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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/12/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1624/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1624/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
e , nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Santoprete ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo Studio in 02100 Rieti (RI) alla via F.lli Sebastiani n. 199, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Leonessa di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare la separazione, con compensazione delle spese, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i due figli minori sono assoggettati al regime di affido condiviso ma saranno collocati presso la madre con la quale condivideranno la residenza presso l'attuale abitazione ovvero presso diversa residenza scelta dalla madre che avrà cura di comunicarlo in forma scritta, anche a mezzo e-mail, al padre;
1 3) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé;
4) l'immobile adibito a casa coniugale, condotto in Leonessa (RI) alla Via Mastrozzi n. 95, sarà assegnato alla sig.ra ed ai figli con tutti i mobili ed arredi ivi presenti, la Parte_1 quale continuerà a versare in via esclusiva il canone di locazione;
5) l'autovettura, tipo Mini One D Tg. DA132ZW, di proprietà del sig. , rimarrà Parte_2
a disposizione di quest'ultimo per esigenze lavorative e familiari;
6) l'autovettura tipo Audi A4 tg. EH279GY, di proprietà dello zio del Sig. ma da Parte_2 sempre utilizzata dalla famiglia, rimarrà a disposizione della Sig.ra che si Parte_1 impegna a provvedere al passaggio di proprietà entro giorni 30 dall'emanazione della Sentenza;
7) il diritto di visita del padre è regolato nel modo che segue (All.
8 - Piano genitoriale):
- il sig. avrà i figli con sé tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle 21.30, Parte_2 curandosi di prelevarli alla fermata dello scuolabus che poi di riportarli presso la loro residenza;
- il sig. ogni 15 giorni, a far data dal 10.10.2025, trascorrerà un fine settimana con Parte_2
i due figli avendo cura di andarli a prendere alla fermata dello scuolabus il venerdì alle ore 16:30
e di riaccompagnarli presso la loro residenza la domenica alle ore 21.30;
8) le festività Natalizie e Pasquali a partire dal 2025, con cura del sig. di andare Parte_2
a prendere i ragazzi e riportarli nella loro residenza, saranno ripartite, come di seguito:
- a turnazione annuale, il giorno di Pasqua 2025 i minori lo trascorreranno con la madre mentre il
Lunedì dell'Angelo con il padre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- i giorni della Vigilia di Natale e Natale i minori li trascorreranno con il papà, dalle ore 15.00 del giorno 24 Dicembre fino alle ore 12.00 del giorno 25 Dicembre;
i minori quindi trascorreranno con la madre il restante giorno di Natale, dalle ore 12.00, e tutto il giorno di Santo Stefano (26
Dicembre).
Per tali festività i coniugi seguiranno poi il principio della turnazione annuale;
- a turnazione annuale, trascorreranno il giorno 31 Dicembre 2025 con il padre, il giorno 01
Gennaio 2026 con la madre ed il giorno 05 Gennaio 2026, con il padre, il giorno della AN (6
Gennaio) i minori lo trascorreranno con la madre, salvo diverso futuro accordo scritto;
9) i Ponti, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre, l'8 Dicembre e le altre festività del calendario, compresi i compleanni degli appartenenti ai due rami genitoriali, i minori li
2 trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore nel rispetto del calendario ordinario di visite di cui al superiore punto 7);
10) quanto alle vacanze estive i bambini trascorreranno con il padre ogni anno due settimane, anche non consecutive, avendo cura di comunicare le date entro il mese di aprile;
11) i compleanni dei ragazzi saranno trascorsi presso la loro residenza con diritto del padre di partecipare;
12) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 400,00, entro il giorno 28 di ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente identificato dal codice IBAN: [...], somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
13) saranno a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie che si rendessero Parte_2 necessarie così come previsto dalla Legge e comunque attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 05 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 10 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione del documento di spesa e non oltre sette giorni dalla richiesta.
14) la sig.ra rinuncia al contributo al proprio mantenimento, contando di Parte_1 potersi occupare e raggiungere una propria autonomia economica;
15) l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
e il sig. , rinunciando alla sua quota del 50%, si impegna contestualmente ad Parte_2 apporre tutte le firme necessarie ai fini della relativa autorizzazione all'Inps per l'erogazione alla madre;
16) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche con l'iscrizione dei figli minori.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.10.2019 in Leonessa (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2019, Uff.), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati due figli, , il Persona_1
05.02.2017, e , l'11.01.2019; il regime patrimoniale dei coniugi è quello della Persona_2 comunione dei beni;
fra i coniugi sono da tempo sorti contrasti e incomprensioni insuperabili che rendono impossibile il protrarsi della convivenza tanto che hanno deciso consensualmente di separarsi raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione inerenti sia la prole che i loro rapporti economici;
, con diploma di istruzione secondaria di primo grado quale Parte_2 perito meccanico, è titolare della ditta individuale “JM Forest di Todesco Manuel” che svolge l'attività di utilizzo di aree forestali e vendita di legna da ardere con incarichi stagionali e percepisce un reddito annuo lordo di circa € 10.000,00; , con diploma di licenza media, Parte_1 attualmente è disoccupata e in cerca di stabile occupazione;
è proprietario di Parte_2 un'autovettura Mini One D tg. DA132ZW; i coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito di: copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi tre anni;
copia della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili e mobili registrati;
i coniugi, in seguito agli eventi sismici del 2016, stabilivano la loro dimora in Leonessa (RI) alla Via Mastrozzi
n. 95, presso l'immobile condotto in locazione dalla al canone mensile di euro 350,00; Parte_1
si è già allontanato dalla casa coniugale stabilendosi presso i propri genitori in Parte_2
Leonessa (RI).
All'udienza del 5 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla
4 volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta, pertanto, contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 27.10.2019 in
Leonessa (RI);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
5 -dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(Atto n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2019, Uff.);
-rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1624/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
e , nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Santoprete ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo Studio in 02100 Rieti (RI) alla via F.lli Sebastiani n. 199, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• ordinare al Comune di Leonessa di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare la separazione, con compensazione delle spese, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i due figli minori sono assoggettati al regime di affido condiviso ma saranno collocati presso la madre con la quale condivideranno la residenza presso l'attuale abitazione ovvero presso diversa residenza scelta dalla madre che avrà cura di comunicarlo in forma scritta, anche a mezzo e-mail, al padre;
1 3) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé;
4) l'immobile adibito a casa coniugale, condotto in Leonessa (RI) alla Via Mastrozzi n. 95, sarà assegnato alla sig.ra ed ai figli con tutti i mobili ed arredi ivi presenti, la Parte_1 quale continuerà a versare in via esclusiva il canone di locazione;
5) l'autovettura, tipo Mini One D Tg. DA132ZW, di proprietà del sig. , rimarrà Parte_2
a disposizione di quest'ultimo per esigenze lavorative e familiari;
6) l'autovettura tipo Audi A4 tg. EH279GY, di proprietà dello zio del Sig. ma da Parte_2 sempre utilizzata dalla famiglia, rimarrà a disposizione della Sig.ra che si Parte_1 impegna a provvedere al passaggio di proprietà entro giorni 30 dall'emanazione della Sentenza;
7) il diritto di visita del padre è regolato nel modo che segue (All.
8 - Piano genitoriale):
- il sig. avrà i figli con sé tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle 21.30, Parte_2 curandosi di prelevarli alla fermata dello scuolabus che poi di riportarli presso la loro residenza;
- il sig. ogni 15 giorni, a far data dal 10.10.2025, trascorrerà un fine settimana con Parte_2
i due figli avendo cura di andarli a prendere alla fermata dello scuolabus il venerdì alle ore 16:30
e di riaccompagnarli presso la loro residenza la domenica alle ore 21.30;
8) le festività Natalizie e Pasquali a partire dal 2025, con cura del sig. di andare Parte_2
a prendere i ragazzi e riportarli nella loro residenza, saranno ripartite, come di seguito:
- a turnazione annuale, il giorno di Pasqua 2025 i minori lo trascorreranno con la madre mentre il
Lunedì dell'Angelo con il padre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- i giorni della Vigilia di Natale e Natale i minori li trascorreranno con il papà, dalle ore 15.00 del giorno 24 Dicembre fino alle ore 12.00 del giorno 25 Dicembre;
i minori quindi trascorreranno con la madre il restante giorno di Natale, dalle ore 12.00, e tutto il giorno di Santo Stefano (26
Dicembre).
Per tali festività i coniugi seguiranno poi il principio della turnazione annuale;
- a turnazione annuale, trascorreranno il giorno 31 Dicembre 2025 con il padre, il giorno 01
Gennaio 2026 con la madre ed il giorno 05 Gennaio 2026, con il padre, il giorno della AN (6
Gennaio) i minori lo trascorreranno con la madre, salvo diverso futuro accordo scritto;
9) i Ponti, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre, l'8 Dicembre e le altre festività del calendario, compresi i compleanni degli appartenenti ai due rami genitoriali, i minori li
2 trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore nel rispetto del calendario ordinario di visite di cui al superiore punto 7);
10) quanto alle vacanze estive i bambini trascorreranno con il padre ogni anno due settimane, anche non consecutive, avendo cura di comunicare le date entro il mese di aprile;
11) i compleanni dei ragazzi saranno trascorsi presso la loro residenza con diritto del padre di partecipare;
12) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 400,00, entro il giorno 28 di ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente identificato dal codice IBAN: [...], somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
13) saranno a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie che si rendessero Parte_2 necessarie così come previsto dalla Legge e comunque attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 05 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 10 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione del documento di spesa e non oltre sette giorni dalla richiesta.
14) la sig.ra rinuncia al contributo al proprio mantenimento, contando di Parte_1 potersi occupare e raggiungere una propria autonomia economica;
15) l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
e il sig. , rinunciando alla sua quota del 50%, si impegna contestualmente ad Parte_2 apporre tutte le firme necessarie ai fini della relativa autorizzazione all'Inps per l'erogazione alla madre;
16) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento e prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche con l'iscrizione dei figli minori.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.10.2019 in Leonessa (RI), trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune (atto n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2019, Uff.), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione sono nati due figli, , il Persona_1
05.02.2017, e , l'11.01.2019; il regime patrimoniale dei coniugi è quello della Persona_2 comunione dei beni;
fra i coniugi sono da tempo sorti contrasti e incomprensioni insuperabili che rendono impossibile il protrarsi della convivenza tanto che hanno deciso consensualmente di separarsi raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione inerenti sia la prole che i loro rapporti economici;
, con diploma di istruzione secondaria di primo grado quale Parte_2 perito meccanico, è titolare della ditta individuale “JM Forest di Todesco Manuel” che svolge l'attività di utilizzo di aree forestali e vendita di legna da ardere con incarichi stagionali e percepisce un reddito annuo lordo di circa € 10.000,00; , con diploma di licenza media, Parte_1 attualmente è disoccupata e in cerca di stabile occupazione;
è proprietario di Parte_2 un'autovettura Mini One D tg. DA132ZW; i coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito di: copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi tre anni;
copia della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su immobili e mobili registrati;
i coniugi, in seguito agli eventi sismici del 2016, stabilivano la loro dimora in Leonessa (RI) alla Via Mastrozzi
n. 95, presso l'immobile condotto in locazione dalla al canone mensile di euro 350,00; Parte_1
si è già allontanato dalla casa coniugale stabilendosi presso i propri genitori in Parte_2
Leonessa (RI).
All'udienza del 5 novembre 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla
4 volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta, pertanto, contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1
: Parte_2
- dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 27.10.2019 in
Leonessa (RI);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
5 -dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(Atto n° 6, Parte II, Serie A, Anno 2019, Uff.);
-rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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