Art. 39. Promozione a cancelliere o segretario di seconda classe
La promozione a cancelliere o a segretario di seconda classe, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice cancellieri e i vice segretari che nell'anno in cui viene indetto lo scrutinio compiano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 32, 119, 120 e 121 della presente legge i funzionari conseguono la promozione con decorrenza agli effetti e giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui debiti disciplinari, ovvero sia intervenuta la revoca della sospensione.
I funzionari ritenuti non meritevoli della promozione sono sottoposti nuovamente a scrutinio dopo almeno un anno dal precedente giudizio. In tal caso la promozione e' conferita con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio
La promozione a cancelliere o a segretario di seconda classe, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice cancellieri e i vice segretari che nell'anno in cui viene indetto lo scrutinio compiano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 32, 119, 120 e 121 della presente legge i funzionari conseguono la promozione con decorrenza agli effetti e giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui debiti disciplinari, ovvero sia intervenuta la revoca della sospensione.
I funzionari ritenuti non meritevoli della promozione sono sottoposti nuovamente a scrutinio dopo almeno un anno dal precedente giudizio. In tal caso la promozione e' conferita con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio