Versione
19 aprile 1942
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1 settembre 1995
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1 gennaio 2004
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18 agosto 2012
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Art. 2505.
(Incorporazione di societa' interamente possedute).
Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione, ((le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonche', quanto alla societa' incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies))
I soci della societa' incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societa' entro otto giorni dal deposito ((o dalla pubblicazione)) di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
(Incorporazione di societa' interamente possedute).
Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione, ((le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonche', quanto alla societa' incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies))
I soci della societa' incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societa' entro otto giorni dal deposito ((o dalla pubblicazione)) di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
Commentari • 71
- 1. Orientamenti in materia di fusione inversa per incorporazioneDott.Ssa Elena Terrizzi · https://www.iusinitinere.it/ · 68.547005
[…] Fusione inversa per incorporazione di società interamente possedute (art. 2505 cod. civ.) Ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., […] il procedimento di cui all'art. 2505-bis cod. civ. sarebbe applicabile non solo alle ipotesi in cui una società sia posseduta al novanta per cento a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, […] massima L.A.4 (Sussistenza dei requisiti per le fusioni semplificate): «Possono legittimamente essere adottate le delibere di fusione utilizzando le procedure semplificate previste dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., […] massima L.A.5 (Fusione inversa semplificata): «La procedura semplificata di fusione di cui all'art. 2505 c.c. può essere attuata anche nel caso della cosiddetta “fusione inversa”, […]
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Giurisprudenza • 94
- 1. Trib. Catania, sentenza 25/10/2024, n. 5040Provvedimento: […] Imprese in data 3.2.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 10.12.2020; ha escluso di dover depositare i documenti previsti dagli artt. 2501 ter e 2501 septies c.c., trattandosi di una fusione in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 c.c., con necessità della sola deliberazione dei rispettivi organi amministrativi delle società coinvolte. […]Leggi di più...
- rapporti societari·
- art. 2434 bis c.c.·
- carenza di potere amministratore·
- iscrizione atto di fusione·
- art. 2479 ter c.c.·
- annullabilità delibere assemblea·
- fusione per incorporazione·
- art. 2501 c.c. e ss.·
- fusione semplificata·
- risarcimento danni·
- art. 2504 quater c.c.·
- onere della prova