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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vittoria - Via Bixio 97019 Vittoria RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 55542200004429 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31/10/2022 e depositato in data 15/02/2023 Ricorrente_1, data_nascita_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Vittoria, avverso l'ingiunzione fiscale Imu n. 55542200004429 del 05/07/2022, notificata in data 02/08/2022, recante la somma di € 1.826,00 a titolo di imposta, interessi ed accessori, a seguito di avviso di accertamento
Imu n. 7787/2019 del 03/06/2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● la nullità derivata per omessa rituale notifica dell'atto presupposto, con impossibilità di accedere al contraddittorio preventivo;
● la carenza di motivazione, per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale, e per omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento;
● l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile ex 474 c.p.c., stante l'omessa apposizione del visto di esecutorietà ex art. 52 lett. d. d.lgs. 446/1997;
● l'infondatezza nel merito della pretesa dell'ufficio.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare illegittimo e di conseguenza annullare l'atto impugnato, dichiarando infondata qualsivoglia pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni conseguenziale statuizione e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
vinte le spese e gli onorari, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In pari data 15/02/2023 parte ricorrente deposita istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con decreto n. 51 del 20/02/2023 la Commissione ammette provvisoriamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Con controdeduzioni depositate in data 13/03/2023 si costituisce il Comune di Vittoria, rilevando:
● l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso anche al concessionario incaricato per la riscossione Società_1 S.r.l., quale soggetto che ha emesso e notificato, per conto del Comune di Vittoria, l'atto impugnato;
● l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'atto di accertamento presupposto n. 7787 del 3/06/2019, richiamato dall'intimazione di pagamento, è stato a suo tempo notificato direttamente all'interessata a mezzo di raccomandata a/r consegnata alla medesima il 02/09/2019, ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso in quanto privo di ogni fondamento, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato e della relativa pretesa tributaria sottesa;
in via subordinata, qualora dovessero essere accertati vizi propri nell'atto impugnato, ritenere estraneo il Comune di Vittoria e ritenerlo indenne dalle spese di lite;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di competenza.
Con memorie illustrative depositate in data 18/12/2025 la ricorrente insiste in domanda, con particolare riferimento alla mancata apposizione del visto di esecutorietà sul ruolo.
In data 13/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto: ■ che l'avviso di accertamento Imu n. 7787/2019, presupposto all'ingiunzione fiscale impugnata, è stato regolarmente notificato il 02/09/2019 a mezzo racc. a.r. ricevuta dalla ricorrente (come da documentazione del Comune di Vittoria, non oggetto di contestazione alcuna);
■ che “L'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass.
Ordinanza n. 21065 del 2022);
con riferimento al computo degli interessi, l'atto impugnato precisa esaustivamente che “Gli interessi sono determinati in ragione dei tassi vigenti nei periodi di calcolo dettagliatamente indicati;
i tassi applicati sono pari a quelli stabiliti dall'ente creditore nei limiti di quanto previsto dal comma 165 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006 n. 296; in mancanza di espressa previsione regolamentare adottata dall'ente creditore viene applicato il tasso di interesse legale”; peraltro “il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria
è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica” (Cass. Ordinanza
n. 32488 del 2021);
■ che, quanto al visto di esecutorietà, è stato recentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questa Corte, che “l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (v. Cass., 24 giugno 2021, n. 18104; Cass.,
12 febbraio 2021, n. 3592) e la sua disciplina, posta dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento, questo, che è stato soppresso dal D.Lgs. n. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 229 (alla cui stregua "Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto."); - inapplicabile, dunque, nella fattispecie, la disposizione di cui al D.lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. d), atteso che, come già rilevato dalla Corte, il visto di esecutorietà non si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli (v., Cass., 26 maggio 2022, n.
17079; Cass., 18 aprile 2019, n. 10893) va, ad ogni modo, rimarcato che, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte aveva statuito, nella stessa vigenza dell'adempimento pretorile, che l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice, la cui mancanza non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione
(v., ex plurimis, Cass., 20 settembre 2006, n. 20360; Cass., 6 settembre 2006, n. 19195; Cass., 31 luglio
2002, n. 11368; Cass., 22 giugno 1995, n. 7048; Cass., 1 luglio 1992, n. 8091) ” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 20148 del 13/7/2023);
■ che per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
■ che va infine disposta, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R n. 115 del 30/05/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dall'apposita Commissione, avendo l'interessata agito in giudizio con colpa grave, stante la evidente regolarità dell'atto impugnato;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 740,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Vittoria.
Così deciso in Ragusa in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente e Relatore
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2023 depositato il 15/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vittoria - Via Bixio 97019 Vittoria RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 55542200004429 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31/10/2022 e depositato in data 15/02/2023 Ricorrente_1, data_nascita_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti del Comune di Vittoria, avverso l'ingiunzione fiscale Imu n. 55542200004429 del 05/07/2022, notificata in data 02/08/2022, recante la somma di € 1.826,00 a titolo di imposta, interessi ed accessori, a seguito di avviso di accertamento
Imu n. 7787/2019 del 03/06/2019.
Parte ricorrente eccepisce:
● la nullità derivata per omessa rituale notifica dell'atto presupposto, con impossibilità di accedere al contraddittorio preventivo;
● la carenza di motivazione, per omessa indicazione dei presupposti di fatto e di qualunque altra specificazione afferente alla pretesa fiscale, e per omessa esplicitazione del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi iscritti a ruolo, con indicazione delle aliquote, dei tassi applicati e del periodo di riferimento;
● l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile ex 474 c.p.c., stante l'omessa apposizione del visto di esecutorietà ex art. 52 lett. d. d.lgs. 446/1997;
● l'infondatezza nel merito della pretesa dell'ufficio.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare illegittimo e di conseguenza annullare l'atto impugnato, dichiarando infondata qualsivoglia pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni conseguenziale statuizione e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
vinte le spese e gli onorari, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In pari data 15/02/2023 parte ricorrente deposita istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con decreto n. 51 del 20/02/2023 la Commissione ammette provvisoriamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Con controdeduzioni depositate in data 13/03/2023 si costituisce il Comune di Vittoria, rilevando:
● l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso anche al concessionario incaricato per la riscossione Società_1 S.r.l., quale soggetto che ha emesso e notificato, per conto del Comune di Vittoria, l'atto impugnato;
● l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'atto di accertamento presupposto n. 7787 del 3/06/2019, richiamato dall'intimazione di pagamento, è stato a suo tempo notificato direttamente all'interessata a mezzo di raccomandata a/r consegnata alla medesima il 02/09/2019, ed è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso in quanto privo di ogni fondamento, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato e della relativa pretesa tributaria sottesa;
in via subordinata, qualora dovessero essere accertati vizi propri nell'atto impugnato, ritenere estraneo il Comune di Vittoria e ritenerlo indenne dalle spese di lite;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di competenza.
Con memorie illustrative depositate in data 18/12/2025 la ricorrente insiste in domanda, con particolare riferimento alla mancata apposizione del visto di esecutorietà sul ruolo.
In data 13/01/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto: ■ che l'avviso di accertamento Imu n. 7787/2019, presupposto all'ingiunzione fiscale impugnata, è stato regolarmente notificato il 02/09/2019 a mezzo racc. a.r. ricevuta dalla ricorrente (come da documentazione del Comune di Vittoria, non oggetto di contestazione alcuna);
■ che “L'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass.
Ordinanza n. 21065 del 2022);
con riferimento al computo degli interessi, l'atto impugnato precisa esaustivamente che “Gli interessi sono determinati in ragione dei tassi vigenti nei periodi di calcolo dettagliatamente indicati;
i tassi applicati sono pari a quelli stabiliti dall'ente creditore nei limiti di quanto previsto dal comma 165 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006 n. 296; in mancanza di espressa previsione regolamentare adottata dall'ente creditore viene applicato il tasso di interesse legale”; peraltro “il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria
è predeterminato ex lege (art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore;
art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica” (Cass. Ordinanza
n. 32488 del 2021);
■ che, quanto al visto di esecutorietà, è stato recentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questa Corte, che “l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (v. Cass., 24 giugno 2021, n. 18104; Cass.,
12 febbraio 2021, n. 3592) e la sua disciplina, posta dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento, questo, che è stato soppresso dal D.Lgs. n. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 229 (alla cui stregua "Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto."); - inapplicabile, dunque, nella fattispecie, la disposizione di cui al D.lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. d), atteso che, come già rilevato dalla Corte, il visto di esecutorietà non si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli (v., Cass., 26 maggio 2022, n.
17079; Cass., 18 aprile 2019, n. 10893) va, ad ogni modo, rimarcato che, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte aveva statuito, nella stessa vigenza dell'adempimento pretorile, che l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice, la cui mancanza non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione
(v., ex plurimis, Cass., 20 settembre 2006, n. 20360; Cass., 6 settembre 2006, n. 19195; Cass., 31 luglio
2002, n. 11368; Cass., 22 giugno 1995, n. 7048; Cass., 1 luglio 1992, n. 8091) ” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n. 20148 del 13/7/2023);
■ che per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
■ che va infine disposta, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R n. 115 del 30/05/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dall'apposita Commissione, avendo l'interessata agito in giudizio con colpa grave, stante la evidente regolarità dell'atto impugnato;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 740,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Vittoria.
Così deciso in Ragusa in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente e Relatore