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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 14/02/2025
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca sono comparsi i procuratori delle parti, l'avv. Alessandro
Accomando anche in sostituzione dell'avv. Michele Careddu, i quali confermano le conclusioni in atti,
insistono nelle rispettive istanze e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice
dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3956/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pausania, via Nicolò Ferracciu n. 14, e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in Sassari, via C.F._2
Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Graziella Meloni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in data 25.10.2018, ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._3
Risorgimento n.15, elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'avv. Sergio
Palmas, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Careddu e Alessandro Accomando in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 14.02.2019,
CONVENUTA
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori e : Parte_1 Parte_2
in via principale e nel merito:
pagina 2 di 14 --accertare e dichiarare che i sigg.ri: , nato a [...] il [...] (C.f.: Parte_1
e , nato a [...] il [...] (C.f.: ), entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2
residenti in [...] a Valledoria, hanno acquistato per effetto di intervenuta usucapione la
proprietà esclusiva dei terreni siti nel Comune di Valledoria, distinti al NCT di detto Comune al Foglio 5, mapp.
26, 233, 234, 237 ed al Foglio 18, mapp. 11 e, conseguentemente, rigettare tutte le avverse domande, in
particolare, quella riconvenzionale poiché tutte infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alle difese
in atti, e per l'effetto: ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Sassari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in ogni caso: con vittoria di spese
e compensi, rimborso forfettario oltre accessori di legge, con precisazione che gli attori sono stati ammessi al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, come da istanza di liquidazione e nota spese SIAMM in atti.
Ancora, si reiterano anche in questa sede le istanze già tempestivamente formulate in atti e si insiste per
l'ammissione di tutte le deduzioni istruttorie spiegate nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie ex art.
183, VI° comma Cpc.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2
Contrariis reiectis voglia il Giudice adito accogliere le seguenti Conclusioni - In via principale Rigettare tutte le
avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
- In via riconvenzionale Ordinare a e Parte_2
l'immediato rilascio dei terreni siti in comune di Valledoria, distinti in Catasto al foglio 5, Parte_1
mapp.li 26, 63, 233, 234, 237 ed al foglio 18, mapp.le 11; - In ogni caso - Accertata la responsabilità aggravata
degli attori, condannarli ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni nell'importo che verrà ritenuto equo dal
Giudice; - Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 25.10.2018 e , nel citare in giudizio , hanno Parte_1 Parte_2 CP_1
assunto di possedere uti dominus da oltre vent'anni, in modo pieno, esclusivo, pacifico ed ininterrotto,
precisamente dal 1992, i terreni siti nel Comune di Valledoria, distinti al Catasto Terreni al Foglio 5, mappali
26, 233, 234, 237 e al Foglio 18, mappale 11, comportandosi nei confronti di chiunque come gli unici ed esclusivi proprietari di tali beni, con la precisazione che prima di loro, ed unitamente ai medesimi, hanno posseduto gli stessi terreni i loro genitori e . Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 14 Hanno esposto gli attori che gli immobili oggetto di causa risultano intestati dal 07.04.2016 alla convenuta e prima di lei al fratello , deceduto il 12.04.2015, ed ancora prima alle loro CP_1 CP_1
germane deceduta il 07.05.2011, e , deceduta il 31.07.2014, assumendo di Parte_3 CP_1
non aver mai avuto da parte dei predetti intestatari contestazioni od ostacoli nel godimento e nel possesso di tali fondi, tanto da essere sempre stati utilizzati per l'esercizio e lo svolgimento delle loro attività agricola e zootecnica, da cui traggono il loro sostentamento e quello familiare.
Hanno esposto, altresì, gli attori che nel corso degli anni si sono fatti carico delle spese per la cura dei detti terreni, avvalendosi anche dell'opera di terzi espressamente autorizzati, provvedendo alla loro manutenzione,
quali il rifacimento della strada interna, lo sfalcio dell'erba, la spietratura, il rifacimento dell'impianto idrico e delle recinzioni in rete pastorale;
il tutto senza mai chiedere alcuna autorizzazione alla convenuta o al di lei fratello , i quali mai hanno opposto alcunché. Da qui il presente giudizio in cui gli attori hanno CP_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Con comparsa in data 14.02.2019 si è costituita in giudizio , la quale, nel chiedere il rigetto CP_1
della domanda e in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio dei terreni oggetto di casa, ha esposto che: i al contrario di quanto dai medesimi sostenuto, hanno sempre riconosciuto come Pt_1
proprietari dapprima e, dopo la sua morte occorsa il 12.04.2015, la sorella in quanto CP_1 CP_1
autorizzati da questi ultimi, prima del 2015 e per brevi periodi, alla detenzione dei terreni oggetto di causa, le cui relative spese per imposte e utenze sono state sostenute dagli stessi proprietari;
i terreni di “La piana di lu
monti” (detta anche “TI di Campu”) prima del 2000 erano coltivati direttamente da il CP_1
quale si avvaleva della collaborazione del trattorista;
successivamente e fino alla sua morte, il Persona_1
li aveva concessi in utilizzo, con contratti di partecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali, a CP_1
diverse persone, fra cui gli attori, per poi ritornare nella propria piena disponibilità; stesse modalità per il terreno denominato “ , coltivato fino al 2003 direttamente dal quest'ultimo aveva sempre CP_5 CP_1
dichiarato nel proprio fascicolo aziendale i detti terreni, chiedendo la liquidazione dei premi relativi alla loro gestione all'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Ha esposto, altresì, la convenuta circa i rapporti intercorsi tra la famiglia e la famiglia Pt_1 CP_1
specificando che: gli attori (e prima i loro genitori) hanno esercitato nel corso degli anni la propria attività
pagina 4 di 14 collaborando, a vario titolo, con e (coniuge della convenuta), proprietari, CP_1 CP_6
ciascuno per proprio conto, di diversi terreni nei comuni di Valledoria, Viddalba, Badesi e Trinità d'Agultu;
in data 31.03.1997 aveva concluso con un contratto di soccida in ragione CP_1 Parte_1
del quale il quale soccidante, aveva conferito bestiame e pascolo da esercitarsi sui terreni di proprietà CP_1
della sua famiglia, facenti parte dell'azienda denominata “Murisginu”, sita fra i comuni di Badesi e Viddalba;
con contratto del 26.03.2006 aveva concesso in comodato gratuito a altri CP_6 Parte_2
terreni siti in parte a Trinità d'Agultu e in parte a Valledoria, località “TI di Campu”, confinanti con quelli oggetto della presente causa;
fra i terreni di proprietà della famiglia vi erano quelli su cui si CP_1
controverte, siti a Valledoria, località “La piana di lu monti” e “ , che aveva CP_5 CP_1
gestito, anche nell'interesse delle sorelle (chiamata , (odierna convenuta) e CP_1 CP_3 CP_1 CP_3
utilizzandoli con le suddette modalità; dopo la morte di , la convenuta - rimasta unica CP_1
proprietaria degli immobili (essendo decedute anche le altre due sorelle) - aveva deciso di sciogliersi dal rapporto di soccida intercorrente con e di chiedergli la restituzione dei terreni in località Parte_1
“Murisginu”; a tale richiesta con lettera del 31.05.2016 aveva dato riscontro , chiedendo di Parte_1
mantenere fede agli accordi intercorsi con il;
nello stesso periodo , essendo CP_1 CP_6
intervenuta la scadenza del contratto di comodato intercorso con , aveva chiesto a quest'ultimo Parte_2
la restituzione dei terreni siti in località “TI di Campu”, confinanti con quelli oggetto di causa;
con lettera in data 26.05.2016 aveva dato riscontro a tale richiesta, precisando che tra loro era intercorso Parte_2
un contratto di affitto e riferendo - tra l'altro - circa la proprietà dei terreni, fra cui quelli oggetto dei loro rapporti - in capo al;
a tali scambi epistolari avevano fatto seguito due diversi giudizi CP_1
promossi da e presso il Tribunale di Tempio Pausania, conclusi con la CP_1 CP_6
condanna del e al rilascio dei terreni dai medesimi detenuti per i titoli sopra Parte_1 Parte_2
indicati.
Ha, ancora, esposto la convenuta di aver promosso, per i terreni oggetto del presente giudizio, trattenuti dal
2015 dagli attori, il procedimento di mediazione, prodromico all'instaurazione di un giudizio volto ad ottenere la condanna degli stessi al rilascio, e di aver ricevuto da parte di questi ultimi, prima della pagina 5 di 14 proposizione della propria azione giudiziaria, la convocazione in mediazione e, successivamente, la citazione per il presente giudizio.
Ha chiesto, dunque, la convenuta l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, rilevando come nel caso di specie difettino tutti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'usucapione in favore degli attori, non sussistenti neppure dal punto di vista temporale posto che fra il 2011 (anno in cui la coltivazione dei terreni è
stata affidata dal ad altri soggetti) ed il 18.01.2017 (data in cui si è tenuto l'incontro di mediazione CP_1
promosso dalla convenuta per il rilascio dei terreni a cui hanno partecipato i non sono passati Pt_1
neppure sei anni.
- La causa, istruita mediante ispezione dei luoghi, prove orali e documentali, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 14.02.2025 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, gli attori hanno prodotto idonea certificazione, da cui risulta che l'intestataria dell'immobile oggetto di causa è la convenuta Il contraddittorio, CP_1
dunque, deve ritenersi correttamente esteso al solo soggetto che potrebbe far valere pretese reali sui beni oggetto di causa.
Nel merito, gli attori e , nel citare in giudizio , hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 CP_1
essere dichiarati proprietari per intervenuta usucapione degli immobili indicati in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre vent'anni. La predetta convenuta, per contro, ha contestato la pretesa degli attori chiedendone il rigetto e in riconvenzionale il rilascio degli stessi immobili da parte di questi ultimi.
Orbene, quanto alla domanda di usucapione degli immobili descritti in atti, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia pagina 6 di 14 affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus: il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione - come l'esclusività, la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità - devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018), non essendo al riguardo sufficienti atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigettata atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e dunque che gli attori abbiano esercitato sugli stessi beni - in via esclusiva e continuativa uti domini - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Orbene, dall'audizione dei numerosi testi indicati dagli attori, che hanno avuto rapporti con questi ultimi a vario titolo, è emersa la presenza dei germani e nei due terreni oggetto di causa, dai medesimi Parte_1 Pt_2
utilizzati per la coltivazione di differenti colture stagionali, oggetto della loro attività agricola, e nei quali hanno svolto, secondo le dichiarazioni dei predetti testi, anche talune attività di manutenzione.
pagina 7 di 14 Tuttavia, ciò che non è emerso con chiarezza (tale da non lasciare perplessità alcuna), soprattutto all'esito dell'audizione dei testi di parte convenuta, è la sussistenza di uno degli elementi essenziali ai fini del riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione di cui si è detto più sopra e di cui gli attori dovevano fornire rigorosa prova, ossia l'utilizzo in via esclusiva, che rappresenta il principale indice dell'animus di possedere il bene come proprietario.
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022).
Inoltre, la coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere,
occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce,
pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (cfr. Cass. Civ. n. 30438/2022).
Ora, nel caso di specie a seguito dell'audizione dei testi indicati dalla convenuta, è emerso come il suddetto onere non sia stato assolto, atteso che il proprietario degli immobili , fino al suo decesso occorso CP_1
nel 2015, non ha mai abbandonato la sua signoria sul bene, essendo stato lo stesso personalmente presente in essi o avendone disposto delegando l'utilizzo ad altri, fra cui gli stessi attori.
In particolare, il teste , nel riferire di essere il proprietario del terreno confinante a quello sito a Testimone_1
AN di Lu TI (circostanza questa emersa anche in sede di ispezione dei luoghi), ha dichiarato “il mio
capannone confina con la strada che porta al terreno sito in AN di Lu TI, in questa strada possiamo
passarci solo io, il sig. e il sig. , anche i fratelli hanno il diritto di passare Parte_4 CP_1 Pt_1
pagina 8 di 14 per andare a lavorare il terreno sito a AN di Lu TI … Preciso che anche il terreno sito in AN di Lu
TI dove i vanno a lavorare è di proprietà di , i lavorano tutto sia i terreni siti Pt_1 CP_1 Pt_1
nella AN sia quelli siti nella collina a monte … chiesi a se poteva chiedere a Parte_2 CP_1
se vi era la possibilità se potesse scambiare per coltivarli i terreni in AN di Lu TI con altri terreni che
avevo in affitto;
ci mise in contatto e facemmo l'accordo scritto e registrato per cui io potei Parte_2
coltivare per due anni dal 2003 al 2005 i detti terreni … per l'accordo preso coltivai a carciofi negli anni
sopradetti i mappali che ho riconosciuto prima come siti in AN di Lu TI … Non so di accordi tra il CP_1
e il sig. , non so neppure se vi siano stati accordi tra il e gli attori,
[...] Persona_2 Persona_2
posso solo riferire di aver visto lavorare nei terreni siti in AN di Lu TI il , non ricordo il Persona_2
periodo ma l'ho visto sia prima che dopo il periodo in cui ho lavorato io lo stesso terreno … non so degli
accordi tra il , e i posso solo dire di aver visto il sig. CP_1 CP_7 Pt_1 CP_7
lavorare nel terreno sito in AN di Lu TI, non posso precisare il periodo … ribadisco che non sono a
conoscenza degli accordi, ma posso dire che nel terreno di AN di Lu TI ho visto lavorare Persona_1
anche insieme a e ai fratelli non so riferire il periodo”. CP_7 Pt_1
Il teste ha dichiarato: “ … lavoravo come trattorista per conto di fino al Testimone_2 CP_1
2014 quando nel dicembre mi sono licenziato;
quindi so dell'accordo tra il e il sulla coltivazione Tes_1 CP_1
del terreno da parte del a carciofi, all'incirca sono gli anni indicati dal 2003 al 2005, sono sicuro degli Tes_1
anni perché fino al 2008 ho arato gli stessi terreni per conto del;
dopo il 2008 non ho più arato CP_1
perché il LE(o)ri diede i terreni siti in AN di Lu TI in affitto a terzi fino al 2010 o 2011 non ricordo bene
… Ho visto lavorare i i terreni siti nella collina ma non nella piana, hanno iniziato a coltivare quelli siti Pt_1
nella piana a granoturco a partire dal 2011 in poi perché prima vi era il e dopo il il cugino degli Tes_1 Tes_1
attori, è vero che i fratelli venivano ad aiutare usando il trattore del Persona_2 Pt_1 CP_1
quando non ce la facevo ad arare tutto. Era il che li chiamava per tale aiuto. Penso che li pagasse per CP_1
tale lavoro … non so precisare bene il periodo ma incaricò di coltivare i CP_1 Persona_2
terreni siti in AN di TI a carciofi e meloni;
presumo che il contratto fra il e il CP_1 Persona_2
fosse di mezzaria perché il tiene in mezzadrie quasi tutti i terreni del . Ho visto Persona_2 CP_1
nel terreno il perché come detto li aravo … ho visto nei terreni di AN di Lu Persona_2 CP_8
pagina 9 di 14 tagliare il fieno e imballarlo per incarico di ricordo di averlo visto negli anni 1998, CP_7 CP_1
1999 e 2000, all'incirca era quello il periodo … ribadisco quanto al periodo che ho lavorato l'intero terreno
fino al 2008, successivamente sono stato incaricato dal di arare solo alcune parti;
confermo CP_1
anche che unitamente al e ai fratelli ho collaborato al raccolto del fieno che CP_7 Pt_1 [...]
tagliava ed imballava. lavorava per conto terzi … confermo che il sig. CP_7 CP_7 CP_1
dal 1990 al 2003 ha coltivato il terreno sito in località che io aravo e preparavo per la semina;
CP_5
(p)osso confermare gli anni perché aveva i cavalli e il terreno in era coltivato a CP_1 CP_5
biada … Confermo che io ho lavorato il terreno in per conto del non ricorso esattamente se li CP_5 CP_1
ho coltivati anche dal 2004 al 2008 … Confermo che il sig. ha fatto i lavori di allargamento del ponte Tes_3
che consente l'accesso i terreni siti in AN di Lu TI;
confermo anche che l'incarico lo ebbe da LE(o)ri
, io con il sig. stavo mattina e sera”. CP_1 CP_1
Il teste ha dichiarato: “conosco il terreno sito nella zona denominata AN di Testimone_4
Lu TI, lo conosco perché diversi anni fa ne ho coltivato una parte;
riconosco nella planimetria che mi viene
esibita come allegato n. 9, pag. 1, i terreni di cui parlo, li posso riconoscere sia perché sono delimitati in rosso
sia per la loro conformazione, secondo me io ho coltivato i mappali identificati nella planimetria n. 26, 63 e
234, gli altri li coltivavano i miei TI e , oltre … non ricordo Parte_1 Parte_2 Persona_3
esattamente gli anni, confermo di essere stato incaricato da di coltivare una parte dei terreni siti CP_1
a AN di TI a carciofi e meloni per poi dividere con lui il raccolto … quando io ho coltivato il terreno per
conto del nello stesso terreno di AN di TI c'erano miei TI , e … quando CP_1 Pt_1 Pt_2 Per_3
io andai con il sig. o) nel terreno di AN di Lu TI, questo era già stato arato, era pronto per CP_1 CP_1
la coltivazione, quindi nulla so di chi l'abbia (a)rato … come detto non ricordo l'anno esatto in cui ho coltivato
il terreno e sono andato nello stesso con il sig. posso dire che il sig. (L)epori mi propose di coltivarlo e CP_1
me lo fece vedere;
era un uomo di mezza età quando mi fece questa proposta, io coltivavo altri terreni del sig.
e quindi mi propose anche quello … nel terreno coltivato da me sono io che mi sono occupato di tutto CP_1
dalla coltivazione al raccolto. confermo che nella restante parte ho visto miei TI , e . Pt_1 Pt_2 Per_3
Non vidi il sig. … ribadisco che non ricor(d)o gli anni, ma confermo che quando io ho coltivato la mia CP_7
parte del terreno nella restante parte c'erano i miei TI … ricordo che un anno diedi ai miei TI e Pt_1
pagina 10 di 14 una parte di un terreno di sito in altra zona rispetto a AN di Lu TI, loro mi Pt_2 CP_1
diedero i due pezzi che coltivavano a AN di Lu TI, è stato uno scambio era tutto pacifico … sapevamo
tutto noi quattro il i due TI ed io … il sig. sapeva dello scambio … confermo quanto già detto CP_1 CP_1
sulla coltivazione del terreno a AN di Lu TI su incarico del … confermo che io coltivai la mia CP_1
parte a melone e presumo che quando io andai via miei TI abbiano seminato il terreno, mi sto riferendo alla
parte di terreno scambiata”.
Il teste ha così dichiarato: “conosco il terreno sito a AN di Li TI perché il Testimone_5
sig. mi incaricava di andare a tagliare il fieno ed imballarlo con il mio mezzo. L'ho fatto per CP_1
tanti anni a partire dall'inizio degli anni '90. foto aerea documento n. 9 che mi viene esibita riconosco il Per_4
terreno AN di Lu TI, preciso che c'è un ponticello per accedervi, prima vi entravo da un'altra parte
perché nel ponticello i mezzi non passavano … non ricordo quando ho smesso di andare a tagliare io fieno,
posso dire che in un periodo, ma non ricordo l'anno, avvenne circa due volte, con i fratelli e Pt_1 Pt_2
ci facevamo dei favori nel senso che ci chiamavamo reciprocamente per aiutarci nel trasporto del
[...]
trinciato di mais … preciso che andavo a prendere il raccolto dei a AN di Lu TI, io non sapevo chi Pt_1
l'avesse coltivato … sono andato a trasportare il detto trinciato quando già avevo smesso di tagliare il fine per
il … l'incarico per il taglio del fine me lo diede a partire dai primi anni '90; CP_1 CP_1
come detto non ricor(d)o quando ho smesso forse ho lavorato per 4 o 5 anni o forse più … era il Persona_1
trattorista incaricato da sempre dal , arava i su(oi) terreni, non ricordo gli anni;
confermo che CP_1
dal sig. sono stato incaricato di tagliare il fieno e imballarlo;
successivamente ha avuto rapporti con il CP_1
per il trasporto del trinciato da AN di Lu TI ma non so dire chi lo coltivasse … il fieno che Pt_1
tagliavo per il era spontaneo … quando io sono andato a prendere il trinciato lo portavo negli altri CP_1
terreni del , in particolare ho visto il calpestare il trinciato che io avevo portato lì nel CP_1 Per_1
terreno di Muriscinu dove c'era il silos e la stalla con i bovini …”.
Il teste ha così dichiarato: “nel 2000 mio padre e, io con mio fratello Testimone_6 CP_9
abbiamo fatto dei lavori sul ponte di accesso al terreno di AN di Lu TI, i lavori sono stati di messa
[...]
in sicurezza e allargamento, questi lavori furono commissionati a mio padre da … posso dire CP_1
pagina 11 di 14 che fu il sig. a commissionare i lavori di cui ho detto perché lui si rivolveva sempre a mio padre CP_1
per fare i lavori. Ho conosciuto personalmente il sig. . CP_1
Il teste ha dichiarato: “sono stato socio del sig. che ha un terreno che confina Testimone_7 Testimone_1
con il terreno sito a AN di Lu TI;
ho coltivato il terreno sito a AN di Lu TI per due anni con il sig.
ricordo nel 2003/2004. Riconosco nella foto aerea documento n. 9, pagina 1, che mi viene esibita, il Tes_1
terreno sito a AN di Lu TI, tale terreno è esteso circa 4/5 ettari, nella foto che mi viene esibita riconosco
anche il terreno del di cui ho detto che si riconosce per la presenza di un capannone posto nella foto alla Tes_1
destra rispetto al terreno di AN di Lu TI … ho già detto di aver coltivato a carciofi il terreno con il
[...]
il terreno sito a AN di Lu TI, ma non so da chi abbia avuto l'incarico, so che il Tes_1 Testimone_1
terreno è di proprietà di che io conoscevo benissimo e so che tale terreno era il suo … ho visto CP_1
nel terreno in AN di Lu TI ma non so dire il periodo, sicuramente l'ho visto quando ho CP_1
coltivato i carciofi con il ”. Tes_1
Dall'esame delle predette testimonianze è emerso che gli attori hanno svolto talune attività in favore del CP_1
e che lo stesso ha concesso loro l'utilizzo degli immobili oggetto di causa, ma è tuttavia mancata da
[...]
parte degli attori anche la prova della cosiddetta “interversione nel possesso” ai sensi dell'art.1141, secondo comma, cod. civ., ossia dell'utilizzo del bene come domini e non come semplici detentori, qui evidenziando che la presunzione di possesso utile ad usucapionem non opera quando la relazione con la cosa consegua non a un atto volontario d'apprensione, ma a un atto o a un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione di un bene immobile può
mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. La giurisprudenza della Suprema Corte
ha, infatti, chiarito che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno così da pagina 12 di 14 vantare per sé il diritto esercitato, convertendo in possesso la detenzione, anche soltanto precaria,
precedentemente esercitata (cfr. Cass. Civ. n. 27411/2019).
Si osserva, infine, che anche la produzione documentale di parte convenuta corrobora detta conclusione;
dalla stessa, infatti, emerge come i proprietari, dapprima il e successivamente la stessa convenuta, non CP_1
abbiano abbandonato il loro dominio sui beni (cfr. comunicazione del 03.07.2017 e le Parte_5
diverse domande all'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, relative agli anni 2002/2014).
Inoltre, è in atti il contratto di soccida intercorso nel 1997 tra e (cfr. doc. n 1 CP_1 CP_10
fascicolo parte convenuta) e la lettera inviata da quest'ultimo a in data 31.06.2016 (cfr. doc. 3 CP_1
fascicolo parte convenuta), quindi dopo la morte di , in cui le chiede di mantenere fede agli CP_1
accordi intercorsi con il di lei fratello de cuius così riconoscendo l'uso concordato con quest'ultimo anche relativamente ai terreni per cui è causa: “La porto a conoscenza che l'azienda “Murisjinu”, è CP_11
nata da un accordo tra mio padre . nel lontano 1986 … Dal 1994 è stata Persona_5 CP_12 CP_1
regolarizzata la mia posizione, stipulando un contratto di socida tra me e;
tutto quanto è stato CP_1
realizzato, lo si e fatto in pieno accordo e armonia al 50%. Tengo a precisare che con suo fratello non ho mai
avuto problemi di nessun genere, né tanto meno mio padre che aveva accordi precisi con … La informo CP_1
che non intendo abbandonare l'azienda “Murisjinu” … Ci tengo inoltre a chiarire che: il terreno “La coppa di
lu monti” e “la piana di lu monti”, fanno parte dell'azienda “Murisjinu” da oltre 20 anni, parte di tale terreno
è stato usato: prima come carciofaia, successivamente per le piantagioni di mais a uso insilato, e la parte
restante destinato alla fienaggione. Il terreno situato in località “Pirastoni”, l'ho coltivato, (fino al 2009) per
uso carciofaia. Dall'anno successivo in accordo con abbiamo deciso di destinare l'appezzamento per la CP_1
coltivazione di cereali (avena). Le chiedo quindi, di mantenere fede a tale accordo che sia la mezzadria come
era con oppure in affitto per la somma non superiore a 1000€ all'anno …”. CP_1
Ancora, è in atti il contratto di comodato del 25.03.2006 stipulato da , coniuge della convenuta, e CP_6
(cfr. doc, n. 2 fascicolo parte convenuta) e la lettera inviata in data 23.05.2016 da quest'ultimo Parte_2
allo stesso (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte convenuta), in cui, nel precisare che tra loro era intercorso CP_6
un contratto di affitto, ha riferito anche circa la proprietà dei terreni del : “Nell'anno 2006 ho CP_1
chiesto un prestito regionale per l'acquisto di un trattore e di tutta l'attrezzatura accessoria (due aratri, uno
pagina 13 di 14 normale ed uno a disco ed un frangizolle) da utilizzare per l'aratura, la frangizollatura e lo spietramento dei
terreni siti in località TI di Campi e Nicola Pinna, la maggior parte dei quali era di appartenenza del suo
defunto cognato, Sig. (circa 15 Ha): Soltanto la residuale superficie agraria, di sua proprietà, CP_1
dell'estensione di circa 5 ha costituito, pertanto, l'oggetto del c.d. “contratto di comodato” decennale …”.
In definitiva, il materiale probatorio in atti induce al rigetto della domanda, osservando, peraltro, che il contrasto testimoniale sui fatti costitutivi della domanda emerso attraverso le dichiarazioni testimoniali si traduce nel caso specifico - in cui l'onere probatorio ricade come più sopra detto a carico degli attori - in una mancanza di prova al riguardo (cfr. Cass. Civ. 4773/2015).
Al rigetto della domanda, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la condanna degli attori al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore della stessa convenuta,
liquidati sulla base dei parametri medi fino alla fase introduttiva ai sensi del D.M. 55/2014 e fino alla fase decisionale ai sensi del D.M. 147/2022.
Quanto alla richiesta di condanna degli attori per lite temeraria, si osserva che non ne sussistono i presupposti;
difatti, non è emersa la ricorrenza della mala fede e/o della colpa grave nella loro condotta attesi anche gli esiti della complessiva prova orale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita,
1. rigetta la domanda;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna gli attori al rilascio immediato dei terreni oggetto di causa nella disponibilità della parte convenuta;
CP_1
3. condanna gli attori e al pagamento delle spese e dei compensi di lite in Parte_1 Parte_2
favore della convenuta , che si liquidano in euro 4.996,00, oltre rimborso forf. 15% e CP_1
accessori di legge.
Sassari, 14.02.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 14/02/2025
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca sono comparsi i procuratori delle parti, l'avv. Alessandro
Accomando anche in sostituzione dell'avv. Michele Careddu, i quali confermano le conclusioni in atti,
insistono nelle rispettive istanze e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice
dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3956/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pausania, via Nicolò Ferracciu n. 14, e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in Sassari, via C.F._2
Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Graziella Meloni, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in data 25.10.2018, ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._3
Risorgimento n.15, elettivamente domiciliata in Sassari, via Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'avv. Sergio
Palmas, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Careddu e Alessandro Accomando in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 14.02.2019,
CONVENUTA
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse degli attori e : Parte_1 Parte_2
in via principale e nel merito:
pagina 2 di 14 --accertare e dichiarare che i sigg.ri: , nato a [...] il [...] (C.f.: Parte_1
e , nato a [...] il [...] (C.f.: ), entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2
residenti in [...] a Valledoria, hanno acquistato per effetto di intervenuta usucapione la
proprietà esclusiva dei terreni siti nel Comune di Valledoria, distinti al NCT di detto Comune al Foglio 5, mapp.
26, 233, 234, 237 ed al Foglio 18, mapp. 11 e, conseguentemente, rigettare tutte le avverse domande, in
particolare, quella riconvenzionale poiché tutte infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alle difese
in atti, e per l'effetto: ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Sassari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; in ogni caso: con vittoria di spese
e compensi, rimborso forfettario oltre accessori di legge, con precisazione che gli attori sono stati ammessi al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, come da istanza di liquidazione e nota spese SIAMM in atti.
Ancora, si reiterano anche in questa sede le istanze già tempestivamente formulate in atti e si insiste per
l'ammissione di tutte le deduzioni istruttorie spiegate nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie ex art.
183, VI° comma Cpc.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_2
Contrariis reiectis voglia il Giudice adito accogliere le seguenti Conclusioni - In via principale Rigettare tutte le
avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
- In via riconvenzionale Ordinare a e Parte_2
l'immediato rilascio dei terreni siti in comune di Valledoria, distinti in Catasto al foglio 5, Parte_1
mapp.li 26, 63, 233, 234, 237 ed al foglio 18, mapp.le 11; - In ogni caso - Accertata la responsabilità aggravata
degli attori, condannarli ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni nell'importo che verrà ritenuto equo dal
Giudice; - Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 25.10.2018 e , nel citare in giudizio , hanno Parte_1 Parte_2 CP_1
assunto di possedere uti dominus da oltre vent'anni, in modo pieno, esclusivo, pacifico ed ininterrotto,
precisamente dal 1992, i terreni siti nel Comune di Valledoria, distinti al Catasto Terreni al Foglio 5, mappali
26, 233, 234, 237 e al Foglio 18, mappale 11, comportandosi nei confronti di chiunque come gli unici ed esclusivi proprietari di tali beni, con la precisazione che prima di loro, ed unitamente ai medesimi, hanno posseduto gli stessi terreni i loro genitori e . Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 14 Hanno esposto gli attori che gli immobili oggetto di causa risultano intestati dal 07.04.2016 alla convenuta e prima di lei al fratello , deceduto il 12.04.2015, ed ancora prima alle loro CP_1 CP_1
germane deceduta il 07.05.2011, e , deceduta il 31.07.2014, assumendo di Parte_3 CP_1
non aver mai avuto da parte dei predetti intestatari contestazioni od ostacoli nel godimento e nel possesso di tali fondi, tanto da essere sempre stati utilizzati per l'esercizio e lo svolgimento delle loro attività agricola e zootecnica, da cui traggono il loro sostentamento e quello familiare.
Hanno esposto, altresì, gli attori che nel corso degli anni si sono fatti carico delle spese per la cura dei detti terreni, avvalendosi anche dell'opera di terzi espressamente autorizzati, provvedendo alla loro manutenzione,
quali il rifacimento della strada interna, lo sfalcio dell'erba, la spietratura, il rifacimento dell'impianto idrico e delle recinzioni in rete pastorale;
il tutto senza mai chiedere alcuna autorizzazione alla convenuta o al di lei fratello , i quali mai hanno opposto alcunché. Da qui il presente giudizio in cui gli attori hanno CP_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Con comparsa in data 14.02.2019 si è costituita in giudizio , la quale, nel chiedere il rigetto CP_1
della domanda e in via riconvenzionale la condanna degli attori al rilascio dei terreni oggetto di casa, ha esposto che: i al contrario di quanto dai medesimi sostenuto, hanno sempre riconosciuto come Pt_1
proprietari dapprima e, dopo la sua morte occorsa il 12.04.2015, la sorella in quanto CP_1 CP_1
autorizzati da questi ultimi, prima del 2015 e per brevi periodi, alla detenzione dei terreni oggetto di causa, le cui relative spese per imposte e utenze sono state sostenute dagli stessi proprietari;
i terreni di “La piana di lu
monti” (detta anche “TI di Campu”) prima del 2000 erano coltivati direttamente da il CP_1
quale si avvaleva della collaborazione del trattorista;
successivamente e fino alla sua morte, il Persona_1
li aveva concessi in utilizzo, con contratti di partecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali, a CP_1
diverse persone, fra cui gli attori, per poi ritornare nella propria piena disponibilità; stesse modalità per il terreno denominato “ , coltivato fino al 2003 direttamente dal quest'ultimo aveva sempre CP_5 CP_1
dichiarato nel proprio fascicolo aziendale i detti terreni, chiedendo la liquidazione dei premi relativi alla loro gestione all'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Ha esposto, altresì, la convenuta circa i rapporti intercorsi tra la famiglia e la famiglia Pt_1 CP_1
specificando che: gli attori (e prima i loro genitori) hanno esercitato nel corso degli anni la propria attività
pagina 4 di 14 collaborando, a vario titolo, con e (coniuge della convenuta), proprietari, CP_1 CP_6
ciascuno per proprio conto, di diversi terreni nei comuni di Valledoria, Viddalba, Badesi e Trinità d'Agultu;
in data 31.03.1997 aveva concluso con un contratto di soccida in ragione CP_1 Parte_1
del quale il quale soccidante, aveva conferito bestiame e pascolo da esercitarsi sui terreni di proprietà CP_1
della sua famiglia, facenti parte dell'azienda denominata “Murisginu”, sita fra i comuni di Badesi e Viddalba;
con contratto del 26.03.2006 aveva concesso in comodato gratuito a altri CP_6 Parte_2
terreni siti in parte a Trinità d'Agultu e in parte a Valledoria, località “TI di Campu”, confinanti con quelli oggetto della presente causa;
fra i terreni di proprietà della famiglia vi erano quelli su cui si CP_1
controverte, siti a Valledoria, località “La piana di lu monti” e “ , che aveva CP_5 CP_1
gestito, anche nell'interesse delle sorelle (chiamata , (odierna convenuta) e CP_1 CP_3 CP_1 CP_3
utilizzandoli con le suddette modalità; dopo la morte di , la convenuta - rimasta unica CP_1
proprietaria degli immobili (essendo decedute anche le altre due sorelle) - aveva deciso di sciogliersi dal rapporto di soccida intercorrente con e di chiedergli la restituzione dei terreni in località Parte_1
“Murisginu”; a tale richiesta con lettera del 31.05.2016 aveva dato riscontro , chiedendo di Parte_1
mantenere fede agli accordi intercorsi con il;
nello stesso periodo , essendo CP_1 CP_6
intervenuta la scadenza del contratto di comodato intercorso con , aveva chiesto a quest'ultimo Parte_2
la restituzione dei terreni siti in località “TI di Campu”, confinanti con quelli oggetto di causa;
con lettera in data 26.05.2016 aveva dato riscontro a tale richiesta, precisando che tra loro era intercorso Parte_2
un contratto di affitto e riferendo - tra l'altro - circa la proprietà dei terreni, fra cui quelli oggetto dei loro rapporti - in capo al;
a tali scambi epistolari avevano fatto seguito due diversi giudizi CP_1
promossi da e presso il Tribunale di Tempio Pausania, conclusi con la CP_1 CP_6
condanna del e al rilascio dei terreni dai medesimi detenuti per i titoli sopra Parte_1 Parte_2
indicati.
Ha, ancora, esposto la convenuta di aver promosso, per i terreni oggetto del presente giudizio, trattenuti dal
2015 dagli attori, il procedimento di mediazione, prodromico all'instaurazione di un giudizio volto ad ottenere la condanna degli stessi al rilascio, e di aver ricevuto da parte di questi ultimi, prima della pagina 5 di 14 proposizione della propria azione giudiziaria, la convocazione in mediazione e, successivamente, la citazione per il presente giudizio.
Ha chiesto, dunque, la convenuta l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, rilevando come nel caso di specie difettino tutti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'usucapione in favore degli attori, non sussistenti neppure dal punto di vista temporale posto che fra il 2011 (anno in cui la coltivazione dei terreni è
stata affidata dal ad altri soggetti) ed il 18.01.2017 (data in cui si è tenuto l'incontro di mediazione CP_1
promosso dalla convenuta per il rilascio dei terreni a cui hanno partecipato i non sono passati Pt_1
neppure sei anni.
- La causa, istruita mediante ispezione dei luoghi, prove orali e documentali, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 14.02.2025 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, gli attori hanno prodotto idonea certificazione, da cui risulta che l'intestataria dell'immobile oggetto di causa è la convenuta Il contraddittorio, CP_1
dunque, deve ritenersi correttamente esteso al solo soggetto che potrebbe far valere pretese reali sui beni oggetto di causa.
Nel merito, gli attori e , nel citare in giudizio , hanno chiesto di Parte_1 Parte_2 CP_1
essere dichiarati proprietari per intervenuta usucapione degli immobili indicati in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre vent'anni. La predetta convenuta, per contro, ha contestato la pretesa degli attori chiedendone il rigetto e in riconvenzionale il rilascio degli stessi immobili da parte di questi ultimi.
Orbene, quanto alla domanda di usucapione degli immobili descritti in atti, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia pagina 6 di 14 affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus: il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Dunque, gli elementi costitutivi dell'usucapione - come l'esclusività, la continuità per il tempo stabilito dalla legge;
il modo pacifico;
la pubblicità; la non equivocità - devono tutti sussistere ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova per il fine medesimo ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., tale da non lasciare perplessità alcuna in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. Cass. Civ. n. 23849/2018), non essendo al riguardo sufficienti atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere rigettata atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, non consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e dunque che gli attori abbiano esercitato sugli stessi beni - in via esclusiva e continuativa uti domini - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Orbene, dall'audizione dei numerosi testi indicati dagli attori, che hanno avuto rapporti con questi ultimi a vario titolo, è emersa la presenza dei germani e nei due terreni oggetto di causa, dai medesimi Parte_1 Pt_2
utilizzati per la coltivazione di differenti colture stagionali, oggetto della loro attività agricola, e nei quali hanno svolto, secondo le dichiarazioni dei predetti testi, anche talune attività di manutenzione.
pagina 7 di 14 Tuttavia, ciò che non è emerso con chiarezza (tale da non lasciare perplessità alcuna), soprattutto all'esito dell'audizione dei testi di parte convenuta, è la sussistenza di uno degli elementi essenziali ai fini del riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione di cui si è detto più sopra e di cui gli attori dovevano fornire rigorosa prova, ossia l'utilizzo in via esclusiva, che rappresenta il principale indice dell'animus di possedere il bene come proprietario.
La Suprema Corte ha affermato, infatti, che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022).
Inoltre, la coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere,
occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce,
pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (cfr. Cass. Civ. n. 30438/2022).
Ora, nel caso di specie a seguito dell'audizione dei testi indicati dalla convenuta, è emerso come il suddetto onere non sia stato assolto, atteso che il proprietario degli immobili , fino al suo decesso occorso CP_1
nel 2015, non ha mai abbandonato la sua signoria sul bene, essendo stato lo stesso personalmente presente in essi o avendone disposto delegando l'utilizzo ad altri, fra cui gli stessi attori.
In particolare, il teste , nel riferire di essere il proprietario del terreno confinante a quello sito a Testimone_1
AN di Lu TI (circostanza questa emersa anche in sede di ispezione dei luoghi), ha dichiarato “il mio
capannone confina con la strada che porta al terreno sito in AN di Lu TI, in questa strada possiamo
passarci solo io, il sig. e il sig. , anche i fratelli hanno il diritto di passare Parte_4 CP_1 Pt_1
pagina 8 di 14 per andare a lavorare il terreno sito a AN di Lu TI … Preciso che anche il terreno sito in AN di Lu
TI dove i vanno a lavorare è di proprietà di , i lavorano tutto sia i terreni siti Pt_1 CP_1 Pt_1
nella AN sia quelli siti nella collina a monte … chiesi a se poteva chiedere a Parte_2 CP_1
se vi era la possibilità se potesse scambiare per coltivarli i terreni in AN di Lu TI con altri terreni che
avevo in affitto;
ci mise in contatto e facemmo l'accordo scritto e registrato per cui io potei Parte_2
coltivare per due anni dal 2003 al 2005 i detti terreni … per l'accordo preso coltivai a carciofi negli anni
sopradetti i mappali che ho riconosciuto prima come siti in AN di Lu TI … Non so di accordi tra il CP_1
e il sig. , non so neppure se vi siano stati accordi tra il e gli attori,
[...] Persona_2 Persona_2
posso solo riferire di aver visto lavorare nei terreni siti in AN di Lu TI il , non ricordo il Persona_2
periodo ma l'ho visto sia prima che dopo il periodo in cui ho lavorato io lo stesso terreno … non so degli
accordi tra il , e i posso solo dire di aver visto il sig. CP_1 CP_7 Pt_1 CP_7
lavorare nel terreno sito in AN di Lu TI, non posso precisare il periodo … ribadisco che non sono a
conoscenza degli accordi, ma posso dire che nel terreno di AN di Lu TI ho visto lavorare Persona_1
anche insieme a e ai fratelli non so riferire il periodo”. CP_7 Pt_1
Il teste ha dichiarato: “ … lavoravo come trattorista per conto di fino al Testimone_2 CP_1
2014 quando nel dicembre mi sono licenziato;
quindi so dell'accordo tra il e il sulla coltivazione Tes_1 CP_1
del terreno da parte del a carciofi, all'incirca sono gli anni indicati dal 2003 al 2005, sono sicuro degli Tes_1
anni perché fino al 2008 ho arato gli stessi terreni per conto del;
dopo il 2008 non ho più arato CP_1
perché il LE(o)ri diede i terreni siti in AN di Lu TI in affitto a terzi fino al 2010 o 2011 non ricordo bene
… Ho visto lavorare i i terreni siti nella collina ma non nella piana, hanno iniziato a coltivare quelli siti Pt_1
nella piana a granoturco a partire dal 2011 in poi perché prima vi era il e dopo il il cugino degli Tes_1 Tes_1
attori, è vero che i fratelli venivano ad aiutare usando il trattore del Persona_2 Pt_1 CP_1
quando non ce la facevo ad arare tutto. Era il che li chiamava per tale aiuto. Penso che li pagasse per CP_1
tale lavoro … non so precisare bene il periodo ma incaricò di coltivare i CP_1 Persona_2
terreni siti in AN di TI a carciofi e meloni;
presumo che il contratto fra il e il CP_1 Persona_2
fosse di mezzaria perché il tiene in mezzadrie quasi tutti i terreni del . Ho visto Persona_2 CP_1
nel terreno il perché come detto li aravo … ho visto nei terreni di AN di Lu Persona_2 CP_8
pagina 9 di 14 tagliare il fieno e imballarlo per incarico di ricordo di averlo visto negli anni 1998, CP_7 CP_1
1999 e 2000, all'incirca era quello il periodo … ribadisco quanto al periodo che ho lavorato l'intero terreno
fino al 2008, successivamente sono stato incaricato dal di arare solo alcune parti;
confermo CP_1
anche che unitamente al e ai fratelli ho collaborato al raccolto del fieno che CP_7 Pt_1 [...]
tagliava ed imballava. lavorava per conto terzi … confermo che il sig. CP_7 CP_7 CP_1
dal 1990 al 2003 ha coltivato il terreno sito in località che io aravo e preparavo per la semina;
CP_5
(p)osso confermare gli anni perché aveva i cavalli e il terreno in era coltivato a CP_1 CP_5
biada … Confermo che io ho lavorato il terreno in per conto del non ricorso esattamente se li CP_5 CP_1
ho coltivati anche dal 2004 al 2008 … Confermo che il sig. ha fatto i lavori di allargamento del ponte Tes_3
che consente l'accesso i terreni siti in AN di Lu TI;
confermo anche che l'incarico lo ebbe da LE(o)ri
, io con il sig. stavo mattina e sera”. CP_1 CP_1
Il teste ha dichiarato: “conosco il terreno sito nella zona denominata AN di Testimone_4
Lu TI, lo conosco perché diversi anni fa ne ho coltivato una parte;
riconosco nella planimetria che mi viene
esibita come allegato n. 9, pag. 1, i terreni di cui parlo, li posso riconoscere sia perché sono delimitati in rosso
sia per la loro conformazione, secondo me io ho coltivato i mappali identificati nella planimetria n. 26, 63 e
234, gli altri li coltivavano i miei TI e , oltre … non ricordo Parte_1 Parte_2 Persona_3
esattamente gli anni, confermo di essere stato incaricato da di coltivare una parte dei terreni siti CP_1
a AN di TI a carciofi e meloni per poi dividere con lui il raccolto … quando io ho coltivato il terreno per
conto del nello stesso terreno di AN di TI c'erano miei TI , e … quando CP_1 Pt_1 Pt_2 Per_3
io andai con il sig. o) nel terreno di AN di Lu TI, questo era già stato arato, era pronto per CP_1 CP_1
la coltivazione, quindi nulla so di chi l'abbia (a)rato … come detto non ricordo l'anno esatto in cui ho coltivato
il terreno e sono andato nello stesso con il sig. posso dire che il sig. (L)epori mi propose di coltivarlo e CP_1
me lo fece vedere;
era un uomo di mezza età quando mi fece questa proposta, io coltivavo altri terreni del sig.
e quindi mi propose anche quello … nel terreno coltivato da me sono io che mi sono occupato di tutto CP_1
dalla coltivazione al raccolto. confermo che nella restante parte ho visto miei TI , e . Pt_1 Pt_2 Per_3
Non vidi il sig. … ribadisco che non ricor(d)o gli anni, ma confermo che quando io ho coltivato la mia CP_7
parte del terreno nella restante parte c'erano i miei TI … ricordo che un anno diedi ai miei TI e Pt_1
pagina 10 di 14 una parte di un terreno di sito in altra zona rispetto a AN di Lu TI, loro mi Pt_2 CP_1
diedero i due pezzi che coltivavano a AN di Lu TI, è stato uno scambio era tutto pacifico … sapevamo
tutto noi quattro il i due TI ed io … il sig. sapeva dello scambio … confermo quanto già detto CP_1 CP_1
sulla coltivazione del terreno a AN di Lu TI su incarico del … confermo che io coltivai la mia CP_1
parte a melone e presumo che quando io andai via miei TI abbiano seminato il terreno, mi sto riferendo alla
parte di terreno scambiata”.
Il teste ha così dichiarato: “conosco il terreno sito a AN di Li TI perché il Testimone_5
sig. mi incaricava di andare a tagliare il fieno ed imballarlo con il mio mezzo. L'ho fatto per CP_1
tanti anni a partire dall'inizio degli anni '90. foto aerea documento n. 9 che mi viene esibita riconosco il Per_4
terreno AN di Lu TI, preciso che c'è un ponticello per accedervi, prima vi entravo da un'altra parte
perché nel ponticello i mezzi non passavano … non ricordo quando ho smesso di andare a tagliare io fieno,
posso dire che in un periodo, ma non ricordo l'anno, avvenne circa due volte, con i fratelli e Pt_1 Pt_2
ci facevamo dei favori nel senso che ci chiamavamo reciprocamente per aiutarci nel trasporto del
[...]
trinciato di mais … preciso che andavo a prendere il raccolto dei a AN di Lu TI, io non sapevo chi Pt_1
l'avesse coltivato … sono andato a trasportare il detto trinciato quando già avevo smesso di tagliare il fine per
il … l'incarico per il taglio del fine me lo diede a partire dai primi anni '90; CP_1 CP_1
come detto non ricor(d)o quando ho smesso forse ho lavorato per 4 o 5 anni o forse più … era il Persona_1
trattorista incaricato da sempre dal , arava i su(oi) terreni, non ricordo gli anni;
confermo che CP_1
dal sig. sono stato incaricato di tagliare il fieno e imballarlo;
successivamente ha avuto rapporti con il CP_1
per il trasporto del trinciato da AN di Lu TI ma non so dire chi lo coltivasse … il fieno che Pt_1
tagliavo per il era spontaneo … quando io sono andato a prendere il trinciato lo portavo negli altri CP_1
terreni del , in particolare ho visto il calpestare il trinciato che io avevo portato lì nel CP_1 Per_1
terreno di Muriscinu dove c'era il silos e la stalla con i bovini …”.
Il teste ha così dichiarato: “nel 2000 mio padre e, io con mio fratello Testimone_6 CP_9
abbiamo fatto dei lavori sul ponte di accesso al terreno di AN di Lu TI, i lavori sono stati di messa
[...]
in sicurezza e allargamento, questi lavori furono commissionati a mio padre da … posso dire CP_1
pagina 11 di 14 che fu il sig. a commissionare i lavori di cui ho detto perché lui si rivolveva sempre a mio padre CP_1
per fare i lavori. Ho conosciuto personalmente il sig. . CP_1
Il teste ha dichiarato: “sono stato socio del sig. che ha un terreno che confina Testimone_7 Testimone_1
con il terreno sito a AN di Lu TI;
ho coltivato il terreno sito a AN di Lu TI per due anni con il sig.
ricordo nel 2003/2004. Riconosco nella foto aerea documento n. 9, pagina 1, che mi viene esibita, il Tes_1
terreno sito a AN di Lu TI, tale terreno è esteso circa 4/5 ettari, nella foto che mi viene esibita riconosco
anche il terreno del di cui ho detto che si riconosce per la presenza di un capannone posto nella foto alla Tes_1
destra rispetto al terreno di AN di Lu TI … ho già detto di aver coltivato a carciofi il terreno con il
[...]
il terreno sito a AN di Lu TI, ma non so da chi abbia avuto l'incarico, so che il Tes_1 Testimone_1
terreno è di proprietà di che io conoscevo benissimo e so che tale terreno era il suo … ho visto CP_1
nel terreno in AN di Lu TI ma non so dire il periodo, sicuramente l'ho visto quando ho CP_1
coltivato i carciofi con il ”. Tes_1
Dall'esame delle predette testimonianze è emerso che gli attori hanno svolto talune attività in favore del CP_1
e che lo stesso ha concesso loro l'utilizzo degli immobili oggetto di causa, ma è tuttavia mancata da
[...]
parte degli attori anche la prova della cosiddetta “interversione nel possesso” ai sensi dell'art.1141, secondo comma, cod. civ., ossia dell'utilizzo del bene come domini e non come semplici detentori, qui evidenziando che la presunzione di possesso utile ad usucapionem non opera quando la relazione con la cosa consegua non a un atto volontario d'apprensione, ma a un atto o a un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione di un bene immobile può
mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. La giurisprudenza della Suprema Corte
ha, infatti, chiarito che l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno così da pagina 12 di 14 vantare per sé il diritto esercitato, convertendo in possesso la detenzione, anche soltanto precaria,
precedentemente esercitata (cfr. Cass. Civ. n. 27411/2019).
Si osserva, infine, che anche la produzione documentale di parte convenuta corrobora detta conclusione;
dalla stessa, infatti, emerge come i proprietari, dapprima il e successivamente la stessa convenuta, non CP_1
abbiano abbandonato il loro dominio sui beni (cfr. comunicazione del 03.07.2017 e le Parte_5
diverse domande all'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, relative agli anni 2002/2014).
Inoltre, è in atti il contratto di soccida intercorso nel 1997 tra e (cfr. doc. n 1 CP_1 CP_10
fascicolo parte convenuta) e la lettera inviata da quest'ultimo a in data 31.06.2016 (cfr. doc. 3 CP_1
fascicolo parte convenuta), quindi dopo la morte di , in cui le chiede di mantenere fede agli CP_1
accordi intercorsi con il di lei fratello de cuius così riconoscendo l'uso concordato con quest'ultimo anche relativamente ai terreni per cui è causa: “La porto a conoscenza che l'azienda “Murisjinu”, è CP_11
nata da un accordo tra mio padre . nel lontano 1986 … Dal 1994 è stata Persona_5 CP_12 CP_1
regolarizzata la mia posizione, stipulando un contratto di socida tra me e;
tutto quanto è stato CP_1
realizzato, lo si e fatto in pieno accordo e armonia al 50%. Tengo a precisare che con suo fratello non ho mai
avuto problemi di nessun genere, né tanto meno mio padre che aveva accordi precisi con … La informo CP_1
che non intendo abbandonare l'azienda “Murisjinu” … Ci tengo inoltre a chiarire che: il terreno “La coppa di
lu monti” e “la piana di lu monti”, fanno parte dell'azienda “Murisjinu” da oltre 20 anni, parte di tale terreno
è stato usato: prima come carciofaia, successivamente per le piantagioni di mais a uso insilato, e la parte
restante destinato alla fienaggione. Il terreno situato in località “Pirastoni”, l'ho coltivato, (fino al 2009) per
uso carciofaia. Dall'anno successivo in accordo con abbiamo deciso di destinare l'appezzamento per la CP_1
coltivazione di cereali (avena). Le chiedo quindi, di mantenere fede a tale accordo che sia la mezzadria come
era con oppure in affitto per la somma non superiore a 1000€ all'anno …”. CP_1
Ancora, è in atti il contratto di comodato del 25.03.2006 stipulato da , coniuge della convenuta, e CP_6
(cfr. doc, n. 2 fascicolo parte convenuta) e la lettera inviata in data 23.05.2016 da quest'ultimo Parte_2
allo stesso (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte convenuta), in cui, nel precisare che tra loro era intercorso CP_6
un contratto di affitto, ha riferito anche circa la proprietà dei terreni del : “Nell'anno 2006 ho CP_1
chiesto un prestito regionale per l'acquisto di un trattore e di tutta l'attrezzatura accessoria (due aratri, uno
pagina 13 di 14 normale ed uno a disco ed un frangizolle) da utilizzare per l'aratura, la frangizollatura e lo spietramento dei
terreni siti in località TI di Campi e Nicola Pinna, la maggior parte dei quali era di appartenenza del suo
defunto cognato, Sig. (circa 15 Ha): Soltanto la residuale superficie agraria, di sua proprietà, CP_1
dell'estensione di circa 5 ha costituito, pertanto, l'oggetto del c.d. “contratto di comodato” decennale …”.
In definitiva, il materiale probatorio in atti induce al rigetto della domanda, osservando, peraltro, che il contrasto testimoniale sui fatti costitutivi della domanda emerso attraverso le dichiarazioni testimoniali si traduce nel caso specifico - in cui l'onere probatorio ricade come più sopra detto a carico degli attori - in una mancanza di prova al riguardo (cfr. Cass. Civ. 4773/2015).
Al rigetto della domanda, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., segue la condanna degli attori al pagamento delle spese e compensi di lite nella misura di cui in dispositivo in favore della stessa convenuta,
liquidati sulla base dei parametri medi fino alla fase introduttiva ai sensi del D.M. 55/2014 e fino alla fase decisionale ai sensi del D.M. 147/2022.
Quanto alla richiesta di condanna degli attori per lite temeraria, si osserva che non ne sussistono i presupposti;
difatti, non è emersa la ricorrenza della mala fede e/o della colpa grave nella loro condotta attesi anche gli esiti della complessiva prova orale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita,
1. rigetta la domanda;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna gli attori al rilascio immediato dei terreni oggetto di causa nella disponibilità della parte convenuta;
CP_1
3. condanna gli attori e al pagamento delle spese e dei compensi di lite in Parte_1 Parte_2
favore della convenuta , che si liquidano in euro 4.996,00, oltre rimborso forf. 15% e CP_1
accessori di legge.
Sassari, 14.02.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
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