Articolo 1 della Legge 13 giugno 1952, n. 689
Articolo 2
Versione
18 luglio 1952
Art. 1.
Analogamente a quanto disposto nell' art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322 , concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-51, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su citato art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322 .
La corresponsione di detti compensi sara' effettuata con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.
Entrata in vigore il 18 luglio 1952