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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2024, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 220 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a Piana degli Albanesi (PA), in [...] Parte_1
10/04/1962, ivi elettivamente domiciliato in via Giorgio Kastriota n. 53,
presso l'Avv. Giorgio Lo Verde, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili. olecontainer Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/05/2024 il ricorrente con-
cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piana degli Albanesi il 25.4.1985, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
La resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio,
pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risulta essere trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi di-
nanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 22.10.2012.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente do- Parte_1
vendosi qualificare la chiesta assegnazione della casa coniugale alla resi-
stente come adesione preventiva all'eventuale domanda avversaria.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. sistente, appare opportuno lasciare in capo alla parte che le ha anticipate olecontainer le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Piana degli Albanesi il 25.4.2985 da nato Parte_1
a Piana degli Albanesi in data 10.4.1962, e da , nata a [...]- CP_1
na degli Albanesi in data 13.3.1964, e trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo comune al n. 8, parte II serie A, dell'anno 1985;
dichiara non ripetibili le spese di lite;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri-
bunale di Termini Imerese, in data 03/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 220 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a Piana degli Albanesi (PA), in [...] Parte_1
10/04/1962, ivi elettivamente domiciliato in via Giorgio Kastriota n. 53,
presso l'Avv. Giorgio Lo Verde, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili. olecontainer Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/05/2024 il ricorrente con-
cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piana degli Albanesi il 25.4.1985, chiedendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
La resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio,
pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risulta essere trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi di-
nanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 22.10.2012.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente do- Parte_1
vendosi qualificare la chiesta assegnazione della casa coniugale alla resi-
stente come adesione preventiva all'eventuale domanda avversaria.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. sistente, appare opportuno lasciare in capo alla parte che le ha anticipate olecontainer le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Piana degli Albanesi il 25.4.2985 da nato Parte_1
a Piana degli Albanesi in data 10.4.1962, e da , nata a [...]- CP_1
na degli Albanesi in data 13.3.1964, e trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo comune al n. 8, parte II serie A, dell'anno 1985;
dichiara non ripetibili le spese di lite;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri-
bunale di Termini Imerese, in data 03/12/2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile