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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2815/2024 tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
opponente e
e , Controparte_1 Controparte_2
opposti
Oggi 30.6.2025 innanzi al giudice, dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, sono comparsi per la l'avv. Rino Lucio Mazzilli e Parte_2 per e l'avv. Renato Bucci, che si riportano ai proprio Controparte_1 Controparte_2 scritti difensivi di cui chiedono l'accoglimento, discutono la causa e l'avv. Bucci si riporta alla eccezione di tardività dell'opposizione; l'avv. Mazzilli si oppone avendo l'atto di opposizione raggiunto, comunque, il suo scopo e insiste nella propria opposizione.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 13.40 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Maria Anna Altamura, al termine della discussione, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dandone lettura all'udienza del 30.6.2025 nella causa n. 2815 dell'anno 2024 vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Rino Lucio Mazzilli,
OPPONENTE
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Renato Bucci, Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTI
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 9.6.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato Parte_3 alla controparte il 23.7.2024 e iscritto a ruolo il 28.8.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 563/2024, emesso il 30.5.2024, notificato il 14.6.2024, con cui era ingiunto il pagamento a favore di e della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro € 11.018,00, oltre accessori e spese di lite, per canoni di locazione non versati (ammontanti a € 2.150,00 mensili).
Ha sostenuto che il decreto ingiuntivo de quo era stato emanato sulla base di una rappresentazione dei fatti da parte dei ricorrenti non corrispondenti alla realtà, per cui era
2 del tutto ingiusto ed illegittimo. Assumeva, in particolare, che preesisteva tra le stesse parti una controversia, già pendente dinanzi al Tribunale di Trani, avente ad oggetto il giustificato recesso della locatrice per grave inadempimento dei locatori, con richiesta di risarcimento danni e pagamento dell'indennità di avviamento.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e contestando, comunque, nel merito le avverse doglianze.
Con ordinanza del 13.1.2025 è stato disposto il mutamento del rito sul rilievo assorbente dell'eccezione di tardività dell'opposizione. All'udienza del 31.3.2025, richiesto un rinvio, era concesso alle parti ex art. 426 c.p.c. un termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti e fissata udienza di discussione.
Alla presente udienza le parti sono state invitate a precisare le loro conclusioni e discutere la causa. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
L'opposizione è tardiva.
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre Cass. n. 27343 del 29.12.2016, Cass. n. 21671 del 19.9.2017). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, n. 2907 del 10.2.2014).
Più chiaramente è stato affermato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura
3 impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7071 del 12.3.2019 da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 927/2022).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 14.6.2024, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il
28.8.2024, il termine di 40 giorni previsto dagli artt. 641-645 c.p.c. risulta superato
(termine che scadeva il 24.7.2024), con conseguente tardività dell'opposizione spiegata.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 45, affrontando il profilo di una addotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 150/2011 e ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss.
c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. La Corte Costituzionale, in particolare, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto 426 c.p.c., rispetto alla disciplina dei nuovi riti speciali introdotta dal d.lgs. 150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che “una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità
e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
La questione, dunque, è stata valutata di mera opportunità, rimessa, ad una valutazione di politica legislativa, di discrezionalità legislativa, ma non una questione che necessiti di un intervento modificativo, perché la disciplina in essere sia manifestamente irragionevole.
La Corte Costituzionale esplicitamente riconosce la non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale di cui all'art. 426 c.p.c., senza sottolineare nessuna urgenza nella modifica del sistema ovvero senza evidenziare una intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa.
In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che le differenti regole processuali (tra l'art. 426 c.p.c. e il d.lgs. 150/2011) siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che
4 “riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore»”.
Attesa, dunque, l'intempestività dell'opposizione, il rimedio azionato deve essere dichiarato inammissibile, con conferma del decreto opposto e dichiarazione dell'esecutorietà dello stesso.
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle attività processuali e delle questioni giuridiche affrontate, secondo i parametri minimi del d.m. 55 del 2014, come succ. mod., in relazione al valore della controversia. Non si ravvisa temerarietà nell'opposizione in considerazione delle motivazioni addotte dall'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e difesa, così provvede:
- dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto,
n. 563/2024, emesso il 30.5.2024, notificato il 14.6.2024, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_2 in favore di e delle spese di giudizio che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al
15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 30.6.2025.
- Il giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura
5
AREA 5 - . CIVILE Parte_1
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2815/2024 tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
opponente e
e , Controparte_1 Controparte_2
opposti
Oggi 30.6.2025 innanzi al giudice, dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, sono comparsi per la l'avv. Rino Lucio Mazzilli e Parte_2 per e l'avv. Renato Bucci, che si riportano ai proprio Controparte_1 Controparte_2 scritti difensivi di cui chiedono l'accoglimento, discutono la causa e l'avv. Bucci si riporta alla eccezione di tardività dell'opposizione; l'avv. Mazzilli si oppone avendo l'atto di opposizione raggiunto, comunque, il suo scopo e insiste nella propria opposizione.
I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 13.40 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Maria Anna Altamura, al termine della discussione, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dandone lettura all'udienza del 30.6.2025 nella causa n. 2815 dell'anno 2024 vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Rino Lucio Mazzilli,
OPPONENTE
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Renato Bucci, Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTI
OGGETTO: pagamento corrispettivo in materia di locazione
All'udienza del 9.6.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato Parte_3 alla controparte il 23.7.2024 e iscritto a ruolo il 28.8.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 563/2024, emesso il 30.5.2024, notificato il 14.6.2024, con cui era ingiunto il pagamento a favore di e della Controparte_1 Controparte_2 somma di euro € 11.018,00, oltre accessori e spese di lite, per canoni di locazione non versati (ammontanti a € 2.150,00 mensili).
Ha sostenuto che il decreto ingiuntivo de quo era stato emanato sulla base di una rappresentazione dei fatti da parte dei ricorrenti non corrispondenti alla realtà, per cui era
2 del tutto ingiusto ed illegittimo. Assumeva, in particolare, che preesisteva tra le stesse parti una controversia, già pendente dinanzi al Tribunale di Trani, avente ad oggetto il giustificato recesso della locatrice per grave inadempimento dei locatori, con richiesta di risarcimento danni e pagamento dell'indennità di avviamento.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva e contestando, comunque, nel merito le avverse doglianze.
Con ordinanza del 13.1.2025 è stato disposto il mutamento del rito sul rilievo assorbente dell'eccezione di tardività dell'opposizione. All'udienza del 31.3.2025, richiesto un rinvio, era concesso alle parti ex art. 426 c.p.c. un termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti e fissata udienza di discussione.
Alla presente udienza le parti sono state invitate a precisare le loro conclusioni e discutere la causa. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
* * * * * * *
L'opposizione è tardiva.
È noto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (tra le altre Cass. n. 27343 del 29.12.2016, Cass. n. 21671 del 19.9.2017). Ciò perché opera una conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta, entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione (sul principio di conversione ex plurimis cfr. Cass. Sez. U, n. 2907 del 10.2.2014).
Più chiaramente è stato affermato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis
c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura
3 impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7071 del 12.3.2019 da ultimo confermata con pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 927/2022).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 14.6.2024, per cui alla data di iscrizione a ruolo della domanda proposta erroneamente con citazione, ovvero il
28.8.2024, il termine di 40 giorni previsto dagli artt. 641-645 c.p.c. risulta superato
(termine che scadeva il 24.7.2024), con conseguente tardività dell'opposizione spiegata.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 2 marzo 2018, n. 45, affrontando il profilo di una addotta disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 150/2011 e ha dichiarato “inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss.
c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”. La Corte Costituzionale, in particolare, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto 426 c.p.c., rispetto alla disciplina dei nuovi riti speciali introdotta dal d.lgs. 150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che “una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità
e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.
La questione, dunque, è stata valutata di mera opportunità, rimessa, ad una valutazione di politica legislativa, di discrezionalità legislativa, ma non una questione che necessiti di un intervento modificativo, perché la disciplina in essere sia manifestamente irragionevole.
La Corte Costituzionale esplicitamente riconosce la non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale di cui all'art. 426 c.p.c., senza sottolineare nessuna urgenza nella modifica del sistema ovvero senza evidenziare una intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa.
In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che le differenti regole processuali (tra l'art. 426 c.p.c. e il d.lgs. 150/2011) siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che
4 “riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore»”.
Attesa, dunque, l'intempestività dell'opposizione, il rimedio azionato deve essere dichiarato inammissibile, con conferma del decreto opposto e dichiarazione dell'esecutorietà dello stesso.
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle attività processuali e delle questioni giuridiche affrontate, secondo i parametri minimi del d.m. 55 del 2014, come succ. mod., in relazione al valore della controversia. Non si ravvisa temerarietà nell'opposizione in considerazione delle motivazioni addotte dall'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e difesa, così provvede:
- dichiara tardiva l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto,
n. 563/2024, emesso il 30.5.2024, notificato il 14.6.2024, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_2 in favore di e delle spese di giudizio che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfettarie al
15%, se e come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Trani, 30.6.2025.
- Il giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura
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