Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 819
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento sia stata notificata regolarmente e che le cartelle sottostanti, sebbene non impugnate direttamente, siano coperte da tale notifica. La mancata impugnazione degli atti prodromici rende inammissibili le censure relative ai vizi di merito degli stessi.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei tributi

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione poiché ritiene che la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data recente, interrompa validamente ogni termine prescrizionale per i debiti in essa contenuti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi, in quanto ricompresi nel debito tributario la cui riscossione è stata validamente interrotta dall'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Decadenza dalle pretese impositive

    La Corte rigetta l'eccezione di decadenza, ritenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento sia avvenuta nei termini e abbia validamente interrotto ogni termine decadenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 819
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 819
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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