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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2563/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BERGAMINO LUISA, elettivamente domiciliato in Parte_1
PIAZZA CASTELLO N. 17, FOSSANO, presso il difensore avv. BERGAMINO LUISA
e
, con il patrocinio dell'avv. BERGAMINO LUISA, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA CASTELLO N. 17, FOSSANO, presso il difensore avv. BERGAMINO LUISA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in FOSSANO il 11/06/2022, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2022 (per mero errore materiale viene indicato nel ricorso e nelle condizioni concordate, quale numero dell'atto di matrimonio, quello, errato, del 2022, anziché il numero corretto, ovverosia 4, come si evince dalla documentazione allegata); che dal matrimonio non erano nati figli.
Stante l'intollerabilità della convivenza, domandavano omologarsi la separazione consensuale e, all'avverarsi dei presupposti di legge, pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta per la fase della separazione e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler ottenere l'omologa alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio ed esprimeva parere favorevole.
Con sentenza non definitiva n. 121/2025, emessa in data 13.3.2025 e pubblicata in data 24.3.2025, veniva omologata la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza collegiale in pari data, parti e causa venivano rimessi davanti al Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine fino al 30.9.2025 per il deposito delle note di trattazione scritta per la fase del divorzio e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono integralmente, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i SIg.ri e in CP_1
data 11 giugno 2022 in Fossano (CN), trascritto nel Reg. Atti matrimonio del Comune di Fossano (CN) dell'anno 2022, parte 2, serie A, Atto n. 2022;
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossano (CN) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) Confermare tutte le condizioni stabilite con la separazione personale dei coniugi e che di seguito si riportano:
C.1. La casa coniugale sita in Fossano (CN), Via Marene, n. 28 viene assegnata al SI. , CP_1
completa di mobili e arredi, fatta eccezione per il mobilio delle due camere da letto che sarà assegnato alla SI.ra . Parte_2
C.2 La SI.ra trasferirà la propria residenza non appena avrà reperito una situazione Parte_1
stabile e consona alle proprie esigenze.
C.3. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra l'importo delle rate del mutuo CP_1 Parte_1
ipotecario n. 06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. sino al momento dell'estinzione.
C.4 Il SI. si impegna a versare alla SI.ra nel momento in cui venderà la CP_1 Parte_1 casa coniugale l'importo necessario all'eventuale estinzione del mutuo ipotecario n. 06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. e, comunque, nel limite di euro 38.000,00.
C.5. Fatto salvo quanto sopra, le parti si impegnano a dichiararsi tacitate di ogni diritto a loro derivante dal rapporto coniugale, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualunque altra pretesa
o rivendicazione.
C.6. Le parti dichiarano che i restanti rapporti patrimoniali inter partes sono già stati definiti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.
Le spese per la presente procedura, sia per la fase della separazione che per la fase del divorzio, sono interamente a carico del SI. ”. CP_1
***
La domanda di cessazione degli effetti civili appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
pagina 3 di 4 Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta, con la precisazione che l'”assegnazione” della casa coniugale di cui alla condizione “C.1” deve leggersi ed intendersi come comodato d'uso dell'immobile, e non come assegnazione in senso tecnico-giuridico, in mancanza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente. Ciò precisato, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Pertanto la pronuncia può essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
11/06/2022 in FOSSANO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di FOSSANO al N. 4, parte II Serie A, anno 2022, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSANO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2563/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BERGAMINO LUISA, elettivamente domiciliato in Parte_1
PIAZZA CASTELLO N. 17, FOSSANO, presso il difensore avv. BERGAMINO LUISA
e
, con il patrocinio dell'avv. BERGAMINO LUISA, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA CASTELLO N. 17, FOSSANO, presso il difensore avv. BERGAMINO LUISA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in FOSSANO il 11/06/2022, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2022 (per mero errore materiale viene indicato nel ricorso e nelle condizioni concordate, quale numero dell'atto di matrimonio, quello, errato, del 2022, anziché il numero corretto, ovverosia 4, come si evince dalla documentazione allegata); che dal matrimonio non erano nati figli.
Stante l'intollerabilità della convivenza, domandavano omologarsi la separazione consensuale e, all'avverarsi dei presupposti di legge, pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta per la fase della separazione e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler ottenere l'omologa alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio ed esprimeva parere favorevole.
Con sentenza non definitiva n. 121/2025, emessa in data 13.3.2025 e pubblicata in data 24.3.2025, veniva omologata la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza collegiale in pari data, parti e causa venivano rimessi davanti al Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine fino al 30.9.2025 per il deposito delle note di trattazione scritta per la fase del divorzio e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono integralmente, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i SIg.ri e in CP_1
data 11 giugno 2022 in Fossano (CN), trascritto nel Reg. Atti matrimonio del Comune di Fossano (CN) dell'anno 2022, parte 2, serie A, Atto n. 2022;
2) Comandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossano (CN) di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) Confermare tutte le condizioni stabilite con la separazione personale dei coniugi e che di seguito si riportano:
C.1. La casa coniugale sita in Fossano (CN), Via Marene, n. 28 viene assegnata al SI. , CP_1
completa di mobili e arredi, fatta eccezione per il mobilio delle due camere da letto che sarà assegnato alla SI.ra . Parte_2
C.2 La SI.ra trasferirà la propria residenza non appena avrà reperito una situazione Parte_1
stabile e consona alle proprie esigenze.
C.3. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra l'importo delle rate del mutuo CP_1 Parte_1
ipotecario n. 06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. sino al momento dell'estinzione.
C.4 Il SI. si impegna a versare alla SI.ra nel momento in cui venderà la CP_1 Parte_1 casa coniugale l'importo necessario all'eventuale estinzione del mutuo ipotecario n. 06/045/8013045 presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.a. e, comunque, nel limite di euro 38.000,00.
C.5. Fatto salvo quanto sopra, le parti si impegnano a dichiararsi tacitate di ogni diritto a loro derivante dal rapporto coniugale, dichiarando di rinunciare reciprocamente a qualunque altra pretesa
o rivendicazione.
C.6. Le parti dichiarano che i restanti rapporti patrimoniali inter partes sono già stati definiti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.
Le spese per la presente procedura, sia per la fase della separazione che per la fase del divorzio, sono interamente a carico del SI. ”. CP_1
***
La domanda di cessazione degli effetti civili appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
pagina 3 di 4 Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta, con la precisazione che l'”assegnazione” della casa coniugale di cui alla condizione “C.1” deve leggersi ed intendersi come comodato d'uso dell'immobile, e non come assegnazione in senso tecnico-giuridico, in mancanza di figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente. Ciò precisato, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Pertanto la pronuncia può essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
11/06/2022 in FOSSANO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di FOSSANO al N. 4, parte II Serie A, anno 2022, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSANO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4