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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. ID ST PRESIDENTE
Dott.ssa UE MA GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1667/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Caprio;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Laura Ferri;
Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio;
la convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.10.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con l'11.5.1996 a Parte_2
Fano.
Pagina 1 Si è ritualmente costituita Parte_2
Alla prima udienza il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1957) e (nata nel Parte_1 Parte_2
1969) hanno contratto matrimonio l'11.5.1996 a Fano (doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figlie, entrambe ormai maggiorenni ed economicamente autonome.
Con decreto emesso il 22.6.2010 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (doc.4 del ricorrente).
Dalla pronuncia della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche
(doc.2 e 3 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti – come da separata ordinanza - oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1667/2025 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
'11.5.1996 a Fano, iscritto nei registri dello Stato Civile di tale Comune al
[...]
n.16, parte I, dell'anno 1996;
Pagina 2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- spese al definitivo;
- la causa prosegue come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
UE MA ID ST atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. ID ST PRESIDENTE
Dott.ssa UE MA GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.1667/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Caprio;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Laura Ferri;
Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni parziali delle parti: il ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio;
la convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.10.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con l'11.5.1996 a Parte_2
Fano.
Pagina 1 Si è ritualmente costituita Parte_2
Alla prima udienza il ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
È documentato che (nato nel 1957) e (nata nel Parte_1 Parte_2
1969) hanno contratto matrimonio l'11.5.1996 a Fano (doc.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figlie, entrambe ormai maggiorenni ed economicamente autonome.
Con decreto emesso il 22.6.2010 il Tribunale di Pesaro ha omologato la separazione consensuale dei coniugi (doc.4 del ricorrente).
Dalla pronuncia della separazione i coniugi non si sono più riconciliati e hanno condotto vite separate, come comprovato dalle rispettive residenze anagrafiche
(doc.2 e 3 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge
1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Il Collegio rimette al prosieguo del giudizio la definizione delle ulteriori questioni pendenti fra le parti – come da separata ordinanza - oltre alla statuizione sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1667/2025 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
'11.5.1996 a Fano, iscritto nei registri dello Stato Civile di tale Comune al
[...]
n.16, parte I, dell'anno 1996;
Pagina 2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fano di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- spese al definitivo;
- la causa prosegue come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro, in data 26 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
UE MA ID ST atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3