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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – all'esito della scadenza dei termini per il deposito nelle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 2005/2024 promossa da
• Parte_1 con l'avv. MORRA ALFONSO ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. POMPILIO SERENA
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
1. Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter partes nel periodo dal 06.10.2020 al 30.04.2021, o in quello diverso che verrà accertato in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'odierno ricorrente e la società qui convenuta;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrata nel livello indicato in narrativa,
o in quel diverso livello ritenuto di giustizia, per tutta la durata del rapporto, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto
3. condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 24.261,10 a titolo di differenze retributive per gli ultimi tre mesi lavorativi non pagati e straordinario non pagato oltre euro 1.068,34 a titolo di TFR o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
4. con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA al sottoscritto difensore antistatario Si vedano anche le conclusioni contenute nella nota ex art. 127 ter c.p.c.:
Con la presente, il ricorrente, come sopra identificato, rappresentata, difeso e domiciliato si riporta integralmente a quanto dedotto nell'atto introduttivo e alle conclusioni ivi inserite. Si impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Si chiede che il giudicante voglia rimettere la causa nella fase istruttoria e pronunciarsi sulle richieste istruttorie già articolate. In particolare, si chiede l'ammissione dei seguenti testi sui paragrafi del libello introduttivo preceduti dalla locuzione “vero che” 1. Sig. residente in [...] Meta (Na); Controparte_2
2. Sig. residente in [...]
3. Sig. ; Parte_2
4. Sig. Controparte_3
5. Sig. residente in [...] Torchiara (Sa); Controparte_4
6. Sig. Diego Greco. Si chiede inoltre la nomina di un CTU per la precisa quantificazione del TFS e le differenze retributive dovute dal Sig. . Pt_1
PARTE RESISTENTE
In via principale:dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. In via gradata: rigettare le domande di cui al ricorso introduttivo e, in via gradata, accertare e dichiarare che la va debitrice nei confronti del ricorrente della somma di € 176,48, Controparte_1 ovvero di quella minore ritenuta di giustizia, a fronte delle somme reclamate dal ricorrente in giudizio a titolo di retribuzioni, differenze retributive, straordinari, ferie non godute, TFR e qualsiasi ulteriore somma maturata per qualsivoglia titolo e/o ragione in forza del rapporto di lavoro intercorso le parti rigettando qualsiasi ulteriore richiesta di condanna al pagamento di somme a qualsiasi titolo avanzata dal sig. in forza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite
. Si veda anche il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c. In ottemperanza all'ordinanza di provenienza questa difesa si riporta al contenuto della propria memoria di costituzione insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate chiedendo che l'Ill.mo Giudicante emetta sentenza con condanna al pagamento dei compensi professionali da liquidarsi rimettendo la quantificazione nelle mani del Giudicante.
- 2 - Tribunale di Treviso
Si contestano le note avversarie e se ne deduce la tardività delle richieste istruttorie ivi contenute atteso che i nominativi dei testi sono diversi da quelli indicati in sede di ricorso e la richiesta di CTU, perlatro meramente esplorativa, è stata avanzata solo con le note richiamate. L'Avv. Pompilio rileva che il Giudice ha già ritenuto la causa matura per la decisione dopo attenta analisi delle carte processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha adito questo Tribunale illustrando: Parte_1
• di essere stato assunto in data 06.10.2020 da con la mansione di Controparte_1 commesso e applicazione del CCNL TRASPORTO SISTEMA IMPRESA, qualifica professionale 7.4.2.1.0.1;
• di aver lavorato “in media 12 ore al giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per un compenso mensile di euro 1.500,00, 200 Euro buoni pasto, importo mensile 400 Euro extra, importo mensile”;
• che il predetto contratto era a tempo determinato con inquadramento III Livello super – lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche (conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a q. 80, conduzione di macchine complesse, capi operai, impiegati generici e contabili), € 1.750,37 EDR € 10,00; Parte_3
• di aver interrotto il 30.04.2021 la propria attività lavorativa presso il suddetto datore di lavoro;
• di non aver ricevuto il pagamento: a) “di parte dello stipendio per il periodo lavorativo in questione”; b) “degli straordinari e dei giorni festivi”; c) “delle altre spettanze e del TFR”;
• che “al fine di quantificare quanto a lui effettivamente spetti in base all'attività lavorativa svolta, in base al lavoro prestato e al CCNL di riferimento, vanno considerati: IMPORTI AL
LORDO PER IL PERIODO 06.10.2020 – 30.04.2021: € 12.600,74; Parte_4
€ 7.846,23; E 14MA € 2.053,76; PERMESSI € 1.760,37; Parte_5 CP_5 CP_6
TFR € 1.068,34”.
Tanto premesso, ha dichiarato di vantare ancora un credito pari a:
➢ euro 24.261,10= (compresa di tredicesima e quattordicesima) a titolo di differenze retributive;
➢ euro 1.068,34= a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'ex datrice di lavoro, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese deducendo:
➢ che il ricorso introduttivo è affetto da nullità insanabile stante l'incertezza del petitum azionato e della causa petendi: dal tenore letterale delle premesse e delle conclusioni sarebbe impossibile comprendere se controparte lamenti la mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero di non meglio precisate differenze retributive che sarebbero maturate in costanza del rapporto contrattuale oltre ad essere completamente carente delle motivazioni della richiesta di inquadramento in altro livello contrattuale. Inoltre non verrebbe specificato quale prestazione
- 3 - Tribunale di Treviso
avrebbe svolto il lavoratore tale da inquadrarlo in fattispecie contrattuale diversa che legittimerebbe una differenza retributiva, e quando sarebbero stati prestati gli straordinari;
➢ che in ogni caso il veniva assunto alle dipendenze della con Pt_1 Controparte_1 decorrenza 6 ottobre 2020 con contratto di lavoro full time, qualifica di autista e CCNL (8145)
Trasporto Sistema Impresa, a tempo indeterminato sino al 31 dicembre del 2020. Alla prima scadenza il contratto veniva prorogato sino al 30 giugno 2021 ma il dipendente, con mail del
29 aprile 2021, comunicava le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 30 aprile 2021, ovvero due mesi prima la scadenza naturale. Il contratto prevedeva apposita clausola con la quale le parti, in caso di recesso anticipato, si impegnavano a corrispondere alla controparte una somma pari all'importo dovuto sino alla conclusione del rapporto, di guisa che il Pt_1 va debitore nei confronti della resistente degli importi relativi alle mensilità base di maggio e giugno 2021 come da busta paga di aprile 2021;
➢ che tutte le buste paga emesse nel periodo ottobre 2020-marzo 2021 sono comprensive anche delle ore di straordinario lavorate dal e, come si evince dalla documentazione offerta Pt_1 in produzione, in favore del lavoratore venivano emessi i relativi bonifici per l'importo corrispondente al dovuto;
➢ che in forza della busta paga di aprile 2021 “a favore del lavoratore, residua un credito netto di € 176,48; a seguito della notifica di una diffida di pagamento a firma del procuratore del
la rappresentava la propria volontà a corrispondere la somma Pt_1 Controparte_1 prefata di € 176,48 e, all'uopo, chiedeva le modalità con cui procedere al saldo. La comunicazione superiore non veniva riscontrata e, successivamente, la si trovava CP_1 investita della procedura giudiziale de qua”.
**
Le pretese attoree non possono essere accolte, essendo dirimente quanto osservato dalla parte resistente, ossia che l'impianto assertivo del ricorso non consente di apprezzare quale parte dello stipendio non sarebbe stata corrisposta nel corso della durata del rapporto di lavoro, in quali giorni sarebbero state prestate ore di straordinario non retribuito, in quali giorni festivi sarebbe stato prestato lavoro non pagato e quali sarebbero le altre spettanze non pagate. Non è nemmeno chiaro come sarebbe stato calcolato il tfr.
La mancanza di un'allegazione precisa e rigorosa sugli elementi posti a fondamento della pretesa della ricorrente implica che non può compiersi qualsivoglia valutazione della sua posizione. Da ciò consegue il rigetto di tutte le domande di condanna.
Va precisato che nel caso di specie non può parlarsi di nullità della domanda con riguardo alla editio actionis (ciò che avrebbe giustificato un ordine di rinnovazione dell'atto di citazione). Invero, come ricordato dalla migliore dottrina, l'art. 164 co. 4 c.p.c. richiama le carenze relative ai requisiti ex art. 163 n. 4 c.p.c. solo nei limiti in cui dette carenze impediscano l'individuazione del diritto dedotto in
- 4 - Tribunale di Treviso
giudizio, mentre nel caso di specie l'attore ha individuato il suo diritto in termini tali da consentire la determinazione della causa petendi dell'azione (diritto al pagamento dello straordinario, del lavoro festivo, del tfr).
Ciò che il ricorrente ha omesso di fare è di indicare gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia di descrivere e collocare nel tempo i comportamenti concretamente tenuti (o quelli omessi dal datore di lavoro), cosicché possa dirsi che egli ha diritto alle differenze retributive invocate.
Quanto ai conteggi che parte ricorrente avrebbe prodotto a sostegno delle proprie pretese, con Cass.
S.U. n. 2435/2008 va ricordato che “al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 ...)”.
Ancora: all'odierna udienza (nonostante lo stretto regime decadenziale che concerne il rito lavoro), nulla il patrocinio del ricorrente ha ritenuto di puntualizzare o precisare, per meglio specificare la domanda a fronte delle difese dell'ex datrice di lavoro: è evidente come, sino alla soglia processuale della perimetrazione definitiva delle allegazioni in fatto (udienza di prima comparizione, nel rito del lavoro), parte ricorrente ha trascurato di ricollegare specificamente l'attività assertiva alle produzioni documentali, con le correlazioni da farsi volta per volta, talché sono mancate quelle deduzioni e indicazioni non ritraibili officiosamente dal giudice al di fuori di un preciso quadro assertivo.
La domanda di parte ricorrente va, pertanto, respinta.
A fronte del tenore della memoria costitutiva della resistente, e considerato che nel caso di specie non viene dichiarata la nullità del ricorso, ma viene respinto il ricorso, va accertato e dichiarato, per quanto occorrer possa, che va debitrice nei confronti del ricorrente della somma di € 176,48=. Controparte_1
Le spese di lite, previa compensazione per 1/5, seguono la sostanziale soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate ai minimi dello scaglione (con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), attesa la bassa complessità della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) accerta e dichiara che va debitrice nei confronti del ricorrente della somma di Controparte_1
€ 176,48=;
c) compensa per 1/5 le spese di lite e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, dei residui 4/5 che si liquidano, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi euro 1687,2= oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex lege.
Treviso, 9/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – all'esito della scadenza dei termini per il deposito nelle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 2005/2024 promossa da
• Parte_1 con l'avv. MORRA ALFONSO ricorrente contro
• Controparte_1 con l'avv. POMPILIO SERENA
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
1. Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter partes nel periodo dal 06.10.2020 al 30.04.2021, o in quello diverso che verrà accertato in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'odierno ricorrente e la società qui convenuta;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrata nel livello indicato in narrativa,
o in quel diverso livello ritenuto di giustizia, per tutta la durata del rapporto, o in quel diverso periodo che verrà accertato in corso di causa e per l'effetto
3. condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 24.261,10 a titolo di differenze retributive per gli ultimi tre mesi lavorativi non pagati e straordinario non pagato oltre euro 1.068,34 a titolo di TFR o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
4. con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
5. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA al sottoscritto difensore antistatario Si vedano anche le conclusioni contenute nella nota ex art. 127 ter c.p.c.:
Con la presente, il ricorrente, come sopra identificato, rappresentata, difeso e domiciliato si riporta integralmente a quanto dedotto nell'atto introduttivo e alle conclusioni ivi inserite. Si impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Si chiede che il giudicante voglia rimettere la causa nella fase istruttoria e pronunciarsi sulle richieste istruttorie già articolate. In particolare, si chiede l'ammissione dei seguenti testi sui paragrafi del libello introduttivo preceduti dalla locuzione “vero che” 1. Sig. residente in [...] Meta (Na); Controparte_2
2. Sig. residente in [...]
3. Sig. ; Parte_2
4. Sig. Controparte_3
5. Sig. residente in [...] Torchiara (Sa); Controparte_4
6. Sig. Diego Greco. Si chiede inoltre la nomina di un CTU per la precisa quantificazione del TFS e le differenze retributive dovute dal Sig. . Pt_1
PARTE RESISTENTE
In via principale:dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. In via gradata: rigettare le domande di cui al ricorso introduttivo e, in via gradata, accertare e dichiarare che la va debitrice nei confronti del ricorrente della somma di € 176,48, Controparte_1 ovvero di quella minore ritenuta di giustizia, a fronte delle somme reclamate dal ricorrente in giudizio a titolo di retribuzioni, differenze retributive, straordinari, ferie non godute, TFR e qualsiasi ulteriore somma maturata per qualsivoglia titolo e/o ragione in forza del rapporto di lavoro intercorso le parti rigettando qualsiasi ulteriore richiesta di condanna al pagamento di somme a qualsiasi titolo avanzata dal sig. in forza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite
. Si veda anche il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c. In ottemperanza all'ordinanza di provenienza questa difesa si riporta al contenuto della propria memoria di costituzione insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate chiedendo che l'Ill.mo Giudicante emetta sentenza con condanna al pagamento dei compensi professionali da liquidarsi rimettendo la quantificazione nelle mani del Giudicante.
- 2 - Tribunale di Treviso
Si contestano le note avversarie e se ne deduce la tardività delle richieste istruttorie ivi contenute atteso che i nominativi dei testi sono diversi da quelli indicati in sede di ricorso e la richiesta di CTU, perlatro meramente esplorativa, è stata avanzata solo con le note richiamate. L'Avv. Pompilio rileva che il Giudice ha già ritenuto la causa matura per la decisione dopo attenta analisi delle carte processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha adito questo Tribunale illustrando: Parte_1
• di essere stato assunto in data 06.10.2020 da con la mansione di Controparte_1 commesso e applicazione del CCNL TRASPORTO SISTEMA IMPRESA, qualifica professionale 7.4.2.1.0.1;
• di aver lavorato “in media 12 ore al giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per un compenso mensile di euro 1.500,00, 200 Euro buoni pasto, importo mensile 400 Euro extra, importo mensile”;
• che il predetto contratto era a tempo determinato con inquadramento III Livello super – lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche (conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a q. 80, conduzione di macchine complesse, capi operai, impiegati generici e contabili), € 1.750,37 EDR € 10,00; Parte_3
• di aver interrotto il 30.04.2021 la propria attività lavorativa presso il suddetto datore di lavoro;
• di non aver ricevuto il pagamento: a) “di parte dello stipendio per il periodo lavorativo in questione”; b) “degli straordinari e dei giorni festivi”; c) “delle altre spettanze e del TFR”;
• che “al fine di quantificare quanto a lui effettivamente spetti in base all'attività lavorativa svolta, in base al lavoro prestato e al CCNL di riferimento, vanno considerati: IMPORTI AL
LORDO PER IL PERIODO 06.10.2020 – 30.04.2021: € 12.600,74; Parte_4
€ 7.846,23; E 14MA € 2.053,76; PERMESSI € 1.760,37; Parte_5 CP_5 CP_6
TFR € 1.068,34”.
Tanto premesso, ha dichiarato di vantare ancora un credito pari a:
➢ euro 24.261,10= (compresa di tredicesima e quattordicesima) a titolo di differenze retributive;
➢ euro 1.068,34= a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Ha avanzato le conclusioni riportate in epigrafe.
L'ex datrice di lavoro, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese deducendo:
➢ che il ricorso introduttivo è affetto da nullità insanabile stante l'incertezza del petitum azionato e della causa petendi: dal tenore letterale delle premesse e delle conclusioni sarebbe impossibile comprendere se controparte lamenti la mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero di non meglio precisate differenze retributive che sarebbero maturate in costanza del rapporto contrattuale oltre ad essere completamente carente delle motivazioni della richiesta di inquadramento in altro livello contrattuale. Inoltre non verrebbe specificato quale prestazione
- 3 - Tribunale di Treviso
avrebbe svolto il lavoratore tale da inquadrarlo in fattispecie contrattuale diversa che legittimerebbe una differenza retributiva, e quando sarebbero stati prestati gli straordinari;
➢ che in ogni caso il veniva assunto alle dipendenze della con Pt_1 Controparte_1 decorrenza 6 ottobre 2020 con contratto di lavoro full time, qualifica di autista e CCNL (8145)
Trasporto Sistema Impresa, a tempo indeterminato sino al 31 dicembre del 2020. Alla prima scadenza il contratto veniva prorogato sino al 30 giugno 2021 ma il dipendente, con mail del
29 aprile 2021, comunicava le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 30 aprile 2021, ovvero due mesi prima la scadenza naturale. Il contratto prevedeva apposita clausola con la quale le parti, in caso di recesso anticipato, si impegnavano a corrispondere alla controparte una somma pari all'importo dovuto sino alla conclusione del rapporto, di guisa che il Pt_1 va debitore nei confronti della resistente degli importi relativi alle mensilità base di maggio e giugno 2021 come da busta paga di aprile 2021;
➢ che tutte le buste paga emesse nel periodo ottobre 2020-marzo 2021 sono comprensive anche delle ore di straordinario lavorate dal e, come si evince dalla documentazione offerta Pt_1 in produzione, in favore del lavoratore venivano emessi i relativi bonifici per l'importo corrispondente al dovuto;
➢ che in forza della busta paga di aprile 2021 “a favore del lavoratore, residua un credito netto di € 176,48; a seguito della notifica di una diffida di pagamento a firma del procuratore del
la rappresentava la propria volontà a corrispondere la somma Pt_1 Controparte_1 prefata di € 176,48 e, all'uopo, chiedeva le modalità con cui procedere al saldo. La comunicazione superiore non veniva riscontrata e, successivamente, la si trovava CP_1 investita della procedura giudiziale de qua”.
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Le pretese attoree non possono essere accolte, essendo dirimente quanto osservato dalla parte resistente, ossia che l'impianto assertivo del ricorso non consente di apprezzare quale parte dello stipendio non sarebbe stata corrisposta nel corso della durata del rapporto di lavoro, in quali giorni sarebbero state prestate ore di straordinario non retribuito, in quali giorni festivi sarebbe stato prestato lavoro non pagato e quali sarebbero le altre spettanze non pagate. Non è nemmeno chiaro come sarebbe stato calcolato il tfr.
La mancanza di un'allegazione precisa e rigorosa sugli elementi posti a fondamento della pretesa della ricorrente implica che non può compiersi qualsivoglia valutazione della sua posizione. Da ciò consegue il rigetto di tutte le domande di condanna.
Va precisato che nel caso di specie non può parlarsi di nullità della domanda con riguardo alla editio actionis (ciò che avrebbe giustificato un ordine di rinnovazione dell'atto di citazione). Invero, come ricordato dalla migliore dottrina, l'art. 164 co. 4 c.p.c. richiama le carenze relative ai requisiti ex art. 163 n. 4 c.p.c. solo nei limiti in cui dette carenze impediscano l'individuazione del diritto dedotto in
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giudizio, mentre nel caso di specie l'attore ha individuato il suo diritto in termini tali da consentire la determinazione della causa petendi dell'azione (diritto al pagamento dello straordinario, del lavoro festivo, del tfr).
Ciò che il ricorrente ha omesso di fare è di indicare gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia di descrivere e collocare nel tempo i comportamenti concretamente tenuti (o quelli omessi dal datore di lavoro), cosicché possa dirsi che egli ha diritto alle differenze retributive invocate.
Quanto ai conteggi che parte ricorrente avrebbe prodotto a sostegno delle proprie pretese, con Cass.
S.U. n. 2435/2008 va ricordato che “al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 ...)”.
Ancora: all'odierna udienza (nonostante lo stretto regime decadenziale che concerne il rito lavoro), nulla il patrocinio del ricorrente ha ritenuto di puntualizzare o precisare, per meglio specificare la domanda a fronte delle difese dell'ex datrice di lavoro: è evidente come, sino alla soglia processuale della perimetrazione definitiva delle allegazioni in fatto (udienza di prima comparizione, nel rito del lavoro), parte ricorrente ha trascurato di ricollegare specificamente l'attività assertiva alle produzioni documentali, con le correlazioni da farsi volta per volta, talché sono mancate quelle deduzioni e indicazioni non ritraibili officiosamente dal giudice al di fuori di un preciso quadro assertivo.
La domanda di parte ricorrente va, pertanto, respinta.
A fronte del tenore della memoria costitutiva della resistente, e considerato che nel caso di specie non viene dichiarata la nullità del ricorso, ma viene respinto il ricorso, va accertato e dichiarato, per quanto occorrer possa, che va debitrice nei confronti del ricorrente della somma di € 176,48=. Controparte_1
Le spese di lite, previa compensazione per 1/5, seguono la sostanziale soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate ai minimi dello scaglione (con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale), attesa la bassa complessità della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) accerta e dichiara che va debitrice nei confronti del ricorrente della somma di Controparte_1
€ 176,48=;
c) compensa per 1/5 le spese di lite e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, dei residui 4/5 che si liquidano, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi euro 1687,2= oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex lege.
Treviso, 9/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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