Articolo 1580 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1579Articolo 1546
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9 ottobre 2010
Art. 1580. Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermita' 1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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