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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 648/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LI ST IN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4860/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013910559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013910559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420250013910559000, notificata il 22.04.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, con relazione a due differenti poste: la tassa di possesso automobili per l'anno 2020 (in relazione alla quale è stato emesso e notificato l'avviso di accertamento n. 4437503 del 13.12.2022) e la tassa automobilistica per l'anno 2022.
Parte ricorrente eccepiva e documentava l'esistenza di un mandato speciale a vendere la citata autovettura alla FAR.O.L. S.r.l. Ricambi, quindi argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali e formali di cui all'art. 5 D.L. n. 953 del 30.12.1982, per sospendere l'obbligo di pagamento della tassa di possesso e della relativa addizionale (cd. superbollo) per le auto che sono trasferite in conto vendita alle concessionarie.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava sul suo difetto di legittimazione sostanziale e la Regione Calabria che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa, evidenziando come l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento per la tassa automobilistica del 2020, fosse stato rigettato con sentenza di questa Corte n. 2679/2025.
Quindi, parte ricorrente depositava l'impugnazione avverso la predetta sentenza e la sentenza n. 2182/2025 di altra Sezione di questa Corte che aveva accolto il medesimo ricorso avanzato per l'anno 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La procura a vendere l'autovettura alla FAR.O.L. S.r.l. Ricambi non costituisce documento idoneo a sospendere l'obbligo di pagamento, essendo, invece, necessario che la citata S.r.l. avesse trascritto al PRA
(la cd. minivoltura) il trasferimento temporaneo dell'autoveicolo consegnatogli dal contribuente, per la successiva vendita.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Calabria emerge che la sospensione del bollo auto era stata richiesta nell'anno 2012, ma successivamente era stata revocata dalla concessionaria per mancata vendita del mezzo, restituendolo al proprietario (cfr. documentazione acquisita presso il PRA e presso la
Motorizzazione Civile "stato delle revisioni, anno 2018). Peraltro, una procura a vendere rilasciata nel 2012
è irrazionalmente ancora in vigore dopo dieci (2022, il tempo del pagamento dell'imposta d'interesse) e, quanto meno, nei rapporti con l'Erario non può valere a esentare dal pagamento del tributo ed appare, piuttosto, un escamotage per non corrispondere il dovuto.
Peraltro, anche se la vettura fosse rimasta nella disponibilità della FAR.O.L. S.r.l. Ricambi, la pacifica circostanza che il detentore (ove l'autovettura sia rimasta nella disponibilità fisica del Concessionario) non abbia posto in essere gli adempimenti necessari a completare la procedura di esenzione, si riverbera sulla posizione del proprietario dell'autoveicolo che è il legittimato passivo all'imposta.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
LI ST IN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4860/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013910559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013910559000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420250013910559000, notificata il 22.04.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, con relazione a due differenti poste: la tassa di possesso automobili per l'anno 2020 (in relazione alla quale è stato emesso e notificato l'avviso di accertamento n. 4437503 del 13.12.2022) e la tassa automobilistica per l'anno 2022.
Parte ricorrente eccepiva e documentava l'esistenza di un mandato speciale a vendere la citata autovettura alla FAR.O.L. S.r.l. Ricambi, quindi argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali e formali di cui all'art. 5 D.L. n. 953 del 30.12.1982, per sospendere l'obbligo di pagamento della tassa di possesso e della relativa addizionale (cd. superbollo) per le auto che sono trasferite in conto vendita alle concessionarie.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava sul suo difetto di legittimazione sostanziale e la Regione Calabria che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità della pretesa, evidenziando come l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento per la tassa automobilistica del 2020, fosse stato rigettato con sentenza di questa Corte n. 2679/2025.
Quindi, parte ricorrente depositava l'impugnazione avverso la predetta sentenza e la sentenza n. 2182/2025 di altra Sezione di questa Corte che aveva accolto il medesimo ricorso avanzato per l'anno 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La procura a vendere l'autovettura alla FAR.O.L. S.r.l. Ricambi non costituisce documento idoneo a sospendere l'obbligo di pagamento, essendo, invece, necessario che la citata S.r.l. avesse trascritto al PRA
(la cd. minivoltura) il trasferimento temporaneo dell'autoveicolo consegnatogli dal contribuente, per la successiva vendita.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Calabria emerge che la sospensione del bollo auto era stata richiesta nell'anno 2012, ma successivamente era stata revocata dalla concessionaria per mancata vendita del mezzo, restituendolo al proprietario (cfr. documentazione acquisita presso il PRA e presso la
Motorizzazione Civile "stato delle revisioni, anno 2018). Peraltro, una procura a vendere rilasciata nel 2012
è irrazionalmente ancora in vigore dopo dieci (2022, il tempo del pagamento dell'imposta d'interesse) e, quanto meno, nei rapporti con l'Erario non può valere a esentare dal pagamento del tributo ed appare, piuttosto, un escamotage per non corrispondere il dovuto.
Peraltro, anche se la vettura fosse rimasta nella disponibilità della FAR.O.L. S.r.l. Ricambi, la pacifica circostanza che il detentore (ove l'autovettura sia rimasta nella disponibilità fisica del Concessionario) non abbia posto in essere gli adempimenti necessari a completare la procedura di esenzione, si riverbera sulla posizione del proprietario dell'autoveicolo che è il legittimato passivo all'imposta.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.