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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1243/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. con l'avv.to Giovanni Catanzaro Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(P.I.V.A. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti Lorenzo Barbieri e Pier Giorgio
EB
Appellata
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n. 2213/2024 pubblicata il
13.6.2024 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza impugnata in via preliminare: ex art. 19 e 33 c.p.c. dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Venezia in favore del Tribunale di Padova, e per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto. in via principale;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione, accogliere l'opposizione promossa e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto. in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione, accogliere l'opposizione promossa e, per l'effetto, a, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze del primo grado e del presente giudizio
Per parte appellata:
Ogni contraria eccezione disattesa o respinta, voglia l'Eccellentissima Corte
D'Appello adita:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione promossa da , ai sensi degli artt. 342, 348 bis c.p.c.; Parte_1
- in via principale, rigettare l'appello proposto da , respingendo Parte_1 la domanda di riforma dell'impugnata sentenza in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze come per Legge anche del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo 16.09.2019 il Tribunale di Venezia ingiungeva a Parte_2
e a il pagamento, in favore di
[...] Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro della somma di euro 118.321,35, oltre ad interessi e spese, sulla
[...] base dell'avvenuta risoluzione del contratto 4.12.2019 di locazione finanziaria stipulato da ed avente ad oggetto l'autovettura Porsche 911 Carrera S, targata FV433WH Pt_2 con garanzia personale prestata da , amministratore unico di . Parte_1 Pt_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato e Parte_2
deducevano, a motivi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
l'incompetenza territoriale in ragione delle norme del Codice del consumo e della mancata specifica approvazione della clausola di deroga alla competenza pag. 2/7 Successivamente , costituito con nuovo difensore, in sede di prima Parte_1 memoria ex art.183 c.p.c. sollevava le seguenti eccezioni: nullità della fideiussione indeterminabilità dell'oggetto (per mancanza di data), violazione dell'art.1937 c.c. (per mancata apposizione in forma autografa delle generalità e del domicilio), eccezione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art-1256 c.c., nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art.2 comma 2 lett. A) legge antitrust ovvero nullità parziale del contratto con decadenza ex art.1957 c.c. Nella memoria conclusionale depositata in data 10 giugno 2024 sollevava altresì eccezione di Parte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia ex art.33 c.p.c. e rilevava la violazione dell'art.1941 c.c. con riferimento alle premesse del contratto ove veniva indicato che “riconosco che nessun obbligo incombe sulla Porsche Financial Service di comunicarmi la data di decorrenza del contratto o le date relative ai termini di pagamento delle singole rate o singoli canoni”.
Ritualmente costituita chiedeva l'integrale rigetto Controparte_1 delle domande attoree.
Con ordinanza 31 marzo 2022 veniva separata la causa proposta da da quella Pt_2 proposta da e con la sentenza n.2213/24 pubblicata in data 13 giugno 2024 il Pt_1
Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione proposta da con condanna Parte_1 dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2213/24 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo Parte_1 grado.
L'appellante quali motivi di impugnazione ha reiterato le doglianze già proposte in primo grado relativamente all'incompetenza ex art.33 c.p.c., alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., alla violazione clausola essenziale per volontà delle parti, alla violazione ex art. 1937 c.c. alla violazione ex art. 1941 c.c. per condizioni più onerose per il fideiussore, alla nullità del contratto per violazione dell'art. 1957 c.c. e - quale ultimo motivo titolato “mancanza di prova omessa pronuncia in merito alla decadenza/ prescrizione dei canoni del contratto di pag. 3/7 leasing “- deduce la doglianza già sviluppata con riferimento al termine di decadenza ex art.1957 c.c. riferito ai singoli ratei .
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame con la conferma della sentenza impugnata stante l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come l'appellante non si confronta con la sentenza impugnata e in particolare con il dirimente rilievo della tardività delle eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte dall'attore per la prima volta con la memoria ex art.183 primo comma c.p.c. (quanto alla eccezione ex art.1957 c.c. o all'eccezione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art.1256 c.c.) o per la prima volta con la conclusionale (quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale ex art.33 c.p.c.). La decisione sul punto va integralmente confermata risultando tali motivi, che integrano eccezioni in senso proprio, tardivamente proposti.
Va inoltre rilevato come del tutto inammissibile risulta altresì il motivo d'appello riferito alla asserita mancata pronuncia in merito all'eccezione di decadenza o prescrizione tenuto conto che nel giudizio di primo grado mai fu eccepita la prescrizione o decadenza in relazione al credito monitoramente azionato. In ogni caso anche in questa sede il motivo di appello pur intitolato quale eccezione di prescrizione viene argomentato solo con riferimento alla decadenza ex art.1957 c.c., motivo come suindicato e già rilevato dal giudice di prime cure, tardivamente introdotto nel giudizio di primo grado solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Quanto ai motivi di appello da ritenersi ammissibili in quanto riferiti a doglianze che veicolano motivi di nullità del contratto, va evidenziato come le censure dell'appellante non si confrontano con quanto evidenziato nella impugnata sentenza e risultano in ogni caso infondate.
pag. 4/7 Rileva preliminarmente il Collegio come risulta infondata l'eccezione di nullità dell'atto di fideiussione per asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto stante la mancata indicazione della data
In proposito come correttamente evidenziato nella impugnata sentenza va rilevato che la data non costituisce elemento essenziale del contratto di fideiussione neppure sotto il profilo del termine di inizio della prestazione, né risulta che in assenza di tale indicazione l'oggetto del contratto risulti indeterminabile. Come evidenziato nella sentenza impugnata nel caso di specie la fideiussione oggetto di causa ha data certa stante la ricevuta di avvenuta consegna del contratto di fideiussione ad una casella di posta elettronica certificata.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per carenza di manifesta volontà di prestare la garanzia ai sensi dell'art. 1937 c.c. stante la mancata apposizione autografa delle proprie generalità e indirizzo di residenza va osservato come la doglianza risulta del tutto infondata. In proposito va sottolineato come l'asserita mancanza di volontà deriverebbe dalla circostanza che la firma apposta non sarebbe riferibile a ma ad altri. Senonchè tale circostanza non influisce sotto il Parte_1 profilo della nullità del contratto per mancanza di volontà ma più semplicemente sotto il profilo della mancata conclusione del contratto stesso. Ad ogni modo l'eccezione risulta infondata tenuto conto che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, il disconoscimento della sottoscrizione al contratto di fideiussione e dell'indicazione autografa delle generalità e della residenza veniva formulato del tutto tardivamente.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1941 secondo comma c.c. in relazione alla clausola (lettera e) che prevede che il fideiussore riconosca che "nessun obbligo incombe sulla Porsche Financial Service di comunicarmi la data di decorrenza del contratto o le date relative ai termini di pagamento delle singole rate
o singoli canoni" quale clausola che rende la garanzia più onerosa per il fideiussore rispetto all'obbligazione principale, il motivo d'appello risulta infondato tenuto conto che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, la clausola di per sé non integra la violazione dedotta tenuto conto che non costituisce condizione maggiormente onerosa la mancata comunicazione delle scadenze, né parte appellante ha indicato le ragioni per le quali la clausola determinerebbe la violazione dell'art. 1941 c.c risultando in ragione di pag. 5/7 tale previsione la posizione del garante più gravosa rispetto all'obbligato principale limitandosi a riportare il riferimento ad una risalente giurisprudenza Cass. n.1427/1999 riferita al caso, del tutto diverso, di una fideiussione con scadenza anteriore a quella dell'obbligazione principale.
Quanto all'eccezione di nullità in relazione alla clausola di rinuncia preventiva al termine semestrale ex articolo 1957 c.c. (lettera f) perché riproduttiva di una clausola dello Schema ABI dichiarata contraria alla normativa antitrust va evidenziato che come già evidenziato nella sentenza impugnata non risulta configurabile alcuna nullità tenuto conto che la fideiussione oggetto di causa è una fideiussione specifica conclusa con un operatore non bancario sicchè risulta del tutto svincolata dai rilievi di nullità formulati con riferimento alle intese restrittive della concorrenza da parte degli istituti di credito.
Né l'appellante ha svolto sul punto alcuna specifica allegazione e deduzione mentre secondo quanto già evidenziato dalla Suprema Corte “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” ( cfr. cass civ. . n.26487/2024).
Va infine rilevato come l'appellante per la prima volta nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. depositata in questa sede assume l'erronea quantificazione del credito e la
“nullità degli artt. 4, 16, 17, 18 delle Condizioni Generali di Contratto”, respingendo il calcolo totale del debito ingiunto assumendo che “le clausole che consentono al creditore, in caso di risoluzione anticipata, di trattenere sia tutti i canoni residui che il prezzo di riscatto (oltre al valore del bene), sono nulle per vessatorietà/abusività e per violazione del principio di equivalenza.“( cfr memoria di replica ex art.190 c.p.c. depositata il 6.11.2025).
Osserva il Collegio come la doglianza risulta inammissibile in quanto formulata in modo del tutto aspecifico e introdotta per la prima volta in sede di scritti conclusivi (di replica) sottraendosi del tutto al contraddittorio.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma. pag. 6/7 Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono liquidate, Parte_1 secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2213/2024 pubblicata il 13.6.2024 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1243/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. con l'avv.to Giovanni Catanzaro Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(P.I.V.A. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. con gli avv.ti Lorenzo Barbieri e Pier Giorgio
EB
Appellata
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n. 2213/2024 pubblicata il
13.6.2024 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza impugnata in via preliminare: ex art. 19 e 33 c.p.c. dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Venezia in favore del Tribunale di Padova, e per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto. in via principale;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione, accogliere l'opposizione promossa e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto. in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione, accogliere l'opposizione promossa e, per l'effetto, a, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e competenze del primo grado e del presente giudizio
Per parte appellata:
Ogni contraria eccezione disattesa o respinta, voglia l'Eccellentissima Corte
D'Appello adita:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione promossa da , ai sensi degli artt. 342, 348 bis c.p.c.; Parte_1
- in via principale, rigettare l'appello proposto da , respingendo Parte_1 la domanda di riforma dell'impugnata sentenza in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze come per Legge anche del presente grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo 16.09.2019 il Tribunale di Venezia ingiungeva a Parte_2
e a il pagamento, in favore di
[...] Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro della somma di euro 118.321,35, oltre ad interessi e spese, sulla
[...] base dell'avvenuta risoluzione del contratto 4.12.2019 di locazione finanziaria stipulato da ed avente ad oggetto l'autovettura Porsche 911 Carrera S, targata FV433WH Pt_2 con garanzia personale prestata da , amministratore unico di . Parte_1 Pt_2
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato e Parte_2
deducevano, a motivi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
l'incompetenza territoriale in ragione delle norme del Codice del consumo e della mancata specifica approvazione della clausola di deroga alla competenza pag. 2/7 Successivamente , costituito con nuovo difensore, in sede di prima Parte_1 memoria ex art.183 c.p.c. sollevava le seguenti eccezioni: nullità della fideiussione indeterminabilità dell'oggetto (per mancanza di data), violazione dell'art.1937 c.c. (per mancata apposizione in forma autografa delle generalità e del domicilio), eccezione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art-1256 c.c., nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art.2 comma 2 lett. A) legge antitrust ovvero nullità parziale del contratto con decadenza ex art.1957 c.c. Nella memoria conclusionale depositata in data 10 giugno 2024 sollevava altresì eccezione di Parte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia ex art.33 c.p.c. e rilevava la violazione dell'art.1941 c.c. con riferimento alle premesse del contratto ove veniva indicato che “riconosco che nessun obbligo incombe sulla Porsche Financial Service di comunicarmi la data di decorrenza del contratto o le date relative ai termini di pagamento delle singole rate o singoli canoni”.
Ritualmente costituita chiedeva l'integrale rigetto Controparte_1 delle domande attoree.
Con ordinanza 31 marzo 2022 veniva separata la causa proposta da da quella Pt_2 proposta da e con la sentenza n.2213/24 pubblicata in data 13 giugno 2024 il Pt_1
Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione proposta da con condanna Parte_1 dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2213/24 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo Parte_1 grado.
L'appellante quali motivi di impugnazione ha reiterato le doglianze già proposte in primo grado relativamente all'incompetenza ex art.33 c.p.c., alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., alla violazione clausola essenziale per volontà delle parti, alla violazione ex art. 1937 c.c. alla violazione ex art. 1941 c.c. per condizioni più onerose per il fideiussore, alla nullità del contratto per violazione dell'art. 1957 c.c. e - quale ultimo motivo titolato “mancanza di prova omessa pronuncia in merito alla decadenza/ prescrizione dei canoni del contratto di pag. 3/7 leasing “- deduce la doglianza già sviluppata con riferimento al termine di decadenza ex art.1957 c.c. riferito ai singoli ratei .
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame con la conferma della sentenza impugnata stante l'inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come l'appellante non si confronta con la sentenza impugnata e in particolare con il dirimente rilievo della tardività delle eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte dall'attore per la prima volta con la memoria ex art.183 primo comma c.p.c. (quanto alla eccezione ex art.1957 c.c. o all'eccezione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art.1256 c.c.) o per la prima volta con la conclusionale (quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale ex art.33 c.p.c.). La decisione sul punto va integralmente confermata risultando tali motivi, che integrano eccezioni in senso proprio, tardivamente proposti.
Va inoltre rilevato come del tutto inammissibile risulta altresì il motivo d'appello riferito alla asserita mancata pronuncia in merito all'eccezione di decadenza o prescrizione tenuto conto che nel giudizio di primo grado mai fu eccepita la prescrizione o decadenza in relazione al credito monitoramente azionato. In ogni caso anche in questa sede il motivo di appello pur intitolato quale eccezione di prescrizione viene argomentato solo con riferimento alla decadenza ex art.1957 c.c., motivo come suindicato e già rilevato dal giudice di prime cure, tardivamente introdotto nel giudizio di primo grado solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Quanto ai motivi di appello da ritenersi ammissibili in quanto riferiti a doglianze che veicolano motivi di nullità del contratto, va evidenziato come le censure dell'appellante non si confrontano con quanto evidenziato nella impugnata sentenza e risultano in ogni caso infondate.
pag. 4/7 Rileva preliminarmente il Collegio come risulta infondata l'eccezione di nullità dell'atto di fideiussione per asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto stante la mancata indicazione della data
In proposito come correttamente evidenziato nella impugnata sentenza va rilevato che la data non costituisce elemento essenziale del contratto di fideiussione neppure sotto il profilo del termine di inizio della prestazione, né risulta che in assenza di tale indicazione l'oggetto del contratto risulti indeterminabile. Come evidenziato nella sentenza impugnata nel caso di specie la fideiussione oggetto di causa ha data certa stante la ricevuta di avvenuta consegna del contratto di fideiussione ad una casella di posta elettronica certificata.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per carenza di manifesta volontà di prestare la garanzia ai sensi dell'art. 1937 c.c. stante la mancata apposizione autografa delle proprie generalità e indirizzo di residenza va osservato come la doglianza risulta del tutto infondata. In proposito va sottolineato come l'asserita mancanza di volontà deriverebbe dalla circostanza che la firma apposta non sarebbe riferibile a ma ad altri. Senonchè tale circostanza non influisce sotto il Parte_1 profilo della nullità del contratto per mancanza di volontà ma più semplicemente sotto il profilo della mancata conclusione del contratto stesso. Ad ogni modo l'eccezione risulta infondata tenuto conto che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, il disconoscimento della sottoscrizione al contratto di fideiussione e dell'indicazione autografa delle generalità e della residenza veniva formulato del tutto tardivamente.
Quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1941 secondo comma c.c. in relazione alla clausola (lettera e) che prevede che il fideiussore riconosca che "nessun obbligo incombe sulla Porsche Financial Service di comunicarmi la data di decorrenza del contratto o le date relative ai termini di pagamento delle singole rate
o singoli canoni" quale clausola che rende la garanzia più onerosa per il fideiussore rispetto all'obbligazione principale, il motivo d'appello risulta infondato tenuto conto che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, la clausola di per sé non integra la violazione dedotta tenuto conto che non costituisce condizione maggiormente onerosa la mancata comunicazione delle scadenze, né parte appellante ha indicato le ragioni per le quali la clausola determinerebbe la violazione dell'art. 1941 c.c risultando in ragione di pag. 5/7 tale previsione la posizione del garante più gravosa rispetto all'obbligato principale limitandosi a riportare il riferimento ad una risalente giurisprudenza Cass. n.1427/1999 riferita al caso, del tutto diverso, di una fideiussione con scadenza anteriore a quella dell'obbligazione principale.
Quanto all'eccezione di nullità in relazione alla clausola di rinuncia preventiva al termine semestrale ex articolo 1957 c.c. (lettera f) perché riproduttiva di una clausola dello Schema ABI dichiarata contraria alla normativa antitrust va evidenziato che come già evidenziato nella sentenza impugnata non risulta configurabile alcuna nullità tenuto conto che la fideiussione oggetto di causa è una fideiussione specifica conclusa con un operatore non bancario sicchè risulta del tutto svincolata dai rilievi di nullità formulati con riferimento alle intese restrittive della concorrenza da parte degli istituti di credito.
Né l'appellante ha svolto sul punto alcuna specifica allegazione e deduzione mentre secondo quanto già evidenziato dalla Suprema Corte “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” ( cfr. cass civ. . n.26487/2024).
Va infine rilevato come l'appellante per la prima volta nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. depositata in questa sede assume l'erronea quantificazione del credito e la
“nullità degli artt. 4, 16, 17, 18 delle Condizioni Generali di Contratto”, respingendo il calcolo totale del debito ingiunto assumendo che “le clausole che consentono al creditore, in caso di risoluzione anticipata, di trattenere sia tutti i canoni residui che il prezzo di riscatto (oltre al valore del bene), sono nulle per vessatorietà/abusività e per violazione del principio di equivalenza.“( cfr memoria di replica ex art.190 c.p.c. depositata il 6.11.2025).
Osserva il Collegio come la doglianza risulta inammissibile in quanto formulata in modo del tutto aspecifico e introdotta per la prima volta in sede di scritti conclusivi (di replica) sottraendosi del tutto al contraddittorio.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma. pag. 6/7 Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione, spese che vengono liquidate, Parte_1 secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2213/2024 pubblicata il 13.6.2024 del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 7/7