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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 1996 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/03/2025 nella causa n. 1996/2024 RGL, promossa da:
, in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società C.F. e P. Parte_2
IVA , ass. dall'Avv.to SEDDA GIOVANNI, P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante della società in Parte_2 data 05/12/24 ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione CP_1 all'ordinanza-ingiunzione n. OI – 002614640 prot. n.
.7300/28/02/2023.0053630, notificata in data 06/11/2024, avente ad CP_1 oggetto il pagamento della somma di € 1.126,33, a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali;
rilevata la violazione dell'art. 14 legge n. 689/81 e la carenza di motivazione dell'atto, ha chiesto “In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione impugnata e mandare assolto il sig. , nato a [...] il Parte_1
23.04.1957, C.F. in proprio ed in qualità di legale C.F._2 rappresentante della società C.F. e P. Parte_2
IVA da qualunque sanzione, per le ragioni di cui all'espositiva. In P.IVA_1 subordine, in accoglimento delle ragioni di cui al punto II, si chiede che la sanzione comminata venga rideterminata sulla scorta dei minimi edittali. Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato”;
− , resistendo in giudizio, ha chiesto il dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere con spese integralmente compensate, per intervenuto annullamento, in data 17/02/2025, dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
− parte ricorrente con note depositate in data 21/03/2025, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato.
− alla luce della documentazione prodotta e delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
− le spese possono essere compensate per 1/2 essendo intervenuto l'annullamento in autotutela successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in €
550, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge.
Sassari, 07/04/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/03/2025 nella causa n. 1996/2024 RGL, promossa da:
, in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società C.F. e P. Parte_2
IVA , ass. dall'Avv.to SEDDA GIOVANNI, P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante della società in Parte_2 data 05/12/24 ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione CP_1 all'ordinanza-ingiunzione n. OI – 002614640 prot. n.
.7300/28/02/2023.0053630, notificata in data 06/11/2024, avente ad CP_1 oggetto il pagamento della somma di € 1.126,33, a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali;
rilevata la violazione dell'art. 14 legge n. 689/81 e la carenza di motivazione dell'atto, ha chiesto “In via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione impugnata e mandare assolto il sig. , nato a [...] il Parte_1
23.04.1957, C.F. in proprio ed in qualità di legale C.F._2 rappresentante della società C.F. e P. Parte_2
IVA da qualunque sanzione, per le ragioni di cui all'espositiva. In P.IVA_1 subordine, in accoglimento delle ragioni di cui al punto II, si chiede che la sanzione comminata venga rideterminata sulla scorta dei minimi edittali. Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato”;
− , resistendo in giudizio, ha chiesto il dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere con spese integralmente compensate, per intervenuto annullamento, in data 17/02/2025, dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
− parte ricorrente con note depositate in data 21/03/2025, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato.
− alla luce della documentazione prodotta e delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
− le spese possono essere compensate per 1/2 essendo intervenuto l'annullamento in autotutela successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in €
550, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato se versato, CPA ed IVA come per legge.
Sassari, 07/04/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso