima, tutte le sopra elencate cartelle di pagamento, la cui notifica si è ritualmente perfezionata, a mezzo del servizio postale, presso la nuova residenza del destinatario in data 18.12.2021 donde l'infondatezza anche delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, l'avvenuta regolare notifica di tutti i predetti atti prodromici e, segnatamente, da ultimo, quella relativa all'intimazione di pagamento n. 100 2015 90244879 01 000, non impugnati o opposti nei termini impone di rigettare tutte le censure mosse da parte ricorrente, ivi compresa, avuto riguardo all'ultima notifica in data
18.12.2021, quelle di prescrizione di pretese, sanzioni e interessi e di decadenza.
In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass. Civ., Sez. 6 – 5, ord.
24.5.2017, n. 13102 e Sez. 5, ord. 12759 del 23.5.2018).
Ne consegue che l'intervenuta rituale notificazione degli atti prodromici determina l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. La comunicazione per cui è causa è pertanto sindacabile solo per vizi propri dell'atto e non è possibile lamentare eventuali vizi di merito degli atti impositivi pregressi ormai divenuti intangibili per mancata impugnazione, così da determinare la irretrattabilità del credito tributario (Cass. ord.
n. 9219 del 13/04/2018; Cass. sent. n.1901/2020).
Nè, tantomeno, vengono mosse censure per vizi propri dell'atto della riscossione impugnato.
Sul punto, è pacifico e consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “… l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito …” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 07/02/2020, n.
3005 che richiama Cass. Civ. n. 16641 del 29/07/2011 e n. 8704 del 10/04/2013).
In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. Civ., Sez. 3, 13.5.2014, n. 10326).
L'omessa impugnazione di un atto della riscossione preclude, quindi, tutti i profili di censura relativi agli atti precedenti inerenti le varie cadenze del procedimento di riscossione.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento) oltre oneri accessori.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente e Relatore
SENATORE VINCENZO, Giudice
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3984/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007274122000 IVA-ALTRO 1999
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080025807523000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110031334391000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120007659713000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140005826965000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036098852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 11.7.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020259007274122000, notificata in data 4.7.2025, limitatamente alle seguenti sottostanti cartelle:
1) n. 100 2008 002 58075 23 000 di € 76.586,16 derivante da un (presunto) tributo IRPEF che si asserisce essere dovuto per l'anno 1999;
2) n. 100 2011 003 13343 91 000 di € 223.04 derivante da un (presunto) tributo Tarsu che si asserisce essere dovuto per l'anno 2010;
3) n. 100 2012 000 76597 13 000 di € 430.57 derivante da un (presunto) tributo camerale che si asserisce essere dovuto per l'anno 2008;
4) n. 100 2014 000 58269 65 000 di € 4.666,99 derivante da un (presunto) tributo IRPEF che si asserisce essere dovuto per l'anno 2010;
5) n. 100 2015 003 60988 52 000 di € 401.34 derivante da un (presunto) tributo camerale che si asserisce essere dovuto per l'anno 2013.
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica di tali cartelle di pagamento, la prescrizione quinquennale dei tributi pretesi in assenza di atti interruttivi validi, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi e la decadenza dalle pretese impositive.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 9.9.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccepiva l'avvenuta regolare notifica di tali cartelle, come da documentazione del servizio postale versata in copia in atti, nonché l'ulteriore notifica, come da documentazione del servizio postale pure versata in copia in atti, in data 30.12.2015 dell'intimazione di pagamento n. 100 2015 90244879 01 000, e in data 18.12.2021 dell'intimazione di pagamento n. 100 2015 90244879 01 000, contenente, quest'ultima, tutte le sopra elencate cartelle di pagamento, la cui notifica si è ritualmente perfezionata, a mezzo del servizio postale, presso la nuova residenza del destinatario in data 18.12.2021 donde l'infondatezza anche delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, l'avvenuta regolare notifica di tutti i predetti atti prodromici e, segnatamente, da ultimo, quella relativa all'intimazione di pagamento n. 100 2015 90244879 01 000, non impugnati o opposti nei termini impone di rigettare tutte le censure mosse da parte ricorrente, ivi compresa, avuto riguardo all'ultima notifica in data
18.12.2021, quelle di prescrizione di pretese, sanzioni e interessi e di decadenza.
In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass. Civ., Sez. 6 – 5, ord.
24.5.2017, n. 13102 e Sez. 5, ord. 12759 del 23.5.2018).
Ne consegue che l'intervenuta rituale notificazione degli atti prodromici determina l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. La comunicazione per cui è causa è pertanto sindacabile solo per vizi propri dell'atto e non è possibile lamentare eventuali vizi di merito degli atti impositivi pregressi ormai divenuti intangibili per mancata impugnazione, così da determinare la irretrattabilità del credito tributario (Cass. ord.
n. 9219 del 13/04/2018; Cass. sent. n.1901/2020).
Nè, tantomeno, vengono mosse censure per vizi propri dell'atto della riscossione impugnato.
Sul punto, è pacifico e consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “… l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito …” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 07/02/2020, n.
3005 che richiama Cass. Civ. n. 16641 del 29/07/2011 e n. 8704 del 10/04/2013).
In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. Civ., Sez. 3, 13.5.2014, n. 10326).
L'omessa impugnazione di un atto della riscossione preclude, quindi, tutti i profili di censura relativi agli atti precedenti inerenti le varie cadenze del procedimento di riscossione.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento) oltre oneri accessori.