Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 486/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, elettivamente domiciliato a Gissi, in via Mariani n. 3, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Agostino Chieffo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Arturo Maresca, Monica Grassi, Valerio Berti ed
Rocco De Lutiis ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Chieti, Via Pellicciotti n. 3, come da procura in atti;
- resistente - avente ad oggetto: riconoscimento di mansioni superiori e relative differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso:
-di aver prestato dal 22.06.2009 attività di lavoro presso la alle dipendenze di società di CP_1
lavoro interinale e dal 23.04.2018 direttamente alle dipendenze della società convenuta;
-di aver lavorato dal 2009 sino ai primi mesi di giugno 2019 per la sia per l'adduzione CP_1 che per la distribuzione, occupandosi, di fatto, del controllo e della gestione dell'acquedotto
, c/de AR e IA ER e TO); Parte_3 Parte_4 Pt_5
-di essersi occupato, dal 2017, con il pensionamento del collega , anche della Persona_1
gestione dei serbatoi e delle sorgenti ex comunali, oltre che della gestione e manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni di Liscia, Casalanghuida, e;
Pt_2 Parte_3
-che successivamente alla formale assunzione alle dipendenze della (23.04.2018) veniva CP_1
assegnato al Servizio Coordinamento reti;
-che dal 27.06.2019, su disposizione temporanea del Direttore della convenuta, poi divenuta definitiva, è stato assegnato al servizio adduzione con l'incarico di occuparsi della zona acquedotto del “Verde” tronco Est, tratta Scerni – Colli e Monteodorisio – Cupello – Vasto San Salvo”;
-di essersi occupato, per tutta la durata del rapporto, in piena autonomia, del controllo e della gestione degli impianti, della gestione delle manovre idrauliche, della gestione della disponibilità idrica, del controllo delle cabine elettriche, del controllo dei manufatti, della ricerca delle reti e delle perdite tramite le apposite apparecchiature (cerca tubo e cerca perdite), della manutenzione ordinaria degli apparecchi di misurazione portata (venturimetri), della gestione delle reti interne, del controllo e del coordinamento dei lavori eseguiti sia dalle squadre interne che dalle ditte esterne incaricate delle riparazioni, redigendo i relativi rapportini in base ai quali la convenuta effettuava i pagamenti, della manutenzione, istallazione e sostituzione dei contatori;
-di aver partecipato a diversi corsi di formazione, ottenendo i relativi attestati di frequenza;
-di aver sempre operato in autonomia sul territorio assegnato e di essersi interfacciato con il proprio superiore di riferimento l'ing. che lavora presso gli uffici di Lanciano, per lo più Pt_6
telefonicamente per le questioni più importanti, mentre tutte le altre erano rimesse esclusivamente alla sua valutazione;
-di avere la responsabilità nella zona a lui assegnata:
a. di effettuare sopralluoghi per richieste di risarcimento danni, di verificare eventuali danni causati agli impianti o eventuali danni causati dagli impianti e dalle reti a terzi;
b. di ricercare, anche tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature a lui in dotazione (cerca perdite e cerca tubi) eventuali rotture sulle reti;
c. di verificare la portata degli acquedotti attraverso la verifica dei venturimetri;
d. di controllare e organizzare il lavoro delle squadre interne di manutenzione;
e. di controllare e organizzare il lavoro delle ditte esterne incaricate di effettuare i lavori di riparazione;
f. di verificare la portata della rete e dei serbatoi e di stabilire, se necessario, le chiusure e/o di anticipare o posticipare le stesse;
g. di valutare, a seguito di richiesta di intervento per rotture, guasti, etc, l'urgenza dell'intervento e programmare con le squadre interne o le ditte esterne incaricate i lavori necessari e le eventuali interruzioni dell'erogazione necessarie per i lavori stessi;
h. di curare la manutenzione ordinaria e l'impostazione dei quadri elettrici e delle pompe di sollevamento delle centrali di Monteodorisio, , e;
Per_2 Per_3 Per_4
i. di intervenire per conto della in occasione dei sopralluoghi con rappresentanti di altre CP_1
società (SNAM, privati, etc.) resi necessari per le ragioni più disparate;
j. di procedere direttamente all'acquisto e al ritiro dei materiali necessari per le manutenzioni da lui direttamente eseguite;
-di essere astato nominato dalla soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali;
CP_1
-di essere stato spesso chiamato persino a rappresentare la convenuta sul territorio, così come accaduto, ad esempio, in occasione della querela sporta il 05.02.2022, nonché per gli adempimenti conseguenti alla stessa (riconsegna materiali, etc.); ha chiesto di accertare e dichiarare che per le mansioni effettivamente svolte alle dipendenze della ha diritto all'inquadramento dal 23.04.2018 nel IV livello del CCNL Federacquagas ed CP_1
in subordine nel III livello del medesimo CCNL e alle conseguenziali differenze retributive.
Il ricorrente ha, dunque, così concluso:
“In via principale:
1. accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte nel presente ricorso, che il sig. Parte_1
, considerando le mansioni effettivamente svolte alle dipendenze della ha
[...] CP_1
diritto all'inquadramento nel IV° livello del CCNL ed al conseguente trattamento economico a far data dal 23.04.2018, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
2. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al CP_1
ricorrente l'inquadramento nel IV° livello del CCNL, a far data dal 23.04.2018, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
3. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_1 sig. le differenze retributive tra quanto corrispostogli in base all'inquadramento Parte_1
formalmente riconosciutigli dalla convenuta e quanto in realtà a lui spettante considerando il IV° livello, dal 23.04.2018, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, al formale riconoscimento del livello superiore, per mensilità, ferie, permessi, festività, indennità, maggiorazioni e tutto quant'altro previsto dal CCNL;
In via subordinata:
4. accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte esposte nel presente ricorso, che il sig. Parte_1
, considerando le mansioni effettivamente svolte alle dipendenze della ha
[...] CP_1 diritto quanto meno all'inquadramento nel III° livello del CCNL ed al conseguente trattamento economico a far data dal 23.04.2018, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, e, per l'effetto,
5. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al CP_1
ricorrente l'inquadramento nel III° livello del CCNL, a far data dal 23.04.2018, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
6. condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al CP_1 sig. le differenze retributive tra quanto corrispostogli in base all'inquadramento Parte_1
formalmente riconosciutigli dalla convenuta e quanto in realtà a lui spettante considerando il III° livello, dal 23.04.2018, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, al formale riconoscimento del livello superiore, per mensilità, ferie, permessi, festività, indennità, maggiorazioni e tutto quant'altro previsto dal CCNL;
In ogni caso:
7. con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso stante il corretto CP_1
inquadramento del ricorrente nel corso del tempo.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi da esse addotti, è stata fissata l'udienza di decisione della causa con assegnazione di termine per note conclusionali e disponendo che le attività fossero sostituite dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi in data odierna, all'esito del deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Occorre rilevare che al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori occorre indagare se, nel caso concreto, il ricorrente abbia effettivamente svolto mansioni superiori a quelle relative alla qualifica di appartenenza attraverso un procedimento logico-giuridico che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8589 del 28/04/2015 Rv. 635313).
Nel compiere tale valutazione il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. Nella materia in oggetto, inoltre, deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali (cfr. Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000).
Occorre, infatti, che l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo.
Quanto al requisito della pienezza, la Suprema Corte ne ha escluso la sussistenza quando le mansioni superiori siano state svolte in modo occasionale o sporadico (cfr. Cass. 13.1.1997 n. 271), poiché è necessario che il lavoratore abbia svolto le mansioni con la corrispondente assunzione del relativo livello di responsabilità e autonomia tipiche della qualifica rivendicata.
Inoltre, la continuità dell'applicazione nelle mansioni superiori deve consistere nell'assegnazione stabile, reiterata e prolungata del lavoratore nella medesima attività e non nella mera ripetizione di assegnazioni (sul punto cfr. ad esempio Cass. 25.5.2009 n. 11997).
Orbene, il ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ha chiesto l'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili al livello IV del CCNL Federacquagas ed in subordine nel livello III del medesimo CCNL sin dal 23.04.2018.
Appare, dunque, opportuno premettere la declaratoria del livello di inquadramento delineata dal
CCNL Federacquagas, pacificamente applicabile alla fattispecie, con riferimento sia al livello di appartenenza che a quelli richiesti dal ricorrente in via principale e subordinata.
Appartiene al livello II, posseduto dal ricorrente, il personale che: “− svolge lavori esecutivi di contenuto tecnico-amministrativo-commerciale o attività operative di carattere esecutivo correlate ad una specialità di mestiere o attività ausiliarie complesse o differenziate;
− esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra;
− ha responsabilità sul risultato operativo dell'attività svolta;
− scambia informazioni di tipo operativo;
− possiede conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici”.
Appartiene al livello III, rivendicato dal ricorrente in via subordinata, il personale che: “-svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Appartiene, invece, al livello IV rivendicato in via principale dal ricorrente il personale che: “- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
Dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare, dunque, evidente come gli elementi differenziali tra i vari livelli di inquadramento in oggetto, siano rappresentati dal crescente margine di conoscenze e capacità tecniche richieste, oltre che dal diverso ambito di autonomia e responsabilità riconosciute.
Al lavoratore di II livello, infatti, sono affidati lavori esecutivi di contenuto tecnico-amministrativo- commerciale o attività operative di carattere meramente esecutivo, mentre il lavoratore di III livello svolge mansioni specialistiche, anche di natura esecutiva, ma per le quali è richiesto un livello maggiore di professionalità e competenza, in grado di permettere al dipendente un margine di valutazione e di autonomia maggiore, correlata alla relativa assunzione di responsabilità di risultato.
In altri termini, la collocazione all'interno della categoria più elevata di III livello resta condizionata dalla diversa complessità operativa dell'attività svolta e dalla conseguente maggiore autonomia operativa che la stessa impone, funzionale a consentire la realizzazione di interventi anche in assenza di procedure standardizzate.
Ciò che contraddistingue il IV livello rispetto al III livello è invece sintetizzabile nei seguenti termini:
-le attività operative del IV livello presentano particolare specializzazione e non soltanto specializzazione;
-"di norma", ma non necessariamente, è previsto il coordinamento di altri lavoratori, che tuttavia non è un elemento discretivo, perché anche nella declaratoria del III livello è previsto come possibile;
-il lavoratore possiede autonomia operativa, con contenuti margini di discrezionalità, e sia pure nell'ambito di procedure con elementi di variabilità, laddove nel III livello l'autonomia è limitata all'esecuzione di procedure con elementi di variabilità;
-la responsabilità è più ampia (i livelli di qualità sono prefissati e non soltanto definiti);
-il lavoratore si avvale di informazioni differenziate e non si limita a scambiarle;
-le conoscenze sono approfondite ed è previsto come necessario il possesso di una pluralità di conoscenze differenziate.
Passando alla corretta identificazione delle mansioni svolte dal ricorrente, delle dichiarazioni rese dal teste di parte resistente dott. , escusso in qualità di Responsabile del Servizio - Testimone_1 confermate de relato dal teste , il quale ha riferito per lo più quanto appreso Testimone_2 dallo stesso dott. e dal teste si evince che: Testimone_1 Testimone_3
- il ricorrente svolge l'attività di controllo degli impianti e serbatoi, verificando i quantitativi della risorsa idrica in modo da assicurare la massima disponibilità a tutti i serbatoi della propria area di competenza;
- le necessità di chiusure o razionamenti della risorsa idrica vengono decise dal Responsabile del
Servizio, per cui il ricorrente dopo aver rappresentato la situazione al suddetto Responsabile viene dallo stesso autorizzato all'esecuzione delle manovre ritenute necessarie e decise dal suo superiore gerarchico;
-solo in casi particolari di emergenza o in caso di irreperibilità del dott. il ricorrente esegue Pt_6
autonomamente le predette manovre senza previa autorizzazione e poi lo informa;
-il ricorrente svolge l'attività di controllo dei venturimetri, cioè di misuratori di portata;
-utilizza le attrezzature c.d. cerca tubo e cerca perdite;
-effettua il mero controllo del funzionamento delle pompe e regola le ore di funzionamento delle stesse;
-non agisce sui quadri elettrici se non nella misura di riattivazione del quadro in caso di “sgancio”
(vedasi operazione che si fa nel quadro elettrico di casa);
-non effettua, né potrebbe effettuare, non essendo abilitato a farlo, alcuna manutenzione dei quadri elettrici, che in caso di guasto sono oggetto di intervento da parte degli addetti elettricisti;
-non coordina le squadre interne, né le ditte esterne incaricate delle riparazioni, oggetto di affidamento lavori a seguito di regolari e periodiche gare d'appalto, per le quali viene nominato direttamente dal C.d.A. un RUP di riferimento;
-controlla i lavori eseguiti dalle ditte operatrici interne e a volte in appalto nelle aree ad egli assegnate;
-in situazioni di emergenza chiama materialmente alcune ditte esterne, ma il loro intervento è sempre subordinato all'autorizzazione del Responsabile del Servizio, dott. cui il ricorrente Pt_6
riferisce.
Il teste ha, inoltre, confermato: Pt_6
-che la redazione dei rapportini di lavoro consiste nel resoconto dei lavori eseguiti dalle imprese, che dovranno essere vistati ed autorizzati dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile
Supporto Operativo;
-che in occasione dei sopralluoghi con eventuali addetti di altre società il ricorrente svolge mansioni esecutive, considerato che ogni decisione nel merito degli interventi da eseguirsi è rimessa al
Responsabile del Servizio ed al Direttore Tecnico;
-che la liquidazione in favore delle ditte avviene solo a seguito di autorizzazione da parte del
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Supporto Operativo che gestisce tutta la contabilità degli interventi tecnici effettuati per conto di CP_1
-che i sopralluoghi e la stima dei danni a seguito di richieste risarcitorie di terzi vengono eseguiti dai Responsabili del Servizio, i quali rimettono a propria firma le relative relazioni tecniche al
Direttore Tecnico ed al Responsabile Affari Generali e Legali per le eventuali definizioni bonarie dei sinistri;
-che qualora il Responsabile del Servizio dott. è impossibilitato i sopralluoghi vengono Pt_6
effettuati dal ricorrente nella sua area di competenza;
-che gli acquisti vengono sempre autorizzati dal Responsabile del Servizio;
-che ogni dipendente della non solo il ricorrente, è stato designato quale soggetto CP_1
autorizzato al trattamento dei dati, in ottemperanza alla normativa in merito sulla privacy;
-che per quanto riguarda l'episodio del furto del 05.02.2022 il ricorrente è stato delegato dal
Responsabile del Servizio a sporgere denuncia presso la Stazione dei Carabinieri.
Quanto alla deposizione resa dall'ulteriore teste di parte resistente occorre Testimone_4
avvertire che nonostante la teste abbia reso dichiarazioni confermative delle mansioni del ricorrente per come descritte in memoria, ella abbia riferito non sulla base della diretta conoscenza delle stesse, non avendo mai lavorato insieme al ricorrente, quanto piuttosto sulla base della conoscenza dell'organizzazione generale della società, per come dalla stessa espressamente dichiarato.
Passando, dunque, alla disamina delle deposizioni rese dai testi addotti dal ricorrente occorre avvertire che: -il teste , escusso in qualità di titolare di una ditta per il movimento terra che ha Testimone_5
lavorato per la per più di venti anni, ha chiarito che tante volte ha lavorato su chiamata CP_1
del ricorrente, il quale gli dava indicazioni sul lavoro da svolgere, di essersi sempre interfacciato con il ricorrente, ma di conoscere il sig. nella sua qualità di superiore del ricorrente e di Pt_6
averli sentiti parlare telefonicamente talvolta o di aver parlato direttamente con il sig. Pt_6 quando non c'era il ricorrente;
- il teste è stato escusso nella qualità di titolare di una ditta di movimentazione terra Testimone_6
che ha effettuato lavori per la dal 2013 e ha dichiarato di essere sempre stato contattato CP_1
dal ricorrente per i lavori da eseguire di media 4/5 volte al mese a seconda delle esigenze, ma di non saper riferire se egli fosse preventivamente autorizzato dal superiore gerarchico o se operasse in autonomia;
-il teste è stato in grado di riferire nella sua qualità di tecnico di cantiere di una Testimone_7
ditta esterna che ha lavorato per la tra il 2020 ed il 2021, per aver collaborato con il CP_1
ricorrente una decina di volta;
-il teste ha riferito nella sua qualità di addetto di zona nel settore distribuzione nei Testimone_8
Comuni di Gissi, Sanbuono, ossia in una zona diversa da quella in cui opera il ricorrente, Per_3
dichiarando di essere in grado di riferire per essere in contatto telefonico ogni giorno con lo stesso e per collaborare con lui ogni volta che ve ne è bisogno recandosi nella sua zona o viceversa;
-il teste ha riferito nella sua qualità di dipendente della che Testimone_9 CP_1 occupandosi di potabilità dell'acqua si reca su tutto il territorio di competenza della CP_1
-il teste ha riferito nella sua qualità di responsabile settore reti dei distretti 3 e 4; Testimone_10
-il teste ha dichiarato invece di essere a conoscenza dei fatti solo relativamente al Testimone_11
periodo dal 2011 al 2018 in cui ha lavorato nella zona di TO e collaborava spesso con il ricorrente, per cui la deposizione da egli resa non risulta utile ai fini del decidere.
La complessiva valutazione delle deposizioni rese dai testi addotti da entrambe le parti conduce alle seguenti conclusioni.
E' emerso che effettivamente il ricorrente era l'unico presente in cantiere, che egli provvedeva a contattare le ditte esterne e a dare loro concrete indicazioni circa il lavoro da svolgere e che i titolari delle ditte che eseguivano lavori per la si interfacciavano concretamente con il CP_1
ricorrente.
Tali dati, che possono dirsi acquisiti nel presente procedimento a mezzo dell'espletata istruttoria, non sono però sufficienti ad avallare la tesi prospettata dalla parte ricorrente dello svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al superiore livello IV, non essendo emersi i segnalati profili di autonomia operativa e di discrezionalità, seppur contenuta, nell'esercizio delle mansioni, né il possesso di conoscenze certificate o lo svolgimento di lavori di alta specializzazione.
Emblematica è al riguardo la deposizione resa dal teste , che pur essendo stato Testimone_6
contattato dal ricorrente per lo svolgimento di lavori in favore della per un media di 4/5 CP_1 volte al mese ha dichiarato: “non so dire se ciò che faceva era preventivamente autorizzato o lo faceva in autonomia”. Ciò a riprova del fatto che sebbene i testi, titolari di ditte esterne che hanno eseguito lavori in favore della si interfacciassero direttamente con il ricorrente ciò non CP_1
dimostra in alcun modo che egli decidesse in piena autonomia il merito, le tempistiche e le modalità degli interventi di riparazione e di manutenzione, che il teste ha dichiarato essere piuttosto Pt_6
decisi da lui.
Né, comunque, gli ulteriori testi addotti dalla parte ricorrente operavano nella stessa zona del
[...]
, per cui nessuno di essi è stato in grado di riferire sulla base di una osservazione costante e Pt_1 quotidiana delle sue mansioni. D'altronde appare alquanto generica, a fronte delle contestazioni contenute in memoria e dei chiarimenti resi dal teste l'affermazione dei testi di parte Pt_6 ricorrente secondo cui quest'ultimo agisse in autonomia e avesse la responsabilità di determinate attività.
Dev'essere esclusa, altresì, la possibilità di ricondurre le mansioni del ricorrente nel livello III richiesto in via subordinata, non essendo neppure emersa la prova dell'autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione e la responsabilità dei risultati operativi delle attività svolte nel rispetto dei livelli di qualità definiti.
Difatti, dalle risultanze della prova orale acquisita è emerso che solo in caso di emergenza è capitato che il ricorrente dovesse decidere autonomamente se aprire o chiudere i serbatoi e che, in ogni caso, la decisione assunta sia stata successivamente comunicata al Responsabile del Servizio. E' evidente però che l'autonomia decisionale esercitata dal ricorrente in limitate situazioni emergenziali non è sufficiente a connotare le sue mansioni ed ad inserirle in un livello superiore a quello posseduto, non potendosi attribuire rilievo decisivo all'esercizio sporadico o occasionale delle stesse mansioni.
Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo (avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, oltre che all'attività espletata dalle parti), seguono la soccombenza della parte ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.050,00 per onorario, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 21.01.2025.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -