Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 759/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 759/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. PASTORE ANTONELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Fontana n. 18;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Milanese, in data
27/05/2000, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giuliano Milanese alla Parte II, Serie A, n. 27, dell'anno 2000; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l' obbligo del reciproco rispetto, senza interferenze nella loro vita privata, scambiandosi le rispettive utenze telefoniche fisse e mobili;
2) assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi in godimento alla moglie;
il marito lascerà l'abitazione entro la data dell' Udienza Presidenziale, e contestualmente riconsegnerà le chiavi della stessa alla moglie, la quale è comunque autorizzata a sostituire dopo tale data la serratura. Il marito asporterà entro il 23 maggio p.v. dalla pag. 1 di 4
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti godendo di autonome fonti di reddito;
e pertanto rinunciano reciprocamente all' assegno di mantenimento. La moglie rinuncia alla sua quota del T.F.R. spettante al marito maturato durante il matrimonio.
4) La villetta coniugale sita in Roncaro Via Guido Rossa n. 15 attualmente è di proprietà del marito nella misura del 25%; detta quota verrà ceduta alla moglie al prezzo di Euro
20.000,00. Detta somma sarà corrisposta avanti il Notaio. I costi dell' atto notarile saranno sopportati dalla moglie, assegnataria degli immobili. In detta sede verranno chieste le agevolazioni fiscali spettanti allo scioglimento della comunione legale nascente da accordo raggiunto in sede di separazione consensuale (esenzione dalla tassa di registro).
5) La moglie si accollerà integralmente a partire dal mese di maggio 2025 l' importo del mutuo pendente presso la Banca Intesa San Paolo attualmente pari ad Euro 96.000,00.
Qualora la Sig.ra dovesse decidere di estinguere anticipatamente il mutuo, il Parte_2
Sig. si impegna a recarsi dal Notaio ed in Banca a sottoscrivere tutti i documenti Pt_1
necessari sia per la chiusura del conto cointestato sia per la pratica di estinzione, rilasciando qualsiasi liberatoria dovesse essere necessaria a tal fine.
6) La TARI a decorrere dall' anno 2025 sarà a carico della moglie che provvederà ad effettuare la relativa voltura dopo l' omologazione del verbale di separazione.
7) Il conto corrente cointestato tra i coniugi sul quale è domiciliato il rateo del mutuo non verrà estinto fino alla estinzione del prestito. La moglie verserà entro il giorno 27 di ogni mese tutta la somma corrispondente al rateo mensile. Il saldo attivo -attualmente di circa Euro 44.500,00- sarà nella esclusiva disponibilità del marito rinunciando espressamente la moglie a qualsiasi pretesa su di esso: la stessa si impegna a non eseguire alcun pagamento né addebito su tale conto.
pag. 2 di 4 8) Il è di proprietà esclusiva del marito il quale si accollerà i relativi costi Parte_3 di mantenimento presso il maneggio “Ranch il Cigno” di Villenterio e costi di cura dovessero occorrere.
9) I cani sono di proprietà esclusiva della moglie e resteranno a Lei affidati nella casa coniugale ed a suo totale carico”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.03.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
he hanno contratto matrimonio in San Giuliano Milanese, in data 27/05/2000,
[...]
il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Giuliano Milanese alla Parte II, Serie A, n. 27, dell'anno 2000;
pag. 3 di 4 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 26/05/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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