Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2785
CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Omessa esecuzione istanza di rinvio

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura, poiché non sussistevano le condizioni di eccezionalità previste dalla legge per giustificare il rinvio della trattazione della causa. La lunga attesa per la decisione, iniziata nel 2019, imponeva una rapida decisione.

  • Rigettato
    Fondatezza dei primi tre motivi di ricorso in primo grado

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della L. 241/90, confermando che l'ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, per cui il mancato avviso di avvio del procedimento non invalida l'atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ha altresì rigettato la doglianza relativa alla pendenza di un procedimento per la ridefinizione dei confini tra i Comuni, ritenendo che l'ordine di demolizione sia un atto dovuto e vincolato, e che l'interesse pubblico alla legalità urbanistico-edilizia sia già definito a monte dal legislatore. La competenza territoriale al momento della constatazione degli abusi era quella del Comune di Lizzanello.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della sentenza di primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, poiché anche se l'area fosse edificabile, la costruzione senza titolo edilizio costituiva un abuso sanzionabile. L'eventuale compatibilità con lo strumento urbanistico avrebbe potuto giustificare una domanda di sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2785
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2785
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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