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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2024, n. 14019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14019 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI TO SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale TO SA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore della Parte civile Poste Italiane S.p.a., Avvocata NI TA, che ha invocato l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, depositando nota spese. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14019 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 29/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 dicembre 2022 (motivazione depositata il successivo 8 aprile 2023), su appello del Pubblico ministero (così convertito ex art. 580 cod. proc. pen. l'originario ricorso per cassazione), in parziale riforma della pronuncia di condanna in primo grado, resa in sede di giudizio abbreviato, ha applicato a CI TO SA la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o impiego di cui all'art. 32 quinquies cod. pen.; ha altresì rigettato l'appello presentato dall'imputato, confermando la pena inflitta in primo grado (quattro anni di reclusione). 2. I fatti per quali CI ha riportato condanna riguardano: a) quattro episodi di peculato, relativi all'appropriazione - nella qualità di dipendente di Poste Italiane S.p.a. e quindi di incaricato di pubblico servizio, avendo in ragione di tale servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro di proprietà di SO AT e dei coniugi RT LU e ST IS, giacente sulla contabilità dell'Ufficio postale di Bergamo Centro - di somme di denaro (per complessivi quasi 209.000 euro) recate da buoni postali fruttiferi dematerializzati emessi da Poste ed intestati alle suindicate persone;
b) il delitto di cui agli artt. 494 e 61 n. 11 cod. pen., per essersi illegittimamente sostituito alla persona del RT, al fine di procurarsi un vantaggio, ovvero utilizzare liberamente la carta di debito bancoposta associata al conto corrente intestato al predetto, così inducendo in errore il funzionario addetto all'Ufficio Poste italiane Spa di Bergamo Centro, formando una richiesta di attivazione della suddetta carta di debito, facendola risultare come apparentemente sottoscritta dal RT, in realtà del tutto ignaro di tale richiesta. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso nei quale deduce tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge in relazione alla errata qualifica soggettiva pubblicistica e alla conseguente condanna per peculato. Al riguardo, evidenzia che la stessa sentenza impugnata dà atto di un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità circa la qualificazione giuridica dell'impiegato di Poste Italiane addetto ai servizi di Bancoposta, evidenziando che va privilegiata l'interpretazione (tra l'altro conforme al rispetto del principio di uguaglianza rispetto agli impiegati di istituti di credito addetti ai servizi di risparmio e investimento bancario, per i quali è pacifica l'assenza della qualificazione di incaricati di pubblico servizio) secondo cui, concernendo l'attività di Bancoposta servizi di natura privata, difetterebbe la qualifica pubblicistica. Nel caso di specie, inoltre, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale e la documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di primo grado evidenziano che CI svolgeva la funzione di "consulente", promotore finanziario (assimilabile in sostanza ad un libero professionista: godeva di ampia autonomia, riceveva "premi di produzione" etc.), di tal che difetterebbe anche un rapporto di impiego con Poste. 2 3.2. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della pronuncia di condanna relativa al delitto di cui all'art. 494 cod. pen., atteso che la condotta ascritta al CI integra la fattispecie di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto assorbente il reato ex art. 494 cod. pen. e che è stata oggetto di abrogazione e trasformazione in illecito civile. 3.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. 4.1. All'udienza del 6 dicembre 2023 il Collegio, ai sensi dell'art. 615 comma 1 cod. proc. pen., ha differito la deliberazione all'odierna udienza nella quale, svolta la camera di consiglio, è stato depositato il dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati - pacificamente realizzati dall'imputato - come peculato. 2. La sentenza impugnata ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'addetto ai servizi di Bancoposta, in ordine alle mansioni svolte dal predetto presso l'ufficio postale in relazione alle operazioni afferenti al risparmio postale. Sul punto, questa Sezione ha ritenuto che «integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica» (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018 - dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01; nello stesso senso, di recente, Sez. 6, n. 38310 del 04/07/2023, Costa, in corso di massimazione). 2.1. Tale qualificazione soggettiva è contestata dal ricorrente che evidenzia come l'attività relativa al risparmio postale non presenta differenze significative rispeti:o a quella del risparmio bancario i cui addetti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non possiedono qualifica pubblicistica. Al riguardo, invoca un differente indirizzo interpretativo di questa Sezione - da ultimo, sent. n. 18457 del 30/10/2014 - dep. 2015, Romano, Rv. 263359 - 01, secondo il quale «il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio;
con la conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo 3 integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile)». 3. Rileva il Collegio che nel caso in esam raem-è-rteeesse-F1-o-prencleze-pos,4-ziane--U2-4marito ai - • - • 3,-1. bige-ve>. l'eventuale riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato non sarebbe comunque sufficiente per ricondurre le condotte contestate (la cui realizzazione è, come detto, pacifica) alla fattispecie di peculato. Per l'integrazione di questo delitto, infatti, è necessario altresì che il possesso o la disponibilità del denaro altrui - di cui il soggetto agente si appropri - si fondi sulla "ragione del suo servizio". Sul punto - e in particolare sui criteri differenziali tra peculato e truffa aggravata dall'abuso di qualità - questa Sezione (sent. n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 01) ha precisato che «l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti). Tale principio è stato più recentemente confermato da Sez. 6, n. 38310 del 04/07/2023, Costa, cit., che ha ritenuto configurabile - non il peculato, ma - la truffa aggravata in relazione alla condotta di dipendente di Poste addetto al Bancoposta che induceva in modo fraudolento i risparmiatori a rinegoziare i titoli di cui aveva falsamente asserito la prossimità della scadenza e la conseguente perdita d'interessi, facendoseli consegnare ed acquisendone così il possesso a proprio favore. 3.2. Anche le condotte accertate a carico del CI risultano connotate da questo profilo decettivo. Invero, dalle sentenze di merito risulta che il predetto non aveva il possesso o comunque la disponibilità - ancorchè solo giuridica - dei buoni fruttiferi dematerializzati, per ottenere i quali ha posto in essere una serie di atti fraudolenti, consistiti in particolare, dapprima, nella formazione di false richieste di rimborso anticipato dei buoni fruttiferi, con le false firme dei relativi intestatari e, quindi, nella emissione di assegni postali, contenenti la provvista relativa a detti rimborsi, apparentemente emessi dai titolari dei buoni, e invece intestati a soggetti ignari, assegni che venivano quindi, tramite ulteriori condotte fraudolente, monetizzati dal CI. 4 D'altro canto, le imputazioni indicano espressamente che il prevenuto "aveva contezza - nella sua mansione di addetto allo sportello della sala consulenze - dell'intera documentazione a corredo degli investimenti finanziari" dei diversi clienti;
consapevolezza - che è cosa ben diversa dal possesso o dalla disponibilità dei titoli - che ha reso possibile le successive condotte fraudolente e che integra pienamente la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera svolta quale addetto al servizio Bancoposta. 3.2. I fatti contestati come peculato vanno dunque riqualificati come truffa aggravata (artt. 640 e 61 n. 11 cod. pen.). Essi sono procedibili, considerato che dagli atti risulta che le persone offese hanno espressamente chiesto la punizione degli autori delle condotte delittuose a loro danno, laddove queste non integrassero delitti procedibili di ufficio (SO Maria AT: verbale di denuncia querela presso la Polizia postale di Bergamo in data 30/09/2020, nella quale viene dato atto che il giorno precedente ella si era accorta di quanto accaduto in relazione al buono postale di cui era intestataria;
RT LU e ST Mar a Luisa: integrazioni di denuncia verbale, presentate da entrambi al già indicato organo di Polizia in data 23 settembre 2019). 4. Il secondo motivo è infondato. E' vero che giurisprudenza (risalente) di questa Corte ha ritenuto che «il reato di sostituzione di persona, di cui all'ad 494 cod. pen., è da ritenere assorbito dalla più ampia previsione criminosa del falso in scrittura privata, quando si tratti di fatto unico;
diversamente si ha concorso materiale di reati» (Sez. 2, n. 6896 del 0110311979, Gallicani, Rv. 142684 - 01; Sez. 1, n. 6098 del 02/05/1984, Pilone, Rv, 165068 - 01). 4.1. La fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen. (falso in scrittura privata) è stata però abrogata dal d.lgs. n. 7 del 2016. Pertanto, non può più verificarsi alcun assorbimento, tenuto conto che è venuto meno il presupposto essenziale di tale effetto, riconducibile all'art. 15 cod. pen. (ossia la rilevanza penale di entrambe le fattispecie). Né può operare il criterio di specialità a favore del nuovo illecito introdotto dal d.lgs. cit. in quanto detta falsità adesso integra - non un illecito amministrativo ex I.n. 689 cit., l'art. 9 della quale contempla il principio di specialità tra illeciti penale e amministrativo, ma - un peculiare illecito di natura civile, la cui commissione obbliga "oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita" (artt. 3 e 4 d.lgs. n. 7), e senza che nella relativa disciplina sia contenuta alcuna "clausola di riserva" che renda prevalente detto illecito rispetto alle fattispecie penali. 5. Il terzo motivo - relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche - è anch'esso infondato, tenuto conto che la motivazione della sentenza impugnata, che fa riferimento "alla gravità dei fatti commessi e all'intensità del dolo", non è, in considerazione della pluralità degli episodi e dell'entità rilevante delle somme illecitamente introitate dall'imputato, illogica e non risulta dunque sindacabile in sede di legittimità. 5 Consiglier este 6. Per le suesposte considerazioni, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi di imputazione relativi alle condotte di peculato. La Corte territoriale del rinvio provvederà alla complessiva rideterrninazione della pena, sia in relazione a tali fatti, qualificati come truffa aggravata, che in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, omogena e per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Va ancora rilevato che il giudice del rinvio non potrà più applicare la pena accessoria dell'art. 32-quinquies cod. pen. che presuppone la condanna per i delitti contro la Pubblica amministrazione indicati nella norma. 6.1. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza impugnata relativamente all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Al riguardo, è opportuno precisare che «l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione» (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 — 01). 6.2. Segue, infine, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane S.p.a., liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Riqualificati i fatti contestati originariamente come peculato nel reato di cui agli artt. 81, cpv., 640 e 61 n. 11 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e rigetta nel resto il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per la sola rideterminazione della pena. ND CI TO SA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla Parte civile, Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Preidente
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale TO SA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore della Parte civile Poste Italiane S.p.a., Avvocata NI TA, che ha invocato l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, depositando nota spese. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14019 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 29/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 dicembre 2022 (motivazione depositata il successivo 8 aprile 2023), su appello del Pubblico ministero (così convertito ex art. 580 cod. proc. pen. l'originario ricorso per cassazione), in parziale riforma della pronuncia di condanna in primo grado, resa in sede di giudizio abbreviato, ha applicato a CI TO SA la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o impiego di cui all'art. 32 quinquies cod. pen.; ha altresì rigettato l'appello presentato dall'imputato, confermando la pena inflitta in primo grado (quattro anni di reclusione). 2. I fatti per quali CI ha riportato condanna riguardano: a) quattro episodi di peculato, relativi all'appropriazione - nella qualità di dipendente di Poste Italiane S.p.a. e quindi di incaricato di pubblico servizio, avendo in ragione di tale servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro di proprietà di SO AT e dei coniugi RT LU e ST IS, giacente sulla contabilità dell'Ufficio postale di Bergamo Centro - di somme di denaro (per complessivi quasi 209.000 euro) recate da buoni postali fruttiferi dematerializzati emessi da Poste ed intestati alle suindicate persone;
b) il delitto di cui agli artt. 494 e 61 n. 11 cod. pen., per essersi illegittimamente sostituito alla persona del RT, al fine di procurarsi un vantaggio, ovvero utilizzare liberamente la carta di debito bancoposta associata al conto corrente intestato al predetto, così inducendo in errore il funzionario addetto all'Ufficio Poste italiane Spa di Bergamo Centro, formando una richiesta di attivazione della suddetta carta di debito, facendola risultare come apparentemente sottoscritta dal RT, in realtà del tutto ignaro di tale richiesta. 3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso nei quale deduce tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge in relazione alla errata qualifica soggettiva pubblicistica e alla conseguente condanna per peculato. Al riguardo, evidenzia che la stessa sentenza impugnata dà atto di un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità circa la qualificazione giuridica dell'impiegato di Poste Italiane addetto ai servizi di Bancoposta, evidenziando che va privilegiata l'interpretazione (tra l'altro conforme al rispetto del principio di uguaglianza rispetto agli impiegati di istituti di credito addetti ai servizi di risparmio e investimento bancario, per i quali è pacifica l'assenza della qualificazione di incaricati di pubblico servizio) secondo cui, concernendo l'attività di Bancoposta servizi di natura privata, difetterebbe la qualifica pubblicistica. Nel caso di specie, inoltre, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale e la documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di primo grado evidenziano che CI svolgeva la funzione di "consulente", promotore finanziario (assimilabile in sostanza ad un libero professionista: godeva di ampia autonomia, riceveva "premi di produzione" etc.), di tal che difetterebbe anche un rapporto di impiego con Poste. 2 3.2. Con il secondo motivo deduce l'erroneità della pronuncia di condanna relativa al delitto di cui all'art. 494 cod. pen., atteso che la condotta ascritta al CI integra la fattispecie di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto assorbente il reato ex art. 494 cod. pen. e che è stata oggetto di abrogazione e trasformazione in illecito civile. 3.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. 4.1. All'udienza del 6 dicembre 2023 il Collegio, ai sensi dell'art. 615 comma 1 cod. proc. pen., ha differito la deliberazione all'odierna udienza nella quale, svolta la camera di consiglio, è stato depositato il dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati - pacificamente realizzati dall'imputato - come peculato. 2. La sentenza impugnata ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'addetto ai servizi di Bancoposta, in ordine alle mansioni svolte dal predetto presso l'ufficio postale in relazione alle operazioni afferenti al risparmio postale. Sul punto, questa Sezione ha ritenuto che «integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica» (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018 - dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 - 01; nello stesso senso, di recente, Sez. 6, n. 38310 del 04/07/2023, Costa, in corso di massimazione). 2.1. Tale qualificazione soggettiva è contestata dal ricorrente che evidenzia come l'attività relativa al risparmio postale non presenta differenze significative rispeti:o a quella del risparmio bancario i cui addetti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non possiedono qualifica pubblicistica. Al riguardo, invoca un differente indirizzo interpretativo di questa Sezione - da ultimo, sent. n. 18457 del 30/10/2014 - dep. 2015, Romano, Rv. 263359 - 01, secondo il quale «il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio;
con la conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo 3 integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile)». 3. Rileva il Collegio che nel caso in esam raem-è-rteeesse-F1-o-prencleze-pos,4-ziane--U2-4marito ai - • - • 3,-1. bige-ve>. l'eventuale riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'imputato non sarebbe comunque sufficiente per ricondurre le condotte contestate (la cui realizzazione è, come detto, pacifica) alla fattispecie di peculato. Per l'integrazione di questo delitto, infatti, è necessario altresì che il possesso o la disponibilità del denaro altrui - di cui il soggetto agente si appropri - si fondi sulla "ragione del suo servizio". Sul punto - e in particolare sui criteri differenziali tra peculato e truffa aggravata dall'abuso di qualità - questa Sezione (sent. n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 01) ha precisato che «l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti). Tale principio è stato più recentemente confermato da Sez. 6, n. 38310 del 04/07/2023, Costa, cit., che ha ritenuto configurabile - non il peculato, ma - la truffa aggravata in relazione alla condotta di dipendente di Poste addetto al Bancoposta che induceva in modo fraudolento i risparmiatori a rinegoziare i titoli di cui aveva falsamente asserito la prossimità della scadenza e la conseguente perdita d'interessi, facendoseli consegnare ed acquisendone così il possesso a proprio favore. 3.2. Anche le condotte accertate a carico del CI risultano connotate da questo profilo decettivo. Invero, dalle sentenze di merito risulta che il predetto non aveva il possesso o comunque la disponibilità - ancorchè solo giuridica - dei buoni fruttiferi dematerializzati, per ottenere i quali ha posto in essere una serie di atti fraudolenti, consistiti in particolare, dapprima, nella formazione di false richieste di rimborso anticipato dei buoni fruttiferi, con le false firme dei relativi intestatari e, quindi, nella emissione di assegni postali, contenenti la provvista relativa a detti rimborsi, apparentemente emessi dai titolari dei buoni, e invece intestati a soggetti ignari, assegni che venivano quindi, tramite ulteriori condotte fraudolente, monetizzati dal CI. 4 D'altro canto, le imputazioni indicano espressamente che il prevenuto "aveva contezza - nella sua mansione di addetto allo sportello della sala consulenze - dell'intera documentazione a corredo degli investimenti finanziari" dei diversi clienti;
consapevolezza - che è cosa ben diversa dal possesso o dalla disponibilità dei titoli - che ha reso possibile le successive condotte fraudolente e che integra pienamente la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera svolta quale addetto al servizio Bancoposta. 3.2. I fatti contestati come peculato vanno dunque riqualificati come truffa aggravata (artt. 640 e 61 n. 11 cod. pen.). Essi sono procedibili, considerato che dagli atti risulta che le persone offese hanno espressamente chiesto la punizione degli autori delle condotte delittuose a loro danno, laddove queste non integrassero delitti procedibili di ufficio (SO Maria AT: verbale di denuncia querela presso la Polizia postale di Bergamo in data 30/09/2020, nella quale viene dato atto che il giorno precedente ella si era accorta di quanto accaduto in relazione al buono postale di cui era intestataria;
RT LU e ST Mar a Luisa: integrazioni di denuncia verbale, presentate da entrambi al già indicato organo di Polizia in data 23 settembre 2019). 4. Il secondo motivo è infondato. E' vero che giurisprudenza (risalente) di questa Corte ha ritenuto che «il reato di sostituzione di persona, di cui all'ad 494 cod. pen., è da ritenere assorbito dalla più ampia previsione criminosa del falso in scrittura privata, quando si tratti di fatto unico;
diversamente si ha concorso materiale di reati» (Sez. 2, n. 6896 del 0110311979, Gallicani, Rv. 142684 - 01; Sez. 1, n. 6098 del 02/05/1984, Pilone, Rv, 165068 - 01). 4.1. La fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen. (falso in scrittura privata) è stata però abrogata dal d.lgs. n. 7 del 2016. Pertanto, non può più verificarsi alcun assorbimento, tenuto conto che è venuto meno il presupposto essenziale di tale effetto, riconducibile all'art. 15 cod. pen. (ossia la rilevanza penale di entrambe le fattispecie). Né può operare il criterio di specialità a favore del nuovo illecito introdotto dal d.lgs. cit. in quanto detta falsità adesso integra - non un illecito amministrativo ex I.n. 689 cit., l'art. 9 della quale contempla il principio di specialità tra illeciti penale e amministrativo, ma - un peculiare illecito di natura civile, la cui commissione obbliga "oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita" (artt. 3 e 4 d.lgs. n. 7), e senza che nella relativa disciplina sia contenuta alcuna "clausola di riserva" che renda prevalente detto illecito rispetto alle fattispecie penali. 5. Il terzo motivo - relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche - è anch'esso infondato, tenuto conto che la motivazione della sentenza impugnata, che fa riferimento "alla gravità dei fatti commessi e all'intensità del dolo", non è, in considerazione della pluralità degli episodi e dell'entità rilevante delle somme illecitamente introitate dall'imputato, illogica e non risulta dunque sindacabile in sede di legittimità. 5 Consiglier este 6. Per le suesposte considerazioni, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi di imputazione relativi alle condotte di peculato. La Corte territoriale del rinvio provvederà alla complessiva rideterrninazione della pena, sia in relazione a tali fatti, qualificati come truffa aggravata, che in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, omogena e per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Va ancora rilevato che il giudice del rinvio non potrà più applicare la pena accessoria dell'art. 32-quinquies cod. pen. che presuppone la condanna per i delitti contro la Pubblica amministrazione indicati nella norma. 6.1. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza impugnata relativamente all'affermazione di responsabilità del ricorrente. Al riguardo, è opportuno precisare che «l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione» (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 — 01). 6.2. Segue, infine, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane S.p.a., liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Riqualificati i fatti contestati originariamente come peculato nel reato di cui agli artt. 81, cpv., 640 e 61 n. 11 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e rigetta nel resto il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per la sola rideterminazione della pena. ND CI TO SA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla Parte civile, Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Preidente