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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1368/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Landi BE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Savignano sul Rubicone, Piazza Gori, n. 2, PEC: , giusta Email_1 procura in atti;
-ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Bagli Vania (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
IA GE MA (RN, via Ravenna n. 151/E, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio a Monza in data Parte_1 Controparte_1
24.07.1993 atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 238, Parte II, Serie A, anno 1993,
e dalla loro unione sono nati tre figli, BE e maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_1
, minorenne. Per_2
Le parti si sono poi separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 222/2024 del
22.02.2024 nell'ambito del procedimento iscritto all'R.G. 3592/2023, che ha omologato la separazione alle condizioni pattuite.
Con ricorso depositato 26.05.2025 il Sig. ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente Sig.ra CP_1
, alle condizioni ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più
[...] ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
La Sig.ra si è costituita in giudizio, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1 civili di matrimonio, ma formulando condizioni difformi, come meglio precisate in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'11.11.2025 il
Giudice Relatore ha sentito le parti ed ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, fissando l'udienza del 24.03.2026 per la verifica degli incontri. Stante la richiesta delle parti ha inoltre rimesso la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia parziale sul vincolo.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta pagina 2 di 3 ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, delle dichiarazioni delle parti e dagli stessi contenuti dei rispettivi scritti difensivi.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi Sig. , nato Parte_1
a Milano (MI) il 24.06.1971 e Sig.ra nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Monza in data 24.07.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 238, Parte II, Anno 1993
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1368/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Landi BE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Savignano sul Rubicone, Piazza Gori, n. 2, PEC: , giusta Email_1 procura in atti;
-ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Bagli Vania (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
IA GE MA (RN, via Ravenna n. 151/E, PEC: giusta procura Email_2 in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'11.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio a Monza in data Parte_1 Controparte_1
24.07.1993 atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 238, Parte II, Serie A, anno 1993,
e dalla loro unione sono nati tre figli, BE e maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_1
, minorenne. Per_2
Le parti si sono poi separate consensualmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 222/2024 del
22.02.2024 nell'ambito del procedimento iscritto all'R.G. 3592/2023, che ha omologato la separazione alle condizioni pattuite.
Con ricorso depositato 26.05.2025 il Sig. ha promosso il presente giudizio Parte_1 affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente Sig.ra CP_1
, alle condizioni ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più
[...] ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
La Sig.ra si è costituita in giudizio, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti CP_1 civili di matrimonio, ma formulando condizioni difformi, come meglio precisate in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'11.11.2025 il
Giudice Relatore ha sentito le parti ed ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, fissando l'udienza del 24.03.2026 per la verifica degli incontri. Stante la richiesta delle parti ha inoltre rimesso la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia parziale sul vincolo.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le sue conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass.
n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta pagina 2 di 3 ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso, delle dichiarazioni delle parti e dagli stessi contenuti dei rispettivi scritti difensivi.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi Sig. , nato Parte_1
a Milano (MI) il 24.06.1971 e Sig.ra nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Monza in data 24.07.1993, con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 238, Parte II, Anno 1993
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
➢ Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3