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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 191/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per la parte ricorrente e dell'Avv. DE VITA EMANUELE per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 191 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via A. Brunelli, 4, presso lo studio dell'Avv. Severino Fallucchi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P.IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Colleferro (RM), via Bruno Buozzi, 35, presso lo studio dell'Avv. Emanuele De Vita, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla memoria difensiva telematica.
RESISTENTE NONCHE'
, Controparte_2 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generali alle liti per atto notaio di Roma, in repertorio al n. 80974/21569 Persona_1 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria, 29. CP_2
LITISCONSORTE NECESSARIO OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.2.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità di tutti i contratti indicati in ricorso intercorsi tra il sig.
[...] e la dal settembre 2014 ad ottobre 2020 e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiarare che tra le stesse parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nel quale il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello II° del CCNL IMPIANTI SPORTIVI E PALESTE, lavorando nei giorni ed orari descritti nel presente atto;
2) in via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità di tutti i contratti indicati in ricorso intercorsi tra il sig. e la dal Parte_1 Controparte_1 settembre 2014 ad ottobre 2020 e, per l'effetto, dichiarare che tra le stesse parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nel quale il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello III° del CCNL IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE, lavorando nei giorni ed orari descritti nel presente atto;
conseguentemente 3) CONDANNARE la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere al sig. , a titolo di differenze retributive (per orario Parte_1 ordinario, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, ecc.), la somma complessiva lorda di € 41.749,37 o, in subordine, la somma complessiva lorda di € 32.695,62 o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3) ACCERTARE e DICHIARARE, il diritto del ricorrente al versamento della contribuzione previdenziale per i periodi di lavoro intercorso con la Controparte_1
e, per l'effetto, in conseguenza della omissione contributiva accertata, CONDANNARE parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente mediante versamento all' della contribuzione dovuta per i periodi predetti e/o per i diversi periodi che dovessero risultare CP_2 in corso di causa;
4) in caso di intervenuta prescrizione totale o parziale dell'obbligo al versamento dei contributi, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art.2116, comma 2, c.c., che è pari all'importo equivalente della contribuzione dovuta ed omessa nel periodo che risulterà oggetto di prescrizione, e CONDANNARE parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. da liquidarsi in separato giudizio. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la liquidazione e quantificazione del danno, al momento in cui maturerà il diritto previdenziale del ricorrente, nonché del danno ulteriore quale conseguenza dell'illecita e indebita condotta datoriale;
5) CONDANNARE controparte alla rifusione di spese e compensi di lite in favore del sottoscritto procuratore”. Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
(d'ora in avanti dal 15.9.2014 al 31.10.2020, svolgendo le mansioni di allenatore e CP_3 coordinatore scuola nuoto;
che il rapporto di lavoro, sebbene sostanzialmente di natura subordinata, è sempre stato formalizzato con contratti annuali di collaborazione autonoma per prestazioni tecnico-sportive; che nel periodo settembre 2014/ottobre 2020 ha sottoscritto ogni anno con la dei contratti di “collaborazione tecnico-sportiva” in CP_3 ragione dei quali, sebbene fosse indicata la sola mansione di istruttore di nuoto, ha prestato sempre l'attività di allenatore e coordinatore scuola nuoto presso la piscina SMAM di Viterbo, gestita dalla su concessione del Ministero della Difesa - Scuola Marescialli CP_3
Aereonautica Militare di Viterbo;
che i contratti di collaborazione recavano in premessa “la necessità di assicurarsi una prestazione tecnico-sportiva per l'insegnamento del nuoto e di tutte le attività didattiche della agli iscritti ai corsi organizzati in conformità alle prescritte Controparte_1 norme federali regolanti tale disciplina sportiva”, prevedendo che l'attività dell'istruttore sarebbe stata svolta ai sensi dell'art. 2222 c.c. senza “alcun vincolo gerarchico né ad orari prestabiliti”, “con assoluta autonomia e indipendenza tecnica e organizzativa”; che tuttavia i citati incarichi annuali, rinnovati di anno in anno, hanno determinato solo formalmente l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tecnico-sportiva di natura autonoma, in quanto nella sostanza si sono concretizzati in periodici rapporti di lavoro di natura subordinata part-time; che le prestazioni lavorative si sono concentrate soprattutto nei mesi da settembre a giugno di ogni anno, coincidenti con l'apertura e la chiusura della scuola nuoto e con lo svolgimento delle attività sportive natatorie;
che il rapporto di lavoro è stato caratterizzato dall'affidamento, nell'ambito delle direttive degli organi di amministrazione della società, delle mansioni di coordinatore di tutti i corsi di nuoto, nonché delle attività di propaganda (salvamento, nuoto, Syncro, pallanuoto), nonché di allenatore per il nuoto master;
che le prestazioni erano soggette ad un vincolo costante di presenza sul luogo di lavoro, nonché ai poteri di direzione e controllo dei responsabili regionali della;
che, in qualità CP_1 di coordinatore della scuola nuoto e responsabile, era tenuto a garantire la propria presenza sul “piano vasca” nell'intera giornata delle lezioni di nuoto garantendo al personale militare della Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare, distaccato all'interno della piscina, un interlocutore sul posto per conto della che era stato incaricato dalla direttrice CP_3 di rimanere la sera, oltre l'orario di chiusura delle attività sul piano vasca, Testimone_1 per attendere l'uscita di tutti i clienti della e lasciare l'impianto pulito, con tutta CP_1
l'attrezzatura didattica al proprio posto, controllando che non vi fosse alcun danno negli spogliatoi, riconsegnando così l'impianto al personale militare di turno per lo svolgimento, la mattina seguente, dell'attività didattica militare;
che aveva dovuto rispettare i seguenti orari di lavoro: a) anni 2014 - 2015 - 2016, 37 ore settimanali (part-time 92,5%), suddivise come segue: lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30; b) anni 2017 - 2018, 33 ore settimanali (part-time 82,5%), suddivise come segue lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,40 - 19,40; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,40 - 19,40; sabato14,00 - 18,30; c) anni 2019 - 2020, 37 ore settimanali (part-time 92,5%), suddivise come segue: lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30; che non ha mai agito in completa autonomia o preso iniziative senza il consenso della direttrice alla quale ogni giorno, Tes_1 telefonicamente o tramite messagistica WhatsApp ed email, doveva rendere conto dell'andamento degli iscritti, delle eventuali problematiche con gli istruttori e del buon funzionamento dell'impiantistica; che la direttrice aveva verificato il buon andamento lavorativo di persona, almeno una volta al mese, rimanendo nell'impianto di Viterbo nelle ore di massima affluenza della clientela;
che non di rado era stato rimproverato dalla responsabile in caso di disservizi o criticità inerenti all'organizzazione dei corsi;
che, CP_3 in qualità di coordinatore, aveva il compito di intervenire in vasca nel momento del bisogno per dare informazioni, chiarimenti e disposizioni agli istruttori, dovendo altresì gestire le pubbliche relazioni, specialmente quelle con i genitori degli iscritti alla scuola nuoto;
che nelle ore dedicate alla scuola nuoto aveva coordinato le attività sportive e predisposto il programma didattico, provvedendo all'assegnazione degli allievi agli istruttori e alla loro suddivisione nelle corsie della vasca, alla valutazione del livello tecnico raggiunto nel corso dei mesi dagli atleti ed al rilascio delle certificazioni ttestanti le competenze natatorie CP_3 raggiunte;
che la predetta attività lavorativa era stata ricompensata attraverso il pagamento con bonifici bancari di compensi a periodicità mensile non proporzionati alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative rese e, comunque, non conformi alla retribuzione minima prevista per gli “operatori sportivi” (livello II o III) dal CCNL Impianti sportivi e palestre;
che in data 18.11.2020 aveva inviato alla società convenuta diffida legale a mezzo PEC rivendicando il rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti diritti retributivi e contributivi, ricevendo, tuttavia, risposta negativa. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale da settembre 2014 ad ottobre 2020, con riconducibilità delle mansioni svolte ab origine al livello professionale II del Ccnl Impianti sportivi e palestre o, in subordine, al livello III, con conseguente diritto alle differenze economiche derivanti dall'applicazione delle relative tabelle retributive. Ha, infine, dedotto il diritto al versamento CP_ della contribuzione previdenziale per i periodi di lavoro intercorsi con la , chiedendo la condanna della società alla regolarizzazione della posizione previdenziale mediante versamento all' della contribuzione dovuta. CP_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. La ha dedotto che il rapporto di lavoro con il ricorrente era sempre stato di CP_1 natura collaborativa, essendo stati stipulati tra le parti dei contratti di collaborazione tecnico-sportiva; che il aveva dichiarato la propria disponibilità a svolgere attività Parte_1 di collaborazione sportiva in modo del tutto autonomo;
che non vi era mai stato alcun assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico, direttivo, disciplinare, di controllo e di vigilanza della società sportiva;
che gli orari dei turni della scuola nuoto venivano assegnati al ricorrente in riferimento alla disponibilità che lo stesso indicava ad inizio di ogni stagione sportiva;
che il aveva collaborato come istruttore di nuoto, avendo anche le Parte_1 qualifiche di allenatore e di coordinatore di scuola nuoto, ma tali qualifiche, di natura tecnico-didattica, non prevedevano alcun vincolo di subordinazione ed erano state acquisite dal ricorrente frequentando corsi indetti dalla in maniera del tutto autonoma e a CP_3 proprie spese;
che non era mai esistita la figura di responsabile dell'attività di nuoto propaganda;
che il non aveva mai avuto l'incarico di organizzare o affidare a un Parte_1 tecnico specializzato corsi specifici di nuoto propaganda poiché era responsabilità e cura della Direzione Centrale trovare, se necessario, un collaboratore da inserire in tale settore;
che i corsi di pallanuoto erano stati istituiti nella stagione agonistica 2017/2018 ed affidati ad un tecnico con il compito di selezionare ed allenare gli allievi iscritti;
che i corsi di nuoto sincronizzato erano stati istituiti dal mese di gennaio 2019 ed affidati ad un tecnico preposto a tali attività; che il non aveva mai allenato il “Nuoto Master”, essendosi piuttosto Parte_1 egli stesso allenato con gli iscritti del corso durante le sue ore di collaborazione;
che, quanto agli orari di apertura dell'impianto ed alle asserite direttive impartite dalla , Testimone_1 le linee guida della scuola nuoto federale di ogni Centro Federale sono stabilite dalla Federazione Centrale, per cui non vi è alcun affidamento particolare di compiti;
che il calendario, gli orari di lezione e le chiusure per le festività erano inserite a monte nell'accordo di permuta stipulato tra la F.I.N. - Comitato regionale del Lazio - e l'Aeronautica militare, quest'ultima proprietaria della Piscina SMAM;
che, durante la pandemia da Covid-19, il ricorrente aveva usufruito dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia per tutti i collaboratori sportivi a carattere non subordinato. Si è costituito, altresì, in giudizio l' chiedendo di “decidere come di giustizia, sulla domanda CP_2 proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto datore di lavoro e – ove accertata, all'esito dell'istruttoria, la fondatezza delle censure avanzate dal ricorrente – dichiarare il datore di lavoro convenuto tenuto a versare all' i contributi previdenziali omessi, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, CP_2
ENTRO I LIMITI DELLA PRESCRIZIONE, il tutto da liquidarsi, occorrendo, in separata sede, sulla base degli elementi di fatto accertati in sentenza. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio, da porre a carico della parte soccombente”. L' ha dedotto la propria estraneità al rapporto, rimettendosi alle Controparte_4 determinazioni del Tribunale adito in ordine all'eventuale diritto del ricorrente e alla conseguente condanna della società resistente. L' ha, altresì, precisato che, sulla base CP_2 dei dati contributivi e assicurativi presenti nella banca dati i redditi percepiti dal CP_2 ricorrente nelle annualità 2014-2020 risultavano come redditi da lavoro autonomo e che il ricorrente risultava iscritto alla Cassa Forense dall'1.1.2014. Ha evidenziato, infine, la parziale prescrizione dei contributi richiesti. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e termini che seguono. È documentalmente provato e/o incontestato che i rapporti tra le parti sono stati formalmente regolati da contratti di collaborazione tecnico-sportiva stipulati - nel periodo compreso tra il 22.9.2014 (data di inizio della prima collaborazione, doc. 1 resistente) ed il 31.10.2020 (data individuata dal ricorrente come termine ultimo del rapporto e non contestata dalla resistente) - nel mese di settembre di ogni anno e con durata coincidente con quella della stagione sportiva (settembre-giungo). A fronte di tale qualificazione formale, il ricorrente assume che il rapporto, per le concrete modalità con cui si è svolto, vada qualificato come subordinato. Come noto la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione in regime di lavoro autonomo (il c.d. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare, l'iniziale autoqualificazione, in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 16720/2021). Deve pertanto verificarsi se l'esecuzione del rapporto sia stata o meno coerente con l'espressa volontà iniziale e cioè con il c.d. nomen iuris (in tal senso, ex multis, Cass. n. 22289/2014). A tale fine la Suprema Corte di Cassazione, muovendo dalla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa. Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale (così, ex multis, Cass. n. 8883/2017). È stato pertanto enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (così, per tutte Cass. n. 9252/2010). Con particolare riferimento alle funzioni di istruttore di nuoto e direttore tecnico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che in ragione delle peculiarità dell'attività di insegnamento che rendono non agevole apprezzare l'elemento dell'assoggettamento alle direttive altrui, è lecito far riferimento a criteri complementari e sussidiari (quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro), i quali possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso, Cass. n. 6114/1998). Ciò posto, dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente ha svolto da settembre a giugno di ogni anno, a partire dal 2014 a fino ad ottobre 2020, il coordinamento e la gestione dell'attività natatoria presso la piscina S.M.A.M. di Viterbo, creando i gruppi di nuoto relativi ai vari corsi mediante assegnazione degli iscritti secondo i rispettivi gradi di capacità ed attribuendo agli istruttori le varie corsie. Detta attività è stata resa dal lunedì al sabato con orari fissi ed a fronte del pagamento in suo favore di compensi orari (come previsto dagli stessi contratti), corrisposti con cedenza mensile (doc. 13 ricorso). Gli istruttori escussi ( ed hanno affermato di essersi interfacciati Tes_2 Tes_3 quotidianamente con il ricorrente per tutte le questioni relative ai corsi di nuoto e per la soluzione di eventuali problemi insorti nell'attività di insegnamento. Detta circostanza è emersa altresì dalle conversazioni whatsapp in atti (doc. 11 ricorso). Tutti i testi di parte ricorrente, inoltre, hanno riferito che il riportava il resoconto Parte_1 dell'attività svolta alla dirigenza di Roma, nella persona di la quale si recava Testimone_1 presso la piscina S.M.A.M. periodicamente, ad inizio stagione una volta a settimana, successivamente una volta al mese. In particolare il ricorrente riferiva alla anche Tes_1 mediante applicativo whatsapp (doc. 10 ricorso), sul numero di iscrizioni, sull'organizzazione dei corsi, sull'attività degli istruttori, consegnando o inoltrando alla medesima la relativa documentazione. La direttrice, dal proprio canto, comunicava al ricorrente le direttive di massima sulla gestione dell'attività natatoria, assumendo le decisioni in merito all'eventuale soppressione dei corsi. I testi di parte resistente, al contrario, non hanno fornito elementi utili alla ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione del ricorrente stante la sporadica presenza all'interno della piscina S.M.A.M. di Viterbo. Ebbene, il complesso delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consente di ritenere provato che per tutto il periodo dal 22.9.2014 al 31.10.2020 il rapporto di lavoro tra le parti si è atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato. Il , infatti, è stato assoggettato ai poteri di coordinamento e controllo della dirigente Parte_1
ha costantemente messo a disposizione della piscina le proprie energie Testimone_1 lavorative, sulla base di indicazioni generali provenienti dalla Federazione (nella persona della ed in funzione dei programmi cui era destinata la prestazione per il Tes_1 perseguimento dei fini propri della piscina stessa;
è stato inserito stabilmente nell'organizzazione di impresa della osservando determinati orari e turni di lavoro CP_3 fissi e rappresentando il punto di congiunzione tra la dirigenza e gli istruttori;
ha utilizzato mezzi e strumenti fornitigli dalla resistente, risultando privo di una qualsivoglia, pur minima, organizzazione di impresa;
è stato compensato con cadenza mensile, in misura fissa ed in base al tempo lavorato e non ad un risultato finale. Alla luce di quanto esposto, in applicazione di principi giurisprudenziali su richiamati, va affermato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato che, in difetto della necessaria forma propria dei contratti a tempo determinato, va qualificato a tempo indeterminato. Quanto all'inquadramento, il ricorrente riconduce le mansioni svolte al livello II del Ccnl Impianti Sportivi e Palestre o, in subordine, al livello III del medesimo Ccnl. La resistente non ha contestato l'applicazione ai propri dipendenti del contratto collettivo invocato dal , che pertanto deve ritenersi applicabile anche al rapporto de quo. Parte_1
Al II livello del Ccnl Impianti Sportivi appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”, tra i quali sono ricompresi, tra gli operatori sportivi, il profilo di Allenatore capo (“La qualifica individua allenatori (livello 3° del sistema SNaQ/Allenatore Capo) in grado di coordinare altri tecnici, ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale, secondo le abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS”) e tra gli operatori complementari dello sport il “coordinatore area o settore”. Del livello III fanno parte invece “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS”, tra i quali sono ricompresi, tra gli operatori sportivi, il profilo di Allenatore/istruttore (“La qualifica individua allenatori/istruttori (2° livello del sistema SNaQ/Allenatore) che possono operare e progettare autonomamente attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che non. Con gli agonisti operano normalmente a livello medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o nazionale. Lavorano in condizioni di complessità medio-basse, in società sportive di ridotte dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni. Possono anche essere previsti compiti non complessi di supervisione e coordinazione di tecnici apprendisti”) ed il profilo di Esperto in preparazione fisica (“La qualifica individua esperti in preparazione fisica (con meno di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico- tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo”). L'attività svolta dal ricorrente, così come risultante dall'istruttoria orale espletata e dalla documentazione allegata, appare maggiormente aderente al livello III, qualifica di Allenatore/istruttore (la cui applicazione è stata richiesta in via subordinata dal Piedilato) e ciò in considerazione, da un lato, della destinazione della prestazione a “progettare autonomamente attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che non” con “compiti non complessi di supervisione e coordinazione di tecnici” e, dall'altro, al conseguimento della prima qualifica di “Coordinatore Scuola Nuoto” solo nel maggio 2014, in concomitanza con la stipula del primo contratto di collaborazione sportiva. Relativamente all'orario lavorativo, il ricorrente ha affermato di aver svolto la prestazione lavorativa: negli anni 2014 - 2015 - 2016, per 37 ore settimanali (lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30), negli anni 2017 - 2018, per 33 ore settimanali (lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,40 - 19,40; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,40 - 19,40; sabato14,00 - 18,30) e negli anni 2019 - 2020, per 37 ore settimanali (lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30). La resistente non ha in alcun modo contestato la predetta articolazione dell'orario di lavoro, la quale, peraltro, è stata confermata dai testi di parte ricorrente, in particolare dagli istruttori ed Tes_2 Tes_3
Va pertanto accertato che il rapporto di lavoro si è svolto secondo un part-time orizzontale al 92,5% nel 2014, 2015 e 2016, all'82,5 nel 2017 e 2018 ed al 92,5% nel 2019 e nel 2020 (sino a 31 ottobre). Inoltre, è pacifico che l'attività lavorativa si sia svolta per tutto il periodo generalmente da settembre a giungo, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. In tema la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Esistono attività economiche che si svolgono soltanto in determinati periodi dell'anno, e che richiedono perciò personale (o un supplemento di personale) solo in questi periodi. Pertanto, è pienamente legittima la limitazione della prestazione a questi periodi e l'attribuzione al rapporto di una forma di stabilità funzionale alla sua periodica ripetizione, rispondendo ad esigenze pratiche di entrambe le parti: è interesse dei lavoratori lo svolgimento di un'attività lavorativa in quel determinato periodo dell'anno (oppure almeno in esso), ma è interesse del datore di lavoro poter contare per quel periodo sull'apporto lavorativo di personale già conosciuto e già a conoscenza del lavoro da svolgere. Queste opposte esigenze appaiono sicuramente meritevoli di tutela, come richiesto dall'art. 1322 c.c., e conseguentemente sono validi i contratti destinati a soddisfarle. Tale forma contrattuale (part-time verticale) è perfettamente lecita ed ammissibile non solo quando prevista dalla contrattazione collettiva, ma anche quando concordata dalle parti singole (anche soltanto nel senso di essere imposto dal datore ed accettato dal prestatore).La piena legittimità di questa forma negoziale e la sua ammissibilità devono estendersi necessariamente anche ai rapporti orali, non formalizzati” (così, Cass. n. 22823/2009; richiamata in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame da Tribunale di Roma n. 4885/2017). Il rapporto de quo, pertanto, si è svolto secondo un part-time misto orizzontale/verticale (per un numero di ore settimanali inferiore a 40, secondo l'articolazione sopra indicata e per un periodo pari a 10 mesi all'anno). Con riferimento alle differenze retributive spettanti, giova rilevare che la parte resistente non ha contestato in modo specifico i conteggi depositati dal ricorrente ed elaborati sulla base dei parametri accertati (III livello del Ccnl Impianti sportivi e rapporto di lavoro part- time, con esclusione dal conteggio dei mesi non lavorati), limitandosi genericamente ad affermare che: “fermo restando il diconoscimento di qualsivoglia rapporto di lavoro di natura subordinata, si contesta, in ogni caso, anche il calcolo delle spettanze reclamate poiché il calcolo effettuato appare errato sia nelle risultanze, che nel procedimento” (pag. 6 memoria), ma senza individuare gli eventuali vizi e le circostanze idonee a comprovarne la non congruità. In tema si rileva che per giurisprudenza consolidata nel rito del lavoro grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così, ex multis, Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011). Il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti dal ricorrente circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso, ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (così, per tutte, Cass. n. 5949/2018). Tale principio relativo al quantum delle spettanze va pur sempre coordinato, con riferimento all'an del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, all'interpretazione giurisprudenziale consolidata secondo la quale, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Nella specie il ricorrente ha omesso di allegare e provare di non essersi mai assentato e di non aver mai goduto di ferie durante il periodo lavorativo, sicché dall'importo spettante in base al conteggio prodotto (€ 32.695,62) vanno detratti gli importi ivi quantificati a titolo di ferie e permessi non goduti (€ 4.106,00). Ne deriva un credito complessivo in favore del ricorrente pari ad € 28.589,62 a titolo di retribuzione base, 13°, 14° e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo. Il ricorrente ha altresì richiesto la condanna della resistente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell' mediante versamento all'Istituto dei CP_2 contributi non ancora prescritti, mentre, in relazione ai contributi già prescritti, ha domandato la condanna al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c., da liquidarsi in separato giudizio. In diritto giova premettere che nell'ipotesi di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere, per i contributi non ancora prescritti, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva e, quindi, al pagamento dei contributi in favore dell' litisconsorte necessario nel relativo giudizio (così, ex multis, Cass. n. 8956/2020). CP_2
Relativamente ai contributi prescritti, il lavoratore può agire in giudizio per il risarcimento del danno - che si verifica solo al momento del raggiungimento dell'età pensionabile - consistente nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica e tale diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si prescrive nel termine di 10 anni decorrente dalla data del pensionamento. Da tale pregiudizio si differenzia il danno immediato consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, in ragione del quale il lavoratore può esperire l'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962 a spese del datore di lavoro o mediante versamento diretto della riserva matematica all' con diritto al risarcimento nei confronti CP_2 del datore per il recupero di quanto versato all'Istituto o mediante condanna del datore al versamento della riserva matematica in favore dell' (così, ex multis, Cass. n. CP_2
11211/2009). Per orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione nell'ipotesi di azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62 a spese del datore di lavoro per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali (ipotesi questa comparabile all'azione risarcitoria per omissione contributiva), il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' senza che rilevi la CP_2 conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (cfr. Cass. civ., sez. un., 14/09/2017, n. 21302, richiamata da ultimo da Cass. civ., sez. lav., 08/09/2020, n. 18661). Quanto alla prescrizione del credito contributivo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie è di cinque anni, ma continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina. Quanto, poi, alla specifica questione della individuazione degli atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del credito contributivo, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva e con la esclusiva legittimazione attiva dell si CP_2
è affermato che in relazione al disposto di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, l'effetto interruttivo della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito), e non quando anche uno di tali CP_2 atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3661/2019), a meno che l'
[...]
non sia stato parte del giudizio quale litisconsorte necessario (così Cass. n. CP_4
7104/1992). Alla luce dei principi richiamati ed in conformità alle domande del ricorrente, la parte resistente va condannata alla regolarizzazione della posizione previdenziale del Parte_1 mediante versamento all' dei contributi non prescritti, mentre per i contributi prescritti CP_2
(ovvero quelli antecedenti al quinquennio dalla notifica del presente ricorso), va disposta la condanna generica del datore di lavoro alla corresponsione in favore del ricorrente della provvista per la costituzione della rendita vitalizia. Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno compensate per 1/4 e per la restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico della resistente. Nei rapporti con l' esse possono essere integralmente compensate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , accerta e dichiara che tra le Controparte_1 parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale dal 22.9.2014 al 31.10.2020 con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello III del Ccnl Impianti Sportivi e Palestre;
- condanna la , in persona del presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t, al pagamento in favore della ricorrente di € 28.589,62 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna la , in persona del presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t, alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' mediante versamento dei contributi non prescritti, nonché, per CP_2
i contributi prescritti, alla corresponsione in favore del ricorrente della provvista per la costituzione della riserva matematica;
- compensa per 1/4 le spese di lite tra il ricorrente la resistente e condanna quest'ultima al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente della restante parte, che liquida in € 3.472,00 per compensi professionali, oltre rimb. forfett. spese generali, rimborso C.U. (€ 259,00), IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite con l' CP_2
Viterbo, lì 19 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 191/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per la parte ricorrente e dell'Avv. DE VITA EMANUELE per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 191 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via A. Brunelli, 4, presso lo studio dell'Avv. Severino Fallucchi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P.IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Colleferro (RM), via Bruno Buozzi, 35, presso lo studio dell'Avv. Emanuele De Vita, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla memoria difensiva telematica.
RESISTENTE NONCHE'
, Controparte_2 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generali alle liti per atto notaio di Roma, in repertorio al n. 80974/21569 Persona_1 del 21/07/2015, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria, 29. CP_2
LITISCONSORTE NECESSARIO OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.2.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità di tutti i contratti indicati in ricorso intercorsi tra il sig.
[...] e la dal settembre 2014 ad ottobre 2020 e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dichiarare che tra le stesse parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nel quale il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello II° del CCNL IMPIANTI SPORTIVI E PALESTE, lavorando nei giorni ed orari descritti nel presente atto;
2) in via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità di tutti i contratti indicati in ricorso intercorsi tra il sig. e la dal Parte_1 Controparte_1 settembre 2014 ad ottobre 2020 e, per l'effetto, dichiarare che tra le stesse parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nel quale il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello III° del CCNL IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE, lavorando nei giorni ed orari descritti nel presente atto;
conseguentemente 3) CONDANNARE la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere al sig. , a titolo di differenze retributive (per orario Parte_1 ordinario, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, ecc.), la somma complessiva lorda di € 41.749,37 o, in subordine, la somma complessiva lorda di € 32.695,62 o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3) ACCERTARE e DICHIARARE, il diritto del ricorrente al versamento della contribuzione previdenziale per i periodi di lavoro intercorso con la Controparte_1
e, per l'effetto, in conseguenza della omissione contributiva accertata, CONDANNARE parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente mediante versamento all' della contribuzione dovuta per i periodi predetti e/o per i diversi periodi che dovessero risultare CP_2 in corso di causa;
4) in caso di intervenuta prescrizione totale o parziale dell'obbligo al versamento dei contributi, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art.2116, comma 2, c.c., che è pari all'importo equivalente della contribuzione dovuta ed omessa nel periodo che risulterà oggetto di prescrizione, e CONDANNARE parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. da liquidarsi in separato giudizio. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la liquidazione e quantificazione del danno, al momento in cui maturerà il diritto previdenziale del ricorrente, nonché del danno ulteriore quale conseguenza dell'illecita e indebita condotta datoriale;
5) CONDANNARE controparte alla rifusione di spese e compensi di lite in favore del sottoscritto procuratore”. Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
(d'ora in avanti dal 15.9.2014 al 31.10.2020, svolgendo le mansioni di allenatore e CP_3 coordinatore scuola nuoto;
che il rapporto di lavoro, sebbene sostanzialmente di natura subordinata, è sempre stato formalizzato con contratti annuali di collaborazione autonoma per prestazioni tecnico-sportive; che nel periodo settembre 2014/ottobre 2020 ha sottoscritto ogni anno con la dei contratti di “collaborazione tecnico-sportiva” in CP_3 ragione dei quali, sebbene fosse indicata la sola mansione di istruttore di nuoto, ha prestato sempre l'attività di allenatore e coordinatore scuola nuoto presso la piscina SMAM di Viterbo, gestita dalla su concessione del Ministero della Difesa - Scuola Marescialli CP_3
Aereonautica Militare di Viterbo;
che i contratti di collaborazione recavano in premessa “la necessità di assicurarsi una prestazione tecnico-sportiva per l'insegnamento del nuoto e di tutte le attività didattiche della agli iscritti ai corsi organizzati in conformità alle prescritte Controparte_1 norme federali regolanti tale disciplina sportiva”, prevedendo che l'attività dell'istruttore sarebbe stata svolta ai sensi dell'art. 2222 c.c. senza “alcun vincolo gerarchico né ad orari prestabiliti”, “con assoluta autonomia e indipendenza tecnica e organizzativa”; che tuttavia i citati incarichi annuali, rinnovati di anno in anno, hanno determinato solo formalmente l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tecnico-sportiva di natura autonoma, in quanto nella sostanza si sono concretizzati in periodici rapporti di lavoro di natura subordinata part-time; che le prestazioni lavorative si sono concentrate soprattutto nei mesi da settembre a giugno di ogni anno, coincidenti con l'apertura e la chiusura della scuola nuoto e con lo svolgimento delle attività sportive natatorie;
che il rapporto di lavoro è stato caratterizzato dall'affidamento, nell'ambito delle direttive degli organi di amministrazione della società, delle mansioni di coordinatore di tutti i corsi di nuoto, nonché delle attività di propaganda (salvamento, nuoto, Syncro, pallanuoto), nonché di allenatore per il nuoto master;
che le prestazioni erano soggette ad un vincolo costante di presenza sul luogo di lavoro, nonché ai poteri di direzione e controllo dei responsabili regionali della;
che, in qualità CP_1 di coordinatore della scuola nuoto e responsabile, era tenuto a garantire la propria presenza sul “piano vasca” nell'intera giornata delle lezioni di nuoto garantendo al personale militare della Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare, distaccato all'interno della piscina, un interlocutore sul posto per conto della che era stato incaricato dalla direttrice CP_3 di rimanere la sera, oltre l'orario di chiusura delle attività sul piano vasca, Testimone_1 per attendere l'uscita di tutti i clienti della e lasciare l'impianto pulito, con tutta CP_1
l'attrezzatura didattica al proprio posto, controllando che non vi fosse alcun danno negli spogliatoi, riconsegnando così l'impianto al personale militare di turno per lo svolgimento, la mattina seguente, dell'attività didattica militare;
che aveva dovuto rispettare i seguenti orari di lavoro: a) anni 2014 - 2015 - 2016, 37 ore settimanali (part-time 92,5%), suddivise come segue: lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30; b) anni 2017 - 2018, 33 ore settimanali (part-time 82,5%), suddivise come segue lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,40 - 19,40; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,40 - 19,40; sabato14,00 - 18,30; c) anni 2019 - 2020, 37 ore settimanali (part-time 92,5%), suddivise come segue: lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30; che non ha mai agito in completa autonomia o preso iniziative senza il consenso della direttrice alla quale ogni giorno, Tes_1 telefonicamente o tramite messagistica WhatsApp ed email, doveva rendere conto dell'andamento degli iscritti, delle eventuali problematiche con gli istruttori e del buon funzionamento dell'impiantistica; che la direttrice aveva verificato il buon andamento lavorativo di persona, almeno una volta al mese, rimanendo nell'impianto di Viterbo nelle ore di massima affluenza della clientela;
che non di rado era stato rimproverato dalla responsabile in caso di disservizi o criticità inerenti all'organizzazione dei corsi;
che, CP_3 in qualità di coordinatore, aveva il compito di intervenire in vasca nel momento del bisogno per dare informazioni, chiarimenti e disposizioni agli istruttori, dovendo altresì gestire le pubbliche relazioni, specialmente quelle con i genitori degli iscritti alla scuola nuoto;
che nelle ore dedicate alla scuola nuoto aveva coordinato le attività sportive e predisposto il programma didattico, provvedendo all'assegnazione degli allievi agli istruttori e alla loro suddivisione nelle corsie della vasca, alla valutazione del livello tecnico raggiunto nel corso dei mesi dagli atleti ed al rilascio delle certificazioni ttestanti le competenze natatorie CP_3 raggiunte;
che la predetta attività lavorativa era stata ricompensata attraverso il pagamento con bonifici bancari di compensi a periodicità mensile non proporzionati alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative rese e, comunque, non conformi alla retribuzione minima prevista per gli “operatori sportivi” (livello II o III) dal CCNL Impianti sportivi e palestre;
che in data 18.11.2020 aveva inviato alla società convenuta diffida legale a mezzo PEC rivendicando il rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti diritti retributivi e contributivi, ricevendo, tuttavia, risposta negativa. Tanto premesso in fatto, in diritto ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale da settembre 2014 ad ottobre 2020, con riconducibilità delle mansioni svolte ab origine al livello professionale II del Ccnl Impianti sportivi e palestre o, in subordine, al livello III, con conseguente diritto alle differenze economiche derivanti dall'applicazione delle relative tabelle retributive. Ha, infine, dedotto il diritto al versamento CP_ della contribuzione previdenziale per i periodi di lavoro intercorsi con la , chiedendo la condanna della società alla regolarizzazione della posizione previdenziale mediante versamento all' della contribuzione dovuta. CP_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. La ha dedotto che il rapporto di lavoro con il ricorrente era sempre stato di CP_1 natura collaborativa, essendo stati stipulati tra le parti dei contratti di collaborazione tecnico-sportiva; che il aveva dichiarato la propria disponibilità a svolgere attività Parte_1 di collaborazione sportiva in modo del tutto autonomo;
che non vi era mai stato alcun assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico, direttivo, disciplinare, di controllo e di vigilanza della società sportiva;
che gli orari dei turni della scuola nuoto venivano assegnati al ricorrente in riferimento alla disponibilità che lo stesso indicava ad inizio di ogni stagione sportiva;
che il aveva collaborato come istruttore di nuoto, avendo anche le Parte_1 qualifiche di allenatore e di coordinatore di scuola nuoto, ma tali qualifiche, di natura tecnico-didattica, non prevedevano alcun vincolo di subordinazione ed erano state acquisite dal ricorrente frequentando corsi indetti dalla in maniera del tutto autonoma e a CP_3 proprie spese;
che non era mai esistita la figura di responsabile dell'attività di nuoto propaganda;
che il non aveva mai avuto l'incarico di organizzare o affidare a un Parte_1 tecnico specializzato corsi specifici di nuoto propaganda poiché era responsabilità e cura della Direzione Centrale trovare, se necessario, un collaboratore da inserire in tale settore;
che i corsi di pallanuoto erano stati istituiti nella stagione agonistica 2017/2018 ed affidati ad un tecnico con il compito di selezionare ed allenare gli allievi iscritti;
che i corsi di nuoto sincronizzato erano stati istituiti dal mese di gennaio 2019 ed affidati ad un tecnico preposto a tali attività; che il non aveva mai allenato il “Nuoto Master”, essendosi piuttosto Parte_1 egli stesso allenato con gli iscritti del corso durante le sue ore di collaborazione;
che, quanto agli orari di apertura dell'impianto ed alle asserite direttive impartite dalla , Testimone_1 le linee guida della scuola nuoto federale di ogni Centro Federale sono stabilite dalla Federazione Centrale, per cui non vi è alcun affidamento particolare di compiti;
che il calendario, gli orari di lezione e le chiusure per le festività erano inserite a monte nell'accordo di permuta stipulato tra la F.I.N. - Comitato regionale del Lazio - e l'Aeronautica militare, quest'ultima proprietaria della Piscina SMAM;
che, durante la pandemia da Covid-19, il ricorrente aveva usufruito dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia per tutti i collaboratori sportivi a carattere non subordinato. Si è costituito, altresì, in giudizio l' chiedendo di “decidere come di giustizia, sulla domanda CP_2 proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto datore di lavoro e – ove accertata, all'esito dell'istruttoria, la fondatezza delle censure avanzate dal ricorrente – dichiarare il datore di lavoro convenuto tenuto a versare all' i contributi previdenziali omessi, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, CP_2
ENTRO I LIMITI DELLA PRESCRIZIONE, il tutto da liquidarsi, occorrendo, in separata sede, sulla base degli elementi di fatto accertati in sentenza. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio, da porre a carico della parte soccombente”. L' ha dedotto la propria estraneità al rapporto, rimettendosi alle Controparte_4 determinazioni del Tribunale adito in ordine all'eventuale diritto del ricorrente e alla conseguente condanna della società resistente. L' ha, altresì, precisato che, sulla base CP_2 dei dati contributivi e assicurativi presenti nella banca dati i redditi percepiti dal CP_2 ricorrente nelle annualità 2014-2020 risultavano come redditi da lavoro autonomo e che il ricorrente risultava iscritto alla Cassa Forense dall'1.1.2014. Ha evidenziato, infine, la parziale prescrizione dei contributi richiesti. La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e termini che seguono. È documentalmente provato e/o incontestato che i rapporti tra le parti sono stati formalmente regolati da contratti di collaborazione tecnico-sportiva stipulati - nel periodo compreso tra il 22.9.2014 (data di inizio della prima collaborazione, doc. 1 resistente) ed il 31.10.2020 (data individuata dal ricorrente come termine ultimo del rapporto e non contestata dalla resistente) - nel mese di settembre di ogni anno e con durata coincidente con quella della stagione sportiva (settembre-giungo). A fronte di tale qualificazione formale, il ricorrente assume che il rapporto, per le concrete modalità con cui si è svolto, vada qualificato come subordinato. Come noto la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione in regime di lavoro autonomo (il c.d. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare, l'iniziale autoqualificazione, in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 16720/2021). Deve pertanto verificarsi se l'esecuzione del rapporto sia stata o meno coerente con l'espressa volontà iniziale e cioè con il c.d. nomen iuris (in tal senso, ex multis, Cass. n. 22289/2014). A tale fine la Suprema Corte di Cassazione, muovendo dalla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa. Viene però precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale (così, ex multis, Cass. n. 8883/2017). È stato pertanto enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (così, per tutte Cass. n. 9252/2010). Con particolare riferimento alle funzioni di istruttore di nuoto e direttore tecnico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che in ragione delle peculiarità dell'attività di insegnamento che rendono non agevole apprezzare l'elemento dell'assoggettamento alle direttive altrui, è lecito far riferimento a criteri complementari e sussidiari (quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro), i quali possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso, Cass. n. 6114/1998). Ciò posto, dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente ha svolto da settembre a giugno di ogni anno, a partire dal 2014 a fino ad ottobre 2020, il coordinamento e la gestione dell'attività natatoria presso la piscina S.M.A.M. di Viterbo, creando i gruppi di nuoto relativi ai vari corsi mediante assegnazione degli iscritti secondo i rispettivi gradi di capacità ed attribuendo agli istruttori le varie corsie. Detta attività è stata resa dal lunedì al sabato con orari fissi ed a fronte del pagamento in suo favore di compensi orari (come previsto dagli stessi contratti), corrisposti con cedenza mensile (doc. 13 ricorso). Gli istruttori escussi ( ed hanno affermato di essersi interfacciati Tes_2 Tes_3 quotidianamente con il ricorrente per tutte le questioni relative ai corsi di nuoto e per la soluzione di eventuali problemi insorti nell'attività di insegnamento. Detta circostanza è emersa altresì dalle conversazioni whatsapp in atti (doc. 11 ricorso). Tutti i testi di parte ricorrente, inoltre, hanno riferito che il riportava il resoconto Parte_1 dell'attività svolta alla dirigenza di Roma, nella persona di la quale si recava Testimone_1 presso la piscina S.M.A.M. periodicamente, ad inizio stagione una volta a settimana, successivamente una volta al mese. In particolare il ricorrente riferiva alla anche Tes_1 mediante applicativo whatsapp (doc. 10 ricorso), sul numero di iscrizioni, sull'organizzazione dei corsi, sull'attività degli istruttori, consegnando o inoltrando alla medesima la relativa documentazione. La direttrice, dal proprio canto, comunicava al ricorrente le direttive di massima sulla gestione dell'attività natatoria, assumendo le decisioni in merito all'eventuale soppressione dei corsi. I testi di parte resistente, al contrario, non hanno fornito elementi utili alla ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione del ricorrente stante la sporadica presenza all'interno della piscina S.M.A.M. di Viterbo. Ebbene, il complesso delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consente di ritenere provato che per tutto il periodo dal 22.9.2014 al 31.10.2020 il rapporto di lavoro tra le parti si è atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato. Il , infatti, è stato assoggettato ai poteri di coordinamento e controllo della dirigente Parte_1
ha costantemente messo a disposizione della piscina le proprie energie Testimone_1 lavorative, sulla base di indicazioni generali provenienti dalla Federazione (nella persona della ed in funzione dei programmi cui era destinata la prestazione per il Tes_1 perseguimento dei fini propri della piscina stessa;
è stato inserito stabilmente nell'organizzazione di impresa della osservando determinati orari e turni di lavoro CP_3 fissi e rappresentando il punto di congiunzione tra la dirigenza e gli istruttori;
ha utilizzato mezzi e strumenti fornitigli dalla resistente, risultando privo di una qualsivoglia, pur minima, organizzazione di impresa;
è stato compensato con cadenza mensile, in misura fissa ed in base al tempo lavorato e non ad un risultato finale. Alla luce di quanto esposto, in applicazione di principi giurisprudenziali su richiamati, va affermato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato che, in difetto della necessaria forma propria dei contratti a tempo determinato, va qualificato a tempo indeterminato. Quanto all'inquadramento, il ricorrente riconduce le mansioni svolte al livello II del Ccnl Impianti Sportivi e Palestre o, in subordine, al livello III del medesimo Ccnl. La resistente non ha contestato l'applicazione ai propri dipendenti del contratto collettivo invocato dal , che pertanto deve ritenersi applicabile anche al rapporto de quo. Parte_1
Al II livello del Ccnl Impianti Sportivi appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”, tra i quali sono ricompresi, tra gli operatori sportivi, il profilo di Allenatore capo (“La qualifica individua allenatori (livello 3° del sistema SNaQ/Allenatore Capo) in grado di coordinare altri tecnici, ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale, secondo le abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS”) e tra gli operatori complementari dello sport il “coordinatore area o settore”. Del livello III fanno parte invece “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS”, tra i quali sono ricompresi, tra gli operatori sportivi, il profilo di Allenatore/istruttore (“La qualifica individua allenatori/istruttori (2° livello del sistema SNaQ/Allenatore) che possono operare e progettare autonomamente attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che non. Con gli agonisti operano normalmente a livello medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o nazionale. Lavorano in condizioni di complessità medio-basse, in società sportive di ridotte dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni. Possono anche essere previsti compiti non complessi di supervisione e coordinazione di tecnici apprendisti”) ed il profilo di Esperto in preparazione fisica (“La qualifica individua esperti in preparazione fisica (con meno di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico- tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo”). L'attività svolta dal ricorrente, così come risultante dall'istruttoria orale espletata e dalla documentazione allegata, appare maggiormente aderente al livello III, qualifica di Allenatore/istruttore (la cui applicazione è stata richiesta in via subordinata dal Piedilato) e ciò in considerazione, da un lato, della destinazione della prestazione a “progettare autonomamente attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che non” con “compiti non complessi di supervisione e coordinazione di tecnici” e, dall'altro, al conseguimento della prima qualifica di “Coordinatore Scuola Nuoto” solo nel maggio 2014, in concomitanza con la stipula del primo contratto di collaborazione sportiva. Relativamente all'orario lavorativo, il ricorrente ha affermato di aver svolto la prestazione lavorativa: negli anni 2014 - 2015 - 2016, per 37 ore settimanali (lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30), negli anni 2017 - 2018, per 33 ore settimanali (lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,40 - 19,40; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,40 - 19,40; sabato14,00 - 18,30) e negli anni 2019 - 2020, per 37 ore settimanali (lunedì 14,00 - 21,00; martedì 14,00 - 21,00; mercoledì 14,00 - 18,30; giovedì 14,00 - 21,00; venerdì 14,00 - 21,00; sabato 14,00 - 18,30). La resistente non ha in alcun modo contestato la predetta articolazione dell'orario di lavoro, la quale, peraltro, è stata confermata dai testi di parte ricorrente, in particolare dagli istruttori ed Tes_2 Tes_3
Va pertanto accertato che il rapporto di lavoro si è svolto secondo un part-time orizzontale al 92,5% nel 2014, 2015 e 2016, all'82,5 nel 2017 e 2018 ed al 92,5% nel 2019 e nel 2020 (sino a 31 ottobre). Inoltre, è pacifico che l'attività lavorativa si sia svolta per tutto il periodo generalmente da settembre a giungo, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. In tema la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “Esistono attività economiche che si svolgono soltanto in determinati periodi dell'anno, e che richiedono perciò personale (o un supplemento di personale) solo in questi periodi. Pertanto, è pienamente legittima la limitazione della prestazione a questi periodi e l'attribuzione al rapporto di una forma di stabilità funzionale alla sua periodica ripetizione, rispondendo ad esigenze pratiche di entrambe le parti: è interesse dei lavoratori lo svolgimento di un'attività lavorativa in quel determinato periodo dell'anno (oppure almeno in esso), ma è interesse del datore di lavoro poter contare per quel periodo sull'apporto lavorativo di personale già conosciuto e già a conoscenza del lavoro da svolgere. Queste opposte esigenze appaiono sicuramente meritevoli di tutela, come richiesto dall'art. 1322 c.c., e conseguentemente sono validi i contratti destinati a soddisfarle. Tale forma contrattuale (part-time verticale) è perfettamente lecita ed ammissibile non solo quando prevista dalla contrattazione collettiva, ma anche quando concordata dalle parti singole (anche soltanto nel senso di essere imposto dal datore ed accettato dal prestatore).La piena legittimità di questa forma negoziale e la sua ammissibilità devono estendersi necessariamente anche ai rapporti orali, non formalizzati” (così, Cass. n. 22823/2009; richiamata in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame da Tribunale di Roma n. 4885/2017). Il rapporto de quo, pertanto, si è svolto secondo un part-time misto orizzontale/verticale (per un numero di ore settimanali inferiore a 40, secondo l'articolazione sopra indicata e per un periodo pari a 10 mesi all'anno). Con riferimento alle differenze retributive spettanti, giova rilevare che la parte resistente non ha contestato in modo specifico i conteggi depositati dal ricorrente ed elaborati sulla base dei parametri accertati (III livello del Ccnl Impianti sportivi e rapporto di lavoro part- time, con esclusione dal conteggio dei mesi non lavorati), limitandosi genericamente ad affermare che: “fermo restando il diconoscimento di qualsivoglia rapporto di lavoro di natura subordinata, si contesta, in ogni caso, anche il calcolo delle spettanze reclamate poiché il calcolo effettuato appare errato sia nelle risultanze, che nel procedimento” (pag. 6 memoria), ma senza individuare gli eventuali vizi e le circostanze idonee a comprovarne la non congruità. In tema si rileva che per giurisprudenza consolidata nel rito del lavoro grava sul convenuto l'ulteriore onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così, ex multis, Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011). Il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti dal ricorrente circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso, ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento, dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (così, per tutte, Cass. n. 5949/2018). Tale principio relativo al quantum delle spettanze va pur sempre coordinato, con riferimento all'an del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, all'interpretazione giurisprudenziale consolidata secondo la quale, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Nella specie il ricorrente ha omesso di allegare e provare di non essersi mai assentato e di non aver mai goduto di ferie durante il periodo lavorativo, sicché dall'importo spettante in base al conteggio prodotto (€ 32.695,62) vanno detratti gli importi ivi quantificati a titolo di ferie e permessi non goduti (€ 4.106,00). Ne deriva un credito complessivo in favore del ricorrente pari ad € 28.589,62 a titolo di retribuzione base, 13°, 14° e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo. Il ricorrente ha altresì richiesto la condanna della resistente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell' mediante versamento all'Istituto dei CP_2 contributi non ancora prescritti, mentre, in relazione ai contributi già prescritti, ha domandato la condanna al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c., da liquidarsi in separato giudizio. In diritto giova premettere che nell'ipotesi di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere, per i contributi non ancora prescritti, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva e, quindi, al pagamento dei contributi in favore dell' litisconsorte necessario nel relativo giudizio (così, ex multis, Cass. n. 8956/2020). CP_2
Relativamente ai contributi prescritti, il lavoratore può agire in giudizio per il risarcimento del danno - che si verifica solo al momento del raggiungimento dell'età pensionabile - consistente nella perdita totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica e tale diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si prescrive nel termine di 10 anni decorrente dalla data del pensionamento. Da tale pregiudizio si differenzia il danno immediato consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, in ragione del quale il lavoratore può esperire l'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962 a spese del datore di lavoro o mediante versamento diretto della riserva matematica all' con diritto al risarcimento nei confronti CP_2 del datore per il recupero di quanto versato all'Istituto o mediante condanna del datore al versamento della riserva matematica in favore dell' (così, ex multis, Cass. n. CP_2
11211/2009). Per orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione nell'ipotesi di azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62 a spese del datore di lavoro per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali (ipotesi questa comparabile all'azione risarcitoria per omissione contributiva), il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' senza che rilevi la CP_2 conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (cfr. Cass. civ., sez. un., 14/09/2017, n. 21302, richiamata da ultimo da Cass. civ., sez. lav., 08/09/2020, n. 18661). Quanto alla prescrizione del credito contributivo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie è di cinque anni, ma continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina. Quanto, poi, alla specifica questione della individuazione degli atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del credito contributivo, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva e con la esclusiva legittimazione attiva dell si CP_2
è affermato che in relazione al disposto di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, l'effetto interruttivo della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito), e non quando anche uno di tali CP_2 atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 3661/2019), a meno che l'
[...]
non sia stato parte del giudizio quale litisconsorte necessario (così Cass. n. CP_4
7104/1992). Alla luce dei principi richiamati ed in conformità alle domande del ricorrente, la parte resistente va condannata alla regolarizzazione della posizione previdenziale del Parte_1 mediante versamento all' dei contributi non prescritti, mentre per i contributi prescritti CP_2
(ovvero quelli antecedenti al quinquennio dalla notifica del presente ricorso), va disposta la condanna generica del datore di lavoro alla corresponsione in favore del ricorrente della provvista per la costituzione della rendita vitalizia. Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno compensate per 1/4 e per la restante parte, liquidata in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico della resistente. Nei rapporti con l' esse possono essere integralmente compensate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , accerta e dichiara che tra le Controparte_1 parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale dal 22.9.2014 al 31.10.2020 con diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello III del Ccnl Impianti Sportivi e Palestre;
- condanna la , in persona del presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t, al pagamento in favore della ricorrente di € 28.589,62 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- condanna la , in persona del presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t, alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' mediante versamento dei contributi non prescritti, nonché, per CP_2
i contributi prescritti, alla corresponsione in favore del ricorrente della provvista per la costituzione della riserva matematica;
- compensa per 1/4 le spese di lite tra il ricorrente la resistente e condanna quest'ultima al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente della restante parte, che liquida in € 3.472,00 per compensi professionali, oltre rimb. forfett. spese generali, rimborso C.U. (€ 259,00), IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite con l' CP_2
Viterbo, lì 19 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci