Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02785/2026REG.PROV.COLL.
N. 07205/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7205 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ennio Cioffi e NN IN, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. NN IN in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;
contro
Comune di Lizzanello e Comune di Cavallino, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. RI ST OS e udito per le parti l’avvocato Gianluigi IN per NN IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce ha rigettato il ricorso promosso avverso l’ordinanza del 5.8.2013 n. 56 prot. 6950, notificata il 16.8.2013, a mezzo della quale il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lizzanello ha ingiunto, ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla parte ricorrente di demolire entro novanta giorni opere edilizie abusive rilevate in località -OMISSIS- ricadenti in un terreno in proprietà indivisa nel territorio del Comune di Lizzanello.
1.1. Il provvedimento in esame era stato adottato essendo emerso che erano stati realizzati in carenza di permesso di costruire un fabbricato per civile abitazione, un vano autoclave ed un muro di recinzione dell’area.
2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi – si rappresenta quanto segue.
2.1 Il Comune di Cavallino, rilevato che sul terreno in questione (“area proveniente dal Comune di Lizzanello”) insistevano opere realizzate in assenza di permesso di costruire, con propria ordinanza emessa nel maggio 2011 ne disponeva la demolizione.
2.2. A seguito di ricorso giurisdizionale, con sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce n. -OMISSIS- l’ordinanza in questione veniva annullata per incompetenza del Comune di Cavallino, avendo il T.A.R. ritenuta viziata la procedura di modifica del territorio comunale decisa con il DPGR 1091/2006, con la conseguenza che l’immobile interessato continuava a ricadere nella circoscrizione comunale di Lizzanello.
2.3. Con l’ordinanza oggetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il Comune di Lizzanello provvedeva ad ingiungere, ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, la demolizione dei manufatti abusivi, consistenti in un fabbricato per civile abitazione, un vano autoclave ed un muro di recinzione dell’area.
3. Con il ricorso il ricorrente impugnava la determina dirigenziale, unitamente a tutti gli atti connessi e conseguenziali, articolando cinque motivi di impugnazione, così rubricati:
3.1. « Violazione dell’art 7. L. 241/90 »;
3.2. « Eccesso di potere per violazione e/o erronea applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza del T.A.R. Lecce, sez. III, n. 317/12. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (delib. C.C. Lizzanello n. 21/05, e D.G.R. Puglia n. 1721/2006). Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. Incompetenza relativa. Carenza di motivazione »;
3.3. « Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad atti presupposti (DPP al PUG adottato con delib. C.C. Lizzanello n. 25/06) e sviamento. Carenza di motivazione »;
3.4. « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, c. II DPR n. 380/01. Difetto d’istruttoria. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Difetto di motivazione »;
3.5. « Violazione dell’art. 31, c. II DPR n. 380/01 sotto diverso ed ulteriore profilo. Erroneità. Difetto di motivazione ».
4. Con l’impugnata sentenza il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, senza statuizione sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello e del Comune di Cavallino.
5. La parte ricorrente ha interposto tempestivo appello, affidato ad un unico complesso motivo con cui deduce:
a) che la sentenza sarebbe erronea “ nella parte in cui ha omesso di esaminare l’istanza di rinvio formulata dalla deducente difesa nella memoria del 18/01/24 ritualmente depositata in vista dell’udienza pubblica del 20/02/24 ”;
b) la fondatezza dei primi tre motivi di ricorso in primo grado;
c) la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui “ non considera che a differenza della delibera di adozione del PUG, che è sopraggiunta in corso di giudizio, il DPP era stato già da tempo adottato nel momento in cui si è dato corso all’ordinanza di demolizione ”.
6. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
7. All’udienza pubblica del 31 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8.1. La censura riferita alla mancata concessione dell’ennesimo rinvio, nell’attesa dell’adozione del PUG, risulta infondata; non ricorreva, all’evidenza, alcuna situazione “eccezionale” ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che sola può giustificare il rinvio della trattazione della causa, come ribadito fin di recente da questa Sezione (sentenza del 26 gennaio 2026, n. 654).
Rileva sul punto Cons. Stato, Sez. II, 10 dicembre 2025, n. 9760:
«… Come più volte chiarito da questo Consiglio (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079), “nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell’udienza”. La valutazione di tali ragioni, tuttavia, resta riservata al giudice, cui compete il bilanciamento tra le esigenze difensive del singolo e l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2023, n. 9964). … 12.3. L’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. non può essere desunta dalla mera eventualità che, all’esito di quel procedimento, venga meno l’interesse della parte appellante a coltivare l’impugnazione, trattandosi di circostanza futura e incerta, che non pregiudica l’attuale esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento che dovesse essere adottato all’esito della nuova istanza si configurerebbe, del resto, quale atto sopravvenuto (e autonomamente impugnabile), privo di incidenza sulla legittimità dei provvedimenti repressivi già adottati . …».
La circostanza che in precedenza la parte avesse ottenuto numerosi rinvii, ottenendo lo spostamento della trattazione della causa dal 2019 al 2024, lungi dal costituire presupposto di ulteriori differimenti, imponeva, al contrario, una rapida decisione, stante la risalenza della controversia in esame; del resto, in sede giurisprudenziale si è più volte rilevato che, pur non potendosi dubitare che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi siano coinvolti (CGARS, 31 gennaio 2022, n. 153). Non è configurabile, quindi, un diritto del ricorrente ad ottenere il rinvio della trattazione della causa (Cons. di Stato, Sez. II, sentenza del 7 aprile 2022, n. 2581).
9. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
9.1. La parte insiste nel prospettare la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, senza idoneamente contrastare le argomentazioni a fondamento del rigetto relativamente al carattere vincolato del potere esercitato, dovendosi peraltro tenere conto della mancata indicazione di profili che avrebbero inciso sul contenuto sostanziale della determinazione assunta.
9.2. Al riguardo, devesi, intanto, confermare (tra le più recenti: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza del 17 febbraio 2026, n. 1268) che l'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato, per cui il mancato avviso ex articolo 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3168).
9.3. Deve quindi essere respinta la censura di mancata partecipazione procedimentale in relazione all’ingiunzione a demolire impugnata, che costituisce la conseguenza vincolata del carattere abusivo del fabbricato di proprietà della parte ricorrente. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada pertanto ad irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione del contenuto dispositivo del provvedimento demolitorio, che la partecipazione procedimentale della parte interessata non avrebbe in alcun modo potuto modificare.
9.4. Quanto alla circostanza -sulla quale insiste l’appellante- circa la pendenza (dal 2006) di un procedimento per la ridefinizione dei confini tra i Comuni intimati, con il conseguente obbligo per il dirigente di valutare l’opportunità della demolizione e comunque di investire della questione il consiglio comunale, la doglianza è manifestamente infondata.
Come condivisibilmente ribadito dal T.A.R. adito, l’attività di repressione degli abusi edilizi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un atto dovuto e vincolato.
Contrariamente a quanto assume l’appellante, l’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle violazioni accertate (Cons. Stato, Sez. VII, 17 luglio2025, n.6301). Né il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso incide sulla legittimità o sull'esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente (Cons. Stato, Sez. II, 9 dicembre 2025, n.9688).
Tanto meno era necessaria alcuna valutazione in merito ad un evento (spostamento dei confini tra i due Comuni) futuro ed incerto nell’ an e nel quando , essendo rilevante unicamente la competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi edilizi.
Quanto alla pretesa di “ investire della questione l’organo politico ”, la stessa non poggia su alcuna disposizione normativa, ponendosi, al contrario, in contrasto con la doverosità della repressione degli abusi edilizi, che non tollera tergiversazioni di sorta.
10. Anche l’ultimo motivo di appello, secondo il quale l’intervento sanzionato sarebbe compatibile con le previsioni del DPP al PUG adottato dal Comune di Lizzanello, è infondato.
A prescindere dalla circostanza che l’affermazione appare, allo stato, sfornita di ogni riscontro, dato che le disposizioni citate dall’appellante prevedono solo la conservazione, la trasformazione e riuso del patrimonio immobiliare esistente, ma non l’edificazione ex novo , in ogni caso, pure se l’area fosse effettivamente edificabile, non per questo i privati potevano costruire senza titolo edilizio, ed è questa trasgressione alla base dell’attività repressiva dell’abuso che ha condotto all’adozione dell’ordinanza impugnata in primo grado.
L’eventuale compatibilità di quanto edificato con lo strumento urbanistico poteva semmai costituire presupposto per la presentazione di una domanda di sanatoria, come precisato dal T.A.R.
11. Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto.
12. Nulla per le spese, in carenza di costituzione dei Comuni intimati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD EN, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
RI ST OS, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ST OS | RD EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.