Art. 24. (Regolamento di esecuzione)
Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanera' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalita' e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanera' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalita' e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".