Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere LI BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32613 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66368 reso da DR GIACOMETTI, quale economo del Comune di Castegnero (VI) per l’esercizio 2019 (01.10.2019 -
31.12.2019), depositato in data 29.06.2020;
Vista la relazione n. 324/2025 del 23.06.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria del Comune di Castegnero depositata in data 05.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 324/2025 del 23.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66368, avente ad oggetto la gestione della cassa economale del Comune di Castegnero (VI), reso dall’agente contabile, DR ME, per l’esercizio 2019 (periodo 01.10.2019 – 31.12.2019) e depositato in data 29.06.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
- il conto risultava correttamente sottoscritto dall’agente e tempestivamente presentato all’amministrazione in data 27.01.2010, ma riportava il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, coincidente con l’agente, ed era stato parificato, con determinazione dirigenziale n. 54 del 21.04.2020, a firma dello stesso dott. ME, in qualità di Responsabile del Servizio, in violazione del principio di alterità;
- la giacenza di cassa presa in carico all’apertura della gestione
(l’anticipazione di euro 500,00, disposta con mandato n. 1222 del 04.02.2019 in favore dell’agente FF RO, che aveva svolto le funzioni di economo fino al 30.09.2019) non risultava annotata nel conto né restituita entro la chiusura della gestione (al riguardo, precisava che con dichiarazione resa dall’Ente il 22.05.2024 nell’ambito dell’istruttoria condotta in relazione al conto della precedente gestione si dava atto della consegna della stessa all’agente contabile subentrante, il dott. ME);
- non era stato possibile trarre ulteriori elementi in ordine alla regolarità del conto dalla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. prodotta in istruttoria, trattandosi di una mera attestazione di regolarità, inidonea, per contenuti, a sopperire all’omissione del necessario adempimento di legge.
2. Ritenuto che gli indicati profili di irregolarità non consentissero, allo stato, di procedere all’approvazione del conto, pur in assenza di ammanchi, il magistrato istruttore lo sottoponeva all’esame del Collegio.
3. Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, l’Amministrazione trasmetteva la resa n. 155796, rigettata con la seguente motivazione:
“L’economo coincide con il responsabile economico-finanziario (dovete far firmare il conto ad una terza persona ad esempio il Sindaco, il Segretario comunale, ecc.)”, e la resa n. 161677, accettata, con allegazione del rendiconto controfirmato dal Sindaco in formato P7M, già incluso tra gli atti afferenti al conto in esame. Rappresentava, altresì, che, a decorrere dal 2020, l’ente aveva trasmesso i conti dell’economo, precisando che, stante la coincidenza del responsabile del procedimento con il responsabile finanziario, gli stessi erano stati firmati anche dal Sindaco, come da indicazioni contenute nella predetta resa rigettata.
4. All’odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il conto sottoposto all’esame del Collegio è irregolare, in quanto riporta, in calce, la sottoscrizione del dott. DR ME nella duplice qualità di economo e di Responsabile del Servizio Finanziario ed è stato oggetto di parificazione, con determinazione n. 54 del 21.04.2020 a firma dello stesso agente, come Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castegnero.
Secondo il consolidato orientamento della Corte, infatti, la coincidenza della figura dell’agente contabile con quella del Responsabile del Servizio Finanziario costituisce una grave irregolarità, ostativa all’approvazione del conto, dal momento che l’attività di verifica, presupposto della parificazione, non può essere effettuata dal medesimo agente contabile che lo ha reso per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di
“indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato (Sez.
Piemonte, n. 10/2008; Sez. Reg. Siciliana, n. 846/2019).
L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’Ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente (Sez. Veneto, n. 174/2022, Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 38/2023).
Come è stato osservato, “Il principio di alterità è, del resto, garanzia, della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche” (Sez. Emilia-Romagna, n. 42/2024).
Ma proprio per tale motivo, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al Servizio finanziario ovvero rivesta la qualifica di Responsabile dello stesso Servizio, la competenza a parificare il conto non può che essere intestata “al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia”
(Sez. Veneto, n. 9/2025).
Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende, pertanto, quale inevitabile corollario, l’assenza di idonea parificazione del conto giudiziale
(Sez. Veneto, n. 309/2022): in tale ipotesi, infatti, la parifica, provenendo dal medesimo soggetto la cui gestione è controllata, non può assolvere alla finalità a cui è preposta e, conseguentemente, non può dirsi integrato l’adempimento (recentemente, Sez. Campania, n. 589/2024).
Né vale a sanare l’irregolarità la mera apposizione sul conto, al momento del deposito presso la Segreteria di questa Sezione, della firma digitale (in format P7M) del Sindaco pro tempore, atteso che è successiva all’apposizione del visto di regolarità e all’adozione del provvedimento di parificazione, essendo tali adempimenti già stati espletati, rispettivamente, in data 27.01.2020 e 21.04.2020 a cura dello stesso agente contabile.
6. A ciò si aggiunge che l’anticipazione economale, per l’importo di euro 500,00, disposta con mandato n. 1222 del 04/02/2019 in favore dell’agente FF RO, che aveva svolto le funzioni di economo fino alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo in data 30/09/2019, non è stata restituita entro la chiusura della gestione.
Come è emerso, infatti, nel corso dell’istruttoria condotta in relazione al conto della precedente gestione (depositato agli atti della Sezione al n.
65911) non è stato redatto alcun verbale di passaggio delle consegne all’agente subentrante, dott. ME, adempimento pure necessario ai sensi dell’art. 182 Reg. cont. St. (“all’atto dell’assunzione in funzioni di agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante.
Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contradditorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante. Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile qualsiasi devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti”).
È stata, invece, prodotta una dichiarazione resa in data 22/05/2024 dal dott.
ME, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario, con la quale è stato dato atto dell’intervenuta consegna del fondo cassa di euro 500,00 all’agente subentrante (lo stesso ME), oltre che dell’avvenuto accertamento della regolarità delle scritturazioni del conto dell’agente cessante con determina n. 185/2019 di approvazione del rendiconto periodico del terzo trimestre 2019.
Emerge, quindi, un ulteriore profilo di irregolarità del conto, stante l’omissione dell’annotazione della giacenza di cassa presa in carico all’apertura della gestione.
7. Quanto, infine, all’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione della stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l’invio della richiesta istruttoria) da parte del Segretario comunale, rileva, con riferimento al contenuto del documento pervenuto, che esso avrebbe dovuto - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – “preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti, la relazione predisposta dall’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., limitandosi la stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune di Castegnero per l’esercizio 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 223 TUEL.
8. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
9. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32613 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 66368 reso dall’agente contabile DR GIACOMETTI, economo del Comune di Castegnero (VI) per il periodo 01.10.2019 – 31.12.2019, depositato in data 29 giugno 2020, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente contabile.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
LI EL TA OL
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)