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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 4934/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 4934/2022
promosso da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Pierluigi Controparte_1 CodiceFiscale_1
Telese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 26.11.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 4934/2022 vertente TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Controparte_1 CodiceFiscale_1
Telese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 conveniva in giudizio l'odierno appellato al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata il 7 settembre 2022, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G.5219/2020 la quale, in accoglimento della domanda attorea, condannava al pagamento, in favore di , della somma di euro 1.294,71 a titolo Parte_1 Controparte_1 di rimborso delle commissioni, oltre interessi legali, correlate al contratto di finanziamento n.314 di cessione del quinto dello stipendio, stipulato dall'odierno appellato, ed estinto anticipatamente. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo fatto erronea interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla stipula del contratto, omettendo la distinzione tra costi up-front e costi recurring, oltre che della sentenza CP_2 della CGUE, con conseguente errata quantificazione degli importi da rimborsare. Ciò posto, alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 4860/2022, del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Giudice dott. Carmela Benigno, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: Nel merito: - In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al Sig. la somma di Euro 1.294,71 a titolo di rimborso Parte_1 Controparte_1 commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 314/2015, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 4860/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
- Per l'effetto condannare il Sig. alla restituzione in favore della degli importi Controparte_1 Parte_1 da questo corrisposti in forza della sentenza di primo grado, sia per sorte che per spese legali;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.1.2023 si costituiva in giudizio CP_1
il quale contestava l'avversa domanda, dava atto della correttezza della decisione adottata
[...] dal giudice di prime cure in ordine all'applicazione dell'art. 125 sexies T.U.B., alla legittimità del criterio adottato per la determinazione delle somme riconosciute, a titolo di rimborso, in proprio favore, in conformità con la giurisprudenza nazionale e con gli orientamenti espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea sulla tutela dei consumatori. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di accogliere le seguenti conclusioni: “Rigettare il proposto appello;
2) Condannare la Parte_1 alla refusione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art.91
[...]
c.p.c., con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese quale procuratore distrattario nella misura di cui al
D.M. 55/2014. “
Celebrata l'udienza cartolare del 26.1.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviava per la precisazione conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 26.11.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza. L'appello è, altresì, ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione.
Nel merito, l'appellante lamenta l'error in iudicando da parte del Giudice di Pace laddove questi ha riconosciuto in favore dell'appellato la somma di euro 1.294,71 a titolo di rimborso delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 314/2015, oltre interessi legali.
La fattispecie sub iudice rientra nella previsione generale dell'art.125 del TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettasse unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR..
Come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, dunque, al rimborso parziale del costo del finanziamento. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sotto il vigore della detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto
(c.d. costi recurring). E' doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L 106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era CP_2 stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e
3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies, c. 1
Tub, ha tuttavia precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica: che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front; che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub); che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Co. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Co. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino
2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie, essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente, odierno appellato, di tutti i costi latu sensu connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
La rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è, dunque, certamente dovuta in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring. Viene in rilevo, specificamente, l'art.16 della direttiva menzionata n. 48/2008, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno.
Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto
d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che
l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 euro in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010, disponendo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto
a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore
a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce, altresì, al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto. La Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso: - l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, secondo il criterio pro rata temporis, più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, dal momento che i costi rappresentano i corrispettivi di attività che non variano nel corso del rapporto;
- per quanto riguarda la nozione di
“costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia, non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37); - per quanto riguarda il contesto,
l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”; per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva
2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- 377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63). In conclusione, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring secondo il criterio pro rata temporis, criterio che deve ritenersi corretto proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria. La Sentenza Lexitor, al punto 24, stabilisce che “il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”. La CGUE ha fatto, quindi, esplicito riferimento ad un criterio “proporzionale”, come è appunto quello prorata temporis per la liquidazione del dovuto, dal momento che altri criteri non esprimono una proporzione costante, ma una proporzione variabile in ragione del momento in cui avviene l'estinzione. Alla luce di tanto va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rimborsabilità di tutti i costi, spese ed oneri, ivi comprese le commissioni di intermediazione, in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed i contratti accessori che convergono verso un risultato economico unitario e complesso, facoltizzando il consumatore, sotto il profilo della legittimazione passiva, a formulare la richiesta restitutoria nei confronti dell'intermediario finanziario, responsabile della restituzione. A ben osservare, il collegamento negoziale tra contratto di mediazione creditizia e contratto di finanziamento, non consente di isolare le vicende estintive di quest'ultimo dal contratto di intermediazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, infatti, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo, quanto il contratto collegato, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Devono, pertanto, ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi e costi CP_3 recurring. Conseguentemente, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della Banca priva di causa debendi.
L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Stante l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,5.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 4934/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 4934/2022
promosso da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Pierluigi Controparte_1 CodiceFiscale_1
Telese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 26.11.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 4934/2022 vertente TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Quattrocchi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Controparte_1 CodiceFiscale_1
Telese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 conveniva in giudizio l'odierno appellato al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata il 7 settembre 2022, nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G.5219/2020 la quale, in accoglimento della domanda attorea, condannava al pagamento, in favore di , della somma di euro 1.294,71 a titolo Parte_1 Controparte_1 di rimborso delle commissioni, oltre interessi legali, correlate al contratto di finanziamento n.314 di cessione del quinto dello stipendio, stipulato dall'odierno appellato, ed estinto anticipatamente. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo fatto erronea interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla stipula del contratto, omettendo la distinzione tra costi up-front e costi recurring, oltre che della sentenza CP_2 della CGUE, con conseguente errata quantificazione degli importi da rimborsare. Ciò posto, alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 4860/2022, del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Giudice dott. Carmela Benigno, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: Nel merito: - In accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al Sig. la somma di Euro 1.294,71 a titolo di rimborso Parte_1 Controparte_1 commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 314/2015, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 4860/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
- Per l'effetto condannare il Sig. alla restituzione in favore della degli importi Controparte_1 Parte_1 da questo corrisposti in forza della sentenza di primo grado, sia per sorte che per spese legali;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.1.2023 si costituiva in giudizio CP_1
il quale contestava l'avversa domanda, dava atto della correttezza della decisione adottata
[...] dal giudice di prime cure in ordine all'applicazione dell'art. 125 sexies T.U.B., alla legittimità del criterio adottato per la determinazione delle somme riconosciute, a titolo di rimborso, in proprio favore, in conformità con la giurisprudenza nazionale e con gli orientamenti espressi dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea sulla tutela dei consumatori. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di accogliere le seguenti conclusioni: “Rigettare il proposto appello;
2) Condannare la Parte_1 alla refusione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art.91
[...]
c.p.c., con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese quale procuratore distrattario nella misura di cui al
D.M. 55/2014. “
Celebrata l'udienza cartolare del 26.1.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviava per la precisazione conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 26.11.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza. L'appello è, altresì, ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione.
Nel merito, l'appellante lamenta l'error in iudicando da parte del Giudice di Pace laddove questi ha riconosciuto in favore dell'appellato la somma di euro 1.294,71 a titolo di rimborso delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 314/2015, oltre interessi legali.
La fattispecie sub iudice rientra nella previsione generale dell'art.125 del TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettasse unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR..
Come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, dunque, al rimborso parziale del costo del finanziamento. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sotto il vigore della detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto
(c.d. costi recurring). E' doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L 106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era CP_2 stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e
3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies, c. 1
Tub, ha tuttavia precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica: che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front; che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub); che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Co. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Co. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino
2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie, essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente, odierno appellato, di tutti i costi latu sensu connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
La rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è, dunque, certamente dovuta in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring. Viene in rilevo, specificamente, l'art.16 della direttiva menzionata n. 48/2008, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno.
Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto
d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che
l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 euro in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB, come modificato dal d. lgs. n. 141/2010, disponendo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto
a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore
a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce, altresì, al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto. La Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso: - l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, secondo il criterio pro rata temporis, più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, dal momento che i costi rappresentano i corrispettivi di attività che non variano nel corso del rapporto;
- per quanto riguarda la nozione di
“costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia, non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37); - per quanto riguarda il contesto,
l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”; per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva
2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- 377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63). In conclusione, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring secondo il criterio pro rata temporis, criterio che deve ritenersi corretto proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria. La Sentenza Lexitor, al punto 24, stabilisce che “il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”. La CGUE ha fatto, quindi, esplicito riferimento ad un criterio “proporzionale”, come è appunto quello prorata temporis per la liquidazione del dovuto, dal momento che altri criteri non esprimono una proporzione costante, ma una proporzione variabile in ragione del momento in cui avviene l'estinzione. Alla luce di tanto va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rimborsabilità di tutti i costi, spese ed oneri, ivi comprese le commissioni di intermediazione, in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed i contratti accessori che convergono verso un risultato economico unitario e complesso, facoltizzando il consumatore, sotto il profilo della legittimazione passiva, a formulare la richiesta restitutoria nei confronti dell'intermediario finanziario, responsabile della restituzione. A ben osservare, il collegamento negoziale tra contratto di mediazione creditizia e contratto di finanziamento, non consente di isolare le vicende estintive di quest'ultimo dal contratto di intermediazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, infatti, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo, quanto il contratto collegato, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Devono, pertanto, ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi e costi CP_3 recurring. Conseguentemente, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della Banca priva di causa debendi.
L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Stante l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Nocera Inferiore,5.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire