Articolo 28 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 27Articolo 24 bis
Versione
12 giugno 1977
Art. 28.
Il mancato o irregolare svolgimento delle attivita' formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9.
Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.
Entrata in vigore il 12 giugno 1977
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