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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7283/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 16.10.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7283/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 11 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv. Annunziata Gaetano, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Dei Gracchi n. 32;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio, dall'avv. Ciro Barone ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA), al Corso Umberto I n. 23;
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1542/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola
e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 23.04.2020.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, la nella Controparte_1
qualità di società obbligata per la responsabilità civile del veicolo Fiat Punto, tg.
CC077TJ, e , nella qualità di responsabile civile, al fine di Controparte_2
conseguire il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data
18.01.2016, alle ore 19:40 circa, in Brusciano (NA) alla via Cucca, allorquando il ciclomotore Honda tg. DT90702, di proprietà dell'attore, condotto nell'occasione da
, subiva un tamponamento ad opera dell'autovettura di parte Controparte_3
convenuta proveniente da tergo.
pagina 2 di 11 L'attrice, in particolare, chiedeva che, previo accertamento della responsabilità del conducente il veicolo Fiat Punto, tg. CC077TJ, le parti convenute fossero condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore della stessa parte attrice a titolo di risarcimento della “somma da contenersi entro Euro 1.032,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, o in quella che sarà ritenta più equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto entro la competenza dell'adito giudicante”, con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione.
Si costituiva la la quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 143, 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005, in via gradata, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo per difetto assoluto dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Nonostante la ritualità della notifica, restava contumace . Controparte_2
Escusso il teste ed espletata la CTU a firma dell'Ing. Testimone_1 Persona_1
il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 1542/2020
“in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la concorrente responsabilità del veicolo nella misura del 50% in ordine alla causazione del sinistro di cui è causa” condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di “€ 309,00, liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo”; condannando, altresì, gli stessi convenuti in solido a rifondere il 50% delle spese di lite liquidate come da dispositivo, compensandone la restante parte in considerazione dall'accertato concorso di colpa.
Avverso tale sentenza, ha proposto gravame al fine di sentire Parte_1
pronunziare la riforma della sentenza impugnata, chiedendo, previo accertamento della colpa esclusiva nella causazione del sinistro de quo di , Controparte_2
proprietario del veicolo FIAT Punto, tg. CC077TJ, la condanna degli “appellati in solido
pagina 3 di 11 tra loro, al pagamento pronto ed immediato in favore del sig. della Parte_1
complessiva somma entro € 1.032,00 per i danni riportati al proprio motociclo Honda tg. DT90702 a seguito del sinistro tenendo conto della relazione di parte allegata al fascicolo di primo grado nonché della somma di €.309,00 percepita al 50%; il tutto col favore della rivalutazione e degli interessi dal dì del fatto al soddisfo”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l che, sulla base delle ragioni esposte in Controparte_1
atti, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame, concludendo per il rigetto dello stesso appello, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito, invece, l'appellato , pertanto, ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.06.2024 ed in seguito, per esigenze di ruolo, alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va in primo luogo dichiarata la proponibilità dell'appello, da valutare anche d'ufficio, non venendo in rilievo, nel caso di specie, il disposto di cui all'art 339 c.p.c. ult. comma.
Giurisprudenza, pressoché unanime, ha infatti precisato che quando la parte, oltre a formulare domanda di condanna per un ammontare inferiore al limite previsto per la decisione secondo equità, richieda in via alternativa la condanna di controparte al pagamento della somma inferiore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, il valore della causa debba intendersi pari al limite massimo di competenza del giudice adito, con conseguente esclusione della decisione secondo equità, ( ex multis, Corte Cass.
20.06.2017 n. 15170; Corte Cass. 11.06.2012 n. 9432; Corte Cass. 01.03.2007 n. 4890).
Se, dunque, l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma inferiore alla soglia minima del giudizio di equità necessaria (1.100 euro, ex art. 113,
pagina 4 di 11 comma 2, c.c.), ma poi aggiunge la richiesta subordinata “ovvero nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia” (o altre consimili, come nel caso di specie) la causa deve ritenersi di valore indeterminato in relazione alla soglia di competenza del giudice adito: dunque nessun giudizio di equità, ma giudizio secondo diritto e conseguente appellabilità della sentenza. Tale principio è pacifico ed è stato reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 17 aprile 2007 n. 9138; Cass. 31 luglio 2006 n. 17456; Cass. 11 luglio 2006 n. 15698, in Foro it., 2007, I, 124; Cass., ord., 21 febbraio 2006 n. 3662; Cass., ord. 30 gennaio 2006 n. 1861).
A questa conclusione la Corte perviene in base al rilievo che la formulazione della richiesta di condanna alternativa (ovvero al pagamento di un importo indicato nella somma pari al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero in quella maggiore o minore che il giudice in via equitativa riterrà di determinare) non può essere considerata una mera clausola di stile, in quanto essa manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (così Cass. 24 gennaio 2006 n. 1313, nonché Cass. 11 luglio
2006 n. 15698, Cass., 10 luglio 2007, n.15398, Cass. 12 febbraio 2018 n.3290).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie nel quale parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido “al pagamento in favore dell'istante della somma da contenersi entro Euro 1.032,00 …o in quella che sarà ritenuta più equa e giusta … il tutto entro la competenza dell'adito giudicante”
Ed invero, parte attrice, nonostante la richiesta di condanna da contenersi entro euro
1.032,00, depositava nel giudizio di primo grado un preventivo di spesa per la riparazione dei lamentati danni pari ad € 1.344,40 (IVA inclusa) verosimilmente proprio a fondamento della domanda proposta in via alternativa.
Va, poi, considerato che secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche dopo la riforma dell'art. 339 co. 3 c.p.c.
pagina 5 di 11 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9432 dell'11.06.2012), “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. Civ” (cfr. anche Cass. Civ.,
Sentenza n. 4890 del 01.03.2007).
Inoltre, secondo un altrettanto condivisibile orientamento della Suprema Corte, “al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al petitum originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 20118 del 18.09.2006, cui si è uniformata Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5573 del 08.03.2010); ed ancora, “Al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale riduzione della domanda in corso di causa e derivando tale irrilevanza non già dal disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda), bensì da quello dell'art.
10 del medesimo codice (secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda), che va inteso come riferito alla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Del resto, conferendo rilievo alle riduzioni della domanda nel corso del processo, si attribuirebbe all'attore la possibilità di cambiare le regole del giudizio a proprio piacimento ed eventualmente sulla base di una prognosi sfavorevole dei risultati di un giudizio secondo diritto, il che è da evitare procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 24 Cost. (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 4716/2006).
Pertanto, in considerazione dei summenzionati principi, la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c., non pagina 6 di 11 essendo rilevante nella determinazione del valore della causa che l'attore nella propria comparsa conclusionale depositata all'udienza di discussione del giudizio di primo grado abbia chiesto la condanna dei “convenuti in solido tra di loro, al pagamento pronto ed immediato, in favore della parte attrice della somma entro 1.032,00 sulla scorta della CTU depositata”, senza nulla aggiungere in merito alla domanda alternativa.
Sempre in via preliminare va dichiarata, altresì, la tempestività dell'appello proposto nel termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., il quale, nel caso di specie, va calcolato tenendo conto, oltre che del periodo di sospensione feriale, anche del periodo relativo alla cosiddetta sospensione straordinaria (ex art 83 D.L. nr. 18/2020 e art. 36, c. 1 D.L. nr.
23/2020); va dichiarata, poi, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello va accolto, per quanto di ragione, in quanto sono fondati il primo ed il secondo motivo di gravame che, per la loro stretta connessione logico-giuridica, vanno esaminati unitariamente atteso che attengono, in sostanza, ad un'errata valutazione del materiale istruttorio ad opera del Giudice di primo grado, dalla cui disamina riteneva non superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c.
Ebbene, in punto di diritto, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria,
pagina 7 di 11 dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.” (Cass. Civ., Sez.
VI -3, Ord. n. 18708/2021; in senso conforme ex multis Cass. Civ., Sez. VI -3, Ord. n.
3398/2023).
Da ciò discende ineludibilmente che, nel caso che ci occupa, la parti appellate avrebbero dovuto fornire la prova liberatoria in ordine all'inosservanza della distanza di sicurezza del veicolo Fiat Punto tg. CC077TJ, proveniente da tergo rispetto al ciclomotore motociclo Honda tg. DT90702, per superare la presunzione ex art. 149 C.d.s., stante l'inapplicabilità dell'art. 2054, comma secondo, c.c.
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali rese da contrariamente a Testimone_1
quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, risultano circostanziate e precise nonché confermano la ricostruzione dell'odierno appellante in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, ai soggetti coinvolti nonché alle parti dei veicoli interessati dal tamponamento.
Né vi sono elementi tali da poter sostenere che il suindicato testimone non avesse “una perfetta visione dell'urto” così come dedotto nella pronuncia appellata.
Parimenti, il CTU pur non avendo espresso esplicitamente un giudizio di compatibilità stante l'impossibilità di eseguire l'accostamento dei veicoli, all'esito di un accostamento statico di sagome ritraenti i veicoli coinvolti nel sinistro si è comunque espresso
“positivamente in merito alla coerenza dei danni diretti ed indiretti presenti sul motociclo attoreo in relazione alla dinamica esposta in citazione” (si veda pag. 15 della relazione peritale).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado in merito all'assenza dei danni nella parte posteriore del motociclo sulla base di un non specificato rinvio alla c.t.u. (“il motociclo non ha subito danni nella parte posteriore (v. Ctu)” – pag. 3 della sentenza impugnata), l'Ausiliare del Giudice a pag. 8 della relazione ha dichiarato: “Come si osserva dalle foto delle figure precedenti il veicolo attoreo, in seguito al sinistro per cui è causa, presenta danni alla parte posteriore …”.
pagina 8 di 11 Pertanto, l'adito Giudice di Pace ha errato nel ritenere che il motociclo attoreo non avesse subito danni alla suddetta parte posteriore.
Ed invero, il C.T.U. si esprime positivamente, come sopra riportato, sulla coerenza anche dei danni diretti oltre che di quelli indiretti subiti dal motociclo.
Ebbene, la relazione peritale viene condivisa dal Tribunale, anche in relazione alla quantificazione dei danni, in quanto logicamente e debitamente motivata.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve dunque ritenersi fondato, per quanto di ragione, con riforma della sentenza oggetto di impugnazione e, per l'effetto, dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro oggetto di causa, la e Controparte_1 [...]
vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_2 Parte_1
della somma complessiva di € 617,77, oltre interessi dal giorno del sinistro
[...]
sulla somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo.
Non va, invece, riconosciuta l'IVA sulla somma di € 617,77, non avendo il danneggiato fornito la prova di aver versato tale imposta.
Quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), il Giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del Giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover condannare la e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle CP_2 Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/2014.
pagina 9 di 11 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, come liquidate in primo grado, le quali vanno poste definitivamente a carico degli odierni appellati.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1542/2020 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza n. 1542/2020 resa dal Giudice di Pace di Nola, dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, Controparte_2
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1
, in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma di € 617,77, il tutto oltre interessi come in parte motiva;
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1
liquidano, in € 330,00 per compensi, oltre € 43,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 662,00 per compensi, nonché rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente grado di giudizio, il tutto con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.
3) Pone definitivamente a carico degli appellati Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e , in solido, le spese Controparte_2
della C.T.U.
Nola 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 16.10.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7283/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 11 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv. Annunziata Gaetano, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Dei Gracchi n. 32;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio, dall'avv. Ciro Barone ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA), al Corso Umberto I n. 23;
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1542/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola
e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 23.04.2020.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, la nella Controparte_1
qualità di società obbligata per la responsabilità civile del veicolo Fiat Punto, tg.
CC077TJ, e , nella qualità di responsabile civile, al fine di Controparte_2
conseguire il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data
18.01.2016, alle ore 19:40 circa, in Brusciano (NA) alla via Cucca, allorquando il ciclomotore Honda tg. DT90702, di proprietà dell'attore, condotto nell'occasione da
, subiva un tamponamento ad opera dell'autovettura di parte Controparte_3
convenuta proveniente da tergo.
pagina 2 di 11 L'attrice, in particolare, chiedeva che, previo accertamento della responsabilità del conducente il veicolo Fiat Punto, tg. CC077TJ, le parti convenute fossero condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore della stessa parte attrice a titolo di risarcimento della “somma da contenersi entro Euro 1.032,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, o in quella che sarà ritenta più equa e giusta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto entro la competenza dell'adito giudicante”, con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione.
Si costituiva la la quale, sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 143, 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005, in via gradata, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo per difetto assoluto dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Nonostante la ritualità della notifica, restava contumace . Controparte_2
Escusso il teste ed espletata la CTU a firma dell'Ing. Testimone_1 Persona_1
il Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 1542/2020
“in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la concorrente responsabilità del veicolo nella misura del 50% in ordine alla causazione del sinistro di cui è causa” condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di “€ 309,00, liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo”; condannando, altresì, gli stessi convenuti in solido a rifondere il 50% delle spese di lite liquidate come da dispositivo, compensandone la restante parte in considerazione dall'accertato concorso di colpa.
Avverso tale sentenza, ha proposto gravame al fine di sentire Parte_1
pronunziare la riforma della sentenza impugnata, chiedendo, previo accertamento della colpa esclusiva nella causazione del sinistro de quo di , Controparte_2
proprietario del veicolo FIAT Punto, tg. CC077TJ, la condanna degli “appellati in solido
pagina 3 di 11 tra loro, al pagamento pronto ed immediato in favore del sig. della Parte_1
complessiva somma entro € 1.032,00 per i danni riportati al proprio motociclo Honda tg. DT90702 a seguito del sinistro tenendo conto della relazione di parte allegata al fascicolo di primo grado nonché della somma di €.309,00 percepita al 50%; il tutto col favore della rivalutazione e degli interessi dal dì del fatto al soddisfo”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l che, sulla base delle ragioni esposte in Controparte_1
atti, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza del proposto gravame, concludendo per il rigetto dello stesso appello, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito, invece, l'appellato , pertanto, ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia in corso di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.06.2024 ed in seguito, per esigenze di ruolo, alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va in primo luogo dichiarata la proponibilità dell'appello, da valutare anche d'ufficio, non venendo in rilievo, nel caso di specie, il disposto di cui all'art 339 c.p.c. ult. comma.
Giurisprudenza, pressoché unanime, ha infatti precisato che quando la parte, oltre a formulare domanda di condanna per un ammontare inferiore al limite previsto per la decisione secondo equità, richieda in via alternativa la condanna di controparte al pagamento della somma inferiore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, il valore della causa debba intendersi pari al limite massimo di competenza del giudice adito, con conseguente esclusione della decisione secondo equità, ( ex multis, Corte Cass.
20.06.2017 n. 15170; Corte Cass. 11.06.2012 n. 9432; Corte Cass. 01.03.2007 n. 4890).
Se, dunque, l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma inferiore alla soglia minima del giudizio di equità necessaria (1.100 euro, ex art. 113,
pagina 4 di 11 comma 2, c.c.), ma poi aggiunge la richiesta subordinata “ovvero nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia” (o altre consimili, come nel caso di specie) la causa deve ritenersi di valore indeterminato in relazione alla soglia di competenza del giudice adito: dunque nessun giudizio di equità, ma giudizio secondo diritto e conseguente appellabilità della sentenza. Tale principio è pacifico ed è stato reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 17 aprile 2007 n. 9138; Cass. 31 luglio 2006 n. 17456; Cass. 11 luglio 2006 n. 15698, in Foro it., 2007, I, 124; Cass., ord., 21 febbraio 2006 n. 3662; Cass., ord. 30 gennaio 2006 n. 1861).
A questa conclusione la Corte perviene in base al rilievo che la formulazione della richiesta di condanna alternativa (ovvero al pagamento di un importo indicato nella somma pari al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero in quella maggiore o minore che il giudice in via equitativa riterrà di determinare) non può essere considerata una mera clausola di stile, in quanto essa manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche (così Cass. 24 gennaio 2006 n. 1313, nonché Cass. 11 luglio
2006 n. 15698, Cass., 10 luglio 2007, n.15398, Cass. 12 febbraio 2018 n.3290).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie nel quale parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido “al pagamento in favore dell'istante della somma da contenersi entro Euro 1.032,00 …o in quella che sarà ritenuta più equa e giusta … il tutto entro la competenza dell'adito giudicante”
Ed invero, parte attrice, nonostante la richiesta di condanna da contenersi entro euro
1.032,00, depositava nel giudizio di primo grado un preventivo di spesa per la riparazione dei lamentati danni pari ad € 1.344,40 (IVA inclusa) verosimilmente proprio a fondamento della domanda proposta in via alternativa.
Va, poi, considerato che secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche dopo la riforma dell'art. 339 co. 3 c.p.c.
pagina 5 di 11 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9432 dell'11.06.2012), “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. Civ” (cfr. anche Cass. Civ.,
Sentenza n. 4890 del 01.03.2007).
Inoltre, secondo un altrettanto condivisibile orientamento della Suprema Corte, “al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al petitum originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 20118 del 18.09.2006, cui si è uniformata Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5573 del 08.03.2010); ed ancora, “Al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante l'eventuale riduzione della domanda in corso di causa e derivando tale irrilevanza non già dal disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. (secondo cui la competenza si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda), bensì da quello dell'art.
10 del medesimo codice (secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda), che va inteso come riferito alla domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio. Del resto, conferendo rilievo alle riduzioni della domanda nel corso del processo, si attribuirebbe all'attore la possibilità di cambiare le regole del giudizio a proprio piacimento ed eventualmente sulla base di una prognosi sfavorevole dei risultati di un giudizio secondo diritto, il che è da evitare procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 24 Cost. (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 4716/2006).
Pertanto, in considerazione dei summenzionati principi, la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c., non pagina 6 di 11 essendo rilevante nella determinazione del valore della causa che l'attore nella propria comparsa conclusionale depositata all'udienza di discussione del giudizio di primo grado abbia chiesto la condanna dei “convenuti in solido tra di loro, al pagamento pronto ed immediato, in favore della parte attrice della somma entro 1.032,00 sulla scorta della CTU depositata”, senza nulla aggiungere in merito alla domanda alternativa.
Sempre in via preliminare va dichiarata, altresì, la tempestività dell'appello proposto nel termine di decadenza ex art. 327 c.p.c., il quale, nel caso di specie, va calcolato tenendo conto, oltre che del periodo di sospensione feriale, anche del periodo relativo alla cosiddetta sospensione straordinaria (ex art 83 D.L. nr. 18/2020 e art. 36, c. 1 D.L. nr.
23/2020); va dichiarata, poi, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello va accolto, per quanto di ragione, in quanto sono fondati il primo ed il secondo motivo di gravame che, per la loro stretta connessione logico-giuridica, vanno esaminati unitariamente atteso che attengono, in sostanza, ad un'errata valutazione del materiale istruttorio ad opera del Giudice di primo grado, dalla cui disamina riteneva non superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c.
Ebbene, in punto di diritto, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria,
pagina 7 di 11 dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.” (Cass. Civ., Sez.
VI -3, Ord. n. 18708/2021; in senso conforme ex multis Cass. Civ., Sez. VI -3, Ord. n.
3398/2023).
Da ciò discende ineludibilmente che, nel caso che ci occupa, la parti appellate avrebbero dovuto fornire la prova liberatoria in ordine all'inosservanza della distanza di sicurezza del veicolo Fiat Punto tg. CC077TJ, proveniente da tergo rispetto al ciclomotore motociclo Honda tg. DT90702, per superare la presunzione ex art. 149 C.d.s., stante l'inapplicabilità dell'art. 2054, comma secondo, c.c.
Peraltro, le dichiarazioni testimoniali rese da contrariamente a Testimone_1
quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, risultano circostanziate e precise nonché confermano la ricostruzione dell'odierno appellante in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, ai soggetti coinvolti nonché alle parti dei veicoli interessati dal tamponamento.
Né vi sono elementi tali da poter sostenere che il suindicato testimone non avesse “una perfetta visione dell'urto” così come dedotto nella pronuncia appellata.
Parimenti, il CTU pur non avendo espresso esplicitamente un giudizio di compatibilità stante l'impossibilità di eseguire l'accostamento dei veicoli, all'esito di un accostamento statico di sagome ritraenti i veicoli coinvolti nel sinistro si è comunque espresso
“positivamente in merito alla coerenza dei danni diretti ed indiretti presenti sul motociclo attoreo in relazione alla dinamica esposta in citazione” (si veda pag. 15 della relazione peritale).
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado in merito all'assenza dei danni nella parte posteriore del motociclo sulla base di un non specificato rinvio alla c.t.u. (“il motociclo non ha subito danni nella parte posteriore (v. Ctu)” – pag. 3 della sentenza impugnata), l'Ausiliare del Giudice a pag. 8 della relazione ha dichiarato: “Come si osserva dalle foto delle figure precedenti il veicolo attoreo, in seguito al sinistro per cui è causa, presenta danni alla parte posteriore …”.
pagina 8 di 11 Pertanto, l'adito Giudice di Pace ha errato nel ritenere che il motociclo attoreo non avesse subito danni alla suddetta parte posteriore.
Ed invero, il C.T.U. si esprime positivamente, come sopra riportato, sulla coerenza anche dei danni diretti oltre che di quelli indiretti subiti dal motociclo.
Ebbene, la relazione peritale viene condivisa dal Tribunale, anche in relazione alla quantificazione dei danni, in quanto logicamente e debitamente motivata.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve dunque ritenersi fondato, per quanto di ragione, con riforma della sentenza oggetto di impugnazione e, per l'effetto, dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro oggetto di causa, la e Controparte_1 [...]
vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_2 Parte_1
della somma complessiva di € 617,77, oltre interessi dal giorno del sinistro
[...]
sulla somma devalutata a tale data e di volta in volta rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da tale ultima data gli interessi legali sulla detta somma sino all'effettivo soddisfo.
Non va, invece, riconosciuta l'IVA sulla somma di € 617,77, non avendo il danneggiato fornito la prova di aver versato tale imposta.
Quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), il Giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del Giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover condannare la e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle CP_2 Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/2014.
pagina 9 di 11 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU, come liquidate in primo grado, le quali vanno poste definitivamente a carico degli odierni appellati.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1542/2020 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza n. 1542/2020 resa dal Giudice di Pace di Nola, dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, Controparte_2
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1
, in solido, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma di € 617,77, il tutto oltre interessi come in parte motiva;
2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1
liquidano, in € 330,00 per compensi, oltre € 43,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 662,00 per compensi, nonché rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente grado di giudizio, il tutto con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.
3) Pone definitivamente a carico degli appellati Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e , in solido, le spese Controparte_2
della C.T.U.
Nola 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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