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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 7087/2024, avente ad oggetto: contratto di trasporto
TRA
(P.I.. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. con sede legale in Parte_2
Napoli alla Via Toledo n. 156, elettivamente domiciliata in
Portici alla Via Libertà n. 132/134 presso lo studio dell'Avv.
OR PO che la rappresenta e difende
ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
C.F. .IVA ), in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Sig. CP_2
, con sede in alla Via Provinciale Schiti
[...] Controparte_1
n. 217, elettivamente domiciliato in alla Via Controparte_1
Roma n. 171 presso lo studio dell'Avv. Maria Florinda Di Leva che lo rappresenta e difende
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
• Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ad agire nei confronti Controparte_1 della non avendo l'opposto Parte_1 eseguito i trasporti indicati nell'istanza monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
830/2024;
• condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio a favore dell'avvocato antistatario.
Per la convenuta opposta:
• dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di legge come rappresentato in premessa;
• accertare e dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e la nullità della proposta opposizione e per l'effetto rigettare la domanda con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 830/2024 (R.G.
2081/2024) reso dal Tribunale di Napoli;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum e condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata degli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
- con condanna alle spese ed onorari con attribuzione alla sottoscritta per anticipo fattone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sulla premessa di avere organizzato ed Controparte_1 attribuito una serie di trasporti, di avere emesso nei confronti della le relative fatture per un totale Parte_1 di € 44.274,85, che l'opponente aveva versato € 7.139,83, ha chiesto di emettere ingiunzione di pagamento per l'importo di €
37135,01.
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
830/2024 sostenendo: di avere più volte contestato la legittimazione del opposto alla riscossione dei crediti CP_1 azionati in via monitoria;
di non avere conferito alcun incarico conferito all'opposto per i trasporti indicati nelle fatture poste a fondamento della pretesa;
che con pec del 13.03.2023 aveva richiesto copia dei Documenti di Trasporto e dei Contratti relativi ai trasporti di cui il aveva richiesto il CP_1 pagamento;
che il aveva trasmesso solo i Documenti di CP_1
Trasporto e nessun contratto di conferimento;
che con pec del
29.11.2023 aveva comunicato al che gli risultavano CP_1 esclusivamente i trasporti di cui all'elenco che aveva allegato alla comunicazione, che per i suddetti incarichi era disponibile al pagamento immediato e che non avrebbe versato altre somme in quanto corrispondenti a trasporti affidati con incarico diretto ad altro trasportatore;
che aveva pagato i trasporti eseguiti dal
(contabilizzati da quest'ultimo in parte nella fattura CP_1
n. 690 del 16.06.2023 ed in parte nella fattura n. 783 del
30.06.2023)
Il ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 la nullità della stessa per genericità, deducendo, in particolare, che la Picchi Trasporti s.r.l. non aveva mai contestato al i trasporti assegnati se non in modo generico. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione formulata è fondata e pertanto merita accoglimento.
È provato documentalmente:
che la società opponente con pec del 13.11.2023, in data antecedente al deposito dell'istanza monitoria, ha richiesto all'opposto Consorzio di inviare copia dei Documenti di Trasporto
e dei Contratti di conferimento incarico relativi alle fatture per le quali lo stesso aveva richiesto il pagamento;
che con pec del 16.11.2023 l'opposto ha inviato le copie dei documenti di trasporto relativi alle singole fatture emesse;
che tali trasporti sono stati tempestivamente contestati dall'opponente con pec del 29.11.2023 che ha evidenziato di non aver affidato tali incarichi al e di averli affidati ad CP_1 altro trasportatore.
E' ancora documentalmente dimostrato che vi sono state spedizioni concordate direttamente tra l'opponente ed altre società di trasporto sulla base di contratti di trasporto e accordi rispetto alle quali il è rimasto estraneo. CP_1
Da parte sua l'opposto non ha provato l'esecuzione dei trasporti in relazione ai quali ha lamentato il mancato pagamento dei compensi.
In particolare, è mancata l'indicazione del vettore per conto del quale avrebbe organizzato ed attribuito i trasporti non riconosciuti.
Nemmeno sono stati depositati gli ordini riferiti a tali trasporti.
Tale deficit probatorio non può essere superato dando rilievo alle fatture.
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
è un atti giuridico a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto.
Se il deposito di fatture commerciali e dei documenti di trasporto
è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, ciò non vale ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e della debenza della somma per la quale vi è ingiunzione nel relativo giudizio di opposizione nel corso del quale, invece,
l'onere della prova continua ad incombere sull'opposto. Ciò deve essere affermato in particolare nei casi come quello in esame in cui già prima dell'introduzione del giudizio i presupposti dell'emissione delle fatture siano stati fermamente e puntualmente contestati.
Consegue che l'opposizione deve essere accolta e che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022. (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione;
valore minimo per la fase decisoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2024 proposta dalla nei Parte_1 confronti del ogni diversa istanza, difesa Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 830/2024.
2) Rigetta la pretesa azionata in via monitoria dall'opposto.
3) Condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro
6164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario cpa e iva con attribuzione all'Avv. OR PO.
Napoli, 11.11.2025
Il Giudice
Dott. Mauro Impresa
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 7087/2024, avente ad oggetto: contratto di trasporto
TRA
(P.I.. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. con sede legale in Parte_2
Napoli alla Via Toledo n. 156, elettivamente domiciliata in
Portici alla Via Libertà n. 132/134 presso lo studio dell'Avv.
OR PO che la rappresenta e difende
ATTRICE OPPONENTE
E
Controparte_1
C.F. .IVA ), in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Sig. CP_2
, con sede in alla Via Provinciale Schiti
[...] Controparte_1
n. 217, elettivamente domiciliato in alla Via Controparte_1
Roma n. 171 presso lo studio dell'Avv. Maria Florinda Di Leva che lo rappresenta e difende
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
• Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ad agire nei confronti Controparte_1 della non avendo l'opposto Parte_1 eseguito i trasporti indicati nell'istanza monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
830/2024;
• condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio a favore dell'avvocato antistatario.
Per la convenuta opposta:
• dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di legge come rappresentato in premessa;
• accertare e dichiarare la inammissibilità, improcedibilità e la nullità della proposta opposizione e per l'effetto rigettare la domanda con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 830/2024 (R.G.
2081/2024) reso dal Tribunale di Napoli;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum e condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata degli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
- con condanna alle spese ed onorari con attribuzione alla sottoscritta per anticipo fattone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sulla premessa di avere organizzato ed Controparte_1 attribuito una serie di trasporti, di avere emesso nei confronti della le relative fatture per un totale Parte_1 di € 44.274,85, che l'opponente aveva versato € 7.139,83, ha chiesto di emettere ingiunzione di pagamento per l'importo di €
37135,01.
La si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
830/2024 sostenendo: di avere più volte contestato la legittimazione del opposto alla riscossione dei crediti CP_1 azionati in via monitoria;
di non avere conferito alcun incarico conferito all'opposto per i trasporti indicati nelle fatture poste a fondamento della pretesa;
che con pec del 13.03.2023 aveva richiesto copia dei Documenti di Trasporto e dei Contratti relativi ai trasporti di cui il aveva richiesto il CP_1 pagamento;
che il aveva trasmesso solo i Documenti di CP_1
Trasporto e nessun contratto di conferimento;
che con pec del
29.11.2023 aveva comunicato al che gli risultavano CP_1 esclusivamente i trasporti di cui all'elenco che aveva allegato alla comunicazione, che per i suddetti incarichi era disponibile al pagamento immediato e che non avrebbe versato altre somme in quanto corrispondenti a trasporti affidati con incarico diretto ad altro trasportatore;
che aveva pagato i trasporti eseguiti dal
(contabilizzati da quest'ultimo in parte nella fattura CP_1
n. 690 del 16.06.2023 ed in parte nella fattura n. 783 del
30.06.2023)
Il ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 la nullità della stessa per genericità, deducendo, in particolare, che la Picchi Trasporti s.r.l. non aveva mai contestato al i trasporti assegnati se non in modo generico. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione formulata è fondata e pertanto merita accoglimento.
È provato documentalmente:
che la società opponente con pec del 13.11.2023, in data antecedente al deposito dell'istanza monitoria, ha richiesto all'opposto Consorzio di inviare copia dei Documenti di Trasporto
e dei Contratti di conferimento incarico relativi alle fatture per le quali lo stesso aveva richiesto il pagamento;
che con pec del 16.11.2023 l'opposto ha inviato le copie dei documenti di trasporto relativi alle singole fatture emesse;
che tali trasporti sono stati tempestivamente contestati dall'opponente con pec del 29.11.2023 che ha evidenziato di non aver affidato tali incarichi al e di averli affidati ad CP_1 altro trasportatore.
E' ancora documentalmente dimostrato che vi sono state spedizioni concordate direttamente tra l'opponente ed altre società di trasporto sulla base di contratti di trasporto e accordi rispetto alle quali il è rimasto estraneo. CP_1
Da parte sua l'opposto non ha provato l'esecuzione dei trasporti in relazione ai quali ha lamentato il mancato pagamento dei compensi.
In particolare, è mancata l'indicazione del vettore per conto del quale avrebbe organizzato ed attribuito i trasporti non riconosciuti.
Nemmeno sono stati depositati gli ordini riferiti a tali trasporti.
Tale deficit probatorio non può essere superato dando rilievo alle fatture.
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
è un atti giuridico a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto.
Se il deposito di fatture commerciali e dei documenti di trasporto
è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, ciò non vale ai fini della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e della debenza della somma per la quale vi è ingiunzione nel relativo giudizio di opposizione nel corso del quale, invece,
l'onere della prova continua ad incombere sull'opposto. Ciò deve essere affermato in particolare nei casi come quello in esame in cui già prima dell'introduzione del giudizio i presupposti dell'emissione delle fatture siano stati fermamente e puntualmente contestati.
Consegue che l'opposizione deve essere accolta e che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022. (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione;
valore minimo per la fase decisoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 830/2024 proposta dalla nei Parte_1 confronti del ogni diversa istanza, difesa Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 830/2024.
2) Rigetta la pretesa azionata in via monitoria dall'opposto.
3) Condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro
6164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario cpa e iva con attribuzione all'Avv. OR PO.
Napoli, 11.11.2025
Il Giudice
Dott. Mauro Impresa
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