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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 23/02/2026, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3152/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
D'AN GI, EL
SASSONE GI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 9964/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
elettivamente domiciliato presso Ge.se.t. Italia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 14541 I.C.I. 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 conveniva in giudizio SE PA al fine di impugnare l' atto di PIGNORAMENTO n. 14541 per omesso pagamento I.C.I. 2003
Il ricorrente eccepiva:
1.VIOLAZIONE DELL'ART. 72-BIS DEL D.P.R. 29/9/1973 N. 602
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 545 C.P.C
3. 3. INSUSSISTENZA DEI CREDITI AZIONATI
Chiede annullarsi il pignoramento con vittoria di spese.
La Società_1 ritualmente convenuta non risulta costituita
In data 11.10.2021 La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 27, sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione con il Tribunale di Torre Annunziata (ordinanza n.4238 del 13.7.2020,RG
n.5110/2018) e per l'effetto disponeva la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la decisione del conflitto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminati gli atti, osserva:
In data 16.08.2025 è sopravvenuta sentenza 23355/2025 con la quale la Suprema Corte ha risolto il conflitto di giurisdizione, disponendo la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Concede termini di legge per la riassunzione
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
D'AN GI, EL
SASSONE GI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 9964/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
elettivamente domiciliato presso Ge.se.t. Italia S.p.a.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 14541 I.C.I. 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 conveniva in giudizio SE PA al fine di impugnare l' atto di PIGNORAMENTO n. 14541 per omesso pagamento I.C.I. 2003
Il ricorrente eccepiva:
1.VIOLAZIONE DELL'ART. 72-BIS DEL D.P.R. 29/9/1973 N. 602
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 545 C.P.C
3. 3. INSUSSISTENZA DEI CREDITI AZIONATI
Chiede annullarsi il pignoramento con vittoria di spese.
La Società_1 ritualmente convenuta non risulta costituita
In data 11.10.2021 La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sez. 27, sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione con il Tribunale di Torre Annunziata (ordinanza n.4238 del 13.7.2020,RG
n.5110/2018) e per l'effetto disponeva la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la decisione del conflitto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminati gli atti, osserva:
In data 16.08.2025 è sopravvenuta sentenza 23355/2025 con la quale la Suprema Corte ha risolto il conflitto di giurisdizione, disponendo la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Concede termini di legge per la riassunzione