Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 173
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atto presupposto

    L'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato alla ricorrente, come da documentazione prodotta e non contestata.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata. Il computo degli interessi è dettagliato nell'atto e il criterio di liquidazione è predeterminato ex lege.

  • Rigettato
    Assenza di credito certo, liquido ed esigibile

    L'ingiunzione di pagamento è uno strumento alternativo al ruolo e la normativa che la disciplina non prevede più il visto del Pretore, soppresso dal D.Lgs. 51/1998. Il visto di esecutorietà si appone sui ruoli, non sulle singole ingiunzioni. In ogni caso, la mancanza del visto pretorile non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    I rilievi mossi dalla ricorrente sono infondati, pertanto si conferma la legittimità dell'atto impugnato e si rigetta il ricorso.

  • Rigettato
    Richiesta di rimborso

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto la richiesta di rimborso è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 173
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 173
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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