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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/10/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
dott.ssa Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zoppi, come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
, c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Annavittoria Devoto, come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 9 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 24/09/2025, i procuratori delle parti, hanno chiesto che la causa venga riservata al collegio sulle conclusioni adottate dep. in data 15.1.25 , che qui di seguito si riportano:
Conclusioni parte ricorrente:
a)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Verona il giorno 09.06.2018 tra i signori e e trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Verona – Atti di Matrimonio n. 24/p – Parte 1, vol.1 – anno 2018, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Disporre l'affido condiviso ai genitori dei figli minori e che Persona_1 Persona_2
continueranno a vivere, in via prevalente, presso l'abitazione materna;
c) Disporre che il padre potrà vedere i figli a settimane alterne: a- il martedì pomeriggio con pernottamento e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b- il martedì pomeriggio, con pernottamento, ed il giovedì pomeriggio, con pernottamento. Il sig. gestirà in via CP_1
esclusiva – garantendo la continuità – anche nei pomeriggi in cui non ha diritto di vedere i figli, l'accompagnamento dei bambini alle attività sportive per poi riaccompagnarli, al termine, dalla madre;
d)Disporre che, per quanto concerne i periodi di vacanza, i genitori terranno con loro i figli per metà delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il
Capodanno. Allo stesso modo verranno suddivisi i giorni di vacanza durante il periodo di
Pasqua. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per un pagina 2 di 9 periodo di tre settimane, anche non consecutive. I genitori avranno cura di comunicare il periodo delle proprie ferie all'altro entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
e)Disporre che il sig. versi alla signora a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili (ovvero € Per_1 Per_2
200,00 per ogni figlio) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente della signora entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese. La signora avrà il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. Parte_1
Il sig. si farà carico per intero delle spese relative alla mensa scolastica dei figli. CP_1
f)Per quanto concerne le spese accessorie e straordinarie, oltre a quanto pattuito al punto precedente, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali faranno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona, ben noto alle parti e che in seguito si riporta : I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV)
pagina 3 di 9 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corso universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
g)Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali tra i coniugi, dare atto che il sig. , in CP_1
sede di accordo di separazione depositato in giudizio, si è obbligato a corrispondere alla signora entro il mese di dicembre 2024 la somma dovuta relativa al rimborso delle Parte_1
spese legali (per un totale di € 3.000,00) di cui alla sentenza penale nel procedimento concluso nell'ottobre del 2023 e che ad oggi non vi ha provveduto. Di conseguenza ordinarsi al sig. di provvedere al saldo di quanto ancora dovuto. CP_1
h)Spese e onorari di causa compensati tra le parti.
Conclusioni parte resistente:
a)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Verona il giorno 09.06.2018 tra i signori e e trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Verona – Atti di Matrimonio n.24/p – Parte 1, vol.1 – anno 2018, ordinando pagina 4 di 9 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b)Disporre l'affido condiviso ai genitori dei figli minori e che Persona_1 Persona_2
continueranno a vivere, in via prevalente, presso l'abitazione materna;
c)Disporre che il padre potrà vedere i figli a settimane alterne: a- il martedì pomeriggio con pernottamento e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b- il martedì pomeriggio, con pernottamento, ed il giovedì pomeriggio, con pernottamento. Il sig. gestirà in via CP_1
esclusiva – garantendo la continuità – anche nei pomeriggi in cui non ha diritto di vedere i figli, l'accompagnamento dei bambini alle attività sportive per poi riaccompagnarli, al termine, dalla madre;
d)Disporre che, per quanto concerne i periodi di vacanza, i genitori terranno con loro i figli per metà delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il
Capodanno. Allo stesso modo verranno suddivisi i giorni di vacanza durante il periodo di
Pasqua. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo di tre settimane, anche non consecutive. I genitori avranno cura di comunicare il periodo delle proprie ferie all'altro entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
e) Disporre che il sig. versi alla signora a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili (ovvero € Per_1 Per_2
200,00 per ogni figlio) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente della signora entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese. La signora avrà il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. Parte_1
Il sig. si farà carico per intero delle spese relative alla mensa scolastica dei figli. CP_1
pagina 5 di 9 f) Per quanto concerne le spese accessorie e straordinarie, oltre a quanto pattuito al punto precedente, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali faranno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona, ben noto alle parti e che in seguito si riporta : I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV)
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corso universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V)
spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
pagina 6 di 9 tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
g) Spese e onorari di causa compensati tra le parti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 511/2025 pubbl. il 06/03/2025 RG n. 2857/2023, pronunciata da questo
Tribunale, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
ai sensi dell' art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo, con Parte_1 CP_1
separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli.
Il Collegio ha infatti rilevato che, nonostante le concordi conclusioni adottate dalle parti al riguardo, fosse necessario richiedere ai servizi sociali incaricati di depositare di depositare una relazione di aggiornamento sull'evoluzione della situazione del nucleo familiare e e alla locale Procura della Repubblica l'esito del procedimento penale n. 7355/2022 a carico del sig.
. CP_1
Con relazione depositata il 23.9.2025 i servizi sociali del Comune di Verona hanno precisato di non ritenere necessario un spazio psicologico dedicato ai figli minori e Per_2
, che l'abbassamento della conflittualità tra i due genitori ha lasciato spazio all'aumento Per_1
di una collaborazione e complicità maggiore e alla capacità di prendere accordi circa i figli,
che il padre e la madre sono anche riusciti a dire ai bambini una verità condivisa in merito all'assenza del padre tra il 2023 e il 2024, che dopo due anni dall'inizio dell'incarico si è
riscontrato un percorso evolutivo di entrambi i genitori tanto da ritenere non necessario il pagina 7 di 9 proseguire di un percorso per il nucleo familiare. Ugualmente la psicologa del Consultorio ha riferito che i “genitori confermano che il dispositivo di affidamento sembra funzionare e che cercano di aiutarsi per la gestione dei figli” e che, alla luce dell'attuale situazione, il consultorio ha ritenuto concluso il percorso di sostegno alla genitorialità.
Per i fatti di rilevanza penale del 2022 allegati in atti la Procura della Repubblica ha inviato la sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico del sig. con applicazione della pena di due CP_1
anni sospesa.
Tanto premesso, il Collegio prende atto dell'evoluzione positiva della situazione del nucleo familiare e della capacità delle parti di superare quanto accaduto per il benessere dei figli minori;
le condizioni di divorzio di cui alle conclusioni conformi precisate dalle parti possono quindi essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai minori - , nato il Persona_1
30/10/2016 e nata il [...] – il loro diritto ad una bigenitorialità piena Persona_2
ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Visto il parere del PM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti:
pagina 8 di 9 1) dispone conformemente alle condizioni di divorzio di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel.
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
dott.ssa Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zoppi, come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
, c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Annavittoria Devoto, come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 9 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 24/09/2025, i procuratori delle parti, hanno chiesto che la causa venga riservata al collegio sulle conclusioni adottate dep. in data 15.1.25 , che qui di seguito si riportano:
Conclusioni parte ricorrente:
a)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Verona il giorno 09.06.2018 tra i signori e e trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Verona – Atti di Matrimonio n. 24/p – Parte 1, vol.1 – anno 2018, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) Disporre l'affido condiviso ai genitori dei figli minori e che Persona_1 Persona_2
continueranno a vivere, in via prevalente, presso l'abitazione materna;
c) Disporre che il padre potrà vedere i figli a settimane alterne: a- il martedì pomeriggio con pernottamento e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b- il martedì pomeriggio, con pernottamento, ed il giovedì pomeriggio, con pernottamento. Il sig. gestirà in via CP_1
esclusiva – garantendo la continuità – anche nei pomeriggi in cui non ha diritto di vedere i figli, l'accompagnamento dei bambini alle attività sportive per poi riaccompagnarli, al termine, dalla madre;
d)Disporre che, per quanto concerne i periodi di vacanza, i genitori terranno con loro i figli per metà delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il
Capodanno. Allo stesso modo verranno suddivisi i giorni di vacanza durante il periodo di
Pasqua. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per un pagina 2 di 9 periodo di tre settimane, anche non consecutive. I genitori avranno cura di comunicare il periodo delle proprie ferie all'altro entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
e)Disporre che il sig. versi alla signora a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili (ovvero € Per_1 Per_2
200,00 per ogni figlio) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente della signora entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese. La signora avrà il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. Parte_1
Il sig. si farà carico per intero delle spese relative alla mensa scolastica dei figli. CP_1
f)Per quanto concerne le spese accessorie e straordinarie, oltre a quanto pattuito al punto precedente, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali faranno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona, ben noto alle parti e che in seguito si riporta : I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV)
pagina 3 di 9 spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corso universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
g)Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali tra i coniugi, dare atto che il sig. , in CP_1
sede di accordo di separazione depositato in giudizio, si è obbligato a corrispondere alla signora entro il mese di dicembre 2024 la somma dovuta relativa al rimborso delle Parte_1
spese legali (per un totale di € 3.000,00) di cui alla sentenza penale nel procedimento concluso nell'ottobre del 2023 e che ad oggi non vi ha provveduto. Di conseguenza ordinarsi al sig. di provvedere al saldo di quanto ancora dovuto. CP_1
h)Spese e onorari di causa compensati tra le parti.
Conclusioni parte resistente:
a)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Verona il giorno 09.06.2018 tra i signori e e trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Verona – Atti di Matrimonio n.24/p – Parte 1, vol.1 – anno 2018, ordinando pagina 4 di 9 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b)Disporre l'affido condiviso ai genitori dei figli minori e che Persona_1 Persona_2
continueranno a vivere, in via prevalente, presso l'abitazione materna;
c)Disporre che il padre potrà vedere i figli a settimane alterne: a- il martedì pomeriggio con pernottamento e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b- il martedì pomeriggio, con pernottamento, ed il giovedì pomeriggio, con pernottamento. Il sig. gestirà in via CP_1
esclusiva – garantendo la continuità – anche nei pomeriggi in cui non ha diritto di vedere i figli, l'accompagnamento dei bambini alle attività sportive per poi riaccompagnarli, al termine, dalla madre;
d)Disporre che, per quanto concerne i periodi di vacanza, i genitori terranno con loro i figli per metà delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il
Capodanno. Allo stesso modo verranno suddivisi i giorni di vacanza durante il periodo di
Pasqua. Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per un periodo di tre settimane, anche non consecutive. I genitori avranno cura di comunicare il periodo delle proprie ferie all'altro entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
e) Disporre che il sig. versi alla signora a titolo di contributo CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili (ovvero € Per_1 Per_2
200,00 per ogni figlio) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente della signora entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese. La signora avrà il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico. Parte_1
Il sig. si farà carico per intero delle spese relative alla mensa scolastica dei figli. CP_1
pagina 5 di 9 f) Per quanto concerne le spese accessorie e straordinarie, oltre a quanto pattuito al punto precedente, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori i quali faranno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona, ben noto alle parti e che in seguito si riporta : I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV)
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corso universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V)
spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
pagina 6 di 9 tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
g) Spese e onorari di causa compensati tra le parti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 511/2025 pubbl. il 06/03/2025 RG n. 2857/2023, pronunciata da questo
Tribunale, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
ai sensi dell' art. 4, comma XII, l. 898/70, disponendo, con Parte_1 CP_1
separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli.
Il Collegio ha infatti rilevato che, nonostante le concordi conclusioni adottate dalle parti al riguardo, fosse necessario richiedere ai servizi sociali incaricati di depositare di depositare una relazione di aggiornamento sull'evoluzione della situazione del nucleo familiare e e alla locale Procura della Repubblica l'esito del procedimento penale n. 7355/2022 a carico del sig.
. CP_1
Con relazione depositata il 23.9.2025 i servizi sociali del Comune di Verona hanno precisato di non ritenere necessario un spazio psicologico dedicato ai figli minori e Per_2
, che l'abbassamento della conflittualità tra i due genitori ha lasciato spazio all'aumento Per_1
di una collaborazione e complicità maggiore e alla capacità di prendere accordi circa i figli,
che il padre e la madre sono anche riusciti a dire ai bambini una verità condivisa in merito all'assenza del padre tra il 2023 e il 2024, che dopo due anni dall'inizio dell'incarico si è
riscontrato un percorso evolutivo di entrambi i genitori tanto da ritenere non necessario il pagina 7 di 9 proseguire di un percorso per il nucleo familiare. Ugualmente la psicologa del Consultorio ha riferito che i “genitori confermano che il dispositivo di affidamento sembra funzionare e che cercano di aiutarsi per la gestione dei figli” e che, alla luce dell'attuale situazione, il consultorio ha ritenuto concluso il percorso di sostegno alla genitorialità.
Per i fatti di rilevanza penale del 2022 allegati in atti la Procura della Repubblica ha inviato la sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico del sig. con applicazione della pena di due CP_1
anni sospesa.
Tanto premesso, il Collegio prende atto dell'evoluzione positiva della situazione del nucleo familiare e della capacità delle parti di superare quanto accaduto per il benessere dei figli minori;
le condizioni di divorzio di cui alle conclusioni conformi precisate dalle parti possono quindi essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai minori - , nato il Persona_1
30/10/2016 e nata il [...] – il loro diritto ad una bigenitorialità piena Persona_2
ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Visto il parere del PM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato il divorzio tra le parti:
pagina 8 di 9 1) dispone conformemente alle condizioni di divorzio di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9