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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3809/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
18.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità professionale in ambito sanitario tra
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul CP_1
figlio minore e eredi legittimi del Persona_1 Controparte_2
defunto , rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Filice, per mandato Persona_2
in atti;
attori
e
, con sede in Via AN RT, C.f. / RO CP_3
P. VA , in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, Dott. Dott. elettivamente domiciliato in Viale Controparte_4 CP_3 della Repubblica n. 311, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Annibale Larocca, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, nella dichiarata qualità di eredi legittimi di , hanno adito Persona_2
l'intestato Tribunale convenendo in giudizio l per ivi RO sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del de cuius, e segnatamente per aver ritardato di circa venti minuti le manovre diagnostiche, nonché quelle terapeutiche di stabilizzazione e rianimazione del paziente, colto da grave malore, dolore toracico ed al braccio, sintomatologia chiaramente suggestiva di un infarto, così facendo sfumare ogni chance di sopravvivenza in capo al . Per_2
Alla luce di tale colposa, intempestiva, gestione dell'iter diagnostico-terapeutico da parte dei sanitari in forza presso l'anzidetto nosocomio, gli attori, hanno così concluso: “A)
Voglia il Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis rejectis, accogliere la domanda degli attori e per l'effetto condannare l in persona del legale RO rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore degli stessi per il mancato raggiungimento del risultato sperato e causalmente collegato all'imperizia e negligenza descritta in narrativa, nonché quello riferito alla perdita di chance di sopravvivenza o di guarigione del sig. sempre causalmente collegato all'imperizia e negligenza sopra descritta;
B) Persona_2
Conseguentemente, Voglia il Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis rejectis, condannare, l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al RO pagamento, in favore degli attori, della somma di € 519.000,00, iure proprio, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale che comprende il danno morale subito dai congiunti inteso come patema d'animo, stato di angoscia transeunte o sofferenza morale prolungata ed il danno da morte iure proprio - danno esistenziale o danno da perdita del rapporto parentale derivante dalle sofferenze subite per aver perso una persona cara a causa della responsabilità medica ed in considerazione del fatto che l'evento estingue contemporaneamente il bene- vita della vittima ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, così suddiviso: € 173.000,00, importo comprensivo della personalizzazione del danno calcolata al 20%, in favore dell'attrice nella qualità di CP_1 coniuge superstite ed erede del defunto € 173.000,00, importo comprensivo della Persona_2
personalizzazione del danno calcolata al 20%, in favore dell'attrice nella qualità di CP_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore figlio ed erede del Persona_1 defunto € 173.00,00, importo comprensivo della personalizzazione del danno Persona_2 calcolata al 20%, in favore dell'attore nella qualità di figlio ed erede del defunto Controparte_2
oltre al pagamento della somma che si risulterà di giustizia a titolo di danno da Persona_2 perdita di chance che, nel caso di specie, spetta, iure hereditatis, agli attori nella loro rispettiva qualità di eredi legittimi del defunto ed oltre, ancora, al pagamento del danno Persona_2 patrimoniale che risulterà di giustizia e sulla scorta dell'espletanda CTU tecnico contabile, per tutti
i motivi illustrati in premessa, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche calcolata sulla base delle espletande CTU ed oltre, infine, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”.
Si è costituita l convenuta, eccependo la correttezza e tempestività dell'intervento CP_3
dei sanitari intervenuti, la cui condotta in alcun modo poteva porsi in connessione causale col decesso della vittima, giunto in pronto soccorso già cadavere.
Più nel dettaglio, ha evidenziato la fallacia della ricostruzione eventistica formulata da parte attrice, non risultando provato che il paziente fosse giunto in condizioni di vitalità al momento dell'accesso presso la struttura ospedaliera.
Ha, all'uopo, dedotto che, come anche rilevato dal Dott. (CT del PM Per_3 nell'espletato procedimento penale), la Dott.ssa in forza all di Per_4 Pt_1 CP_3
ebbe ad apprezzare tempestivamente (proprio nella shock room) l'assenza dei parametri vitali, avviando conseguentemente la successiva attività rianimatoria con lo specialista di turno.
Ha giustificato, infine, la discrepanza degli orari di intervento delle manovre rianimatorie e quelli di registrazione in cartella sulla scorta della diacronia tra effettuazione delle attività diagnostiche e terapeutiche ed annotazione telematica degli incombenti nella cartella clinica, tipica dei reparti di urgenza ove giungono pazienti in imminente pericolo di vita.
Espletata prova orale e ctu medico legale, la causa viene per la decisione.
Tanto chiarito, per quanto attiene poi agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, vengono in rilievo i più recenti approdi della Corte di Cassazione, che hanno apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., S.U. 13533/2001, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, gravando viceversa sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Orbene, le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto "ANità"), nel riprendere il principio di diritto già enunciato con la sentenza n.
18392/2017, affermano che "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione".
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente-creditore l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute;
diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto "che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011,
n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione".
Sicché, "la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento".
Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223
c.c. In termini di riparto dell'onere della prova, il precipitato dell'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento è che grava sul creditore la prova della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento (nel quale è inglobata la causalità materiale) secondo quanto costantemente ribadito a partire dalla già richiamate Sezioni Unite, 30.10.2001, n.
13533.
Purtuttavia, la Suprema Corte, con i recenti interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, "la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate". Ciò poiché "se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato". Conseguentemente,
"dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non
l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto".
Sicchè l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno- evento il quale, attenendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento.
Detto altrimenti, "la violazione delle regole di diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento, poiché l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti nella violazione delle leges artis e possono avere una diversa eziologia".
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico. La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore. In sostanza, il creditore di prestazione professionale, che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare.
Chiariscono le pronunce di AN RT che "una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle".
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare
è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
In conclusione, ove, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che non vedrà respinte le sue istanze risarcitorie. Ove, viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne. Passando al merito della vertenza, occorre porre a fondamento della decisione le risultanze medico legali emerse nelle sedi peritali che si sono occupate della vicenda di
. Persona_2
Invero, la condotta dei sanitari è stata vagliata, anzitutto, nel processo penale mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, prodotta in atti dagli attori nonché, nel presente giudizio, mediante la CTU medico legale svolta dai dottori , medico legale, e Persona_5
, specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. Persona_6
La complessità della vicenda medica de qua impone, infatti, di ricostruire i fatti di causa in modo approfondito e sulla base di tutte le valutazioni medico legali che sono intervenute ad esame della vicenda, cosicché da evitare una ricostruzione parziaria dei fatti.
Deve chiarirsi, innanzitutto, che parte attrice addebita all'azienda convenuta un ritardo di circa venti minuti nel trattamento del paziente, ritenendo che un tempestivo approccio terapeutico avrebbe consentito di evitare la morte o quanto meno aumentato le chance di superare l'evento cardiogeno occorsogli.
Alla tesi attorea, che poggia sulla prospettata vitalità del paziente al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, si contrappone la difesa dell della non imputabilità CP_3
dell'evento mortale al ritardo addebitato, per essere giunto presso il Persona_2
reparto già in arresto cardiorespiratorio.
Gli istanti assumono, quindi, l'omessa esecuzione di esami strumentali (come ECG) e di adeguate manovre rianimatorie nonché di un intervento di riperfusione del paziente, utile ad aumentare le chance di sopravvivenza.
Deve premettersi che non v'è certezza in ordine alle condizioni cliniche pregresse del paziente (che, peraltro, nella ricostruzione effettuata in sede penale, sulla scorta di quanto dichiarato al personale volontario nel corso del trasporto proprio dal avrebbe Per_2 avuto un precedente infarto) né in ordine alle cause della morte, in assenza del dato autoptico, non espletato.
La ricostruzione del reale iter degli eventi non è risultata agevole anche in relazione alle molteplici incongruità tanto nella registrazione degli orari di partenza ed arrivo in Pronto
Soccorso dell'ambulanza che ha trasportato il paziente, quanto di quelli di avvio delle procedure di diagnosi e rianimazione.
Non pare verosimile, innanzitutto, l'orario di arrivo del paziente in pronto soccorso risultante dalla scheda compilata dal personale del 118, ovvero le ore 12.50, atteso che la partenza dal parcheggio del di Zumpano risulta avvenuta alle ore 12.48, per cui Parte_2
è improbabile che l'ambulanza abbia percorso la distanza che separa il punto di partenza dal PS (poco più di 5 Km) in soli 2 minuti (come chiarito dagli ausiliari, invero, “tale distanza viene percorsa in media in 10 minuti (secondo i dati forniti da Google Maps), pur tenendo conto del fatto che un'ambulanza, come qualunque altro mezzo di soccorso, ha la precedenza nella percorrenza delle strade”).
A ciò si aggiunga che nel verbale di Pronto soccorso l'orario di ingresso risulta indicato nelle h. 12.59, orario ampiamente compatibile con i tempi di percorrenza dal punto di prelievo del paziente e la sede del locale pronto soccorso.
In relazione alle condizioni del paziente, deve evidenziarsi che la tesi attorea è che il fosse giunto in Ps in stato di piena coscienza e che rispondesse agli stimoli Per_2
verbali.
I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, in realtà, hanno reso dichiarazioni contrastanti:
, operatore della “Nuova Croce Azzurra” ha confermato che il Testimone_1 Per_2 avesse battito presente, ma non che avesse interagito con il personale volontario, atteso che era in stato di “semi coscienza”.
Il teste ha dichiarato che “il paziente era responsivo agli stimoli verbali e lo Testimone_2 abbiamo consegnato in tali condizioni al personale medico”.
Ad ogni modo, nell'ambito del procedimento penale, il primo aveva descritto un decadimento dello stato di coscienza del paziente proprio all'arrivo in pronto soccorso, tanto che in Centrale operativa risultava registrata “perdita di coscienza e sudorazione”.
Appare, d'altra parte, impropria la dicitura “giunto cadavere” riportata nella modalità di dimissione del verbale di PS atteso che, considerate le manovre rianimatorie poste in essere, queste ultime non avrebbero avuto alcun senso su un soggetto già deceduto.
Sul punto, gli ausiliari hanno chiarito che la somministrazione in vena di farmaci (nel caso specifico adrenalina e atropina) sarebbe stata quanto meno complessa in un soggetto deceduto, in assenza di circolo, il che esclude che i sanitari del Pronto Soccorso abbiano compiuto manovre rianimatore su un soggetto già deceduto.
Ed ancora, con riguardo ai tempi di presa in carico del paziente, di richiesta della consulenza rianimatoria e di inizio della procedura, deve evidenziarsi che dalla cartella clinica risulta eseguita l'anamnesi alle h 13.12) con la seguente annotazione “: paziente arrivato in arresto, in ambulanza con solo i volontari. Midriasi fissa. PA non rilevabile, FC non rilevabile. Lamentava, a detta della moglie e dei volontari dolore toracico e sudorazione profusa. EO
(h 13.12): midriasi fissa, PA non rilevabile, FC non rilevabile, è stato eseguito ECG che mostrava asistolia.”
Segue l'ulteriore annotazione: “H 13.14 [corretto a penna “h 13.00]: consulenza anestesiologica generale: pz in arresto cardio-respiratorio. Midriasi fissa areagente, cianosi lieve periferica. Assenza di circolo. Si procede a RCP, somministrazione di atropina ev 1 fl + 1 fl di adrenalina. Si prosegue con RCP senza risultati validi. Si somministra 1 fl di atropina + adrenalina
1 fl. Dopo circa 30 min senza ripresa dell'attività cardiaca con ECG piatto si constata il decesso [h
13.30]. Dimissione (h 14.06), modalità di dimissione: giunto cadavere”.
Ebbene, con riguardo all'efficacia di atto pubblico fino a querela di falso della cartella clinica, deve premettersi che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o dell'esame di determinati documenti (Cassazione civile sez. VI - 21/10/2022, n. 31107).
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno, dunque, natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt.
2699 e s.s. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, n. 25568).
Nella specie, nondimeno, non può ritenersi munita di fede privilegiata l'annotazione dell'orario della manovra rianimatoria, atteso che lo stesso risulta corretto a penna, onde retrodatare l'incombente di 13 minuti, con cancellazione della trascrizione sottostante, tuttavia senza che siano visibili data, timbro ed indicazione del soggetto che ha modificato il contenuto.
L'impossibilità di ricostruzione della scala del tempo degli interventi del personale ospedaliero, stante l'interpolazione del documento, non consente dunque di formulare un giudizio positivo sul rispetto da parte dei sanitari dell'ente convenuto dei doveri di qualificata diligenza professionale richiesta ex artt. 1174 e 2236 c.c. A ciò si aggiunga che l'azienda convenuta ha allegato una, per così dire, “fisiologica” discrasia tra il momento della somministrazione dell'attività terapeutica e quello della relativa registrazione in cartella, senza tuttavia documentare le ragioni di ordine tecnico a sostegno della necessità di una correzione postuma dell'orario né formulare alcuna istanza istruttoria a dimostrazione del dedotto ordine cronologico degli eventi.
L'ente convenuto, soggetto cui è indefettibilmente demandato l'obbligo di regolare tenuta della cartella clinica e di tutta la correlata documentazione medica, non ha assolto, quindi, al proprio compito.
A ciò si aggiunga che elementi di riscontro significativi avrebbero potuto ricavarsi dalla produzione dell'ECG eseguito sul con verosimile indicazione dell'esatto orario Per_2 del tracciato, e tuttavia non prodotto nel corso dell'istruttoria da parte dell che CP_3 ne aveva offerto l'ostensione nel corso del contraddittorio tecnico, come evidenziato dai consulenti nominati dalla scrivente (sul punto, si tenga che presente che “L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. Non in modo automatico, però: affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere, è necessario che: (a) l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella;
(b) il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, così la sentenza capostipite, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 12103 del 13/09/2000, Rv. 540146; in seguito, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10060 del 27/04/2010, Rv. 612606; Sez. 3, Sentenza n.
12273 del 05/07/2004, Rv. 574125)” (Cass. n. 12218/2015).
Dovendo, quindi, assumersi gli orari indicati in cartella – senza la successiva interpolazione - la ricostruzione più verosimile degli eventi, per come condivisibilmente ricostruita dai CCTTUU, è che il soggetto sia giunto presso il PS alle 12.59 e che la valutazione del paziente sia avvenuta alle 13.12 e la consulenza rianimatoria alle 13.14.
Appare altresì plausibile ritenere che le già precarie condizioni cliniche del siano Per_2 precipitate al suo ingresso in PS (h 12.59), per come riferito dagli infermieri dell'ambulanza, il che spiega la richiesta di intervento del rianimatore e le manovre di emergenza poste in essere.
Rispetto a tale situazione, in assenza di riferimenti clinici obiettivi (esame obiettivo, rilevamento dei parametri vitali) né strumentali (ECG) che diano conto dell'effettiva evoluzione degli eventi, si può affermare che si sia realizzato un ritardo nella gestione dell'arresto cardiaco (appunto 13-15 min), in cui non è stata documentata dall'Azienda convenuta l'esecuzione di alcuna attività diagnostica e terapeutica.
Ciò posto, per quanto concerne il nesso di causalità materiale tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del de cuius, la ctu espletata in sede penale tanto la perizia svolta nel corso del giudizio sono concordi nel ritenere che non sia possibile stabilire, secondo il criterio di regolarità causale proprio del giudizio civile, se il de cuius sarebbe sopravvissuto qualora fosse stato adeguatamente trattato.
La non sussistenza del nesso causale è giustificata dall'impossibilità di accertare l'effettiva causa di morte, dato che non è stata eseguita alcuna autopsia o riscontro diagnostico sul corpo, nonché in ragione dell'obiettiva gravità delle condizioni cliniche del Per_2 considerata l'alta percentuale di mortalità in caso di evento cardiogeno ed il fatto che l'esordio della sintomatologia era comparso circa due ore prima del prelievo del paziente da parte del personale del 118, avvenuto, per ragioni che esulano dalla responsabilità dell'Azienda convenuta, in significativo ritardo rispetto all'esordio dell'evento acuto.
In definitiva, per le considerazioni espresse, deve escludersi che il decesso del paziente sia stato cagionato dalle condotte dei sanitari che l'ebbero in cura, in quanto il nesso di causalità tra la condotta descritta ed il decesso del paziente non soddisfa la regola ermeneutica del c.d. “più probabile che non”.
Ebbene, la mancanza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento morte, conduce necessariamente al rigetto della domanda risarcitoria inerente il danno azionato iure proprio per la perdita parentale.
Ed invero, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, gli attori hanno chiesto il risarcimento tout court del danno da perdita del rapporto parentale, non proponendo, neppure in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance della prosecuzione del rapporto parentale.
Sul punto, si tenga presente che l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'inammissibilità della domanda di risarcimento della perdita di chance di sopravvivenza formulata per la prima volta in grado di appello (v. da ultimo Cass n. 37740 del 23.12.2022; Cass. n. 25886 del 2.9.2022).
Tali principi valgono a fortiori anche con riferimento alla domanda di ristoro della perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno da privazione della chance di conseguire il risultato sperato – costituito nel caso di specie dal godimento del rapporto parentale – deve essere proposta esplicitamente, non potendosi ritenere implicita nella domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Tale posta di danno deve, infatti, ritenersi distinta rispetto a quella, astrattamente invocabile nel caso di specie, del danno spettante iure proprio ai familiari del congiunto e costituito dalla privazione della possibilità di godere dei futuri anni di sopravvivenza del proprio familiare che la corretta diagnosi e terapia avrebbero potuto garantire.
Né tale entità patrimoniale può ritenersi inclusa nella domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza del congiunto, trattandosi di situazioni giuridiche distinte facenti capo a soggetti diversi: la prima è una posta risarcitoria spettante iure proprio ai parenti del familiare deceduto avente ad oggetto la perdita della possibilità di fruire del rapporto parentale, la seconda invece sorge direttamente in capo al de cuius e ha ad oggetto la privazione della possibilità di guarigione.
Emerge, in definitiva, la necessità di verificare la ricorrenza di una diversa ed autonoma posta risarcitoria, maturatasi nella sfera del paziente prima del decesso, e trasmessa agli odierni attori, familiari, iure hereditario: la perdita della chance di sopravvivenza.
Orbene, appare opportuno, a questo punto, tracciare le coordinate ermeneutiche cui sono faticosamente approdate la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sulla tematica.
Efficacemente, illustri autori hanno definito la chance quale misura dell'ignoranza: il concetto di chance si lega all'idea della possibilità, dell'incertezza; tale incertezza strutturale dell'evento pregiudizievole è l'essenza della fenomenologia della chance.
L'etimologia stessa del sostantivo francese deriva dal latino cadentia, ossia “caduta”, evocando la caduta dei dadi.
Traslando nel sistema giuridico tali riflessioni, il risarcimento del danno da perdita di chance è un istituto di creazione giurisprudenziale: invero, è la giurisprudenza francese che riconosce per la prima volta la “perte d'une chance de guerison” (Corte d'Appello di
Grenoble, sent. 24.10.1962).
Poco più tardi, anche la Corte di Cassazione italiana (sent. 14.12.1965) riconosce l'esigenza di garantire tutela alla situazione giuridica soggettiva relativa alla perdita della possibilità in campo sanitario, in quanto “se non è certo che la colpa è stata la causa del decesso, nondimeno essa lo ha privato di una possibilità di sopravvivenza” di talché “si può lamentare un danno per il solo fatto che esisteva una possibilità e che essa è stata perduta”.
Il terreno su cui in un primo momento si sviluppano tali riflessioni appartiene tuttavia al campo giuslavoristico: si discorre di perdita della possibilità di ottenere un guadagno futuro (Cass. n. 6906/1983 e n. 6506/1985) quale, ad esempio, il ristoro della perdita della possibilità di partecipare ad un concorso: si parla di chance patrimoniale, o di chance pretensiva, o di interesse legittimo di diritto privato, evidentemente mutuando il linguaggio amministrativo.
Tuttavia, tale nozione, così come delineata dalla giurisprudenza dell'epoca, presenta il limite di far partecipare il concetto di chance all'elemento del nesso causale, andando a ricercare nell'eziologia del danno la ricorrenza della chance medesima.
Diversamente, in tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità non solo ha segnato il passaggio dalla materia del lavoro a quello della responsabilità sanitaria (con la storica pronuncia Cass. n. 4400/2005) ma ha altresì fortemente riconosciuto autonomia ontologica alla chance, oltre a svincolarla dall'elemento patrimoniale: si approda alla chance non patrimoniale, non pretensiva, facente parte dell'insieme delle situazioni giuridiche soggettive attive di cui è titolare la persona, come tale risarcibile, sia pure ove espressamente richiesto nel rispetto delle preclusioni di legge (Cass. n. 21245/2012).
La chance non patrimoniale, tuttavia, non preesiste nella sfera giuridica del soggetto prima dell'intervento del sanitario, bensì sorge nel momento stesso in cui è frustrata, per effetto della presa in carico da parte del professionista, il quale, assumendo l'obbligo di eseguire la prestazione con diligenza crea un'aspettativa, che, se tradita secondo i criteri che si andranno ad analizzare, diviene perdita di chance.
La Suprema Corte ha infatti statuito: “in materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni parentali conseguenti al decesso di un congiunto, avvenuto a causa di errori diagnostici che ritardarono di oltre due anni la diagnosi di un tumore polmonare, in quanto la Corte territoriale aveva escluso che l'inadempimento dei sanitari avesse ridotto la "chance" di guarigione del paziente, sul rilievo che la morte si sarebbe comunque verificata, omettendo così di identificare correttamente l'evento di danno nella perdita anticipata della vita nella peggiore qualità della stessa)” (Cass. n. 5641/2018).
Per la medesima pronuncia: “il c.d. "modello patrimonialistico", che storicamente ha costituito il riferimento teorico della evoluzione giurisprudenziale in tema di perdita di
"chance", mal si concilia con la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore sul piano non patrimoniale;
la "chance" patrimoniale, infatti, presenta i connotati dell'interesse pretensivo (mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa), e cioè postula la preesistenza di un "quid" su cui sia andata ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa, mentre la chance "non pretensiva", pur essendo anch'essa rappresentata, sul piano funzionale, dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente (segnatamente nel sistema della responsabilità sanitaria), è morfologicamente diversa dalla prima, in quanto si innesta su una preesistente situazione sfavorevole (cioè patologica), rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un "quid" inteso come preesistenza positiva. Ne consegue che, in sede risarcitoria, il giudice di merito deve inevitabilmente tener conto di tale diversità, sia pure sul piano strettamente equitativo, ai fini della liquidazione del danno” (Cass. n. 5641/2018).
Sicché, “in caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” (Cass.
n. 5641/2018).
In particolare, con la citata pronuncia i giudici di legittimità hanno formulato cinque ipotesi:
a) La condotta colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte: saranno risarciti il danno biologico al paziente ed eventualmente il danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
b) La condotta colposa ha cagionato una significativa riduzione della durata della vita: il sanitario sarà chiamato a rispondere del danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, poiché è assodato con certezza – o rilevante probabilità – che il danneggiato ha vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
c) La condotta del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, incidendo sulla sola qualità ed organizzazione della vita (es. mancato ricorso a cure palliative): il danno – che non equivale a perdita di chance – sarà parametrato a tale diversa e peggiore qualità della vita;
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: ciò impedisce qualsiasi risarcimento;
e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto;
le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale incertezza eventistica – la chance perduta - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, se provato il nesso causale (“più probabile che non”) tra la condotta e l'evento incerto, nella sua dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Da ultimo, la Suprema Corte si pone nel solco della giurisprudenza richiamata, affermando: “in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici)” (Cass. n. 28993/2019).
Pertanto, ricondotta la perdita di chance nella nozione di danno, e per tale intendendosi la perdita di un'effettiva e concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato utile – vivere più a lungo o con una qualità della vita migliore (evento dannoso)
-ove accertato il nesso causale tra condotta negligente del medico (secondo il criterio del
“più probabile che non”) e il detto evento dannoso (la possibilità di un miglior risultato), allora dovrà essere risarcita, in via equitativa, la perdita di chance.
Senonché, in medicina legale la “riduzione di chance” rappresenta un parametro meramente statistico, finalizzato ad indicare il numero di possibilità (sottratte) di avere un determinato risultato, a seconda del momento in cui la malattia avrebbe dovuto essere diagnosticata o trattata o gestita con modalità differenti.
Si passa, dunque, all'esame del caso concreto.
In relazione all'incidenza di tale ritardo sulle chance di sopravvivenza del i Per_2
dottori e hanno evidenziato che, avuto riguardo alle linee guida Per_5 Per_6
coeve agli eventi, le manovre compiute di valutazione diagnostica e rianimazione siano state corrette, ma ritardate di 13 minuti, il che ha deprivato il paziente di una chance di sopravvivenza compresa tra il 5 ed il 17 %.
Ebbene, nella specie, ad avviso di chi scrive deve essere effettuata una media tra tali valori percentuali, stante l'incertezza in relazione alle condizioni del paziente all'ingresso in Ps ed il fatto che dell'ECG eseguito, che attestava l'assenza di ritmo defibrillabile, non è stato documentato l'orario di esecuzione, il che impone di escludere l'ipotesi più sfavorevole, riduttiva della percentuale di sopravvivenza: coerentemente deve affermarsi che le condotte di mancato intervento immediato dei sanitari, benché pacificamente non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia deprivato il paziente della chance di sopravvivenza determinata nell'11 %.
Passando, a questo punto al risarcimento del danno, dovrà riconoscersi agli attori, coniuge e figli di , il danno patito dalla vittima primaria dell'illecito, in termini, Persona_2
appunto di perdita della chance di sopravvivenza, da liquidarsi impiegando parametri di natura equitativa, ancorati tuttavia a criteri tabellari.
In assenza di specifiche allegazioni e posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, il collegio ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, in linea con parte della giurisprudenza di merito e rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che pare più aderente al caso concreto:
a) si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%;
b) si divide tale somma per il numero di anni della vittima;
c) si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) si calcola sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta.
Assumendo quale base la Tabella di Milano, nella sua ultima versione, i cui parametri si ritengono congrui per la liquidazione del danno biologico (cfr. 7770/2021, 26300/2021,
10579/2021, 11719/2021, 33005/2021 che, di contro, hanno rilevato maggiore congruità delle tabelle con il sistema a punti, applicato con i dovuti correttivi, in uso al Tribunale di
Roma, ma in particolare per il danno parentale, si veda anche Cass. civ., sez. III, 18 maggio
2022, n. 15924) e applicando il su indicato metodo di calcolo, tenuto conto dell'età di al momento del decesso, anni 49, ed applicando il punto percentuale Persona_2
previsto per il solo danno biologico per il caso di una invalidità del 100%, si determina in
€ 727.989,00, l' importo dovuto a titolo di invalidità permanente al 100%; stimato il periodo di durata di vita ulteriore di cui avrebbe beneficiato il de cuius in caso di corretto adempimento dell'obbligazione dei sanitari in circa 31 anni – sulla base delle rilevazioni
Istat dell'aspettativa di vita media pari a circa 80 anni – si ottiene l'importo di € 460.564,21
(€ 727.989,00/49 = € 14.856,91 giornaliero x 31 anni = € 460.564,21); applicata la percentuale di possibilità di sopravvivenza dell'11%, si ottiene l'importo finale di € 41.869,47 corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis per la perdita di chance di sopravvivenza del defunto.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (gennaio 2017) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Tenuto conto del significativo scarto tra il quantum domandato e quello accordato, le spese di lite debbono essere per metà compensate e per la residua metà gravare sull CP_3
convenuta, rimasta soccombente.
Gli oneri di CTU, già liquidati con decreto del 30.9.2024, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna l RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore
[...]
di parte attrice, della somma di euro 41.869,47, oltre ad interessi come indicato in parte motiva;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna l RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione della residua
[...]
metà in favore di parte attrice, liquidandola in euro 3.808,00 per compensi ed euro 620,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosene anticipatario;
3. pone definitivamente gli oneri di CTU a carico della convenuta.
Cosenza, 25.2.2025 Il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3809/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
18.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: responsabilità professionale in ambito sanitario tra
in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul CP_1
figlio minore e eredi legittimi del Persona_1 Controparte_2
defunto , rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Filice, per mandato Persona_2
in atti;
attori
e
, con sede in Via AN RT, C.f. / RO CP_3
P. VA , in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, Dott. Dott. elettivamente domiciliato in Viale Controparte_4 CP_3 della Repubblica n. 311, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Annibale Larocca, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, nella dichiarata qualità di eredi legittimi di , hanno adito Persona_2
l'intestato Tribunale convenendo in giudizio l per ivi RO sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del de cuius, e segnatamente per aver ritardato di circa venti minuti le manovre diagnostiche, nonché quelle terapeutiche di stabilizzazione e rianimazione del paziente, colto da grave malore, dolore toracico ed al braccio, sintomatologia chiaramente suggestiva di un infarto, così facendo sfumare ogni chance di sopravvivenza in capo al . Per_2
Alla luce di tale colposa, intempestiva, gestione dell'iter diagnostico-terapeutico da parte dei sanitari in forza presso l'anzidetto nosocomio, gli attori, hanno così concluso: “A)
Voglia il Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis rejectis, accogliere la domanda degli attori e per l'effetto condannare l in persona del legale RO rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni in favore degli stessi per il mancato raggiungimento del risultato sperato e causalmente collegato all'imperizia e negligenza descritta in narrativa, nonché quello riferito alla perdita di chance di sopravvivenza o di guarigione del sig. sempre causalmente collegato all'imperizia e negligenza sopra descritta;
B) Persona_2
Conseguentemente, Voglia il Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis rejectis, condannare, l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al RO pagamento, in favore degli attori, della somma di € 519.000,00, iure proprio, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale che comprende il danno morale subito dai congiunti inteso come patema d'animo, stato di angoscia transeunte o sofferenza morale prolungata ed il danno da morte iure proprio - danno esistenziale o danno da perdita del rapporto parentale derivante dalle sofferenze subite per aver perso una persona cara a causa della responsabilità medica ed in considerazione del fatto che l'evento estingue contemporaneamente il bene- vita della vittima ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, così suddiviso: € 173.000,00, importo comprensivo della personalizzazione del danno calcolata al 20%, in favore dell'attrice nella qualità di CP_1 coniuge superstite ed erede del defunto € 173.000,00, importo comprensivo della Persona_2
personalizzazione del danno calcolata al 20%, in favore dell'attrice nella qualità di CP_1 genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore figlio ed erede del Persona_1 defunto € 173.00,00, importo comprensivo della personalizzazione del danno Persona_2 calcolata al 20%, in favore dell'attore nella qualità di figlio ed erede del defunto Controparte_2
oltre al pagamento della somma che si risulterà di giustizia a titolo di danno da Persona_2 perdita di chance che, nel caso di specie, spetta, iure hereditatis, agli attori nella loro rispettiva qualità di eredi legittimi del defunto ed oltre, ancora, al pagamento del danno Persona_2 patrimoniale che risulterà di giustizia e sulla scorta dell'espletanda CTU tecnico contabile, per tutti
i motivi illustrati in premessa, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche calcolata sulla base delle espletande CTU ed oltre, infine, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”.
Si è costituita l convenuta, eccependo la correttezza e tempestività dell'intervento CP_3
dei sanitari intervenuti, la cui condotta in alcun modo poteva porsi in connessione causale col decesso della vittima, giunto in pronto soccorso già cadavere.
Più nel dettaglio, ha evidenziato la fallacia della ricostruzione eventistica formulata da parte attrice, non risultando provato che il paziente fosse giunto in condizioni di vitalità al momento dell'accesso presso la struttura ospedaliera.
Ha, all'uopo, dedotto che, come anche rilevato dal Dott. (CT del PM Per_3 nell'espletato procedimento penale), la Dott.ssa in forza all di Per_4 Pt_1 CP_3
ebbe ad apprezzare tempestivamente (proprio nella shock room) l'assenza dei parametri vitali, avviando conseguentemente la successiva attività rianimatoria con lo specialista di turno.
Ha giustificato, infine, la discrepanza degli orari di intervento delle manovre rianimatorie e quelli di registrazione in cartella sulla scorta della diacronia tra effettuazione delle attività diagnostiche e terapeutiche ed annotazione telematica degli incombenti nella cartella clinica, tipica dei reparti di urgenza ove giungono pazienti in imminente pericolo di vita.
Espletata prova orale e ctu medico legale, la causa viene per la decisione.
Tanto chiarito, per quanto attiene poi agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, vengono in rilievo i più recenti approdi della Corte di Cassazione, che hanno apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., S.U. 13533/2001, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, gravando viceversa sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa. Orbene, le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto "ANità"), nel riprendere il principio di diritto già enunciato con la sentenza n.
18392/2017, affermano che "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione".
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente-creditore l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute;
diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto "che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011,
n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione".
Sicché, "la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento".
Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223
c.c. In termini di riparto dell'onere della prova, il precipitato dell'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento è che grava sul creditore la prova della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento (nel quale è inglobata la causalità materiale) secondo quanto costantemente ribadito a partire dalla già richiamate Sezioni Unite, 30.10.2001, n.
13533.
Purtuttavia, la Suprema Corte, con i recenti interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, "la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate". Ciò poiché "se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato". Conseguentemente,
"dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non
l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto".
Sicchè l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno- evento il quale, attenendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento.
Detto altrimenti, "la violazione delle regole di diligenza professionale non ha un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento, poiché l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti nella violazione delle leges artis e possono avere una diversa eziologia".
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico. La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore. In sostanza, il creditore di prestazione professionale, che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare.
Chiariscono le pronunce di AN RT che "una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle".
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare
è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
In conclusione, ove, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che non vedrà respinte le sue istanze risarcitorie. Ove, viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne. Passando al merito della vertenza, occorre porre a fondamento della decisione le risultanze medico legali emerse nelle sedi peritali che si sono occupate della vicenda di
. Persona_2
Invero, la condotta dei sanitari è stata vagliata, anzitutto, nel processo penale mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, prodotta in atti dagli attori nonché, nel presente giudizio, mediante la CTU medico legale svolta dai dottori , medico legale, e Persona_5
, specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare. Persona_6
La complessità della vicenda medica de qua impone, infatti, di ricostruire i fatti di causa in modo approfondito e sulla base di tutte le valutazioni medico legali che sono intervenute ad esame della vicenda, cosicché da evitare una ricostruzione parziaria dei fatti.
Deve chiarirsi, innanzitutto, che parte attrice addebita all'azienda convenuta un ritardo di circa venti minuti nel trattamento del paziente, ritenendo che un tempestivo approccio terapeutico avrebbe consentito di evitare la morte o quanto meno aumentato le chance di superare l'evento cardiogeno occorsogli.
Alla tesi attorea, che poggia sulla prospettata vitalità del paziente al momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, si contrappone la difesa dell della non imputabilità CP_3
dell'evento mortale al ritardo addebitato, per essere giunto presso il Persona_2
reparto già in arresto cardiorespiratorio.
Gli istanti assumono, quindi, l'omessa esecuzione di esami strumentali (come ECG) e di adeguate manovre rianimatorie nonché di un intervento di riperfusione del paziente, utile ad aumentare le chance di sopravvivenza.
Deve premettersi che non v'è certezza in ordine alle condizioni cliniche pregresse del paziente (che, peraltro, nella ricostruzione effettuata in sede penale, sulla scorta di quanto dichiarato al personale volontario nel corso del trasporto proprio dal avrebbe Per_2 avuto un precedente infarto) né in ordine alle cause della morte, in assenza del dato autoptico, non espletato.
La ricostruzione del reale iter degli eventi non è risultata agevole anche in relazione alle molteplici incongruità tanto nella registrazione degli orari di partenza ed arrivo in Pronto
Soccorso dell'ambulanza che ha trasportato il paziente, quanto di quelli di avvio delle procedure di diagnosi e rianimazione.
Non pare verosimile, innanzitutto, l'orario di arrivo del paziente in pronto soccorso risultante dalla scheda compilata dal personale del 118, ovvero le ore 12.50, atteso che la partenza dal parcheggio del di Zumpano risulta avvenuta alle ore 12.48, per cui Parte_2
è improbabile che l'ambulanza abbia percorso la distanza che separa il punto di partenza dal PS (poco più di 5 Km) in soli 2 minuti (come chiarito dagli ausiliari, invero, “tale distanza viene percorsa in media in 10 minuti (secondo i dati forniti da Google Maps), pur tenendo conto del fatto che un'ambulanza, come qualunque altro mezzo di soccorso, ha la precedenza nella percorrenza delle strade”).
A ciò si aggiunga che nel verbale di Pronto soccorso l'orario di ingresso risulta indicato nelle h. 12.59, orario ampiamente compatibile con i tempi di percorrenza dal punto di prelievo del paziente e la sede del locale pronto soccorso.
In relazione alle condizioni del paziente, deve evidenziarsi che la tesi attorea è che il fosse giunto in Ps in stato di piena coscienza e che rispondesse agli stimoli Per_2
verbali.
I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, in realtà, hanno reso dichiarazioni contrastanti:
, operatore della “Nuova Croce Azzurra” ha confermato che il Testimone_1 Per_2 avesse battito presente, ma non che avesse interagito con il personale volontario, atteso che era in stato di “semi coscienza”.
Il teste ha dichiarato che “il paziente era responsivo agli stimoli verbali e lo Testimone_2 abbiamo consegnato in tali condizioni al personale medico”.
Ad ogni modo, nell'ambito del procedimento penale, il primo aveva descritto un decadimento dello stato di coscienza del paziente proprio all'arrivo in pronto soccorso, tanto che in Centrale operativa risultava registrata “perdita di coscienza e sudorazione”.
Appare, d'altra parte, impropria la dicitura “giunto cadavere” riportata nella modalità di dimissione del verbale di PS atteso che, considerate le manovre rianimatorie poste in essere, queste ultime non avrebbero avuto alcun senso su un soggetto già deceduto.
Sul punto, gli ausiliari hanno chiarito che la somministrazione in vena di farmaci (nel caso specifico adrenalina e atropina) sarebbe stata quanto meno complessa in un soggetto deceduto, in assenza di circolo, il che esclude che i sanitari del Pronto Soccorso abbiano compiuto manovre rianimatore su un soggetto già deceduto.
Ed ancora, con riguardo ai tempi di presa in carico del paziente, di richiesta della consulenza rianimatoria e di inizio della procedura, deve evidenziarsi che dalla cartella clinica risulta eseguita l'anamnesi alle h 13.12) con la seguente annotazione “: paziente arrivato in arresto, in ambulanza con solo i volontari. Midriasi fissa. PA non rilevabile, FC non rilevabile. Lamentava, a detta della moglie e dei volontari dolore toracico e sudorazione profusa. EO
(h 13.12): midriasi fissa, PA non rilevabile, FC non rilevabile, è stato eseguito ECG che mostrava asistolia.”
Segue l'ulteriore annotazione: “H 13.14 [corretto a penna “h 13.00]: consulenza anestesiologica generale: pz in arresto cardio-respiratorio. Midriasi fissa areagente, cianosi lieve periferica. Assenza di circolo. Si procede a RCP, somministrazione di atropina ev 1 fl + 1 fl di adrenalina. Si prosegue con RCP senza risultati validi. Si somministra 1 fl di atropina + adrenalina
1 fl. Dopo circa 30 min senza ripresa dell'attività cardiaca con ECG piatto si constata il decesso [h
13.30]. Dimissione (h 14.06), modalità di dimissione: giunto cadavere”.
Ebbene, con riguardo all'efficacia di atto pubblico fino a querela di falso della cartella clinica, deve premettersi che i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o dell'esame di determinati documenti (Cassazione civile sez. VI - 21/10/2022, n. 31107).
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno, dunque, natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt.
2699 e s.s. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, n. 25568).
Nella specie, nondimeno, non può ritenersi munita di fede privilegiata l'annotazione dell'orario della manovra rianimatoria, atteso che lo stesso risulta corretto a penna, onde retrodatare l'incombente di 13 minuti, con cancellazione della trascrizione sottostante, tuttavia senza che siano visibili data, timbro ed indicazione del soggetto che ha modificato il contenuto.
L'impossibilità di ricostruzione della scala del tempo degli interventi del personale ospedaliero, stante l'interpolazione del documento, non consente dunque di formulare un giudizio positivo sul rispetto da parte dei sanitari dell'ente convenuto dei doveri di qualificata diligenza professionale richiesta ex artt. 1174 e 2236 c.c. A ciò si aggiunga che l'azienda convenuta ha allegato una, per così dire, “fisiologica” discrasia tra il momento della somministrazione dell'attività terapeutica e quello della relativa registrazione in cartella, senza tuttavia documentare le ragioni di ordine tecnico a sostegno della necessità di una correzione postuma dell'orario né formulare alcuna istanza istruttoria a dimostrazione del dedotto ordine cronologico degli eventi.
L'ente convenuto, soggetto cui è indefettibilmente demandato l'obbligo di regolare tenuta della cartella clinica e di tutta la correlata documentazione medica, non ha assolto, quindi, al proprio compito.
A ciò si aggiunga che elementi di riscontro significativi avrebbero potuto ricavarsi dalla produzione dell'ECG eseguito sul con verosimile indicazione dell'esatto orario Per_2 del tracciato, e tuttavia non prodotto nel corso dell'istruttoria da parte dell che CP_3 ne aveva offerto l'ostensione nel corso del contraddittorio tecnico, come evidenziato dai consulenti nominati dalla scrivente (sul punto, si tenga che presente che “L'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. Non in modo automatico, però: affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere, è necessario che: (a) l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella;
(b) il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno, così la sentenza capostipite, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 12103 del 13/09/2000, Rv. 540146; in seguito, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 10060 del 27/04/2010, Rv. 612606; Sez. 3, Sentenza n.
12273 del 05/07/2004, Rv. 574125)” (Cass. n. 12218/2015).
Dovendo, quindi, assumersi gli orari indicati in cartella – senza la successiva interpolazione - la ricostruzione più verosimile degli eventi, per come condivisibilmente ricostruita dai CCTTUU, è che il soggetto sia giunto presso il PS alle 12.59 e che la valutazione del paziente sia avvenuta alle 13.12 e la consulenza rianimatoria alle 13.14.
Appare altresì plausibile ritenere che le già precarie condizioni cliniche del siano Per_2 precipitate al suo ingresso in PS (h 12.59), per come riferito dagli infermieri dell'ambulanza, il che spiega la richiesta di intervento del rianimatore e le manovre di emergenza poste in essere.
Rispetto a tale situazione, in assenza di riferimenti clinici obiettivi (esame obiettivo, rilevamento dei parametri vitali) né strumentali (ECG) che diano conto dell'effettiva evoluzione degli eventi, si può affermare che si sia realizzato un ritardo nella gestione dell'arresto cardiaco (appunto 13-15 min), in cui non è stata documentata dall'Azienda convenuta l'esecuzione di alcuna attività diagnostica e terapeutica.
Ciò posto, per quanto concerne il nesso di causalità materiale tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del de cuius, la ctu espletata in sede penale tanto la perizia svolta nel corso del giudizio sono concordi nel ritenere che non sia possibile stabilire, secondo il criterio di regolarità causale proprio del giudizio civile, se il de cuius sarebbe sopravvissuto qualora fosse stato adeguatamente trattato.
La non sussistenza del nesso causale è giustificata dall'impossibilità di accertare l'effettiva causa di morte, dato che non è stata eseguita alcuna autopsia o riscontro diagnostico sul corpo, nonché in ragione dell'obiettiva gravità delle condizioni cliniche del Per_2 considerata l'alta percentuale di mortalità in caso di evento cardiogeno ed il fatto che l'esordio della sintomatologia era comparso circa due ore prima del prelievo del paziente da parte del personale del 118, avvenuto, per ragioni che esulano dalla responsabilità dell'Azienda convenuta, in significativo ritardo rispetto all'esordio dell'evento acuto.
In definitiva, per le considerazioni espresse, deve escludersi che il decesso del paziente sia stato cagionato dalle condotte dei sanitari che l'ebbero in cura, in quanto il nesso di causalità tra la condotta descritta ed il decesso del paziente non soddisfa la regola ermeneutica del c.d. “più probabile che non”.
Ebbene, la mancanza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento morte, conduce necessariamente al rigetto della domanda risarcitoria inerente il danno azionato iure proprio per la perdita parentale.
Ed invero, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, gli attori hanno chiesto il risarcimento tout court del danno da perdita del rapporto parentale, non proponendo, neppure in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance della prosecuzione del rapporto parentale.
Sul punto, si tenga presente che l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'inammissibilità della domanda di risarcimento della perdita di chance di sopravvivenza formulata per la prima volta in grado di appello (v. da ultimo Cass n. 37740 del 23.12.2022; Cass. n. 25886 del 2.9.2022).
Tali principi valgono a fortiori anche con riferimento alla domanda di ristoro della perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno da privazione della chance di conseguire il risultato sperato – costituito nel caso di specie dal godimento del rapporto parentale – deve essere proposta esplicitamente, non potendosi ritenere implicita nella domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Tale posta di danno deve, infatti, ritenersi distinta rispetto a quella, astrattamente invocabile nel caso di specie, del danno spettante iure proprio ai familiari del congiunto e costituito dalla privazione della possibilità di godere dei futuri anni di sopravvivenza del proprio familiare che la corretta diagnosi e terapia avrebbero potuto garantire.
Né tale entità patrimoniale può ritenersi inclusa nella domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza del congiunto, trattandosi di situazioni giuridiche distinte facenti capo a soggetti diversi: la prima è una posta risarcitoria spettante iure proprio ai parenti del familiare deceduto avente ad oggetto la perdita della possibilità di fruire del rapporto parentale, la seconda invece sorge direttamente in capo al de cuius e ha ad oggetto la privazione della possibilità di guarigione.
Emerge, in definitiva, la necessità di verificare la ricorrenza di una diversa ed autonoma posta risarcitoria, maturatasi nella sfera del paziente prima del decesso, e trasmessa agli odierni attori, familiari, iure hereditario: la perdita della chance di sopravvivenza.
Orbene, appare opportuno, a questo punto, tracciare le coordinate ermeneutiche cui sono faticosamente approdate la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sulla tematica.
Efficacemente, illustri autori hanno definito la chance quale misura dell'ignoranza: il concetto di chance si lega all'idea della possibilità, dell'incertezza; tale incertezza strutturale dell'evento pregiudizievole è l'essenza della fenomenologia della chance.
L'etimologia stessa del sostantivo francese deriva dal latino cadentia, ossia “caduta”, evocando la caduta dei dadi.
Traslando nel sistema giuridico tali riflessioni, il risarcimento del danno da perdita di chance è un istituto di creazione giurisprudenziale: invero, è la giurisprudenza francese che riconosce per la prima volta la “perte d'une chance de guerison” (Corte d'Appello di
Grenoble, sent. 24.10.1962).
Poco più tardi, anche la Corte di Cassazione italiana (sent. 14.12.1965) riconosce l'esigenza di garantire tutela alla situazione giuridica soggettiva relativa alla perdita della possibilità in campo sanitario, in quanto “se non è certo che la colpa è stata la causa del decesso, nondimeno essa lo ha privato di una possibilità di sopravvivenza” di talché “si può lamentare un danno per il solo fatto che esisteva una possibilità e che essa è stata perduta”.
Il terreno su cui in un primo momento si sviluppano tali riflessioni appartiene tuttavia al campo giuslavoristico: si discorre di perdita della possibilità di ottenere un guadagno futuro (Cass. n. 6906/1983 e n. 6506/1985) quale, ad esempio, il ristoro della perdita della possibilità di partecipare ad un concorso: si parla di chance patrimoniale, o di chance pretensiva, o di interesse legittimo di diritto privato, evidentemente mutuando il linguaggio amministrativo.
Tuttavia, tale nozione, così come delineata dalla giurisprudenza dell'epoca, presenta il limite di far partecipare il concetto di chance all'elemento del nesso causale, andando a ricercare nell'eziologia del danno la ricorrenza della chance medesima.
Diversamente, in tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità non solo ha segnato il passaggio dalla materia del lavoro a quello della responsabilità sanitaria (con la storica pronuncia Cass. n. 4400/2005) ma ha altresì fortemente riconosciuto autonomia ontologica alla chance, oltre a svincolarla dall'elemento patrimoniale: si approda alla chance non patrimoniale, non pretensiva, facente parte dell'insieme delle situazioni giuridiche soggettive attive di cui è titolare la persona, come tale risarcibile, sia pure ove espressamente richiesto nel rispetto delle preclusioni di legge (Cass. n. 21245/2012).
La chance non patrimoniale, tuttavia, non preesiste nella sfera giuridica del soggetto prima dell'intervento del sanitario, bensì sorge nel momento stesso in cui è frustrata, per effetto della presa in carico da parte del professionista, il quale, assumendo l'obbligo di eseguire la prestazione con diligenza crea un'aspettativa, che, se tradita secondo i criteri che si andranno ad analizzare, diviene perdita di chance.
La Suprema Corte ha infatti statuito: “in materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni parentali conseguenti al decesso di un congiunto, avvenuto a causa di errori diagnostici che ritardarono di oltre due anni la diagnosi di un tumore polmonare, in quanto la Corte territoriale aveva escluso che l'inadempimento dei sanitari avesse ridotto la "chance" di guarigione del paziente, sul rilievo che la morte si sarebbe comunque verificata, omettendo così di identificare correttamente l'evento di danno nella perdita anticipata della vita nella peggiore qualità della stessa)” (Cass. n. 5641/2018).
Per la medesima pronuncia: “il c.d. "modello patrimonialistico", che storicamente ha costituito il riferimento teorico della evoluzione giurisprudenziale in tema di perdita di
"chance", mal si concilia con la perdita della possibilità di conseguire un risultato migliore sul piano non patrimoniale;
la "chance" patrimoniale, infatti, presenta i connotati dell'interesse pretensivo (mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa), e cioè postula la preesistenza di un "quid" su cui sia andata ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa, mentre la chance "non pretensiva", pur essendo anch'essa rappresentata, sul piano funzionale, dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente (segnatamente nel sistema della responsabilità sanitaria), è morfologicamente diversa dalla prima, in quanto si innesta su una preesistente situazione sfavorevole (cioè patologica), rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un "quid" inteso come preesistenza positiva. Ne consegue che, in sede risarcitoria, il giudice di merito deve inevitabilmente tener conto di tale diversità, sia pure sul piano strettamente equitativo, ai fini della liquidazione del danno” (Cass. n. 5641/2018).
Sicché, “in caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” (Cass.
n. 5641/2018).
In particolare, con la citata pronuncia i giudici di legittimità hanno formulato cinque ipotesi:
a) La condotta colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte: saranno risarciti il danno biologico al paziente ed eventualmente il danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari;
b) La condotta colposa ha cagionato una significativa riduzione della durata della vita: il sanitario sarà chiamato a rispondere del danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, poiché è assodato con certezza – o rilevante probabilità – che il danneggiato ha vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali;
c) La condotta del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, incidendo sulla sola qualità ed organizzazione della vita (es. mancato ricorso a cure palliative): il danno – che non equivale a perdita di chance – sarà parametrato a tale diversa e peggiore qualità della vita;
d) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: ciò impedisce qualsiasi risarcimento;
e) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto;
le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale incertezza eventistica – la chance perduta - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, se provato il nesso causale (“più probabile che non”) tra la condotta e l'evento incerto, nella sua dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Da ultimo, la Suprema Corte si pone nel solco della giurisprudenza richiamata, affermando: “in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici)” (Cass. n. 28993/2019).
Pertanto, ricondotta la perdita di chance nella nozione di danno, e per tale intendendosi la perdita di un'effettiva e concreta occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato utile – vivere più a lungo o con una qualità della vita migliore (evento dannoso)
-ove accertato il nesso causale tra condotta negligente del medico (secondo il criterio del
“più probabile che non”) e il detto evento dannoso (la possibilità di un miglior risultato), allora dovrà essere risarcita, in via equitativa, la perdita di chance.
Senonché, in medicina legale la “riduzione di chance” rappresenta un parametro meramente statistico, finalizzato ad indicare il numero di possibilità (sottratte) di avere un determinato risultato, a seconda del momento in cui la malattia avrebbe dovuto essere diagnosticata o trattata o gestita con modalità differenti.
Si passa, dunque, all'esame del caso concreto.
In relazione all'incidenza di tale ritardo sulle chance di sopravvivenza del i Per_2
dottori e hanno evidenziato che, avuto riguardo alle linee guida Per_5 Per_6
coeve agli eventi, le manovre compiute di valutazione diagnostica e rianimazione siano state corrette, ma ritardate di 13 minuti, il che ha deprivato il paziente di una chance di sopravvivenza compresa tra il 5 ed il 17 %.
Ebbene, nella specie, ad avviso di chi scrive deve essere effettuata una media tra tali valori percentuali, stante l'incertezza in relazione alle condizioni del paziente all'ingresso in Ps ed il fatto che dell'ECG eseguito, che attestava l'assenza di ritmo defibrillabile, non è stato documentato l'orario di esecuzione, il che impone di escludere l'ipotesi più sfavorevole, riduttiva della percentuale di sopravvivenza: coerentemente deve affermarsi che le condotte di mancato intervento immediato dei sanitari, benché pacificamente non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia deprivato il paziente della chance di sopravvivenza determinata nell'11 %.
Passando, a questo punto al risarcimento del danno, dovrà riconoscersi agli attori, coniuge e figli di , il danno patito dalla vittima primaria dell'illecito, in termini, Persona_2
appunto di perdita della chance di sopravvivenza, da liquidarsi impiegando parametri di natura equitativa, ancorati tuttavia a criteri tabellari.
In assenza di specifiche allegazioni e posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, il collegio ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, in linea con parte della giurisprudenza di merito e rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che pare più aderente al caso concreto:
a) si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%;
b) si divide tale somma per il numero di anni della vittima;
c) si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) si calcola sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta.
Assumendo quale base la Tabella di Milano, nella sua ultima versione, i cui parametri si ritengono congrui per la liquidazione del danno biologico (cfr. 7770/2021, 26300/2021,
10579/2021, 11719/2021, 33005/2021 che, di contro, hanno rilevato maggiore congruità delle tabelle con il sistema a punti, applicato con i dovuti correttivi, in uso al Tribunale di
Roma, ma in particolare per il danno parentale, si veda anche Cass. civ., sez. III, 18 maggio
2022, n. 15924) e applicando il su indicato metodo di calcolo, tenuto conto dell'età di al momento del decesso, anni 49, ed applicando il punto percentuale Persona_2
previsto per il solo danno biologico per il caso di una invalidità del 100%, si determina in
€ 727.989,00, l' importo dovuto a titolo di invalidità permanente al 100%; stimato il periodo di durata di vita ulteriore di cui avrebbe beneficiato il de cuius in caso di corretto adempimento dell'obbligazione dei sanitari in circa 31 anni – sulla base delle rilevazioni
Istat dell'aspettativa di vita media pari a circa 80 anni – si ottiene l'importo di € 460.564,21
(€ 727.989,00/49 = € 14.856,91 giornaliero x 31 anni = € 460.564,21); applicata la percentuale di possibilità di sopravvivenza dell'11%, si ottiene l'importo finale di € 41.869,47 corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis per la perdita di chance di sopravvivenza del defunto.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (gennaio 2017) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Tenuto conto del significativo scarto tra il quantum domandato e quello accordato, le spese di lite debbono essere per metà compensate e per la residua metà gravare sull CP_3
convenuta, rimasta soccombente.
Gli oneri di CTU, già liquidati con decreto del 30.9.2024, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna l RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore
[...]
di parte attrice, della somma di euro 41.869,47, oltre ad interessi come indicato in parte motiva;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna l RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione della residua
[...]
metà in favore di parte attrice, liquidandola in euro 3.808,00 per compensi ed euro 620,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosene anticipatario;
3. pone definitivamente gli oneri di CTU a carico della convenuta.
Cosenza, 25.2.2025 Il Giudice
Germana Maffei