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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA SI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5993/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160018648124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, richiamata - insieme ad altre - nella intimazione di pagamento n. ...15439 emessa da ADER e relativa a tasse automobilistiche per l'anno
2010; lamentava la mancata notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo rigettarsi il ricorso, e produceva documentazione.
L'Agenzia delle Entrate - SS non si costituiva.
All'udienza del 27/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ed invero, l'ente impositore ha documentato che in data 16/11/2023 era stato notificato al contribuente,
a mezzo PEC, il preavviso di fermo n. ... 38438 che richiamava, tra le altre, anche la cartella in epigrafe.
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il preavviso di fermo al fine di far valere vizi di notifica della cartella ovvero il decorso della prescrizione a quella data eventualmente maturato;
il termine di prescrizione non è invece decorso tra la notifica del preavviso e quella della intimazione qui impugnata.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna alle spese di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, calcolata sulla base delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 150,00 in favore di controparte costituita. - Così deciso in Catania, il 27/1/2026 -
Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA IA SI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5993/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160018648124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento in epigrafe, richiamata - insieme ad altre - nella intimazione di pagamento n. ...15439 emessa da ADER e relativa a tasse automobilistiche per l'anno
2010; lamentava la mancata notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo rigettarsi il ricorso, e produceva documentazione.
L'Agenzia delle Entrate - SS non si costituiva.
All'udienza del 27/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ed invero, l'ente impositore ha documentato che in data 16/11/2023 era stato notificato al contribuente,
a mezzo PEC, il preavviso di fermo n. ... 38438 che richiamava, tra le altre, anche la cartella in epigrafe.
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il preavviso di fermo al fine di far valere vizi di notifica della cartella ovvero il decorso della prescrizione a quella data eventualmente maturato;
il termine di prescrizione non è invece decorso tra la notifica del preavviso e quella della intimazione qui impugnata.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna alle spese di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, calcolata sulla base delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 150,00 in favore di controparte costituita. - Così deciso in Catania, il 27/1/2026 -
Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)