Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 79
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Irregolarità nella parificazione del conto

    La Corte ribadisce che la coincidenza tra agente contabile e Responsabile del Servizio Finanziario è una grave irregolarità che impedisce l'approvazione del conto, poiché l'attività di verifica e parificazione deve essere svolta da un soggetto diverso dall'agente per garantire il principio di alterità.

  • Rigettato
    Mancata restituzione dell'anticipazione economale

    La Corte rileva che l'anticipazione economale non è stata annotata nel conto né restituita, e che non è stato redatto un verbale di passaggio delle consegne tra l'economo cessante e quello subentrante, configurando un'ulteriore irregolarità.

  • Rigettato
    Inidoneità della relazione dell'organo di controllo interno

    La Corte considera inidonea la relazione dell'organo di controllo interno poiché non fornisce un'analisi dettagliata dell'attività di verifica svolta, limitandosi a una generica attestazione di regolarità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 79
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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