Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3752 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3752 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Polichieni, con la quale è elettivamente domiciliata in
Portigliola (RC) Via Olivarello n. 65
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, presso l'ufficio legale distrettuale CP_1
Resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Randazzo, con la quale è elettivamente domiciliata in Ficarra (ME) Via Logge n. 46/D
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/12/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219001493412000, notificata in data 18/11/2021, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000213910000, 3
39420120004174806000, 39420130000887538000, 39420130002463076000,
39420140000270279000, 39420140001962677000, 39420140004488641000,
39420180001261566000, 39420190000147266000 e 3942019003178056000, relativi a contributi I.V.S. lavoratori autonomi, ente creditore CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che gli avvisi non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie, anche successivamente alla data di asserita notifica degli avvisi di addebito, ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/95;
- che i crediti vantati a titolo di contributi IVS dall'istituto resistente sono da ritenersi illegittimi, in quanto ha regolarmente denunciato la cessazione della propria attività imprenditoriale in data 15.02.1991.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ILL.Mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via cautelare -
Sospendere anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli, delle cartelle opposte e conseguentemente del provvedimento impugnato, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora In via principale - Accertare e dichiarare che l'atto di intimazione di pagamento notificato dall'Agente della Riscossione nei confronti della sig.ra
[...]
è illegittimo per i motivi argomentati nel ricorso - Parte_1
conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del provvedimento impugnato,
l'inesigibilità del credito vantato e l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere all'espropriazione forzata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore della sottoscritta procuratrice antistataria, la quale dichiara di aver anticipato le prime, e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, il Controparte_3
consolidamento del credito e la notifica di atti interruttivi della prescrizione, 4
concludendo per l'inammissibilità e per il rigetto della domanda.
Con memoria depositata in data 1/06/2023, si è costituito l CP_1
eccependo la notifica degli avvisi di addebito impugnati, il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività dell'opposizione proposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 19/12/2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
*** Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva dell' e di , rispettivamente, CP_1 Controparte_3
ente titolare del credito ed ente che ha emesso l'atto impugnato.
Inoltre, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di 5
sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento svolga due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce sia la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, che la prescrizione della pretesa creditoria, maturata successivamente alla data di notifica degli stessi. 6
L' nel costituirsi in giudizio, ha prodotto gli avvisi di addebito CP_1
impugnati, allegando la prova del perfezionamento della notifica solo per taluni di essi.
Infatti, dalla consultazione della documentazione prodotta, si evince che l'avviso di addebito n. 39420120004174806000 è stato notificato in data
29/01/2013; l'avviso di addebito n. 39420130002463076000 è stato notificato in data 15/01/2014; l'avviso di addebito n. 39420140001962677000 è stato notificato in data 07/10/2014 e l'avviso di addebito n.
39420140004488641000 è stato notificato in data 09/02/2015.
Invece, con riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420112000213910000, 39420130000887538000, 39420140000270279000,
39420180001261566000, 39420190000147266000 e 3942019003178056000,
l'istituto previdenziale ha allegato, unitamente agli atti impugnati, le cartoline di ricevimento, utilizzate per la notifica a mezzo posta, dalle quali si evince la restituzione al mittente per compiuta giacenza.
In particolare, sono state prodotte le cartoline di ricevimento comprovanti la restituzione del plico per compiuta giacenza recanti la dicitura
“avvisato” con relativa data.
Tuttavia, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del della notifica può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l.
n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. Sez.
U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26593 del 11/10/2024) che, peraltro, nella specie, non è stata adeguatamente offerta 7
dall' CP_1
Pertanto, dalla consultazione della documentazione versata in atti, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non può evincersi la prova del perfezionamento della notifica con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000213910000, 39420130000887538000,
39420140000270279000, 39420180001261566000, 39420190000147266000
e 3942019003178056000, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.).
Tuttavia, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da
Cassazione 1.3.2019 n. 6166). 8
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6
D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, in ragione delle ontologiche differenze tra il procedimento tributario e il procedimento relativo a contributi previdenziali, non trovano 9
nella specie applicazione i principi sanciti dalla Sentenza selle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021 (secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Al contrario, attraverso l'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica degli avvisi di addebito presupposti,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione. 10
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420112000213910000 riguarda pretese contributive relative al periodo dal 01/2010 al 12/2011, l'avviso di addebito n. 39420130000887538000 riguarda pretese contributive relative al periodo dal 01/2012 al 12/2012, l'avviso di addebito n.
39420140000270279000 riguarda pretese contributive relative al periodo dal
01/2013 al 12/2013, l'avviso di addebito n. 39420180001261566000 riguarda pretese contributive relative al periodo dal 01/2014 al 12/2017, l'avviso di addebito n. 39420190000147266000 riguarda pretese contributive relative al periodo dal 01/2017 al 12/2018, l'avviso di addebito n.
3942019003178056000 riguarda pretese contributive relative al periodo dal
01/2018 al 12/2018.
In ogni caso, anche nelle ipotesi in cui sia stata provato il perfezionamento della notifica degli avvisi di addebito presupposti,
l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
(come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, anche se successiva alla notifica 11
degli avvisi di addebito per i quali risulta essersi perfezionata la notifica, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, nella specie, l'avviso di addebito n. 39420120004174806000 è stato notificato in data 29/01/2013; l'avviso di addebito n.
39420130002463076000 è stato notificato in data 15/01/2014; l'avviso di 12
addebito n. 39420140001962677000 è stato notificato in data 07/10/2014 e l'avviso di addebito n. 39420140004488641000 è stato notificato in data
09/02/2015.
L'intimazione di pagamento n. 09420219000667328000, oggetto del presente giudizio, invece, risulta essere stata notificata in data 9/11/2021. ha dedotto di aver notificato i Controparte_3
seguenti atti interruttivi della prescrizione: preavviso di fermo n.
09480201400010287; preavviso di fermo n. 09480201500007238000; intimazione di pagamento n. 09420199013780160000; preavviso di fermo n.
09480201500020055000; intimazione di pagamento n.
094420209003340384000; preavviso di fermo n. 09480201400015894000.
Tuttavia, il preavviso di fermo n. 09480201400010287, il preavviso di fermo n. 09480201500007238000, il preavviso di fermo n.
09480201500020055000, il preavviso di fermo n. 09480201400015894000 non sono stati allegati, essendo state versate in atti soltanto le cartoline di ricevimento comprovanti la notifica: in assenza, tuttavia, degli atti in questione, non è possibile verificare la riconducibilità degli stessi agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, sicché non possono considerarsi atti validamente interruttivi della prescrizione.
Invece l'intimazione di pagamento n. 09420199013780160000, allegata in atti e nella quale sono richiamati gli avvisi di addebito nn.
39420112000213910000, 39420120004174806000, 39420130000887538000,
39420130002463076000, 39420140000270279000, 39420140001962677000,
39420140004488641000, 39420180001261566000, è stata notificata in data
29/11/2019.
Infine, l'ente di riscossione ha allegato l'intimazione di pagamento n.
094420209003340384000, ma non ha allegato la prova della notifica della stessa.
Pertanto, l'unico atto validamente interruttivo della prescrizione allegato 13
dall'ente di riscossione è l'intimazione di pagamento n.
09420199013780160000, notificata il 29/11/2019, che richiama i seguenti avvisi di addebito: nn. 39420112000213910000, 39420120004174806000,
39420130000887538000, 39420130002463076000, 39420140000270279000,
39420140001962677000, 39420140004488641000, 39420180001261566000.
L'avviso di addebito n. 39420112000213910000, per il quale non è stata provata la notifica, riguarda pretese contributive relative al periodo dal
01/2010 al 12/2011, sicché alla data del 29/11/2019, la prescrizione era giù maturata.
L'avviso di addebito n. 39420120004174806000 è stato notificato in data 20/01/2012, sicché alla data del 29/11/2019, la prescrizione era giù maturata.
L'avviso di addebito n. 39420130000887538000 per il quale non è stata provata la notifica, riguarda pretese contributive relative al periodo dal
01/2012 al 12/2012, sicché alla data del 29/11/2019, la prescrizione era giù maturata.
L'avviso di addebito n. 39420130002463076000 è stato notificato in data 15/01/2014, sicché alla data del 29/11/2019, la prescrizione era giù maturata.
L'avviso di addebito n. 39420140000270279000 per il quale non è stata provata la notifica, riguarda pretese contributive relative al periodo dal
01/2013 al 12/2013, sicché alla data del 29/11/2019, la prescrizione era giù maturata.
L'avviso di addebito n. 39420140001962677000 è stato notificato in data 07/10/2014, sicché alla data del 29/11/2019, la prescrizione era giù maturata.
L'avviso di addebito n. 39420140004488641000 è stato notificato in data 09/02/2015, sicché la prescrizione, alla data del 29/11/2019, non era ancora maturata né era maturata alla data del 18/11/2021, quando è stata 14
notificata l'intimazione di pagamento n. 09420219001493412000, oggetto del presente giudizio.
L'avviso di addebito n. 39420180001261566000 per il quale non è stata provata la notifica, riguarda pretese contributive relative al periodo dal
01/2014 al 12/2017.
Pertanto, alla data 29/11/2019, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420199013780160000, la prescrizione era già maturata limitatamente alle pretese creditorie relative ai mesi dal 1/2014 al 10/2014, mentre è stata validamente interrotta con riferimento ai periodi dal 11/2014 al
12/2017 e, alla data del 18/11/2021, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420219001493412000, oggetto del presente giudizio, non era maturata.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420190000147266000, che riguarda pretese contributive relative al periodo dal 01/2017 al 12/2018 e all'avviso di addebito n. 3942019003178056000 riguarda pretese contributive relative al periodo dal 01/2018 al 12/2018, alla data del 18/11/2021, quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420219001493412000, oggetto del presente giudizio, la prescrizione non era maturata.
Con riferimento al merito della pretesa, nulla ha allegato parte ricorrente, avendo mosso soltanto generiche censure e non essendo sufficiente la sola attestazione di cessazioni di una partita IVA.
Ne consegue che l'opposizione va accolta con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420112000213910000, n. 39420120004174806000, n.
39420130000887538000 n. 39420130002463076000, n.
39420140000270279000, n. 39420140001962677000 per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie sottese.
Invece, l'opposizione va accolta parzialmente, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420180001261566000, limitatamente alle pretese creditorie relative ai mesi dal 1/2014 al 10/2014, mentre va rigettata con 15
riferimento ai periodi dal 11/2014 al 12/2017.
Infine, l'opposizione va rigettata con riferimento all'avviso di addebito n. n. 39420140004488641000, all'avviso di addebito n.
39420190000147266000 e all'avviso di addebito n. 3942019003178056000.
In ragione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento parziale dell'opposizione, limitatamente ad alcuni avvisi di addebito, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3752/ 2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420219001493412000, con riferimento agli avvisi di addebito agli avvisi di addebito n.
39420112000213910000, n. 39420120004174806000, n.
39420130000887538000 n. 39420130002463076000, n.
39420140000270279000, n. 39420140001962677000, per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie e annulla parzialmente l'avviso di addebito n. 39420180001261566000, limitatamente alle pretese creditorie relative ai mesi dal 1/2014 al
10/2014
- Rigetta l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n.
39420180001261566000, limitatamente alle pretese creditorie relative ai periodi dal 11/2014 al 12/2017;
- Rigetta l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n.
39420140004488641000, n. 39420190000147266000 e n.
3942019003178056000;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Locri, 18/04/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci