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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5413 del RGAC dell'anno 2017, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianmarco Cristiano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Mongiardo, in Squillace (CZ) alla via dei Feaci n. 56.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
)rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ciriaco , giusta procura P.IVA_1
a margine dell'atto di costituzione ed in esecuzione della delibera G.M. n. 157 del 30.12.2017 elettivamente domiciliat o presso lo studio dell'avv. Francesco
Sacchi sito in Catanzaro alla via Iannoni n. 43
CONVENUTO
NONCHE'
( già Controparte_2 Controparte_3
) in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Catanzaro
[...]
Viale Europa presso la Regione Calabria , Cittadella Regionale
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del (c.f. Controparte_4 CP_5
) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di P.IVA_2
Catanzaro ed elettivamente domiciliata in Via Gioacchino Da Fiore presso gli uffici distrettuali.
CONCLUSIONI
1
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1. Le deduzioni delle parti e lo svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione in riassunzione evocava in Parte_1 giudizio dinnanzi all 'intestato Tribunale, il la Controparte_1 [...] ed il al fine di vederli condannati Controparte_3 Controparte_4 per quanto di loro ragione, al risarcimento dei danni patiti a seguito dello sversamento di liquami provenienti dalla fognatura del che si Controparte_1 riversava sul suo terreno sito nel Comune di Località “Pantano” coltivato CP_1 con metodo biologico, creando danni alle colture, così come attestato dalla relazione del proprio consulente tecnico e quantificati in euro 41.795,85 , comprendendo in esso sia la perdit a economica subita per danno alle piante, agrumeti, cipressi ed ulivi, che al mancato guadagno derivante dalla sospensione dell'erogazione dei contributi comunitari.
In particolare, nel giudizio introdotto dapprima presso il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme, chiamando in giudizio il solo Controparte_1 deduceva:
a) di essere proprietario di un terreno agricolo sito in Maida (CZ) loc. “Pantano”, riportato nel catasto terreni del predetto comune al foglio 20, p.lla 23, ed al foglio 21 part.lla 251 (ex 37) coltivato con metodo biologico b) che nel mese di febbraio 2011 , nel terreno di proprietà dell'attore si verificavano degli sversamenti di liq uami provenienti dalla condotta fognaria del Comune di allagando il terreno e distruggendo le colture ivi CP_1 impiantate;
c) che tempestivamente informata l'Amministrazione Comunale , questa rispondeva che lo sversamento era stato provocato dall'ostruzi one del tratto terminale della condotta fognaria, realizzata in esecuzione di un provvedimento di sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, la cui richiesta di revoca del provvedimento era stata rigettata;
2 d) che la responsabilità per i danni doveva essere addebitata al Controparte_1 chiamato alla custodia e alla manutenzione del la condotta fognaria e quindi responsabile dell'illecito esercizio della condotta che aveva dato luogo al sequestro penale, chiedeva il ri sarcimento dei danni patiti ammonta nti a complessive ad euro 41.795,85 come da perizia di proprio tecnico di fiducia;
1.2. Si costituiva nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Lamezia Terme, il , che eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, in quanto la reale causa dello sversamento dei liquami doveva farsi risalire alla ostruzione della condotta in esecuzione di un provvedimento giudiziale, declinando quindi ogni responsabilità in merito, a maggior ragio ne dopo che, espletata nel corso di quel giudizio una consulenza tecnica di ufficio, questa accertava che lo sversamento era dipeso proprio da tale occlusione, escludendo ogni responsabilità a carico degli amministratori comunali e ritenendo che nessun ill ecito era stato commesso dal convenuto, stante CP_1 la mancanza di competenza in materia di depurazione delle acque. Deduceva poi il convenuto che, ai fini dello smaltimento delle acque reflue urban e lo CP_1 stesso si avvaleva di un collettore che raccoglieva le acque reflue e recapitava nel torrente Cottola e poi proseguiva verso il fiume Pesipe . Tale collettore avrebbe dovuto essere sostituito da un Impianto di depurazione il cui progetto non era stato ammesso a finanziamento e successivamente abbandonato per le difficoltà tecniche scaturenti dall'eccessiva lunghezza , optando quindi per un impianto di depurazione ex novo il cui iter per il finanziamento della costruzione era giunto al traguardo solo nell'agosto del 2011 ed appaltato con determ ina dirigenziale n. 218 del 04.09.2012. Nel frattempo ovvero nel 2010 i C arabinieri di rilevavano che il collettore di acque reflue si immetteva nel torrente CP_1
Cottola e da qui partiva il procedimento penale n. 518/2010 con cui il GIP di
Lamezia Terme, procedendo per i reati di cui all'art 734 c.p. in relazione all'art
142 co 1 lett c) del D.Lgs 42/2004 e all'art. 674 c.p. disponeva il sequestro preventivo del collettore differendo l'efficacia della misura fino al 10.01. 2011 quando poi veniva data mate riale esecuzione al provvedimento preventivo , mediante ostruzione con calcestruzzo dello scarico che sversava i reflui nel torrente. A seguito di detto provvedimento, la rete fognaria, priva di sbocchi
3 riversava sul terreno dell'attore e su altri terreni limitrofi;
per tale motivo il presentava dapprima richiesta di dissequestro che veniva Controparte_1 rigettato, quindi richiesta di riesame che veniva anche esso rigettato e poi a seguito dell'avvio della realizzazione dell'impianto e delle pressioni esercitate dai proprietari dei terreni invasi dai reflui , il sequestro veniva revocato.
1.3. L'attore, quindi , a seguito del deposito della consulenza tecnica di ufficio, disposta dal Tribunale di Lamezia Terme, che aveva accertato che la causa dello sversamento delle acque era stato provocato dall'ostruzione della condotta fognaria ,con apposita istanza ,chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti dell' 2 e del Controparte_6 Controparte_4
.
[...]
1.4. Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 1270/2017, disponeva l'integrazione del contraddittorio, rimettendo le parti davanti al Tribunale di
Catanzaro quale foro erariale competente.
1.5. Il riassumeva il giudizio chiedendo in via principale di accertare Parte_1 la responsabilità del e/o dell'Autorità Idrica della Calabria Controparte_1 anche in solido tra loro per i danni causati ex art 2051 c.c. ed in via subordinata di accertare la responsabilità del e/o dell'Autorità Idrica della Controparte_1
Calabria e/o del in solido tra loro , ai sensi dell'art 2043 Controparte_4
c.c. per i danni causati.
1.6. Si costituiva in giudizio il il quale ravvisando profili di Controparte_1 responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, eccepiva il difetto di incompetenza territoriale dovendosi rinvenire nel Presidente del
Consiglio dei Ministri la responsabilità e , quindi, la competenza, ai sensi dell'art
11 c.p.p. e dell'art 1 delle norme di attuazione, do veva radicarsi presso il
Tribunale di Salerno.
1.7.Si costituiva altresì il il quale chiedeva la propria Controparte_4 estromissione dal giudizio ritenendo la propria estraneità alla vicenda contenziosa, essendo il s oggetto diverso dall'Autorità Controparte_4
Giudiziaria, non potendo essere chiamato a rispondere de gli atti illeciti commessi dai magistrati dell'Ordine Giudiziario i quali potevano essere chiamati in responsabilità ex legge 117/88.
4 1.8. L'Autorità Idrica della Calabria benchè regolarmente citata ( cfr. ricevuta cartolina di ritorno)i non si costituiva in giudizio sicchè si procedeva in sua contumacia.
2. Improcedibilità della domanda nei confronti del Controparte_4
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva atteso che secondo la prospettazione attorea il danno sarebbe stato provocato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria attraverso il sequestro giudiziale ed il successivo inadeguato intervento di cementificazione del tratto terminale del collettore fognario , che avrebbero provocato l'intasamento della condotta fognaria ed il conseguente sversamento dei liquami e dei relativi danni sui terreni dell'attore e poiché tali provvedimenti giurisdizionali erano stati emessi dall'Autorità Giudiziaria , per far valere la eventuale responsabilità dei magistrati, doveva essere evocato in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dalla L 117/88.
L'eccezione è fondata ed infatti, secondo tale previsione legislativa chi ha subìto un danno ingiusto non può agire direttamente in giudizio contro il magistrato, ma deve agire contro lo Stato (art. 2, comma 1) . Sotto il profilo processuale (artt.
4 e 5), l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato: deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello competente ai sensi dell'art. 11
c.p.p. e dell'articolo 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale .
A questo consegue l'improponibilità dell'azione nei confronti del
[...]
e dichiararsi l'estromissione dal giudizio. Controparte_4
3. Asserita responsabilità del sui fatti di causa Controparte_1
La domanda proposta dall'attore nei confronti del infondata. Controparte_7
Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'amministrazione comunale non ha mai posto in essere alcuna attività produttiva del danno, e nessun nesso di causalità, neppure indiretto, era rinvenibile nella condotta dell'ente.
Poiché parte attrice ha indicato nell'art 2051 c.c. la responsabilità del
[...]
da cosa in custodia o alternativamente da danno derivante da atto doloso CP_1
o colposo ex art 2043c.c., giova esaminare ambedue i riferimenti normativi.
5 Costituisce, ormai, jus receptum l'affermazione della responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'amministrazione per danni cagionati da beni affidati alla cura della pubblica amministrazione.
Al riguardo, si veda Cass. civ. 25 luglio 2008 n. 20427, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia “ha carattere oggettivo
e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di cus todia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta”.
Infatti, spetta al danneggiato provare solo che il danno deriva dalla cosa in custodia, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione posseduta o assunta dalla cosa.
Ciò dimostrato, diventa poi onere del custode – che voglia andare esente da responsabilità - fornire la prova del “fortuito”, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Resta fermo che per “caso fortuito” debba intendersi anche il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno.
3.1. Nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria svolta in corso di causa attraverso una perizia tecnica disposta d'ufficio nel presente procedimento ed affidata all'Ing. , declinano per la mancanza di responsabilità Persona_1 del . Dalla relazione dalle cui risultanze non vi è motivo per CP_1 CP_1 discostarsi , è emerso : Dalla disamina degli atti di causa risulta che a seguito di alcuni provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria (Procura della
Repubblica presso il Tribunale Di Lamezia Terme) tesi ad impedire lo scarico
6 delle acque reflue nel torrente Cottola, il pozzetto A (pozzetto di valle) relativo alla condotta che attraversa il fondo attoreo veniva cementificato tra gennaio e febbraio 2011 con la conseguente occlusione del tratto term inale della condotta fognaria che scaricava verso il Torrente Cottola.
L'ostruzione del pozzetto di valle (pozzetto A) e la conseguente drastica occlusione del tratto terminale della condotta fognaria ha impedito, di fatto, il libero deflusso delle acque r eflue nel Torrente Cottola generando, così, il riempimento ed il sovraccarico oltre misura della condotta fognante con conseguente fuoriuscita, verso monte, dei liquami dal pozzetto B. E', dunque, da questo pozzetto (pozzetto B) che ha avuto origine lo sve rsamento dei liquami che sono andati a spandersi nel fondo attoreo interessando porzioni, più o meno estese, della superficie delle particelle di terreno sopra individuate e provocando, così, la rovina di innumerevoli piante presenti sul fondo per come meglio si dirà nel prossimo paragrafo”.
L'espletata CTU ha dunque permesso di accertare che la causa dello sversamento dei liquami fognari è da rinvenire nelle modalità di esecuzione del sequestro preventivo disposto dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 518/2010 R.G.N.R .
Non risulta accertata, pertanto, alcuna responsabilità in capo al ai sensi CP_1 dell'invocato art. 2051 c.c. che, come noto, configura una ipotesi di responsabilità oggettiva in caso di danno cagionato da una cosa in custodia, esclusa solo dal caso fortuito, ovvero dalla sopravvenienza di un fattore esterno avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, da rinvenirsi nella specie, nei sequestri prev entivi disposti nel procedimento penale instauratosi e quindi da attività che non sono state compiute dal che invece ha compiuto ogni possibile Controparte_1 attività quale quella di avere più volte richiesto la revoca del sequestro, disposto solo in data 07.11.2011.
Occorre altresì rilevare che con il sopravvenire del provvedimento di sequestro , la custodia della condotta fognaria è stata sottratta al e Controparte_1
l'evento dannoso si è verificato per le iniziative di soggetti terzi, totalmente estranei all'amministrazione comunale e che quindi al momento dell'otturazione
7 della condotta il non era più custode del bene dal quale il Controparte_1 danno è derivato.
4. Asserita responsabilità del concorrente con la Autor Controparte_1 [...]
. Controparte_8
Nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto , neanche sotto CP_1 il profilo ex art. 2043 c.c. prospettato in via subordinata dall'attore, secondo il quale nei fatti oggetto di giudizio può scorgersi una concorrente responsabilità risarcitoria del e/o dell'Autorità Idrica della Calabria (ex Controparte_1
ATO) discendente dall'asserito illegittimo esercizio dello scarico sequestrato.
E' sufficiente a tale scopo ripercorrere l'articolata legislazione in materia, illustrata dal con la comparsa di costituzione , che è stata Controparte_1 minuziosamente documentata già in sede di primo giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme.
Dalla documentazione esibita da parte convenuta emerge Controparte_1 infatti che l'esercizio dello scarico sequestrato, recapitante nel torren te Cottola, era stato legittimamente avviato fin dal 1980, ( cfr . Delibera della Giunta
Municipale n. 9 del 31.1.1980 – all. 2 del fascicolo di parte della prima fase) e che l'obbligo di sottoporre a trattamento i reflui provenienti da agglomerati urbani fino a 10.000 abitanti, come l'abitato di sarebbe scattato il CP_1
31.12.2005, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152.
Tuttavia la legislazione emergenziale succedutasi nel tempo dal 1997 in poi ha derogato tutte le norme ordinarie, sottraendo ai Comuni la competenza in materia di depurazione delle acque e tutte le risorse finanziarie relative.
Le amministrazioni locali, che già in epoca anteriore all'entrata in vigore del
D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, erano prive di competenze proprie in tema di programmazione e di realizzazione di impianti di depurazione, competenza ordinariamente devoluta all' a norma della L. 5.1.1994, n. 36, e della L.R. CP_3
3.10.1997, n. 10, ma durante la fase emergenziale interinalmente attribuite in via esclusiva al Commissario Delegato, erano de jure impossibilitate a provvedere autonomamente alla realizzazione di nuovi impianti depurativi, e, oltre che sollecitare la Regione Calabria affinchè finanziasse i progetti elaborati dal Contr Commissario Delegato e dall' secondo le priorità fissate con i Piani di
8 Tutela di cui all'art. 121 del D.Lgs. 152/2006, come in effetti avvenuto, null'altro potevano fare.
Pertanto nessun illecito penale o amministrativo riconducibile alla gestione della condotta fognaria ed alla rit ardata realizzazione dell'impianto di depurazione è ascrivibile al o ai suoi organi, essendo certo invece che la Controparte_1 competenza per la realizzazione degli impianti di depurazione, ben prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di sottoporre le a cque reflue a trattamento
(1.1.2006), è stata devoluta dapprima in via ordinaria all' (L. 5.1.1994; n. CP_3
36; L.R. 3.10.1997, n. 36), e poi al Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale (art. 5 O.P.C.M. 31.5.1999, n. 2984; art. 1,
O.P.C.M.20.2.2001, n. 3106).
Al termine della fase di emergenza (31.10.2007) la competenza in materia di depurazione è stata restituita alle amministrazioni ordinariamente competenti
(O.P.C.M. 16.2.2007), salvo che per gli interventi in corso , tra i quali vi era l'impianto di depurazione di il cui iter era stato avviato dalla Regione CP_1
Calabria nell'ambito dei programmi elaborati durante la fase di emergenza di concerto con il Commissario Delegato, e poi concluso nell'agosto del 2011, con la concessione di apposito finanziamento di € 2.000.000,00 (cfr. nota della
Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, prot. 14774 del
4.11.2011 – all. 13 del fascicolo di parte della prima fase).
Conclusivamente, nessuna responsabilità può es sere attribuita al CP_1
nè per avere effettuato il recapito delle acque reflue nell'alveo del
[...] torrente, né per avere omesso la realizzazione di un impianto di depurazione, né per non essersi attivato nel ricercare una soluzione alternativa al p roblema della tutela delle acque dall'inquinamento, atteso che le norme via via succedutesi nel tempo hanno sottratto agli enti comunali competenze e risorse in materia, accentrandole dapprima negli ovvero Autorità d'Ambito Territoriale CP_3
Ottimale n. 2 ( ora Autorità Idrica della Calabria) e poi nella figura del
Commissario Straordinario per il superamento dell'emergenza con conseguente estraneità dell'ente comunale ai fatti di causa, e l'assenza di violazioni idonee ad affermare una responsabilità co ncorrente o solidale tra il e gli altri CP_1 soggetti evocati in giudizio.
9 Le domande di parte attrice, per quanto fin qui detto, vanno totalmente respinte.
5. Le spese di lite.
Quanto al regolamento delle spese, sia di lite che della CTU, sussistendo delle gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la loro integrale compensazione tra tutte le parti. Siffatte ragioni, in particolare, sono ravvisabili nella peculiarità e nella complessità fattua le e giuridica della presente controversia ravvisabile nella complessi va disposizione legislativa in materia di impianti di depurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunc iando sulla controversia in oggetto , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore.
- Dichiara l'estromissione dal giudizio del . Controparte_4
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU, liquidate con decreto del 18.07.2019
Così deciso in Catanzaro, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5413 del RGAC dell'anno 2017, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianmarco Cristiano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Mongiardo, in Squillace (CZ) alla via dei Feaci n. 56.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
)rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ciriaco , giusta procura P.IVA_1
a margine dell'atto di costituzione ed in esecuzione della delibera G.M. n. 157 del 30.12.2017 elettivamente domiciliat o presso lo studio dell'avv. Francesco
Sacchi sito in Catanzaro alla via Iannoni n. 43
CONVENUTO
NONCHE'
( già Controparte_2 Controparte_3
) in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Catanzaro
[...]
Viale Europa presso la Regione Calabria , Cittadella Regionale
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del (c.f. Controparte_4 CP_5
) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di P.IVA_2
Catanzaro ed elettivamente domiciliata in Via Gioacchino Da Fiore presso gli uffici distrettuali.
CONCLUSIONI
1
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno precisato riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1. Le deduzioni delle parti e lo svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione in riassunzione evocava in Parte_1 giudizio dinnanzi all 'intestato Tribunale, il la Controparte_1 [...] ed il al fine di vederli condannati Controparte_3 Controparte_4 per quanto di loro ragione, al risarcimento dei danni patiti a seguito dello sversamento di liquami provenienti dalla fognatura del che si Controparte_1 riversava sul suo terreno sito nel Comune di Località “Pantano” coltivato CP_1 con metodo biologico, creando danni alle colture, così come attestato dalla relazione del proprio consulente tecnico e quantificati in euro 41.795,85 , comprendendo in esso sia la perdit a economica subita per danno alle piante, agrumeti, cipressi ed ulivi, che al mancato guadagno derivante dalla sospensione dell'erogazione dei contributi comunitari.
In particolare, nel giudizio introdotto dapprima presso il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme, chiamando in giudizio il solo Controparte_1 deduceva:
a) di essere proprietario di un terreno agricolo sito in Maida (CZ) loc. “Pantano”, riportato nel catasto terreni del predetto comune al foglio 20, p.lla 23, ed al foglio 21 part.lla 251 (ex 37) coltivato con metodo biologico b) che nel mese di febbraio 2011 , nel terreno di proprietà dell'attore si verificavano degli sversamenti di liq uami provenienti dalla condotta fognaria del Comune di allagando il terreno e distruggendo le colture ivi CP_1 impiantate;
c) che tempestivamente informata l'Amministrazione Comunale , questa rispondeva che lo sversamento era stato provocato dall'ostruzi one del tratto terminale della condotta fognaria, realizzata in esecuzione di un provvedimento di sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, la cui richiesta di revoca del provvedimento era stata rigettata;
2 d) che la responsabilità per i danni doveva essere addebitata al Controparte_1 chiamato alla custodia e alla manutenzione del la condotta fognaria e quindi responsabile dell'illecito esercizio della condotta che aveva dato luogo al sequestro penale, chiedeva il ri sarcimento dei danni patiti ammonta nti a complessive ad euro 41.795,85 come da perizia di proprio tecnico di fiducia;
1.2. Si costituiva nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Lamezia Terme, il , che eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, in quanto la reale causa dello sversamento dei liquami doveva farsi risalire alla ostruzione della condotta in esecuzione di un provvedimento giudiziale, declinando quindi ogni responsabilità in merito, a maggior ragio ne dopo che, espletata nel corso di quel giudizio una consulenza tecnica di ufficio, questa accertava che lo sversamento era dipeso proprio da tale occlusione, escludendo ogni responsabilità a carico degli amministratori comunali e ritenendo che nessun ill ecito era stato commesso dal convenuto, stante CP_1 la mancanza di competenza in materia di depurazione delle acque. Deduceva poi il convenuto che, ai fini dello smaltimento delle acque reflue urban e lo CP_1 stesso si avvaleva di un collettore che raccoglieva le acque reflue e recapitava nel torrente Cottola e poi proseguiva verso il fiume Pesipe . Tale collettore avrebbe dovuto essere sostituito da un Impianto di depurazione il cui progetto non era stato ammesso a finanziamento e successivamente abbandonato per le difficoltà tecniche scaturenti dall'eccessiva lunghezza , optando quindi per un impianto di depurazione ex novo il cui iter per il finanziamento della costruzione era giunto al traguardo solo nell'agosto del 2011 ed appaltato con determ ina dirigenziale n. 218 del 04.09.2012. Nel frattempo ovvero nel 2010 i C arabinieri di rilevavano che il collettore di acque reflue si immetteva nel torrente CP_1
Cottola e da qui partiva il procedimento penale n. 518/2010 con cui il GIP di
Lamezia Terme, procedendo per i reati di cui all'art 734 c.p. in relazione all'art
142 co 1 lett c) del D.Lgs 42/2004 e all'art. 674 c.p. disponeva il sequestro preventivo del collettore differendo l'efficacia della misura fino al 10.01. 2011 quando poi veniva data mate riale esecuzione al provvedimento preventivo , mediante ostruzione con calcestruzzo dello scarico che sversava i reflui nel torrente. A seguito di detto provvedimento, la rete fognaria, priva di sbocchi
3 riversava sul terreno dell'attore e su altri terreni limitrofi;
per tale motivo il presentava dapprima richiesta di dissequestro che veniva Controparte_1 rigettato, quindi richiesta di riesame che veniva anche esso rigettato e poi a seguito dell'avvio della realizzazione dell'impianto e delle pressioni esercitate dai proprietari dei terreni invasi dai reflui , il sequestro veniva revocato.
1.3. L'attore, quindi , a seguito del deposito della consulenza tecnica di ufficio, disposta dal Tribunale di Lamezia Terme, che aveva accertato che la causa dello sversamento delle acque era stato provocato dall'ostruzione della condotta fognaria ,con apposita istanza ,chiedeva di poter integrare il contraddittorio nei confronti dell' 2 e del Controparte_6 Controparte_4
.
[...]
1.4. Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 1270/2017, disponeva l'integrazione del contraddittorio, rimettendo le parti davanti al Tribunale di
Catanzaro quale foro erariale competente.
1.5. Il riassumeva il giudizio chiedendo in via principale di accertare Parte_1 la responsabilità del e/o dell'Autorità Idrica della Calabria Controparte_1 anche in solido tra loro per i danni causati ex art 2051 c.c. ed in via subordinata di accertare la responsabilità del e/o dell'Autorità Idrica della Controparte_1
Calabria e/o del in solido tra loro , ai sensi dell'art 2043 Controparte_4
c.c. per i danni causati.
1.6. Si costituiva in giudizio il il quale ravvisando profili di Controparte_1 responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, eccepiva il difetto di incompetenza territoriale dovendosi rinvenire nel Presidente del
Consiglio dei Ministri la responsabilità e , quindi, la competenza, ai sensi dell'art
11 c.p.p. e dell'art 1 delle norme di attuazione, do veva radicarsi presso il
Tribunale di Salerno.
1.7.Si costituiva altresì il il quale chiedeva la propria Controparte_4 estromissione dal giudizio ritenendo la propria estraneità alla vicenda contenziosa, essendo il s oggetto diverso dall'Autorità Controparte_4
Giudiziaria, non potendo essere chiamato a rispondere de gli atti illeciti commessi dai magistrati dell'Ordine Giudiziario i quali potevano essere chiamati in responsabilità ex legge 117/88.
4 1.8. L'Autorità Idrica della Calabria benchè regolarmente citata ( cfr. ricevuta cartolina di ritorno)i non si costituiva in giudizio sicchè si procedeva in sua contumacia.
2. Improcedibilità della domanda nei confronti del Controparte_4
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva atteso che secondo la prospettazione attorea il danno sarebbe stato provocato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria attraverso il sequestro giudiziale ed il successivo inadeguato intervento di cementificazione del tratto terminale del collettore fognario , che avrebbero provocato l'intasamento della condotta fognaria ed il conseguente sversamento dei liquami e dei relativi danni sui terreni dell'attore e poiché tali provvedimenti giurisdizionali erano stati emessi dall'Autorità Giudiziaria , per far valere la eventuale responsabilità dei magistrati, doveva essere evocato in giudizio il
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dalla L 117/88.
L'eccezione è fondata ed infatti, secondo tale previsione legislativa chi ha subìto un danno ingiusto non può agire direttamente in giudizio contro il magistrato, ma deve agire contro lo Stato (art. 2, comma 1) . Sotto il profilo processuale (artt.
4 e 5), l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato: deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello competente ai sensi dell'art. 11
c.p.p. e dell'articolo 1 delle norme di attuazione del codice di procedura penale .
A questo consegue l'improponibilità dell'azione nei confronti del
[...]
e dichiararsi l'estromissione dal giudizio. Controparte_4
3. Asserita responsabilità del sui fatti di causa Controparte_1
La domanda proposta dall'attore nei confronti del infondata. Controparte_7
Invero, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'amministrazione comunale non ha mai posto in essere alcuna attività produttiva del danno, e nessun nesso di causalità, neppure indiretto, era rinvenibile nella condotta dell'ente.
Poiché parte attrice ha indicato nell'art 2051 c.c. la responsabilità del
[...]
da cosa in custodia o alternativamente da danno derivante da atto doloso CP_1
o colposo ex art 2043c.c., giova esaminare ambedue i riferimenti normativi.
5 Costituisce, ormai, jus receptum l'affermazione della responsabilità ex art. 2051
c.c. dell'amministrazione per danni cagionati da beni affidati alla cura della pubblica amministrazione.
Al riguardo, si veda Cass. civ. 25 luglio 2008 n. 20427, secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia “ha carattere oggettivo
e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di cus todia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta”.
Infatti, spetta al danneggiato provare solo che il danno deriva dalla cosa in custodia, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione posseduta o assunta dalla cosa.
Ciò dimostrato, diventa poi onere del custode – che voglia andare esente da responsabilità - fornire la prova del “fortuito”, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Resta fermo che per “caso fortuito” debba intendersi anche il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno.
3.1. Nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria svolta in corso di causa attraverso una perizia tecnica disposta d'ufficio nel presente procedimento ed affidata all'Ing. , declinano per la mancanza di responsabilità Persona_1 del . Dalla relazione dalle cui risultanze non vi è motivo per CP_1 CP_1 discostarsi , è emerso : Dalla disamina degli atti di causa risulta che a seguito di alcuni provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria (Procura della
Repubblica presso il Tribunale Di Lamezia Terme) tesi ad impedire lo scarico
6 delle acque reflue nel torrente Cottola, il pozzetto A (pozzetto di valle) relativo alla condotta che attraversa il fondo attoreo veniva cementificato tra gennaio e febbraio 2011 con la conseguente occlusione del tratto term inale della condotta fognaria che scaricava verso il Torrente Cottola.
L'ostruzione del pozzetto di valle (pozzetto A) e la conseguente drastica occlusione del tratto terminale della condotta fognaria ha impedito, di fatto, il libero deflusso delle acque r eflue nel Torrente Cottola generando, così, il riempimento ed il sovraccarico oltre misura della condotta fognante con conseguente fuoriuscita, verso monte, dei liquami dal pozzetto B. E', dunque, da questo pozzetto (pozzetto B) che ha avuto origine lo sve rsamento dei liquami che sono andati a spandersi nel fondo attoreo interessando porzioni, più o meno estese, della superficie delle particelle di terreno sopra individuate e provocando, così, la rovina di innumerevoli piante presenti sul fondo per come meglio si dirà nel prossimo paragrafo”.
L'espletata CTU ha dunque permesso di accertare che la causa dello sversamento dei liquami fognari è da rinvenire nelle modalità di esecuzione del sequestro preventivo disposto dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 518/2010 R.G.N.R .
Non risulta accertata, pertanto, alcuna responsabilità in capo al ai sensi CP_1 dell'invocato art. 2051 c.c. che, come noto, configura una ipotesi di responsabilità oggettiva in caso di danno cagionato da una cosa in custodia, esclusa solo dal caso fortuito, ovvero dalla sopravvenienza di un fattore esterno avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, da rinvenirsi nella specie, nei sequestri prev entivi disposti nel procedimento penale instauratosi e quindi da attività che non sono state compiute dal che invece ha compiuto ogni possibile Controparte_1 attività quale quella di avere più volte richiesto la revoca del sequestro, disposto solo in data 07.11.2011.
Occorre altresì rilevare che con il sopravvenire del provvedimento di sequestro , la custodia della condotta fognaria è stata sottratta al e Controparte_1
l'evento dannoso si è verificato per le iniziative di soggetti terzi, totalmente estranei all'amministrazione comunale e che quindi al momento dell'otturazione
7 della condotta il non era più custode del bene dal quale il Controparte_1 danno è derivato.
4. Asserita responsabilità del concorrente con la Autor Controparte_1 [...]
. Controparte_8
Nessuna responsabilità può essere ascritta al convenuto , neanche sotto CP_1 il profilo ex art. 2043 c.c. prospettato in via subordinata dall'attore, secondo il quale nei fatti oggetto di giudizio può scorgersi una concorrente responsabilità risarcitoria del e/o dell'Autorità Idrica della Calabria (ex Controparte_1
ATO) discendente dall'asserito illegittimo esercizio dello scarico sequestrato.
E' sufficiente a tale scopo ripercorrere l'articolata legislazione in materia, illustrata dal con la comparsa di costituzione , che è stata Controparte_1 minuziosamente documentata già in sede di primo giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme.
Dalla documentazione esibita da parte convenuta emerge Controparte_1 infatti che l'esercizio dello scarico sequestrato, recapitante nel torren te Cottola, era stato legittimamente avviato fin dal 1980, ( cfr . Delibera della Giunta
Municipale n. 9 del 31.1.1980 – all. 2 del fascicolo di parte della prima fase) e che l'obbligo di sottoporre a trattamento i reflui provenienti da agglomerati urbani fino a 10.000 abitanti, come l'abitato di sarebbe scattato il CP_1
31.12.2005, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152.
Tuttavia la legislazione emergenziale succedutasi nel tempo dal 1997 in poi ha derogato tutte le norme ordinarie, sottraendo ai Comuni la competenza in materia di depurazione delle acque e tutte le risorse finanziarie relative.
Le amministrazioni locali, che già in epoca anteriore all'entrata in vigore del
D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, erano prive di competenze proprie in tema di programmazione e di realizzazione di impianti di depurazione, competenza ordinariamente devoluta all' a norma della L. 5.1.1994, n. 36, e della L.R. CP_3
3.10.1997, n. 10, ma durante la fase emergenziale interinalmente attribuite in via esclusiva al Commissario Delegato, erano de jure impossibilitate a provvedere autonomamente alla realizzazione di nuovi impianti depurativi, e, oltre che sollecitare la Regione Calabria affinchè finanziasse i progetti elaborati dal Contr Commissario Delegato e dall' secondo le priorità fissate con i Piani di
8 Tutela di cui all'art. 121 del D.Lgs. 152/2006, come in effetti avvenuto, null'altro potevano fare.
Pertanto nessun illecito penale o amministrativo riconducibile alla gestione della condotta fognaria ed alla rit ardata realizzazione dell'impianto di depurazione è ascrivibile al o ai suoi organi, essendo certo invece che la Controparte_1 competenza per la realizzazione degli impianti di depurazione, ben prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di sottoporre le a cque reflue a trattamento
(1.1.2006), è stata devoluta dapprima in via ordinaria all' (L. 5.1.1994; n. CP_3
36; L.R. 3.10.1997, n. 36), e poi al Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale (art. 5 O.P.C.M. 31.5.1999, n. 2984; art. 1,
O.P.C.M.20.2.2001, n. 3106).
Al termine della fase di emergenza (31.10.2007) la competenza in materia di depurazione è stata restituita alle amministrazioni ordinariamente competenti
(O.P.C.M. 16.2.2007), salvo che per gli interventi in corso , tra i quali vi era l'impianto di depurazione di il cui iter era stato avviato dalla Regione CP_1
Calabria nell'ambito dei programmi elaborati durante la fase di emergenza di concerto con il Commissario Delegato, e poi concluso nell'agosto del 2011, con la concessione di apposito finanziamento di € 2.000.000,00 (cfr. nota della
Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, prot. 14774 del
4.11.2011 – all. 13 del fascicolo di parte della prima fase).
Conclusivamente, nessuna responsabilità può es sere attribuita al CP_1
nè per avere effettuato il recapito delle acque reflue nell'alveo del
[...] torrente, né per avere omesso la realizzazione di un impianto di depurazione, né per non essersi attivato nel ricercare una soluzione alternativa al p roblema della tutela delle acque dall'inquinamento, atteso che le norme via via succedutesi nel tempo hanno sottratto agli enti comunali competenze e risorse in materia, accentrandole dapprima negli ovvero Autorità d'Ambito Territoriale CP_3
Ottimale n. 2 ( ora Autorità Idrica della Calabria) e poi nella figura del
Commissario Straordinario per il superamento dell'emergenza con conseguente estraneità dell'ente comunale ai fatti di causa, e l'assenza di violazioni idonee ad affermare una responsabilità co ncorrente o solidale tra il e gli altri CP_1 soggetti evocati in giudizio.
9 Le domande di parte attrice, per quanto fin qui detto, vanno totalmente respinte.
5. Le spese di lite.
Quanto al regolamento delle spese, sia di lite che della CTU, sussistendo delle gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la loro integrale compensazione tra tutte le parti. Siffatte ragioni, in particolare, sono ravvisabili nella peculiarità e nella complessità fattua le e giuridica della presente controversia ravvisabile nella complessi va disposizione legislativa in materia di impianti di depurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunc iando sulla controversia in oggetto , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore.
- Dichiara l'estromissione dal giudizio del . Controparte_4
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU, liquidate con decreto del 18.07.2019
Così deciso in Catanzaro, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
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