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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 3020/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.7.2024 da
(cod.fisc. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SIMONE MATTEO FORGES DAVANZATI e ROBERTA CITTERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via E. Besana n. 2;
e da
(cod.fisc. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GUIDO MARIA RANZANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Magenta (MI), Via Mazenta n. 13;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Baveno, in data 14/09/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Baveno alla parte II, Serie A n.20, dell'anno 2002); separati consensualmente con sentenza n. 410/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 14.5.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Baveno in data 14 settembre 2002 fra e Parte_1 Parte_2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baveno atto n. 20,
[...]
pag. 1 di 3 p. II, serie A, anno 2002) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baveno le annotazioni di rito, nonché a quelli di Cisliano, MI, e di Milano in cui l'atto è stato parimenti trascritto;
2. spese legali integralmente compensate”.
Si precisa che, con note del 20.6.2025, le Parti hanno ulteriormente dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico tra loro in separata sede. Hanno, altresì, dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza divorzile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 410/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Baveno, in data Parte_2 Parte_1
14/09/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Baveno alla parte II, Serie A n.20, dell'anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 3020/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.7.2024 da
(cod.fisc. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SIMONE MATTEO FORGES DAVANZATI e ROBERTA CITTERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via E. Besana n. 2;
e da
(cod.fisc. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. GUIDO MARIA RANZANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Magenta (MI), Via Mazenta n. 13;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Baveno, in data 14/09/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Baveno alla parte II, Serie A n.20, dell'anno 2002); separati consensualmente con sentenza n. 410/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 14.5.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Baveno in data 14 settembre 2002 fra e Parte_1 Parte_2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Baveno atto n. 20,
[...]
pag. 1 di 3 p. II, serie A, anno 2002) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baveno le annotazioni di rito, nonché a quelli di Cisliano, MI, e di Milano in cui l'atto è stato parimenti trascritto;
2. spese legali integralmente compensate”.
Si precisa che, con note del 20.6.2025, le Parti hanno ulteriormente dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico tra loro in separata sede. Hanno, altresì, dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza divorzile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.7.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 410/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
pag. 2 di 3 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Baveno, in data Parte_2 Parte_1
14/09/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Baveno alla parte II, Serie A n.20, dell'anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 28.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3