TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 4459/2019
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. VANDINI MARINA , CASAMORTA CARLOTTA
E FILIPPO BERARDI
Attore/opponente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. D'ANGELO MAURO
Convenuta/opposta
CONCLUSIONI: per l'opponente: accoglimento della presente opposizione: nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria delle spese tutte del giudizio ovvero, disporre, quanto meno, la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio. per l'opposta: - in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'opposizione al decreto ingiuntivo cosi come proposta per violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria: e, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo in questione e di dichiarare l'inefficacia della sospensione anche in considerazione della mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione;
- con vittoria di spese in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.03.2019 la banca
[...]
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
739/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il del 29/03/2019,
RG n. 1137/2019 con cui le veniva ingiunto di consegnare a copia della documentazione utile a ricostruire le condizioni iniziali e l'evoluzione del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria identificato dal n.
741396746 stipulato in data 15/05/2008 da , Controparte_2
segnatamente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ingiunto a
[...]
in persona del l.r.p.t., di consegnare, nel termine Parte_1
di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, alla parte ricorrente
C.F. , copia della Controparte_1 C.F._1 documentazione di seguito indicata: “a) Copia del contratto di mutuo (rep.
41047– racc. 15941) del 15.05.2008, capitolato dei patti generali di mutuo e piano di ammortamento;
b) Copia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del rimborso rateale degli importi del mutuo, con attestazione di invio e ricevuta di ritorno;
c) Polizza assicurativa immobile oggetto di ipoteca con pedissequa quietanza di pagamento, nonché ogni ulteriore polizza assicurativa in possesso della con relativa indicazione dei costi Pt_1
sostenuti; d) Copia della perizia tecnica effettuata dai tecnici accreditati dalla relativa alla stima di valore dell'immobile ipotecato di cui al contratto di Pt_1
mutuo, con quietanza di pagamento della stessa;
e) Copia di tutti i documenti attestanti i versamenti in contanti delle rate di mutuo pagate, con relative quietanze della e indicazione dei costi delle singole operazioni;
f) Copia Pt_1
di ogni ulteriore contratto collegato – conto corrente, affidamento, garanzia,
pag. 2/8 fidejussione, deposito o altro – in essere, ovvero cessato, tra il sig. CP_2
e la Banca, sempre dalla data di inizio dei rapporti ad oggi”.
[...]
Ricorso e decreto ingiuntivo sono stati notificati a Parte_1
a mezzo posta elettronica certificata in data 29/03/2019.
[...]
La banca a sostegno dell'opposizione Parte_1
deduceva la genericità della richiesta di consegna di documentazione ed insisteva per la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata l'11.11.2020 si costituiva la sig.ra
[...]
nella sua qualità di erede dell'originario contraente del mutuo CP_1
sig. . Controparte_2
Veniva eccepita la pretestuosità ed l'infondatezza della spiegata opposizione e si concludeva per il rigetto della opposizione stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo n. 739/2019 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite .
Parte opposta si appellava al diritto del cliente di ottenere la documentazione richiesta in sede monitoria in applicazione del principio di trasparenza nei rapporti bancari evidenziando la censurabile condotta tenuta della banca in quanto contraria a buona fede.
In corso di giudizio si dava luogo ad una prima procedura di mediazione intentata dalla banca e ad una successiva promossa da parte opponente, entrambe conclusesi negativamente.
La causa, a seguito di diversi rinvii, veniva assegnata allo scrivente GOP, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024 ed assegnata in decisione in detta udienza con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate nei termini di legge dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica la causa veniva trattenuta in decisione.
pag. 3/8 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito evidenziate.
L'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 disciplina il dovere di comunicazione/informazione della banca verso il cliente e stabilisce che nei pag. 4/8 contratti di durata, le banche e gli intermediari finanziari - soggetti indicati nell'articolo 115 TUB- devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Il predetto articolo al comma 4 stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Pieno diritto dunque sussisteva in capo alla opposta , nella sua qualità di moglie
/erede del cliente/correntista che aveva stipulato il mutuo in narrativa, di chiedete anche attraverso un decreto ingiuntivo la consegna da parte dell'istituto di credito della documentazione richiesta.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che i documenti richiesti non siano mai stati forniti dalla opponente.
Alcun pregio assume la considerazione, ai fini dell'esclusione degli obblighi individuati dall'art 119 TUB, circa la sostenuta genericità della richiesta di consegna dei documenti da parte della controparte.
Sul punto va segnalato come la Suprema Corte di Cassazione abbia evidenziato come nella fase della esecuzione del contratto, la buona fede imponga a ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Tra tali doveri di comportamento rientra senza dubbio anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo pag. 5/8 svolgimento;
in materia di contratti bancari, trovando l'esercizio del diritto ad ottenere la documentazione fondamento non solo nell'art. 119 Tub ma anche negli artt. 1374 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 12093/2001).
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio di quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B..
Ex lege è sancito l'obbligo della consegna al cliente di un esemplare di ogni contratto e documento sottoscritto al momento della sottoscrizione dello stesso ed anche successivamente, ove dichiarino ad esempio di averlo smarrito o comunque di non averlo in disponibilità.
Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e nella disposizione dell'art. 119 comma 4^ del D.Lgs
n.385/1993.
Tale diritto si estende ex lege agli eredi del cliente come nel caso in esame.
Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117
e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/1999).
Nel caso di specie peraltro risulta di assoluta evidenza la fondatezza della richiesta foss'anche finalizzata alla ricostruzione da parte dell'erede della genesi e dello sviluppo del rapporto contrattuale con la banca da parte del suo dante causa.
Da un lato dunque è da ritenersi priva di pregio la censura di genericità della richiesta mossa dall'istituto opponente, dall'altro risulta provato che l'opponente pag. 6/8 non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B., confermando la legittimità dell'azione monitoria instaurata dall'opposta.
In proposito, si segnala come la opponente si sia limitata a segnalare di non potere produrre copia esecutiva del contratto di mutuo originario, in quanto smarrita, e di non avere prodotto la residua documentazione richiesta per avere invitato l'opposta ad attivarsi presso le filiali cittadine per ottenerne copia, dando così prova di non avere adempiuto all'obbligo di consegna, senza spiegare il perché della scelta di non consegnare la documentazione ingiunta e per quanto concerne la copia esecutiva del contratto perché ha deciso di non attivarsi a seguito dello smarrimento del documento al fine di chiederne copia da consegnare al richiedente.
Da ciò discende, previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione pronunciato in data 02.07.2020 la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna della parte attrice opponente/ingiunta alla consegna dei documenti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del 02.07.2020 conferma il decreto ingiuntivo n. 739/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 29.03.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pag. 7/8 2. Condanna parte opponente in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t.. al pagamento delle spese processuali in favore di , C.F. Controparte_1 C.F._1
generalizzata, domiciliata e difesa come in atti, che si liquidano in €
1.200,00 oltre spese generali al 15%, cpa ed IVA se dovuti, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025
Il GOP
Dott, Marco de Scisciolo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 4459/2019
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. VANDINI MARINA , CASAMORTA CARLOTTA
E FILIPPO BERARDI
Attore/opponente e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. D'ANGELO MAURO
Convenuta/opposta
CONCLUSIONI: per l'opponente: accoglimento della presente opposizione: nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, con vittoria delle spese tutte del giudizio ovvero, disporre, quanto meno, la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio. per l'opposta: - in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'opposizione al decreto ingiuntivo cosi come proposta per violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria: e, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo in questione e di dichiarare l'inefficacia della sospensione anche in considerazione della mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione;
- con vittoria di spese in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.03.2019 la banca
[...]
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
739/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il del 29/03/2019,
RG n. 1137/2019 con cui le veniva ingiunto di consegnare a copia della documentazione utile a ricostruire le condizioni iniziali e l'evoluzione del contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria identificato dal n.
741396746 stipulato in data 15/05/2008 da , Controparte_2
segnatamente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ingiunto a
[...]
in persona del l.r.p.t., di consegnare, nel termine Parte_1
di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, alla parte ricorrente
C.F. , copia della Controparte_1 C.F._1 documentazione di seguito indicata: “a) Copia del contratto di mutuo (rep.
41047– racc. 15941) del 15.05.2008, capitolato dei patti generali di mutuo e piano di ammortamento;
b) Copia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del rimborso rateale degli importi del mutuo, con attestazione di invio e ricevuta di ritorno;
c) Polizza assicurativa immobile oggetto di ipoteca con pedissequa quietanza di pagamento, nonché ogni ulteriore polizza assicurativa in possesso della con relativa indicazione dei costi Pt_1
sostenuti; d) Copia della perizia tecnica effettuata dai tecnici accreditati dalla relativa alla stima di valore dell'immobile ipotecato di cui al contratto di Pt_1
mutuo, con quietanza di pagamento della stessa;
e) Copia di tutti i documenti attestanti i versamenti in contanti delle rate di mutuo pagate, con relative quietanze della e indicazione dei costi delle singole operazioni;
f) Copia Pt_1
di ogni ulteriore contratto collegato – conto corrente, affidamento, garanzia,
pag. 2/8 fidejussione, deposito o altro – in essere, ovvero cessato, tra il sig. CP_2
e la Banca, sempre dalla data di inizio dei rapporti ad oggi”.
[...]
Ricorso e decreto ingiuntivo sono stati notificati a Parte_1
a mezzo posta elettronica certificata in data 29/03/2019.
[...]
La banca a sostegno dell'opposizione Parte_1
deduceva la genericità della richiesta di consegna di documentazione ed insisteva per la revoca del Decreto ingiuntivo opposto e la condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata l'11.11.2020 si costituiva la sig.ra
[...]
nella sua qualità di erede dell'originario contraente del mutuo CP_1
sig. . Controparte_2
Veniva eccepita la pretestuosità ed l'infondatezza della spiegata opposizione e si concludeva per il rigetto della opposizione stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo n. 739/2019 con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite .
Parte opposta si appellava al diritto del cliente di ottenere la documentazione richiesta in sede monitoria in applicazione del principio di trasparenza nei rapporti bancari evidenziando la censurabile condotta tenuta della banca in quanto contraria a buona fede.
In corso di giudizio si dava luogo ad una prima procedura di mediazione intentata dalla banca e ad una successiva promossa da parte opponente, entrambe conclusesi negativamente.
La causa, a seguito di diversi rinvii, veniva assegnata allo scrivente GOP, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024 ed assegnata in decisione in detta udienza con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate nei termini di legge dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica la causa veniva trattenuta in decisione.
pag. 3/8 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito evidenziate.
L'art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 disciplina il dovere di comunicazione/informazione della banca verso il cliente e stabilisce che nei pag. 4/8 contratti di durata, le banche e gli intermediari finanziari - soggetti indicati nell'articolo 115 TUB- devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Il predetto articolo al comma 4 stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Pieno diritto dunque sussisteva in capo alla opposta , nella sua qualità di moglie
/erede del cliente/correntista che aveva stipulato il mutuo in narrativa, di chiedete anche attraverso un decreto ingiuntivo la consegna da parte dell'istituto di credito della documentazione richiesta.
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che i documenti richiesti non siano mai stati forniti dalla opponente.
Alcun pregio assume la considerazione, ai fini dell'esclusione degli obblighi individuati dall'art 119 TUB, circa la sostenuta genericità della richiesta di consegna dei documenti da parte della controparte.
Sul punto va segnalato come la Suprema Corte di Cassazione abbia evidenziato come nella fase della esecuzione del contratto, la buona fede imponga a ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Tra tali doveri di comportamento rientra senza dubbio anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo pag. 5/8 svolgimento;
in materia di contratti bancari, trovando l'esercizio del diritto ad ottenere la documentazione fondamento non solo nell'art. 119 Tub ma anche negli artt. 1374 e 1375 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 12093/2001).
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio di quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B..
Ex lege è sancito l'obbligo della consegna al cliente di un esemplare di ogni contratto e documento sottoscritto al momento della sottoscrizione dello stesso ed anche successivamente, ove dichiarino ad esempio di averlo smarrito o comunque di non averlo in disponibilità.
Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e nella disposizione dell'art. 119 comma 4^ del D.Lgs
n.385/1993.
Tale diritto si estende ex lege agli eredi del cliente come nel caso in esame.
Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117
e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/1999).
Nel caso di specie peraltro risulta di assoluta evidenza la fondatezza della richiesta foss'anche finalizzata alla ricostruzione da parte dell'erede della genesi e dello sviluppo del rapporto contrattuale con la banca da parte del suo dante causa.
Da un lato dunque è da ritenersi priva di pregio la censura di genericità della richiesta mossa dall'istituto opponente, dall'altro risulta provato che l'opponente pag. 6/8 non abbia correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B., confermando la legittimità dell'azione monitoria instaurata dall'opposta.
In proposito, si segnala come la opponente si sia limitata a segnalare di non potere produrre copia esecutiva del contratto di mutuo originario, in quanto smarrita, e di non avere prodotto la residua documentazione richiesta per avere invitato l'opposta ad attivarsi presso le filiali cittadine per ottenerne copia, dando così prova di non avere adempiuto all'obbligo di consegna, senza spiegare il perché della scelta di non consegnare la documentazione ingiunta e per quanto concerne la copia esecutiva del contratto perché ha deciso di non attivarsi a seguito dello smarrimento del documento al fine di chiederne copia da consegnare al richiedente.
Da ciò discende, previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione pronunciato in data 02.07.2020 la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna della parte attrice opponente/ingiunta alla consegna dei documenti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 147/2022, considerata l'attività effettivamente svolta e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del 02.07.2020 conferma il decreto ingiuntivo n. 739/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 29.03.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
pag. 7/8 2. Condanna parte opponente in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t.. al pagamento delle spese processuali in favore di , C.F. Controparte_1 C.F._1
generalizzata, domiciliata e difesa come in atti, che si liquidano in €
1.200,00 oltre spese generali al 15%, cpa ed IVA se dovuti, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025
Il GOP
Dott, Marco de Scisciolo
pag. 8/8