Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2025, proposto da
RA IA De TI e PA De TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Farina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Covito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Conversano sulle istanze dei ricorrenti ex art 2 L. n.241/1990, aventi ad oggetto la richiesta di riqualificazione urbanistica del loro terreno in seguito a decadenza dei vincoli espropriativi;
dell’obbligo del Comune di provvedere mediante l’adozione di una variante con nuova destinazione urbanistica;
e la condanna dell’Ente a provvedere entro un congruo termine, con nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co.3 cpa in caso di inottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa ÈE NN e uditi per le parti i difensori l'avv. Cosimo Covito, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere comproprietari di un terreno nel comune resistente, compiutamente indicato, per estremi catastali, in ricorso.
Rappresentano che, secondo il PRG adottato dal Comune nel 1980 ed approvato dalla Regione nel 1984 – tutt’ora vigente - detto suolo sarebbe vincolato per opere pubbliche e ricade “parte in Zona destinata ad opere di urbanizzazione secondaria - S2A, parte in zona destinata a viabilità S1, parte in zona agricola E1 e parte in zona di rispetto stradale”, come da certificato di destinazione urbanistica del 29 maggio 2025 che allegano (all.6 del ricorso).
Assumono che parte del terreno è stata irreversibilmente trasformata con la realizzazione di opere viarie (parte della strada Polignano-Castellana e parte di strada interna di piano dell’abitato di Triggianello), la cui sorte, però, non rileva ai fini della presente controversia; la restante parte del terreno ancora in possesso dei ricorrenti sarebbe, invece, sottoposta ai vincoli espropriativi del PRG del 1984, vincoli ormai decaduti per decorso del quinquennio, così che essa sarebbe oggi “zona bianca” ex art.9 DPR n.380/2001.
Deducono di aver reiteratamente, con pec del 15 maggio 2024, del 16 agosto 2024 e del 17 ottobre 2024, chiesto al Comune di conferire al suolo residuo, a mezzo di variante urbanistica, una destinazione urbanistica residenziale omogenea a quella delle zone contigue, come da mappa del territorio, senza ricevere riscontro.
Citano a sostegno copiosa giurisprudenza in merito all'obbligo di attribuire una nuova destinazione all'area interessata dal vincolo decaduto.
Il Comune si è costituito formulando un’eccezione in rito e contrastando nel merito la fondatezza del reclamato obbligo di provvedere con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale.
All’udienza del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l’eccezione in rito di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad un controinteressato.
Nel caso di specie, pur dovendosi fare riferimento alla nozione di controinteressato in senso sostanziale (non potendosi individuare quello in senso formale “individuato o individuabile nell’atto”, proprio per la natura della pretesa azionata che presuppone l’assenza di un atto), la qualifica, nel senso invocato da parte resistente, dei proprietari delle aree confinanti (in tesi, facilmente individuabili) che potrebbero subire un pregiudizio dalla modifica urbanistica, è del tutto ipotetica e, pertanto, non certa, potendosi parimenti sostenere che gli stessi potrebbero ricevere un vantaggio dalla nuova qualificazione urbanistica, ipoteticamente migliorativa dell’assetto urbanistico di zona. Ne consegue che per essi va esclusa la qualità di controinteressati.
Nel merito il ricorso è fondato.
Giova principiare dalla sussistenza dell’obbligo astratto di provvedere in merito all’istanza di riqualificazione delle c.d. “zone bianche”, neppure in realtà confutato in punto di diritto dalla difesa civica che ha fondato i propri rilievi su differenti argomenti.
Sul punto valgono gli approdi della giurisprudenza, efficacemente citati da parte ricorrente, secondo cui, “in ipotesi di decadenza di un vincolo di piano regolatore preordinato all'espropriazione
per pubblica utilità, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di attribuire una nuova destinazione all'area interessata (applicandosi alla fattispecie la disciplina sulle c.d. "zone bianche") e che, in caso di inerzia, il privato può agire in via giurisdizionale mediante gli strumenti previsti contro il silenzio rifiuto (ex pluribus cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 ottobre 2015, n. 5063; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012 n. 5666; Tar Campania, Napoli Sez. IV, 6 novembre 2003, n. 13372; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 456)” (così Tar Veneto, Sez. II n. 646/2016).
Tanto premesso, l’assunto fondamentale da cui muove la replica difensiva dell’Ente è che l’obbligo di provvedere non è stabilito in via generale, atteso che costringerebbe l'Amministrazione comunale ad un impegno sproporzionato di risorse, per far fronte a qualsivoglia istanza, per assurdo anche manifestamente infondata o soltanto emulativa (cita Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2099 del 8 maggio 2017).
Tale sarebbe la richiesta di riqualificazione di parte ricorrente, in quanto i vincoli impressi all’area residua avrebbero natura conformativa e non espropriativa (solo per quest’ultima è possibile la decadenza quinquennale), sicchè la P.A. resistente non avrebbe l’obbligo di rispondere.
L’argomento difensivo che si basa sulla ritenuta assenza dell’obbligo di fornire una risposta al cittadino laddove l’istanza sia infondata (ancorchè manifestamente tale) non persuade.
Recita, infatti, l’art. 2 L. n.241/1990: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Dunque, testualmente l’obbligo di provvedere in maniera esplicita è previsto ormai anche per le istanze manifestamente inammissibili o infondate.
Neppure possono essere apprezzate favorevolmente le esigenze organizzative dell’Amministrazione, atteso che la risposta articolata nei termini evidenziati in giudizio con la memoria difensiva (natura conformativa e non espropriativa del vincolo apposto), laddove fornita in forma sintetica in replica alle istanze, avrebbe certamente assicurato il rispetto del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con il cittadino, evitando anche l’impegno di pubbliche risorse per la resistenza in giudizio, con oneri ben più gravosi rispetto a quelli derivanti dalla conclusione procedimentale.
Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di riqualificazione formulata con le istanze sopraindicate, nel termine indicato in dispositivo.
Non si procede a nomina del commissario, in quanto, per come emerso in corso di discussione orale, l’Ente intende assicurare piena collaborazione al dictum contenuto nell’odierna pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto per l'effetto ordina al Comune di Conversano di provvedere sulle istanze indicate in parte motiva, relativamente alla richiesta di riqualificazione urbanistica del suolo ivi indicato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna il Comune alla rifusione in favore dei ricorrenti in solido delle spese di lite, liquidandole in euro 2000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 co. 8 L. 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione all’Organismo di valutazione interna dell’Amministrazione intimata, ex art.2, comma 9, L. 7 agosto 1990, n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
ÈE NN, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ÈE NN | NZ LA |
IL SEGRETARIO