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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5007/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]n. 55/21, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alice Nobile (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. EF Marchi (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Chiavari (GE) il 26/07/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza di omologa n.
2655/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 20/10/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chiavari (GE) il
26/07/2008 dai Signori e Parte_1 Pt_2 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) La casa familiare sita in Chiavari, n. 55/21 rimane assegnata alla sig.ra Parte_1
con arredi e corredi, che vi continuerà ad abitare con la figlia . Per_1
2) I coniugi concordano affinché il regime di affidamento della minore sia Persona_2
condiviso con collocazione prevalente e residenza della stessa con la madre nella casa familiare.
3) I genitori si impegnano vicendevolmente a prestarsi una pronta e leale collaborazione e ad assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza che riguardano la figlia minore quali quelle riguardanti la residenza abituale, la salute, l'educazione e l'istruzione nonchè eventuali attività parascolastiche e scolastiche.
4) In punto tempi di frequentazione padre-figlia: il sig. potrà vedere e tenere con sè Pt_2
i martedì dalle h 17.30 alle h 19.00, durante il periodo scolastico, mentre durante il Per_1 fermo estivo fino alle h. 21.00. Inoltre, potrà vedere e tenere con sè la figlia a sabati alterni dalle h 10.00 alle h. 17.00. Nella settimana che precede il weekend di spettanza materna, il starà con anche il giovedì pomeriggio con gli stessi orari del martedì Pt_2 Per_1
(settimana 1: martedì + sabato;
settimana 2: martedì + giovedì, ecc...). I tempi di permanenza presso il padre potranno essere gradualmente aumentati, con inserimento del pernotto, quando lo desidererà. Per_1
5) trascorrerà il Natale con la mamma e EF con il papà; trascorrerà poi Per_1 Per_3 il 31 dicembre e l'Epifania con uno o l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Lo stesso varrà per Pasqua e Pasquetta Con riguardo al periodo estivo, avrà diritto di Per_1 trascorrere almeno 7 giorni di vacanza con la mamma, con onere di preavviso circa il periodo prescelto;
lo stesso diritto avrà il papà una volta che saranno introdotti i pernottamenti.
Naturalmente, tutto salvo diverso accordo fra i genitori e sempre che lo desideri. Per_1
6) In punto economico il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando € Pt_2
300,00 mensili sull'iban [...] intestato alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo i vigenti indici Istat.
Le parti si impegnano a : il Sig. si impegna a trasferire la nuda proprietà della propria Pt_2 quota di 1/4 dell'immobile sito in Chiavari Corso Buenos Aires n. 55/21, censito all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Genova Catasto Fabbricati del Comune censuario di Chiavari come segue: foglio 9, particella 2234, subalterno 21, categoria A/3, classe 5, vani
7, rendita catastale euro 1229,17 in capo alla figlia , previa autorizzazione Persona_2 del G.T. del Tribunale di Genova, costituendo al contempo sulla predetta quota il diritto di usufrutto vitalizio in favore della Signora entro un anno dal passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti convengono che il rogito avverrà davanti a Notaio scelto congiuntamente dalle parti e che tutte le spese (notarili, tecniche, imposte/tasse, ecc) che saranno necessarie per l'attuazione del presente accordo saranno sostenute al 50% tra i coniugi.
A far data dal rogito notarile, la Sig.ra i obbliga a sostenere tutte le spese ordinarie Pt_1 dell'immobile, derivanti dalla sua qualità di comodataria, nonchè tutte le spese straordinarie deliberate prima del rogito stesso anche per la quota in capo alla figlia, e ciò finchè quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente.
Le eventuali spese (TARI/IMU/condominio ecc) in capo al e non ancora onorate alla Pt_2 data del rogito, resteranno ad esclusivo carico di quest'ultimo.
Le parti dichiarano a tal fine di volersi avvalere dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987
7) Le spese straordinarie di cui al Verbale in uso alla Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova e i buoni pasto saranno a carico nella misura del 50% ciascuno. Nel caso di voci di spesa straordinaria da concordare preventivamente per la figlia, salvo l'urgenza, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta che potrà avvenire anche via sms o via email equivale ad accettazione. L'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato.
8) La sig.ra inoltre richiederà e percepirà integralmente l'assegno unico per i figli. Pt_1
A far data dal trasferimento della nuda proprietà della quota di immobile del alla Pt_2
figlia, tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile saranno a carico esclusivo della signora Pt_1
9) Le parti si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti sia dei genitori sia della minore. 10) Le parti si danno atto che gli accordi di cui al presente ricorso avranno efficacia con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso stesso.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2008, Numero 27, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]n. 55/21, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alice Nobile (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. EF Marchi (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Chiavari (GE) il 26/07/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza di omologa n.
2655/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 20/10/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chiavari (GE) il
26/07/2008 dai Signori e Parte_1 Pt_2 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) La casa familiare sita in Chiavari, n. 55/21 rimane assegnata alla sig.ra Parte_1
con arredi e corredi, che vi continuerà ad abitare con la figlia . Per_1
2) I coniugi concordano affinché il regime di affidamento della minore sia Persona_2
condiviso con collocazione prevalente e residenza della stessa con la madre nella casa familiare.
3) I genitori si impegnano vicendevolmente a prestarsi una pronta e leale collaborazione e ad assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza che riguardano la figlia minore quali quelle riguardanti la residenza abituale, la salute, l'educazione e l'istruzione nonchè eventuali attività parascolastiche e scolastiche.
4) In punto tempi di frequentazione padre-figlia: il sig. potrà vedere e tenere con sè Pt_2
i martedì dalle h 17.30 alle h 19.00, durante il periodo scolastico, mentre durante il Per_1 fermo estivo fino alle h. 21.00. Inoltre, potrà vedere e tenere con sè la figlia a sabati alterni dalle h 10.00 alle h. 17.00. Nella settimana che precede il weekend di spettanza materna, il starà con anche il giovedì pomeriggio con gli stessi orari del martedì Pt_2 Per_1
(settimana 1: martedì + sabato;
settimana 2: martedì + giovedì, ecc...). I tempi di permanenza presso il padre potranno essere gradualmente aumentati, con inserimento del pernotto, quando lo desidererà. Per_1
5) trascorrerà il Natale con la mamma e EF con il papà; trascorrerà poi Per_1 Per_3 il 31 dicembre e l'Epifania con uno o l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Lo stesso varrà per Pasqua e Pasquetta Con riguardo al periodo estivo, avrà diritto di Per_1 trascorrere almeno 7 giorni di vacanza con la mamma, con onere di preavviso circa il periodo prescelto;
lo stesso diritto avrà il papà una volta che saranno introdotti i pernottamenti.
Naturalmente, tutto salvo diverso accordo fra i genitori e sempre che lo desideri. Per_1
6) In punto economico il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando € Pt_2
300,00 mensili sull'iban [...] intestato alla Sig.ra Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo i vigenti indici Istat.
Le parti si impegnano a : il Sig. si impegna a trasferire la nuda proprietà della propria Pt_2 quota di 1/4 dell'immobile sito in Chiavari Corso Buenos Aires n. 55/21, censito all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Genova Catasto Fabbricati del Comune censuario di Chiavari come segue: foglio 9, particella 2234, subalterno 21, categoria A/3, classe 5, vani
7, rendita catastale euro 1229,17 in capo alla figlia , previa autorizzazione Persona_2 del G.T. del Tribunale di Genova, costituendo al contempo sulla predetta quota il diritto di usufrutto vitalizio in favore della Signora entro un anno dal passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti convengono che il rogito avverrà davanti a Notaio scelto congiuntamente dalle parti e che tutte le spese (notarili, tecniche, imposte/tasse, ecc) che saranno necessarie per l'attuazione del presente accordo saranno sostenute al 50% tra i coniugi.
A far data dal rogito notarile, la Sig.ra i obbliga a sostenere tutte le spese ordinarie Pt_1 dell'immobile, derivanti dalla sua qualità di comodataria, nonchè tutte le spese straordinarie deliberate prima del rogito stesso anche per la quota in capo alla figlia, e ciò finchè quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente.
Le eventuali spese (TARI/IMU/condominio ecc) in capo al e non ancora onorate alla Pt_2 data del rogito, resteranno ad esclusivo carico di quest'ultimo.
Le parti dichiarano a tal fine di volersi avvalere dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987
7) Le spese straordinarie di cui al Verbale in uso alla Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova e i buoni pasto saranno a carico nella misura del 50% ciascuno. Nel caso di voci di spesa straordinaria da concordare preventivamente per la figlia, salvo l'urgenza, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta che potrà avvenire anche via sms o via email equivale ad accettazione. L'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato.
8) La sig.ra inoltre richiederà e percepirà integralmente l'assegno unico per i figli. Pt_1
A far data dal trasferimento della nuda proprietà della quota di immobile del alla Pt_2
figlia, tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile saranno a carico esclusivo della signora Pt_1
9) Le parti si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti sia dei genitori sia della minore. 10) Le parti si danno atto che gli accordi di cui al presente ricorso avranno efficacia con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso stesso.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2008, Numero 27, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca